Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
CAPO I
PRESIDENZA DELLA REGIONE
ARTICOLO 1
(Disposizioni in materia di personale. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45)
1. Al comma 7 dell’articolo 17 della legge
regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta e revisione della disciplina del personale), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Non concorre inoltre alla determinazione del limite massimo del 15 per cento l’incarico di Sovrintendente agli studi, se conferito a personale dirigente scolastico e dirigente tecnico appartenente ai ruoli regionali.”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 51 della l.r. 45/1995, è inserito il seguente:
“1bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle cariche assunte dal dipendente in qualità di presidente o di componente degli organi di amministrazione di enti, aziende ed agenzie dipendenti dalla Regione, nonché di società partecipate, anche indirettamente, dalla Regione, dagli enti locali e dagli altri enti di cui all’articolo 1, comma 1. Il divieto non si applica parimenti agli impieghi assunti dai dipendenti della categoria D e della qualifica unica dirigenziale nelle medesime società. Nell’ipotesi di cui al presente comma, il dipendente è collocato in aspettativa non retribuita per l’intera durata della carica o del rapporto d’impiego.”.
3. Il comma 6 dell’articolo 51 della l.r. 45/1995 è abrogato.
ARTICOLO 2
(Disposizioni in materia di finanza locale. Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48, e abrogazioni)
1. Dopo l’articolo 2 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), è inserito il seguente:
“Art. 2bis(Patto di stabilità per gli enti locali della Regione)
1. Gli enti locali concorrono con la Regione e con lo Stato, nel rispetto del principio di leale collaborazione, ad assicurare il perseguimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica complessiva in relazione ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale e il Consiglio permanente degli enti locali sottoscrivono, con le modalità dell’intesa di cui all’articolo 67 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta), un accordo per il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei vincoli e degli obblighi
previsti dal patto di stabilità per il riequilibrio della finanza pubblica.
3. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, sentita la competente commissione consiliare permanente, stabilisce criteri e modalità per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità per gli enti locali della Regione, ivi compresa l’introduzione di misure a carico degli enti inadempienti.”.
2. Dopo l’articolo 6 della l.r. 48/1995, è inserito il seguente:
“Art. 6bis(Restituzione di somme indebitamente percepite dagli enti locali)1. L’ammontare delle risorse da destinare agli interventi in materia di finanza locale di cui all’articolo 6, comma 1, è umentato delle entrate
derivanti dalle restituzioni delle somme indebtamente percepite dagli enti locali e provenienti dal settore 2.1 – obiettivi programmatici 2.1.1.01 (Finanza locale – Trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione), 2.1.1.02 (Finanza locale – Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione) e 2.1.1.03 (Finanza locale – Speciali interventi) del bilancio della Regione.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale è istituito un apposito fondo denominato “Fondo somme a disposizione della finanza locale per investimenti”, iscritto nel settore 2.1 - obiettivo programmatico 2.1.1.01 (Finanza locale – Trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione), finanziato con le risorse assegnate alla finanza locale in attesa di destinazione. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con propria deliberazione, su proposta del Presidente della Regione e previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, i prelievi dal fondo e le iscrizioni in capitoli di spesa di investimento già esistenti ovvero da istituire nel settore 2.1 - obiettivi programmatici 2.1.1.01 (Finanza locale - Trasferimenti senza vincolo di destinazione), 2.1.1.02 (Finanza locale - Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione) e 2.1.1.03 (Finanza locale – Speciali
interventi).”.3. Dopo l’articolo 6bis della l.r. 48/1995, come introdotto dal comma 2, è inserito il seguente:
“Art. 6ter(Avanzo di amministrazione di finanza locale)1. L’ammontare delle risorse da destinare agli interventi in materia di finanza locale di cui all’articolo 6, comma 1, è aumentato della quota dell’eventuale avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, realizzato nel settore 2.1 – obiettivi programmatici 2.1.1.01 (Finanza locale –
trasferimenti senza vincolo di destinazione), 2.1.1.02 (Finanza locale – trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione) e 2.1.1.03 (Finanza locale – Speciali interventi) del bilancio della Regione, derivante dalle economie della gestione dei residui, della gestione della competenza e dell’avanzo derivante dalla cancellazione dei residui passivi per effetto della perenzione amministrativa di cui all’articolo 65, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta).
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale sono iscritti appositi fondi destinati a fronteggiare la riassegnazione dei residui dichiarati perenti ai sensi dell’articolo 65, comma 3, della l.r. 90/1989, per i quali sia prevedibile l’esercizio del
diritto a riscuotere da parte dei creditori.
3. I fondi di cui al comma 2 sono iscritti nel settore 2.1 – obiettivo programmatico 2.1.1.02 (Finanza locale – Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione) e finanziati con le risorse della presente legge.
4. Il prelievo delle somme è disposto con provvedimento dirigenziale.
5. La Regione garantisce, in corso d’esercizio e nel limite delle disponibilità dei fondi di riserva, l’eventuale finanziamento dei fondi di riserva per la riassegnazione dei residui perenti agli effetti amministrativi –finanza locale (spese correnti e spese di investimento) iscritti nell’obiettivo programmatico 2.1.1.02 (Finanza locale – Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione), salvo recupero di pari importo in sede di programmazione e di assestamento del bilancio annuale.
6. Nel caso di cui al comma 1, la ripartizione tra gli strumenti finanziari di cui all’articolo 5 e l’individuazione degli interventi di cui all’articolo 25 sono determinate con la legge di assestamento del bilancio di previsione della Regione.”.
4. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 29 della l.r. 48/1995;
b) i commi da 3 a 3octies dell’articolo 7 della legge regionale 12 gennaio 1999, n. 1;
c) l’articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 30;
d) l’articolo 4 della legge regionale 16 giugno 2005, n. 15;
e) l’articolo 8 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34;
f) l’articolo 5 della legge regionale 13 giugno 2007, n. 15.
5. Per i capitoli di bilancio previsti dagli articoli 6bis e 6ter della l.r. 48/1995, come introdotti, rispettivamente, dai commi 2 e 3, è autorizzata l’assegnazione di codici-capitolo uguali a quelli già esistenti e l’assegnazione ad essi delle risorse finanziarie liberate dall’abrogazione delle disposizioni di cui al comma 4.
ARTICOLO 3
(Disposizioni in materia di polizia locale. Modificazione alla legge regionale 19 maggio 2005, n. 11)
1. Il comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 11 (Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza. Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47), è sostituito dal seguente:
“3. La formazione e il tirocinio di cui ai commi 1 e 2 sono obbligatori anche per i dipendenti in servizio presso gli enti locali, che accedono ai posti di addetti alla polizia locale mediante procedure di mobilità interna.”.
ARTICOLO 4
(Disposizioni in materia di acquisizione in economia di beni e di servizi. Modificazioni alla legge regionale 16 giugno 2005, n. 13)
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 16 giugno 2005, n. 13 (Disposizioni in materia di acquisizione in economia di beni e di servizi. Abrogazione dei regolamenti regionali 28 marzo 1994, n. 2 e 5 dicembre 1995, n. 8), le parole: “8.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “20.000 euro”.
2. Il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 13/2005 è sostituito dal seguente:
“3. Per le acquisizioni di beni e di servizi di importo superiore a 20.000 euro e fino all’importo di cui all’articolo 2, comma 2, il dirigente responsabile richiede almeno cinque preventivi, ove le condizioni di mercato lo consentano.”.
ARTICOLO 5
(Disposizioni in materia di benemerenze regionali. Modificazione alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 6)
1. Al comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 6 (Disposizioni per la valorizzazione dell’autonomia e disciplina dei segni distintivi della Regione. Abrogazione della legge regionale 20 aprile 1958, n. 2), le parole: “par arrêté du Président de la Région, après délibération du Gouvernement régional,” sono sostituite dalle seguenti: “par délibération du Gouvernement régional”.
ARTICOLO 6
(Disposizioni in materia di Convenzione per l’autonomia e lo Statuto speciale. Modificazione alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 35)
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 35 (Istituzione e disciplina della Convenzione per l’autonomia e lo Statuto speciale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste), le parole: “otto mesi” sono sostituite dalle seguenti: “tredici mesi”.
ARTICOLO 7
(Disposizioni in materia di responsabile del procedimento e dell’istruttoria. Modificazione alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19)
1. Le lettere b) e i) del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sono abrogate.
2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 19/2007, è inserita la seguente:
“abis) richiede il rilascio di dichiarazioni e la rettifica o l’integrazione di dichiarazioni o domande erronee o incomplete;”.
3. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 19/2007, è inserita la seguente:
“ebis) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;”.
ARTICOLO 8
(Disposizioni in materia di incarichi connessi al mandato elettivo)
1. L’assunzione di incarichi conferiti a consiglieri ed assessori regionali in connessione con il mandato elettivo, in virtù di disposizioni legislative, nonché regolamentari o statutarie adottate o approvate dalla Regione, è obbligatoria. I predetti incarichi cessano automaticamente alla scadenza del mandato.
CAPO II
RISORSE NATURALI
ARTICOLO 9
(Disposizioni in materia di fauna selvatica. Modificazioni alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64)
1. Dopo l’articolo 18 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell’attività venatoria), è inserito il seguente:
“Art. 18bis(Esercizio delle deroghe previste dall’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE)1. Il presente articolo disciplina le modalità di esercizio delle deroghe di cui all’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
2. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere disposte per le sole finalità indicate dall’articolo 9, paragrafo 1, specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati.
3. Il provvedimento di deroga è disposto dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente, sentita la competente commissione consiliare permanente, nei seguenti casi:
a) nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica;
b) nell’interesse della sicurezza aerea;
c) per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque;
d) per la protezione della flora e della fauna;
e) per finalità di ricerca e di insegnamento, di ripopolamento e di reintroduzione e per l’allevamento connesso a tali attività;
f) per consentire, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.
4. Il provvedimento di deroga specifica i soggetti abilitati al prelievo in deroga, individuati d’intesa con l’organo direttivo del comprensorio alpino di caccia interessato.
5. Le deroghe non possono avere ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione e sono applicate per periodi determinati, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica.”.
2. L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 34 della l.r. 64/1994 è soppresso.
3. L’articolo 36 della l.r. 64/1994 è sostituito dal seguente:“Art. 36
(Prova d’esame)
1. L’ottenimento dell’abilitazione venatoria è subordinato al superamento di apposito esame, volto ad accertare il possesso di nozioni sufficienti in relazione alle materie oggetto del programma di cui all’articolo 37. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, le ulteriori modalità di svolgimento dell’esame sono stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
2. L’esame si intende superato se il candidato ottiene un giudizio positivo in tutte le materie oggetto di esame. L’esame si conclude con un giudizio di idoneità o di inidoneità da parte della commissione; in caso di idoneità, il presidente della commissione rilascia il relativo attestato.
3. Il candidato giudicato non idoneo è ammesso a ripetere l’esame, previa presentazione di apposita domanda, corredata dei certificati di cui all’articolo 34, comma 2, non prima che siano decorsi sei mesi dalla data del precedente esame.
4. La Giunta regionale può organizzare, anche a titolo oneroso per i partecipanti, corsi di preparazione all’esame per l’abilitazione venatoria, la cui partecipazione è facoltativa, tramite la struttura regionale competente in materia di gestione e formazione faunistica.
5. Ai fini dell’ottenimento dell’abilitazione venatoria, sono esonerati dall’esame di cui al presente articolo gli addetti professionisti alla sorveglianza venatoria se in servizio o, se cessati dal servizio, per un periodo non superiore a tre anni, decorrente dalla data di cessazione. Sono,
inoltre, esonerati dall’esame, limitatamente ad una o più materie oggetto del programma di cui all’articolo 37, coloro che comprovino di aver insegnato o tenuto corsi nella materia o nelle materie per le quali l’esonero è richiesto.”.
4. Il regolamento regionale 31 luglio 1995, n. 5 (Modalità di svolgimento del corso di preparazione all’esame di abilitazione venatoria e dell’esame di abilitazione venatoria, ai sensi dell’art. 36 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell’attività venatoria), è abrogato.
5. E’ inoltre abrogato il regolamento regionale 24 febbraio 1997, n. 1.
CAPO III
ATTIVITA’ PRODUTTIVE
ARTICOLO 10
(Disposizioni in materia di produzioni artigianali tipiche e tradizionali. Modificazioni alla legge regionale 5 settembre 1991, n. 44)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 44 (Incentivazione di produzioni artigianali tipiche e tradizionali), è inserito il seguente:
“1bis. Sono ammesse ai contributi di cui alla presente legge le produzioni di manufatti, ancorché non tipiche e tradizionali, realizzate con gli scarti delle lavorazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed e), purché effettuate contestualmente alla lavorazione delle produzioni tipiche.”.
2. Al comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 44/1991, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea, le parole: “nel comma uno” sono sostituite dalle seguenti: “nei commi 1 e 1bis”;
b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) siano costituite da lavorazioni prevalentemente manuali;”.
ARTICOLO 11
(Disposizioni in materia di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione. Modificazione alla legge regionale 21 dicembre 2000, n. 36)
1. Il comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale 21 dicembre 2000, n. 36 (Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione. Abrogazione della legge regionale 29 novembre 1996, n. 41), è sostituito dal seguente:
“2. Per impianto di distribuzione di carburanti ad uso privato si intende:
a) un autonomo complesso costituito da uno o più apparecchi fissi di erogazione di carburanti per uso di autotrazione collegati a serbatoi interrati oppure a reti di distribuzione, utilizzati esclusivamente per il rifornimento di autoveicoli di proprietà o in leasing di aziende o di imprese private e di amministrazioni pubbliche, ubicati all’interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili;b) un impianto utilizzato per il rifornimento di automezzi di proprietà di imprese diverse dal titolare dell’autorizzazione a condizione che tra il titolare ed i soggetti utilizzatori sia costituito un consorzio o un’associazione di imprese o che si tratti di società partecipata dalla società titolare dell’autorizzazione.”.
ARTICOLO 12
(Disposizioni in materia di artigianato valdostano di tradizione. Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2)
1. Al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 2 gennaio 2003, n. 2 (Tutela e valorizzazione dell’artigianato valdostano di tradizione), dopo la lettera a), è inserita la seguente:
“abis) corsi per l’apprendimento delle tecniche di lavorazione artigianali, riconducibili alle categorie di cui all’articolo 3, organizzati da Comuni, Comunità montane, associazioni e fondazioni, realizzati secondo i criteri e le modalità di cui all’articolo 11, comma 3, lettere b), c) e d);”.
2. All’articolo 9 della l.r. 2/2003, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Contributi per la realizzazione di iniziative e manifestazioni fieristiche”;
b) all’alinea del comma 1, dopo le parole:
“per la realizzazione” sono inserite le seguenti: “di iniziative volte alla valorizzazione dell’artigianato di tradizione o”;
c) alle lettere b) e c) del comma 1, dopo le parole: “per l’organizzazione” sono inserite le seguenti:
“di iniziative o”;
d) alla lettera b) del comma 2, dopo le parole: “delle caratteristiche” sono inserite le seguenti: “dell’iniziativa o”;
e) alla lettera c) del comma 2, dopo le parole: “per la partecipazione” sono inserite le seguenti: “all’iniziativa o”.
ARTICOLO 13
(Disposizioni in materia di interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane e di estinzione anticipata dei mutui agevolati. Modificazioni alle leggi regionali 31 marzo 2003, n. 6, e 8 giugno 2004, n. 7)
1. Il comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane), è sostituito dal seguente:
“4. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 3, gli interventi sono concessi limitatamente alle iniziative avviate successivamente alla presentazione della relativa domanda. Nel caso di progetti di investimento che comprendano le spese di cui all’articolo 17, comma 2, lettere a), b), c) e d), sono eleggibili ad agevolazione le iniziative avviate successivamente alla comunicazione dell’ammissibilità della relativa domanda, fatto salvo l’esito della successiva attività istruttoria.”.
2. Il comma 7 dell’articolo 12 della l.r. 6/2003 è sostituito dal seguente:
“7. Fermi restando i vincoli di cui al comma 1, il soggetto beneficiario può estinguere anticipatamente i finanziamenti, subordinatamente alla restituzione del debito residuo.”.
3. Il comma 7 dell’articolo 8 della legge regionale 8 giugno 2004, n. 7 (Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli), è sostituito dal seguente:
“7. Fermi restando i vincoli di cui al comma 1, il soggetto beneficiario può estinguere anticipatamente i finanziamenti, subordinatamente alla restituzione del debito residuo.”.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 12, comma 7, della l.r. 6/2003, e 8, comma 7, della l.r. 7/2004, come modificati, rispettivamente, dai commi 2 e 3, si applicano anche ai contratti di finanziamento già stipulati ai sensi delle ll.rr. 6/2003 e 7/2004 e non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 14
(Disposizioni in materia di politiche del lavoro. Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7)
1. Al comma 1bis dell’articolo 33 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l’impiego), le parole: “e previo accertamento della conoscenza della lingua francese” sono soppresse.
2. L’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 33 della l.r. 7/2003 è soppresso.
ARTICOLO 15
(Disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell’uso razionale dell’energia. Modificazioni alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3)
1. Il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell’uso razionale dell’energia), è sostituito dal seguente:
“3. Le iniziative di cui ai commi 1 e 2 sono esaminate dal Centro di osservazione che si esprime sulla significatività delle realizzazioni, sull’attendibilità delle valutazioni e sull’ammissibilità delle spese correlate.”.
2. Il comma 5 dell’articolo 16 della l.r. 3/2006 è sostituito dal seguente:
“5. Il soggetto beneficiario può estinguere anticipatamente i mutui a tasso agevolato, subordinatamente alla restituzione del debito residuo.”.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 16, comma 5, della l.r. 3/2006, come modificato dal comma 2, si applicano anche ai contratti di finanziamento già stipulati ai sensi della l.r. 3/2006 e non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 16
(Disposizioni in materia di ripartizione, assegnazione e immissione in consumo dei contingenti di alcool, birra, zucchero e loro derivati. Modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 16)
1. L’articolo 6 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 (Nuove disposizioni in materia di ripartizione, assegnazione e immissione in consumo dei contingenti di alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 623 (Concessione alla Valle d’Aosta dell’esenzione fiscale per determinate merci e contingenti)), è sostituito dal seguente:“Art. 6(Assegnazione dei generi contingentati)
1. L’assegnazione dei contingenti di alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale è disposta dalla struttura competente a favore dei soggetti di cui all’articolo 5, che, a tal fine, devono presentare domanda per essere registrati nella banca dati di cui all’articolo 4 quali soggetti autorizzati; la struttura competente provvede, inoltre, ad assegnare ai predetti soggetti una prima quota, di seguito denominata fido, nell’ambito della quale sono emessi i buoni di prelievo, pari ad un quantitativo stabilito con deliberazione della Giunta regionale.
2. In caso di primo insediamento, il fido è determinato in misura fissa, nell’ammontare stabilito con deliberazione della Giunta regionale.3. Al soggetto importatore sono rilasciate ulteriori assegnazioni, entro i limiti del fido, sulla base dei quantitativi complessivamente assegnati ed immessi in consumo di alcool, birra e zucchero e loro derivati in esenzione fiscale.
4. I provvedimenti di assegnazione e quelli di reintegro hanno una validità non superiore a quattro mesi, decorrenti dalla data di emissione.
5. La Giunta regionale può inoltre rideterminare in corso d’anno l’ammontare dei fidi concessi in relazione alla disponibilità effettiva dei contingenti.
6. Al fine di evitare eventuali fenomeni di
accaparramento, la Giunta regionale può determinare, con propria deliberazione, i quantitativi massimi di alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale assegnabili a ciascun soggetto autorizzato.”.
2. L’articolo 7 della l.r. 16/2006 è sostituito dal seguente:“Art. 7(Importazione)
1. L’importazione di alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale avviene mediante comunicazione telematica alla banca dati di cui all’articolo 4 di tutti i dati relativi ai quantitativi importati; a detta comunicazione consegue l’emissione del buono di prelievo da parte della struttura competente. Non si procede al rilascio di buoni di prelievo in relazione a quantitativi per i quali si accerti il mancato o il ritardato invio, oltre due giorni lavorativi, dei dati delle importazioni.
2. I buoni di prelievo, convalidati dal dirigente della struttura competente o da un funzionario delegato, devono essere immediatamente trasmessi all’impresa importatrice e al competente ufficio dell’Agenzia delle dogane e controfirmati dal direttore dell’ufficio o da un suo delegato.
3. E’ vietata la cessione, a qualsiasi titolo, dei buoni di prelievo.
4. Per le finalità di cui al comma 1, le imprese importatrici devono comunicare alla struttura competente, per il tramite della banca dati di cui all’articolo 4, la tipologia, i quantitativi, la provenienza e i prezzi unitari dei prodotti importati in esenzione fiscale.
5. Ogni buono di prelievo relativo ad un’importazione comporta, in misura corrispondente, la riduzione del quantitativo assegnato con il fido di cui all’articolo 6.
6. Le imprese importatrici e quelle di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera i), devono versare, in relazione ai quantitativi di merci importati in esenzione fiscale, un diritto per l’erogazione del servizio di gestione dei contingenti, il cui ammontare e le cui modalità di riscossione sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.”.
3. L’articolo 11 della l.r. 16/2006 è sostituito dal seguente:“Art. 11(Garanzie)
1. A garanzia del pagamento del diritto di cui all’articolo 7, comma 4, le imprese importatrici e quelle di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), devono depositare, presso la struttura competente, atto di fideiussione bancaria, escutibile a prima richiesta.
2. La durata e l’ammontare delle fideiussioni di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in misura comunque non inferiore al valore del diritto dovuto sui medesimi generi importati.
3. Nel caso in cui la fideiussione di cui al comma 1 non sia prestata o rinnovata, le imprese importatrici sono escluse dalle assegnazioni di cui all’articolo 6, sino all’acquisizione della garanzia fideiussoria.”.
4. Dopo il comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 16/2006, è aggiunto il seguente:
“2bis. Qualora dai controlli effettuati ai sensi del presente articolo emergano sui prezzi di vendita dei generi in esenzione fiscale rincari eccessivi o ingiustificati anche con riferimento alle merci ad accisa assolta, la Giunta regionale può disporre, per le imprese importatrici, la sospensione del fido, per un periodo da uno a tre mesi, o, nei casi più gravi, la revoca del fido e, per gli altri operatori economici, l’inibizione temporanea dalle vendite in esenzione fiscale per un periodo da un mese ad un anno, in relazione alla gravità della violazione accertata. La revoca del fido o l’inibizione della vendita comportano, inoltre, la revoca dell’accesso alla banca dati di cui all’articolo 4.”.
5. Al comma 9 dell’articolo 25 della l.r. 16/2006, le parole: “l’inibizione dalle vendite in esenzione fiscale” sono sostituite dalle seguenti: “l’inibizione temporanea dalle vendite in esenzione fiscale per un periodo da un mese ad un anno, in relazione alla gravità delle violazioni accertate”.
CAPO IV
CREDITO E ASSICURAZIONI
ARTICOLO 17
(Disposizioni in materia di interventi a favore dei consorzi garanzia fidi. Modificazione alla legge regionale 27 novembre 1990, n. 75)
1. L’articolo 5 della legge regionale 27 novembre 1990, n. 75 (Adesione della Regione al Consorzio Garanzia Fidi tra esercenti le liberi professioni in Valle d’Aosta. Interventi a favore dei Consorzi Garanzia Fidi), è sostituito dal seguente:“Art. 5 (Controllo regionale sui finanziamenti)
1. I Consorzi sono tenuti a consentire, in qualsiasi momento, il controllo da parte dell’Assessorato regionale competente sulla destinazione dei finanziamenti correlati agli interventi di cui alla presente legge e a trasmettere, a richiesta, la documentazione attestante le operazioni di finanziamento contratte dai soggetti aderenti ai Consorzi con le banche convenzionate.”.
ARTICOLO 18
(Disposizioni in materia di coperture assicurative. Modificazione alla legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34)
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34 (Legge finanziaria per gli anni 2006/2008), è sostituita dalla seguente:
“c) alla copertura degli infortuni professionali dei dipendenti della Regione, degli insegnanti ed alunni delle scuole di ogni ordine e grado dipendenti dalla Regione, degli utenti dei centri educativi ed assistenziali, dei vigili del fuoco volontari e del personale esterno all’Amministrazione regionale impegnato in attività di corsista, borsista e tirocinante nell’ambito di un rapporto diretto con l’Amministrazione regionale;”.
CAPO V
ISTRUZIONE
ARTICOLO 19
(Abrogazione di leggi regionali in materia di interventi regionali a sostegno di corsi specialistici universitari)
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:a) 21 agosto 1990, n. 57 (Concorso finanziario della Regione nelle spese per il funzionamento, in Valle d’Aosta, di una Scuola Diretta a Fini Speciali in Telecomunicazioni);
b) 5 settembre 1991, n. 48 (Concorso finanziario della Regione nelle spese per il funzionamento, in Valle d’Aosta, di laboratori della Scuola di specializzazione in storia, analisi, valutazione dei beni architettonici e ambientali).
CAPO VI
SANITA’ E POLITICHE SOCIALI
ARTICOLO 20
(Disposizioni in materia di incarico di dirigente veterinario regionale. Modificazione alla legge regionale 16 agosto
1994, n. 45)
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale 16 agosto 1994, n. 45 (Istituzione del Servizio veterinario regionale. Modifiche alla dotazione organica dei posti e del personale dell’Amministrazione regionale, alla legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 (Norme sull’ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione), e successive modificazioni ed integrazioni, ed alla legge regionale 11 maggio 1981, n. 24 (Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria ed il riordino dei servizi veterinari ai sensi degli articoli 16 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833)), è aggiunto il seguente:
“5bis. L’incarico di veterinario dirigente, conferito ai sensi del presente articolo, non rientra nel calcolo della percentuale di cui all’articolo 17, comma 7, della l.r. 45/1995.”.
ARTICOLO 21
(Disposizioni in materia di requisiti minimi di sicurezza per le strutture residenziali destinate ad attività socio-assistenziali per anziani)
1. Ai fini dell’individuazione dei requisiti minimi di sicurezza, le strutture socio-assistenziali per anziani presenti nel territorio regionale sono classificate in:
a) strutture di primo livello, che forniscono ad ospiti autosufficienti prestazioni a bassa intensità assistenziale prevalentemente di tipo alberghiero;
b) strutture di secondo livello, che forniscono ad ospiti autosufficienti o non autosufficienti prestazioni a media intensità assistenziale e ad elevata complessità organizzativa;
c) strutture di terzo livello, che forniscono ad ospiti autosufficienti o non autosufficienti prestazioni ad elevata intensità assistenziale e ad elevata complessità organizzativa.
2. I criteri per la valutazione dell’autosufficienza sono definiti con deliberazione della Giunta regionale che, in conformità a quanto previsto dal piano regionale per la salute ed il benessere sociale per il triennio 2006/2008, approvato con legge regionale 20 giugno 2006, n. 13, stabilisce i requisiti minimi strutturali e organizzativi dei servizi residenziali e semiresidenziali per persone anziane.
3. Alle strutture di primo livello e a quelle di secondo livello il cui numero di ospiti non autosufficienti è inferiore al limite massimo definito con deliberazione della Giunta regionale, si applicano le disposizioni della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, approvata con decreto del Ministro dell’interno del 9 aprile 1994 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Alle strutture di terzo livello, si applicano le disposizioni della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private, approvata con decreto del Ministro dell’interno del 18 settembre 2002.
5. Per assicurare il compimento delle fasi conclusive di adeguamento delle strutture socio-assistenziali esistenti nell’ambito del territorio regionale alle vigenti disposizioni tecniche in materia di sicurezza, i termini di cui agli articoli 27 del d.m. interno 9 aprile 1994 e 6, comma 1, del d.m. interno 18 settembre 2002 sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2009.
CAPO VII
EDILIZIA RESIDENZIALE, LAVORI PUBBLICI,
URBANISTICA E AMBIENTE
ARTICOLO 22
(Disposizioni in materia di estinzione anticipata di mutui agevolati per l’acquisto, la ristrutturazione e la nuova costruzione di unità immobiliari adibite ad abitazione. Modificazioni alla legge regionale 28 novembre 1986, n. 56)
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie), le parole: “dopo che siano trascorsi, dalla data di assegnazione o di acquisto, cinque anni nei casi di cui all’art. 2 e cinque anni nei casi di cui all’art. 3”, sono soppresse.
2. Il comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 56/1986 è abrogato.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 14 della l.r. 56/1986, come modificato dai commi 1 e 2, si applicano anche ai mutui già contratti ai sensi della l.r. 56/1986 e non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. In caso di estinzione anticipata volontaria, non sono dovute penalità per i mutui contratti per l’acquisto, il recupero e la nuova costruzione di immobili da adibire a prima abitazione, stipulati ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell’industria edilizia).
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche ai mutui già contratti ai sensi della l.r. 76/1984 e non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 23
(Disposizioni in materia di attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale. Modificazione alla legge regionale 4 marzo 1988, n. 15)
1. Il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 4 marzo 1988, n. 15 (Disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale), è sostituito dal seguente:
“4. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, ai servizi forestali, alla protezione civile e, in generale, ai voli di soccorso e a quelli autorizzati dal Presidente della Regione per motivi di studio, ricerca, documentazione o per altre cause comunque riconosciute di utilità pubblica o sociale, nonché in occasione di eventi, manifestazioni o ricorrenze.”.
ARTICOLO 24
(Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica. Modificazione alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39)
1. L’articolo 56 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l’assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), è sostituito dal seguente:“Art. 56
(Variazione dei limiti di reddito)
1. La Giunta regionale, entro il mese di giugno di ogni anno, provvede a variare i limiti di reddito di cui agli allegati A e B, avuto riguardo alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, accertata dall’ISTAT, e riferita all’anno precedente.”.
ARTICOLO 25
(Disposizioni in materia di lavori pubblici. Modificazioni alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 )
1. Dopo l’articolo 21 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), è inserito il seguente:“Art. 21bis(Affidamento di incarichi professionali di importo inferiore a 100.000 euro con procedura negoziata)
1. Nei casi indicati negli atti a contenuto generale di cui al comma 4 e, comunque, nei casi di urgenza attestata dal dirigente competente, per gli affidamenti di servizi di ingegneria o di architettura il cui importo è inferiore a 100.000 euro, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori possono avvalersi dei soggetti di cui all’articolo 19, comma 4, lettere c), d), e), f) e fbis), affidando il relativo incarico mediante invito a presentare offerta ad almeno cinque soggetti idonei, se sussistono in tale numero.
2. Nei casi di cui al comma 1, gli incarichi sono affidati al concorrente che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti.
3. Per gli affidamenti dei servizi di ingegneria o di architettura il cui importo non sia superiore a 20.000 euro, nei casi di urgenza attestata dal dirigente competente e negli altri casi indicati negli atti di cui al comma 4, i relativi incarichi possono essere affidati direttamente, assicurando la non ripetitività dell’affidamento.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori possono stabilire con atti a contenuto generale, oltre ai casi in cui gli incarichi possono essere affidati con le modalità di cui ai commi 1 e 3, i requisiti e le modalità di partecipazione, i criteri di selezione dei concorrenti e le modalità di affidamento, in relazione all’oggetto e alla tipologia dei servizi da affidare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.”.
2. Il comma 5 dell’articolo 41 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:
“5. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, sono tenuti a trasmettere alla banca dati - osservatorio dei lavori pubblici le informazioni indicate in apposite deliberazione della Giunta regionale, con la quale sono inoltre definite le modalità di trasmissione e gli eventuali provvedimenti sanzionatori conseguenti all’omessa o incompleta trasmissione.”.
ARTICOLO 26
(Disposizioni in materia di urbanistica e di pianificazione territoriale. Modificazioni ala legge regionale 6 aprile 1998, n. 11)
1. Ai commi 4.1 e 4.4 dell’articolo 13 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta), la parola: “adottare” è sostituita dalla seguente: “approvare”.
2. L’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente: “La conferenza di pianificazione di cui al presente comma conclude il procedimento di concertazione di cui al comma 2.”.
3. Il comma 11 dell’articolo 15 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:
“11. Le modalità di funzionamento della conferenza di pianificazione di cui al comma 3 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.”.
4. Al comma 1bis dell’articolo 34 della l.r. 11/1998, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “fermo restando il rispetto dei vincoli paesaggistici di cui alla normativa statale vigente”.
5. L’articolo 35 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:“Art. 35(Classificazione dei terreni sedi di frane o di fenomeni di trasporto in massa e relativa disciplina d’uso)1. I terreni sedi di frane in atto o potenziali sono distinti, in funzione della pericolosità geologica, nelle classi alta, media e bassa.
2. La delimitazione delle aree alluvionabili dalle colate detritiche avviene, in funzione di tre diversi gradi di intensità del fenomeno, in aree ad elevata, media e bassa pericolosità, con le modalità e secondo le procedure di cui all’articolo 38, sulla base di idonei studi realizzati secondo specifiche metodiche di valutazione della pericolosità, definite con deliberazione della Giunta regionale.
3. Nelle aree di cui ai commi 1 e 2 sono ammissibili gli interventi compatibili con un adeguato livello di sicurezza delle aree stesse, gli interventi finalizzati alla difesa, stabilizzazione e consolidamento dei terreni e al miglioramento della tutela della pubblica incolumità dai dissesti e gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti.
4. I progetti relativi agli interventi ammissibili devono essere corredati di uno specifico studio sulla compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente e sull’adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le opere di mitigazione del rischio necessarie.
5. Nelle aree di cui ai commi 1 e 2, e per quelle di cui all’articolo 36, sono consentiti gli interventi conseguenti a proroghe, varianti e rinnovi del titolo abilitativo che non comportino la modifica sostanziale dell’opera come originariamente prevista e, in particolare, che non aumentino il numero di unità immobiliari o che non mutino la destinazione d’uso e che non siano incompatibili con lo stato di dissesto esistente.
6. Nelle aree di cui ai commi 1 e 2, e per quelle di cui all’articolo 36, gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni cui sono destinati, compatibilmente con lo stato di dissesto in essere o potenziale. In caso di motivata necessità:
a) la Giunta regionale può deliberare l’esecuzione di interventi diretti alla salvaguardia di rilevanti interessi economici e sociali; tali progetti devono essere corredati di uno specifico studio sulla compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente e sull’adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le opere di mitigazione del rischio necessarie;
b) il Comune può autorizzare, per le aree e gli edifici isolati o per le infrastrutture e gli edifici danneggiati o distrutti in caso di dissesti idraulici, geologici o valanghivi, la realizzazione di interventi edilizi, compresi i mutamenti di destinazione d’uso, altrimenti non consentiti, che presuppongono preventivi interventi di protezione a carico del promotore dell’iniziativa e che assicurano un grado di protezione adeguato all’uso dell’area. Nel caso di aree isolate sono ammissibili gli interventi di nuova edificazione relativa ad attività agro-silvo-pastorali o artigianali, a strutture connesse alla pratica delle attività escursionistica ed alpinistica o alla ristorazione a diretto servizio delle piste da sci. Per gli interventi di protezione non è comunque ammesso alcun finanziamento pubblico, salvo che per gli interventi diretti alla salvaguardia di edifici di proprietà degli enti pubblici.
7. Per le aree a diversa pericolosità di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, stabilisce con propria deliberazione, le trasformazioni, gli interventi, gli usi e le attività consentiti, connessi alla pianificazione urbanistica.”.
6. Al comma 2 dell’articolo 38 della l.r. 11/1998, le parole: “in una conferenza di servizi” sono sostituite dalle seguenti: “nella conferenza di pianificazione di cui all’articolo 15, comma 3”.
7. Il comma 4bis dell’articolo 38 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:
“4bis. La revisione della cartografia di cui al comma 1 avviene con le procedure di cui ai commi 1 e 2 ove proposta dal Comune interessato oppure da parte della Giunta regionale, sulla base di specifiche indagini di approfondimento della situazione di dissesto sviluppate dalla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, che richiede l’attivazione della procedura di revisione alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, che a sua volta provvede, nei successivi sessanta giorni, alla convocazione della conferenza di pianificazione di cui all’articolo 15, comma 3, alla quale partecipano i responsabili delle strutture regionali competenti in materia di urbanistica, difesa del suolo e vincoli idrogeologici, il Sindaco, o suo delegato, del Comune interessato dalle perimetrazioni ed altri soggetti eventualmente individuati dal responsabile del procedimento in relazione ai contenuti della modifica.”.
8. La lettera bbis) del comma 1 dell’articolo 59 della l.r. 11/1998 è sostituita dalla seguente:
“bbis) da qualsiasi altro titolo abilitativo, comunque denominato, previsto da leggi di settore o in materia di procedimento unico, a condizione che gli interventi siano conformi alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.”.
9. Nelle more dell’approvazione della deliberazione di cui all’articolo 35, comma 7, della l.r. 11/1998, come modificato dal comma 5, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 35 della l.r. 11/1998 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 27
(Ampliamento di strutture alberghiere, nelle more dell’adeguamento dei PRG)
1. Nelle more dell’adeguamento dei piani regolatori generali comunali, ai sensi dell’articolo 13 della l.r. 11/1998, gli esercizi di ristorazione esistenti situati lungo le piste di sci o a servizio di infrastrutture ricreativo-sportive classificate di interesse regionale ai sensi della legge regionale 29 giugno 2007, n. 16 (Nuove disposizioni per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale. Modificazioni di leggi regionali in materia di turismo e trasporti), per i quali i Comuni riconoscano un interesse generale ed una particolare rilevanza economica e sociale possono formare oggetto di mutamenti di destinazione d’uso di volumi preesistenti e di interventi che comportano incremento volumetrico, fatto salvo il possesso dei requisiti di salubrità e igienico-sanitari, ai sensi della normativa vigente in materia.
2. Nelle more dell’adeguamento dei piani regolatori generali comunali, ai sensi dell’articolo 13 della l.r. 11/1998, gli alberghi esistenti, come definiti dall’articolo 2, comma 3, della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), possono essere ampliati per soddisfare esigenze connesse al miglioramento e al potenziamento dei servizi offerti, all’adeguamento delle condizioni igienico-sanitarie e funzionali all’efficienza energetica, anche con aumento della capacità ricettiva.
3. Gli interventi di cui al presente articolo sono assentiti dai Comuni, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di turismo relativamente al rispetto della disciplina sulla classificazione alberghiera di cui alla l.r. 33/1984 quando si tratti degli interventi di cui al comma 2, nonché delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio quando si tratti di interventi ricadenti su beni tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
4. Fatti salvi i diritti di terzi ed il rispetto delle disposizioni di cui al titolo V della l.r. 11/1998, gli interventi di cui al presente articolo devono assicurare il rispetto dei parametri urbanistici inerenti alla quantità minima di posti auto e alla superficie di verde privati per ciò che riguarda la ricettività aggiuntiva.
5. I fabbricati oggetto di intervento ai sensi del comma 1 non possono essere mutati di destinazione per un periodo di venti anni, decorrente dalla data di ultimazione dei lavori, fatte salve eventuali deroghe, concedibili nei casi e con le modalità stabiliti dall’articolo 4 delle norme di attuazione del piano territoriale paesistico della Valle d’Aosta (PTP), approvato con legge regionale 10 aprile 1998, n. 13; il vincolo di destinazione è trascritto nei registri immobiliari, a cura e spese del beneficiario.
6. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4 delle norme di attuazione del PTP, ai fabbricati alberghieri oggetto di adeguamento ai sensi del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 29, comma 6, delle norme di attuazione del PTP.
ARTICOLO 28
(Disposizioni in materia di incentivi per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata. Modificazione alla legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5)
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5 (Incentivi per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata), le parole: “pari all’intero contributo” sono sostituite dalle seguenti: “pari al contributo erogato”.
ARTICOLO 29
(Disposizioni in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia. Modificazione alla legge regionale 14 ottobre 2005, n. 23)
1. Il comma 6 dell’articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 2005, n. 23 (Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, destinati alla produzione di energia o di vettori energetici), è sostituito dal seguente:
“6. Le disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione di quelle di cui al comma 5, non si applicano agli impianti di produzione di energia idroelettrica ed eolica.”.
CAPO VIII
TURISMO E TRASPORTI
ARTICOLO 30
(Disposizioni in materia di percorrenza delle piste di sci. Modificazione alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9)
1. Al comma 2bis dell’articolo 11 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Al di fuori dell’orario di apertura delle piste, al solo fine di permettere il rientro da pubblici esercizi, è consentito percorrere le piste di sci, previa autorizzazione del gestore, tenuto conto delle condizioni delle piste e degli orari di battitura; in tali
casi, la percorrenza deve essere effettuata in gruppo, con l’accompagnamento di uno o più maestri di sci, messi a disposizione dall’esercente il pubblico esercizio. Tenuto conto delle particolari condizioni in cui avviene la discesa e dell’assenza di luce diurna, gli sciatori devono assicurare un comportamento prudente e comunque tale da non mettere in pericolo l’incolumità propria ed altrui.”.
2. Al comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 9/1992, le parole : “da euro 20 a euro 250” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 50 a euro 300”.
ARTICOLO 31
(Disposizioni in materia di servizi di trasporto pubblico di linea. Modificazioni alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29)
1. Il comma 8 dell’articolo 47 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), è sostituito dal seguente:
“8. Nel caso in cui possano essere compromesse la partecipazione attiva del viaggiatore alle operazioni di imbarco, sbarco e viaggio, nonché l’attenzione del viaggiatore circa le indicazioni relative al comportamento in sicurezza, è vietato apporre pubblicità nelle stazioni, sui sostegni e sui veicoli degli impianti a fune.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 59 della l.r. 29/1997 è sostituito dal seguente:
“2. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con, in ordine di precedenza, le società concessionarie dei servizi di linea dei relativi sub-bacini e con i titolari di servizio di noleggio con conducente o di taxi, per stabilire le modalità di svolgimento dei servizi e l’onere a carico della Regione, il quale:
a) se considerato su base chilometrica, non può superare il corrispettivo previsto dal contratto di servizio del sub-bacino, incrementabile fino ad un massimo del 10 per cento;
b) se considerato su base oraria, deve essere valutato in ragione della tipologia di servizio offerto e comunque sulla base di valori desunti e calcolati in relazione al corrispettivo previsto dal contratto di servizio del sub-bacino.”.
ARTICOLO 32
(Disposizioni in materia di interventi regionali per il settore termale. Interpretazione autentica degli articoli 1, comma 1, e 5, comma 2, della legge regionale 26 maggio 1998, n. 38)
1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 26 maggio 1998, n. 38 (Interventi regionali a favore del settore termale), si interpreta nel senso che sono ammissibili ai finanziamenti previsti dalla medesima legge anche le iniziative volte alla riqualificazione o all’ampliamento delle sole strutture termali e delle eventuali strutture di supporto.
2. Il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 38/1998 si interpreta nel senso di ammettere, per la medesima iniziativa comprendente anche la realizzazione di annesse strutture alberghiere, il cumulo dei finanziamenti ivi previsti con altre agevolazioni regionali a favore delle attività turistico-ricettive per il finanziamento degli interventi riguardanti le annesse strutture alberghiere, limitatamente alle spese o alla parte di spesa eccedenti il limite massimo di spesa ammissibile ai sensi della l.r. 38/1998.
ARTICOLO 33
(Disposizioni in materia di professioni turistiche. Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1)
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica, di accompagnatore di turismo equestre e di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada. Abrogazione delle leggi regionali 23 agosto 1991, n. 34 e 24 dicembre 1996, n. 42. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33 e 7 marzo 1997, n. 7), è inserito il seguente:
“4bis. I soggetti in possesso dei requisiti per l’iscrizione negli elenchi professionali regionali possono richiedere l’accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere quale specializzazione linguistica nell’esercizio della professione. Il mancato possesso di specializzazione linguistica non preclude l’esercizio della professione.”.
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 5 della l.r. 1/2003, è aggiunto il seguente:
“5bis. I soggetti in possesso di diploma di laurea in lettere con indirizzo in storia dell’arte o in archeologia o di titolo equipollente che intendono esercitare la professione di guida turistica sono esentati, ai fini dell’iscrizione nel relativo elenco professionale regionale, dal conseguimento dell’abilitazione, fatta salva la previa verifica della conoscenza del territorio regionale e del possesso degli altri requisiti previsti ai fini dell’iscrizione nell’elenco professionale regionale.”.
3. Dopo il comma 5bis dell’articolo 5 della l.r. 1/2003, come aggiunto dal comma 2, è aggiunto il seguente:
“5ter. I soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o di titolo equipollente che intendono esercitare la professione di accompagnatore turistico sono esentati, ai fini dell’iscrizione nel relativo elenco professionale regionale, dal conseguimento dell’abilitazione, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche che non siano state oggetto del corso di studi e del possesso degli altri requisiti previsti ai fini dell’iscrizione nell’elenco professionale regionale.”.
4. Dopo il comma 5ter dell’articolo 5 della l.r. 1/2003, come aggiunto dal comma 3, è aggiunto il seguente:
“5quater. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di accertamento delle specializzazioni linguistiche di cui al comma 4bis e delle conoscenze ulteriori richieste ai sensi dei commi 5bis e 5ter.”.
5. Al comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 1/2003, dopo le parole: “sono riportati i dati di ciascun iscritto” sono inserite le seguenti: “e le lingue straniere delle quali è stata accertata la conoscenza”.
6. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 1/2003, le parole: “nonché, limitatamente alla professione di guida turistica, le eventuali specializzazioni linguistiche” sono sostituite dalle seguenti: “nonché le eventuali specializzazioni linguistiche accertate ai sensi dell’articolo 5, comma 4bis”.
7. L’articolo 9 della l.r. 1/2003 è sostituito dal seguente:“Art. 9
(Sospensione e cancellazione dagli elenchi professionali regionali)
1. La sospensione dagli elenchi professionali di cui all’articolo 7 è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente, oltre che nei casi di cui all’articolo 10, comma 5, in caso di perdita di uno dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco.
2. La cancellazione dagli elenchi professionali di cui all’articolo 7 è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente nei seguenti casi:
a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco per un periodo superiore a tre anni a decorrere dalla data di scadenza dell’ultima vidimazione del tesserino di riconoscimento;
b) cessazione dell’attività, previa comunicazione da parte dell’interessato;
c) aver riportato condanne che comportino l’interdizione dalla professione;d) mancato rinnovo della tessera federale, limitatamente ai maestri di mountain bike e di ciclismo fuoristrada.”.
8. Al comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 1/2003, le parole: “, annotata sul tesserino personale di riconoscimento” sono soppresse.
ARTICOLO 34
(Rinvio condizionato della revisione generale per le seggiovie ad ammorsamento fisso. Modificazione alla legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21)
1. Dopo il comma 1quater dell’articolo 51 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006), è inserito il seguente:
“1quinquies. Le seggiovie ad ammorsamento fisso che giungono alla scadenza di revisione generale entro il 31 dicembre 2007 e che non abbiano già beneficiato di analoghe proroghe possono proseguire l’esercizio per non oltre un anno rispetto alle scadenze temporali fissate al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con d.m. trasporti 2 gennaio 1985, a condizione che sia effettuato quanto previsto dal paragrafo 4 del citato decreto e che si ottemperi ad ogni altra prescrizione stabilita dalla struttura regionale competente in materia di impianti a fune, a garanzia della sicurezza degli impianti.”.
ARTICOLO 35
(Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alla legge regionale 20 aprile 2004, n. 4)
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11), la parola: “oppure” è sostituita dalla seguente:
“e”.
2. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 5 è sostituita dalla seguente:
“d) limitatamente alle strutture di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), essere situate a non meno di 300 metri di dislivello e a non meno di 2.000 metri in proiezione orizzontale da un’analoga struttura o da un rifugio già esistente e regolarmente funzionante;”.
ARTICOLO 36
(Disposizioni in materia di disciplina della professione di mediatore. Modificazione alla legge regionale 29 marzo 2007, n. 4)
1. Al comma 1 dell’articolo 37 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 4 (Manutenzione, per l’anno 2007, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “, fatta eccezione per quelle concernenti l’organizzazione dei corsi preparatori all’esame di cui all’articolo 2, comma 3, lettera e), della legge integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della ad essere svolte dalla Regione nell’ambito delle iniziative di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 30 dicembre 1992, n. 83 (Disciplina degli interventi direti allo sviluppo delle attività economiche), secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale”.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.
Aosta, 24 dicembre 2007.
Il Presidente
CAVERI