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NORMATIVA
Normativa regionale - Basilicata

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Legge regionale 24.07.2006, n. 12
Sostegno all’Università degli Studi della Basilicata per la promozione di uno sviluppo regionale di qualità
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
Finalità


1. Al fine di elevare il ruolo dell’Università degli Studi della Basilicata nella promozione qualitativa dei processi di sviluppo della regione, la presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, promuove la valorizzazione dell’ateneo lucano, attraverso una programmazione strategica concertata, di respiro pluriennale, volta a:
a) rafforzare il sistema universitario lucano, in termini di elevazione della qualità e della competitività, affinché esso consegua una posizione di crescente autonomia, di prestigio e di visibilità a livello nazionale e accresca la sua capacità di attrazione nei confronti del bacino di utenza potenziale;
b) potenziare l’interazione tra sistema universitario, istituzioni e territori, al fine di sostenere lo sforzo di qualificazione del sistema pubblico e di promuovere il trasferimento e lo scambio di conoscenza e tecnologie tra università, da un lato, e imprese, settore dei servizi di pubblica utilità e istituzioni dall’altro.


ARTICOLO 2
Obiettivi dell’intervento regionale


1. L’intervento regionale realizza le finalità di cui al precedente articolo 1, promuovendo in particolare:
a) l’ampliamento e la diversificazione dell’offerta didattica e formativa dell’Università;
b) il potenziamento e la valorizzazione delle risorse umane e strumentali per la didattica e la ricerca, al fine di accrescere la qualità di infrastrutture e servizi e l’attrattività dell’ateneo lucano;
c) la promozione di reti di cooperazione didattica e scientifica con poli di eccellenza operanti in Italia ed all’estero
l’internazionalizzazione delle attività dell’ateneo, con particolare attenzione ai paesi di nuova adesione all’Unione Europea ed a quelli dell’area mediterranea;
d) il sostegno alla diffusione del patrimonio di competenze e conoscenze specifiche dell’ateneo lucano, anche ai fini del trasferimento tecnologico verso il sistema produttivo e del terziario avanzato, nonché della produzione di brevetti di interesse industriale e degli spin-off;
e) la valorizzazione dei fattori di eccellenza del capitale umano, anche con l’istituzione di nuovi dottorati e l’erogazione di assegni di ricerca rapportati agli obiettivi dello sviluppo territoriale e della crescita culturale della Regione.


ARTICOLO 3
Modalità di attuazione


1. Per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione Basilicata e l’Università degli Studi della Basilicata sottoscrivono un Accordo di Programma, in conformità con la normativa nazionale e regionale in materia, finalizzato a definire e a realizzare un programma triennale di interventi.
2. Il programma triennale identifica gli obiettivi strategici, il piano di interventi ed attività, i risultati attesi, i tempi e le modalità di attuazione. I contenuti dell’Accordo di Programma hanno valenza promozionale e addizionale rispetto alle azioni ordinarie programmate dall’Università.
3. L’Accordo di Programma è approvato dalla Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare Permanente, e dal Senato Accademico dell’Università entro il 31 marzo dell’anno del triennio di riferimento ed attuato a partire dall’anno accademico immediatamente successivo.


ARTICOLO 4
Comitato tecnico paritetico


1. La proposta di programma triennale oggetto dell’Accordo di Programma è predisposta da un Comitato tecnico paritetico, costituito da cinque componenti designati dall’Università e da cinque componenti designati dalla Giunta Regionale.
2. Alla nomina dei componenti, all’organizzazione ed al funzionamento del Comitato tecnico paritetico provvede con propri atti la Giunta regionale, sentita l’Università degli Studi di Basilicata.


ARTICOLO 5
Aggiornamento e verifica


1. Lo stato di avanzamento dell’Accordo di Programma è oggetto di una verifica analitica che il Comitato tecnico paritetico effettua entro il 30 giugno di ogni anno. Ove necessario, entro la stessa data, il Comitato tecnico può proporre un aggiornamento del programma oggetto dell’Accordo.
2. L’attuazione dell’Accordo e i risultati da esso conseguiti nel triennio di attuazione sono oggetto di valutazione indipendente.
3. La Giunta Regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale circa lo stato di attuazione dell’Accordo di Programma.


ARTICOLO 6
Norma transitoria


1. In fase di prima attuazione, il Comitato tecnico paritetico, di cui al precedente articolo 4, è istituito entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge e l’Accordo di Programma, di cui al precedente articolo 3, è sottoscritto entro 120 giorni dalla medesima data.


ARTICOLO 7
Norma finanziaria


1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede con le risorse finanziarie approvate nelle leggi recanti le disposizioni per la formazione dei bilanci regionali di previsione annuali e pluriennali.


ARTICOLO 8
Pubblicazione


1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.


Formula Finale:
2.E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza, lì 24 luglio 2006
DE FILIPPO



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