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NORMATIVA
Normativa regionale - Marche

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Legge regionale 23 febbraio 2007, n. 2
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)
 
Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
(Quadro finanziario di riferimento)

1. Per il periodo 2007/2009 il quadro finanziario di cui all’articolo 5, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione e strumenti di programmazione) è definito come segue:
a) previsione entrate, anno 2007:euro 3.580.894.998,34;
b) previsione entrate, anno 2008:euro 3.191.216.900,19;
c) previsione entrate, anno 2009:euro 3.275.231.805,19.

ARTICOLO 2
(Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l’esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale)

1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettere a) e b), della l.r. 31/2001, l’entità delle spese per l’esecuzione di leggi regionali che prevedono l’attuazione di interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale, la cui quantificazione annuale è rinviata alla legge finanziaria, è stabilita per l’anno 2007 negli importi indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

ARTICOLO 3
(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)

1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera d), della l.r. 31/2001, è autorizzato, per l’anno 2007, il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella B allegata alla presente legge.

ARTICOLO 4
(Autorizzazioni di spesa)

1. Per l’anno 2007 sono autorizzate le spese a carico delle UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella tabella C allegata alla presente legge.
2. E’ autorizzata, per gli anni 2008/2009, la spesa relativa al nuovo sistema informatico regionale di contabilità e di gestione delle risorse umane, per un importo complessivo di euro 2.300.000,00 così ripartito:
a) per l’anno 2008: euro 1.400.000,00;
b) per l’anno 2009: euro 900.000,00.

ARTICOLO 5
(Cofinanziamento regionale)

1. Per l’anno 2007 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi statali a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella tabella D allegata alla presente legge.
2. Per l’anno 2007 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella tabella E allegata alla presente legge.

ARTICOLO 6
(Rinnovo autorizzazioni limiti d’impegno)

1. E’ rinnovata per l’anno 2007, limitatamente ad euro 777.784,00, l’autorizzazione del limite di impegno di euro 1.291.142,00, di durata massima ventennale, con decorrenza dall’anno 2008 e termine nell’anno 2027 di cui al comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 19 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria 2004) (10^ annualità), recante, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 15.555.680,00. Il limite di impegno di euro 777.784,00, di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2007.
2. E’ rinnovata per l’anno 2007, limitatamente ad euro 777.784,00, l’autorizzazione del limite di impegno di euro 1.291.142,00, di durata massima ventennale, con decorrenza dall’anno 2008 e termine nell’anno 2027, di cui al comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 2/2004 (11^ annualità), recante, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa
complessiva a carico della Regione di euro 15.555.680,00. Il limite di impegno di euro 777.784,00, di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2007.
3. E’ rinnovata per l’anno 2007, limitatamente ad euro 777.784,00 l’autorizzazione del limite di impegno di euro 1.032.913,80
di durata massima ventennale, con decorrenza dall’anno 2008 e termine nell’anno 2027, di cui all’articolo 13 della l.r. 24 dicembre 2004, n. 29 (Legge finanziaria 2005) (12^ annualità), recante, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 15.555.680,00. Il limite di impegno di euro 777.784,00, di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2007.
4. E’ autorizzato il completo utilizzo del limite di impegno di euro 85.215,83 di durata massima ventennale concesso con l’articolo 22 della l.r. 7 maggio 2001, n. 11 (Legge finanziaria 2001).

ARTICOLO 7
(Fondo di rotazione per la progettazione)

1. E’ istituito un fondo di rotazione per un importo complessivo di euro 500.000,00 a carico dell’UPB 4.26.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2007, per sostenere le spese di elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi relativi ad opere pubbliche, ivi compresa la progettazione degli impianti a fune di cui alla l.r. 22 ottobre 2001,
n. 22 (Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato), da sostenersi da parte dei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, come risulta dal dato demografico ISTAT, ancorché provvisorio, al 31 dicembre dell’anno precedente.
2. Fermo restando il limite della popolazione di cui al comma 1, l’anticipazione è concessa prioritariamente in base alla data di arrivo dell’istanza. In caso di arrivo contemporaneo, verrà data preferenza all’istanza del comune con minor numero di abitanti.
3. I contenuti dell’istanza sono stabiliti dal dirigente competente.
4. Il rimborso delle anticipazioni concesse è accertato e riscosso al capitolo 30401003 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’anno 2007.
5. I Comuni beneficiari rimborsano l’anticipazione concessa per le spese di cui al comma 1, nella misura effettivamente erogata, entro e non oltre tre anni dalla data del relativo provvedimento di concessione, indipendentemente dalla realizzazione dell’intervento.
6. L’anticipazione concessa ed erogata è rimborsata senza oneri aggiuntivi, esclusivamente nel rispetto dei termini di cui al comma 5.
7. Il provvedimento di concessione dell’anticipazione è revocato qualora la prima richiesta di erogazione, formulata in conformità all’articolo 4 della l.r. 18 aprile 1979, n. 17 (Legge dei lavori pubblici della Regione Marche), non pervenga alla Regione entro un anno dalla data del provvedimento stesso, salvo possibilità di proroga per il periodo massimo di dodici mesi da concedersi dal dirigente della struttura regionale, su motivata istanza dell’ente beneficiario.

ARTICOLO 8
(Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici)

1. Ai sensi dell’articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), è approvato il programma triennale 2007/2009 e l’elenco annuale 2007 dei lavori pubblici di competenza della Regione Marche, adottati dalla Giunta regionale con deliberazione 25 settembre 2006, n. 1050 e comprensivi delle schede 1, 2 e 3 conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 giugno 2004, n. 898, di cui alla tabella G allegata alla presente legge.

ARTICOLO 9
(Fondo per la montagna)

1. Per l’anno 2007 nel fondo regionale per la montagna confluiscono:
a) le quote statali di competenza della Regione dei fondi nazionali per la montagna per gli anni 2005, 2006 e 2007;
b) le quote regionali iscritte nelle seguenti UPB:
1) UPB 1.06.03 euro 2.248.560,46 di cui euro 35.000,00 quale contributo alla delegazione regionale dell’UNCEM ed euro 100.000,00 alla Comunità montana D/2 di Pergola;
2) UPB 4.22.04 euro 1.200.000,00.
2. Le Comunità montane sono autorizzate ad impiegare gli stanziamenti di cui al comma 1 iscritti nelle UPB 1.06.03 e 4.22.04 dello stato di previsione della spesa per gli interventi previsti dalla l.r. 16 gennaio 1995, n. 12 (Ordinamento delle Comunità montane) e dalla l.r. 20 giugno 1997, n. 35 (Provvedimenti per lo sviluppo economico, la tutela e la valorizzazione del territorio montano e modifiche alla l.r. 16 gennaio 1995, n. 12).

ARTICOLO 10
(Alienazione di immobili regionali)

1. La Giunta regionale è autorizzata a procedere all’alienazione mediante trattativa privata degli immobili di proprietà regionale destinati ad attività produttive o ad abitazione principale e non più utilizzabili a fini di interesse pubblico,
con priorità per gli affittuari o conduttori dei beni medesimi alla data di entrata in vigore della presente legge. La cessione è effettuata a prezzo di mercato, desunto da apposita perizia tecnico-economica disposta dalla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale è autorizzata a procedere all’alienazione delle strutture immobiliari elencate nella tabella F allegata alla presente legge.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare i beni immobili già adibiti a sede consiliare, siti ad Ancona, via Oberdan n. 1, via Don Gioia, corso Stamira n. 9, via Cialdini n. 3, mediante trattativa privata ad un prezzo inferiore fino al 15 per cento di quello a base della gara del 5 dicembre 2006.
4. La Giunta regionale è autorizzata a procedere all’alienazione dell’impianto denominato “Cabinovia OM 06 Caprile - Monte Catria”, sito in località Caprile del comune di Frontone, anche a trattativa privata qualora il bene sia acquistato da un ente pubblico per il perseguimento di finalità di pubblico interesse.

ARTICOLO 11
(Rappresentante della Regione nel CdA della Società Quadrilatero Marche-Umbria s.p.a.)

1. La Giunta regionale è autorizzata a nominare il rappresentante della Regione Marche nel Consiglio di amministrazione della Società Quadrilatero Marche-Umbria s.p.a.

ARTICOLO 12
(Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili)

1. Nelle more di emanazione dei decreti ministeriali indicati all’articolo 90, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), la Giunta regionale adotta apposito regolamento di disciplina delle modalità applicative dell’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili istituita dalla legge medesima.
2. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere che la riscossione dell’imposta e il controllo dei versamenti siano effettuati anche tramite le società di gestione degli aeroporti o i fiduciari di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085 (Modalità per l’accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l’uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile), sulla base di apposite convenzioni.
3. I termini per l’effettuazione dei versamenti ancora dovuti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono prorogati fino alla prima scadenza successiva a tale data.

ARTICOLO 13
(Fondo per adeguamento e messa in sicurezza degli edifici scolastici)

1. La Regione persegue quale obiettivo primario il tempestivo adeguamento e la messa a norma del patrimonio pubblico di edilizia scolastica, con particolare riferimento al rischio sismico, favorendo il ricorso ad ogni modalità e strumento atto a conseguire il pieno raggiungimento dell’obiettivo medesimo, comprese forme alternative di finanziamento con la partecipazione di soggetti ed enti anche di natura privata.
2. La Regione partecipa anche con risorse proprie alla formazione ed al finanziamento di piani o programmi per la messa a norma ed in sicurezza degli edifici scolastici, promossi o da concordare con lo Stato, le Province e i Comuni. A tal fine è istituito nel bilancio di previsione per il 2007 un apposito capitolo, a carico dell’UPB 4.26.04, denominato “Cofinanziamento per la messa in sicurezza ed adeguamento a norma degli edifici scolastici”, con una dotazione di euro 1.500.000.00.

ARTICOLO 14
(Misure di razionalizzazione della finanza regionale per il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica)

1. In applicazione delle disposizioni statali finalizzate al concorso del sistema regionale alla realizzazione degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, la Giunta regionale è autorizzata a determinare, con proprio atto previo parere della competente Commissione consiliare, gli indirizzi, i criteri e le modalità per il raggiungimento degli obiettivi medesimi anche da parte degli enti, aziende e agenzie di cui all’articolo 47 dello Statuto, compresi quelli indicati nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2005) e quelli di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e successive modificazioni.
2. Le economie di spesa conseguite a partire dall’esercizio 2006 dagli enti, organismi, aziende e agenzie dipendenti della Regione restano comunque acquisite ai loro bilanci per il miglioramento dei relativi saldi.

ARTICOLO 15
(Proroga di termini in materia di interventi socio-assistenziali)

1. I termini per gli adempimenti di cui all’articolo 5 della l.r. 1° agosto 1997, n. 49 (Interventi straordinari per incentivare gli investimenti socio-assistenziali), già prorogati dall’articolo 40, comma 2, della l.r. 11 maggio 1999, n. 7 (Legge finanziaria 1999), sono ulteriormente prorogati di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 16
(Modifiche all’articolo 14 della l.r. 2/2006)

1. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 10 febbraio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), le parole: “fino al 31 dicembre 2006” sono sostituite dalle parole: “fino al 31 dicembre 2007’’.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 2/2006 dopo le parole “agli amministratori nominati dalla Regione” sono aggiunte le seguenti parole “nonché ai componenti di commissioni e comitati istituiti dalla Regione”.

ARTICOLO 17
(Proroga del programma promozionale per il settore agroalimentare)

1. La validità del programma promozionale triennale anni 2004/2006 per il settore agroalimentare di cui alla l.r. 14 gennaio 1997, n. 9 (Istituzione dell’agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM).
Soppressione dell’Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione delle consulta economica e della programmazione nel settore agroalimentare (CEPA) è prorogata fino alla data di approvazione del nuovo programma di promozione triennale anni
2007/2009.

ARTICOLO 18
(Proroga di termini per gli interventi previsti dall’articolo 11 della l.r. 33/1997)

1. I termini stabiliti nel comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 20 maggio 1997, n. 33 (Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell’artigianato marchigiano) relativi agli interventi previsti dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 11 della medesima legge regionale sono prorogati al 31 dicembre 2007.

ARTICOLO 19
(Modifica all’articolo 12 della l.r. 17/2004)

1. Al comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 2 agosto 2004, n. 17 (Assestamento del bilancio 2004), nel testo sostituito dall’articolo 13 della l.r. 11 ottobre 2005, n. 24 (Assestamento del bilancio 2005), le parole: “per ara (1.000 mq) sono sostituite dalle parole: “per dieci are (10.000 mq)”.

ARTICOLO 20
(Modifica all’articolo 23 della l.r. 6/2005)

1. Il comma 3 dell’articolo 23 della l.r. 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale) è sostituito dal seguente:
“3. La piantagione compensativa di cui al comma 1 deve essere effettuata, salvo che per le opere e i lavori indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell’articolo 21, entro dodici mesi dalla data dell’autorizzazione all’abbattimento”.

ARTICOLO 21
(Modifica alla l.r. 13/2003)

1. Il comma 1 bis dell’articolo 26 della l.r. 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente:
“1 bis. Ai fini del riequilibrio delle risultanze economiche dell’ASUR, delle Aziende ospedaliere e dell’INRCA è istituito, nell’ambito del fondo sanitario regionale, un fondo di riequilibrio fino al 5 per cento dello stanziamento totale.”.

ARTICOLO 22
(Modifiche alla l.r. 20/2000)

1. Nell’alinea del comma 2 dell’articolo 23 della l.r. 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) sono soppresse le parole: “, sentita la Commissione consiliare competente,”.
2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 23 della l.r. 20/2000 è aggiunta la seguente:
“b bis) definisce le modalità di integrazione tra le strutture pubbliche e private, con particolare riferimento all’utilizzo di personale dipendente delle Aziende del servizio sanitario regionale da parte delle strutture private, nell’ambito di specifiche convenzioni tra queste ultime e le Aziende;”.
3. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 23 della l.r. 20/2000 sono aggiunte in fine le seguenti parole: “e compatibilmente con i vincoli di programmazione economico-finanziaria derivanti dagli accordi con lo Stato.”.
4. All’articolo 23 della l.r. 20/2000 sono aggiunti in fine i seguenti commi:
“2 bis. Nel rispetto dei limiti fissati dalla Giunta regionale, la definizione puntuale delle prestazioni oggetto di accordo è negoziata dalle singole strutture con l’Azienda sanitaria, entro trenta giorni dal recepimento dell’accordo sottoscritto a livello regionale o, in mancanza, del relativo atto di indirizzo. La mancata sottoscrizione di tali ulteriori accordi determina la sospensione dei pagamenti a carico del servizio sanitario regionale nei confronti delle strutture inadempienti.
2 ter. Fino alla stipulazione dei nuovi accordi, continuano a valere gli ultimi accordi stipulati.”.
5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale effettua la ricognizione delle strutture sanitarie che erogano prestazioni di medicina di laboratorio, autorizzate ed accreditate ai sensi della l.r. 20/2000, al fine di verificarne i requisiti in rapporto alle varie tipologie stabilite con la deliberazione della Giunta regionale 24 ottobre 2000, n. 2200.

ARTICOLO 23
(Modifica alla l.r. 20/2002)

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 11 della l.r. 6 novembre 2002, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale) è aggiunto il seguente:
“4 bis. In caso di gestione senza autorizzazione delle strutture o dei servizi di cui alla presente legge, il Comune, previa diffida, ordina la chiusura della struttura o la sospensione del servizio e irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00.”.

ARTICOLO 24
(Modifica alla l.r. 9/2003)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti) è aggiunto il seguente:
“2 bis. In caso di gestione senza autorizzazione dei servizi di cui alla presente legge, il Comune, previa diffida, ordina la sospensione del servizio e irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00.”.

ARTICOLO 25
(Modifiche alla l.r. 5/2003)

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 16 aprile 2003, n. 5 (Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione), le parole: “tasso ufficiale di riferimento” sono sostituite dalle parole: “tasso indicato nel quadro attuativo di cui all’articolo 9”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 5/2003 è inserito il seguente:
“3 bis. A fini di salvaguardia occupazionale la Giunta regionale, in assenza di apposita previsione contenuta nel quadro attuativo, può emanare specifiche disposizioni per consentire l’accesso ai benefici di cui alla presente legge a cooperative nate da crisi aziendali o promosse da lavoratori provenienti da aziende in crisi.”.
3. Al comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 5/2003 sono soppresse le parole: “I contributi di cui agli articoli 2 e 5 sono tra loro cumulabili. Gli interventi di cui agli articoli 5 e 6 sono cumulabili con quelli previsti dall’articolo 7.”.
4. Al comma 5 dell’articolo 9 della l.r. 5/2003 le parole “in regime di aiuti di importanza minore, ai sensi del regolamento (CE) della Commissione del 12 gennaio 2001”, sono sostituite dalla parole “ai sensi della normativa comunitaria”.

ARTICOLO 26
(Modifica all’articolo 65 della l.r. 10/1999)

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 65 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa) è aggiunto il seguente:
“3 bis. I dispensari farmaceutici operanti alla data di entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico) non possono essere soppressi e rimangono assegnati alla sede farmaceutica cui appartengono alla data di entrata in vigore della presente legge. Il territorio di riferimento dei dispensari stessi non può essere
modificato.”.

ARTICOLO 27
(Modifiche alla l.r. 45/1998)

1. Al comma 3 bis dell’articolo 22 della l.r. 24 dicembre 1998, n. 45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche), sono soppresse le parole “purché viaggino in divisa,”.
2. Il comma 6 ter dell’articolo 32 della l.r. 45/1998 è sostituito dal seguente:
“6 ter. La proroga relativa al contratto di servizio del trasporto pubblico automobilistico è consentita fino al 31 dicembre 2005. La proroga relativa al contratto di servizio ferroviario è consentita fino al 31 dicembre 2007, fatte salve ulteriori proroghe derivanti dalla normativa statale.”.
3. Il comma 6 quinquies dell’articolo 32 della l.r. 45/1998 è sostituito dal seguente:
“6 quinquies. Gli enti locali che, alla data del 31 dicembre 2006, hanno in corso procedure di gara per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, attivate ai sensi dell’articolo 20 bis, comma 1, lettere a) e b), e giunte almeno alla fase di offerta, sono autorizzati a prorogare i contratti di servizio in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione dell’iter di affidamento medesimo e comunque non oltre il 30 giugno 2007.”.

ARTICOLO 28
(Modifiche alla l.r. 60/1997 e al r.r. 11/2004)

1. L’articolo 3 della l.r. 2 settembre 1997, n. 60 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM), è abrogato.
2. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 60/1997, le parole: “in coerenza con gli obiettivi fissati dal Comitato regionale di indirizzo” sono soppresse.
3. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 60/1997, le parole: “, sentito il Comitato regionale di indirizzo” sono soppresse.4. Il comma 4 dell’articolo 22 della l.r. 60/1997 è abrogato.
5. Al comma 7 dell’articolo 24 della l.r. 60/1997 le parole: “, su parere del Comitato di indirizzo,” sono soppresse.
6. Alla tabella A allegata al regolamento regionale 4 dicembre 2004, n. 11 (Individuazione degli organismi collegiali oggetto di riordino o soppressione in attuazione dell’articolo 3 della l.r. 12 maggio 2003, n. 7), la voce: “Comitato regionale di indirizzo dell’ARPAM. Legge regionale 2 settembre 1997, n. 60 ‘Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM)’ Articolo 3” è soppressa.

ARTICOLO 29
(Modifiche alla l.r. 15/1997)

1. I commi 4 e 5 dell’articolo 2 della l.r. 20 gennaio 1997, n. 15 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), sono sostituiti dai seguenti:
“4. I rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilabili agli urbani, derivanti da operazioni di selezione automatica o di stabilizzazione o di compostaggio, conferiti, ai fini dello smaltimento, in discarica sono soggetti, al pagamento ridotto del tributo nella misura del 20 per cento di quello determinato ai sensi del comma 1, lettera c).
5. Gli scarti, i sovvalli e i fanghi anche palabili, classificabili come rifiuti speciali o speciali assimilabili agli urbani, derivanti da operazioni di recupero svolte tramite selezione automatica o riciclaggio o compostaggio, conferiti, ai fini dello smaltimento, in discarica, sono soggetti, a condizione che dette operazioni siano effettivamente ed oggettivamente finalizzate al recupero di materia, rispettivamente al pagamento ridotto del tributo, nella misura del 10 per cento di quello determinato ai sensi del comma 1, lettera b) e del 10 per cento di quello determinato ai sensi del comma 1, lettera c) a seconda della tipologia di discarica in cui sono conferiti.”.
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 2 della l.r. 15/1997 è aggiunto il seguente:
“5 bis. La Giunta regionale individua le modalità di svolgimento delle operazioni di cui al comma 5, nonché la percentuale minima di recupero che le medesime operazioni devono assicurare al fine dell’applicazione del pagamento ridotto del tributo.”.

ARTICOLO 30
(Modifiche alla l.r. 17/1979)

1. Il comma 6 bis dell’articolo 3 della l.r. 18 aprile 1979, n. 17 (Legge dei lavori pubblici della Regione Marche), è sostituito dal seguente:
“6 bis. I dirigenti delle strutture regionali possono accordare una sola proroga, per un periodo non superiore ad un anno, ai termini fissati con i provvedimenti di concessione.”.
2. Il comma 6 dell’articolo 4 della l.r. 17/1979 è sostituito dal seguente:
“6. I contributi regionali non possono essere ceduti dagli enti beneficiari agli istituti di credito o ad altri enti autorizzati.”.

ARTICOLO 31
(Proroga dei termini per la rendicontazione degli interventi di cui alla l.r. 18/1996)

1. Per l’anno 2007, in deroga a quanto previsto dall’articolo 26, comma 3, della l.r. 4 giugno 1996, n. 18 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità), i rendiconti sono presentati entro il 31 marzo.
2. Al comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 2 agosto 2006, n. 13 (Assestamento del bilancio 2006) le parole: “28 febbraio 2007” sono sostituite dalle parole: “31 marzo 2007”.

ARTICOLO 32
(Modifiche alla l.r. 9/2006)

1. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), le parole: “rilasciata previa verifica dell’iscrizione del responsabile della conduzione della struttura ricettiva” sono sostituite dalle parole: “all’iscrizione”.
2. Al comma 2 dell’articolo 31 della l.r. 9/2006 le parole: “all’iscrizione nel” sono sostituite dalle parole: “all’iscrizione presso l’ufficio del”.
3. La lettera a) del comma 4 dell’articolo 49 della l.r. 9/2006 è abrogata.
4. All’articolo 54 della l.r. 9/2006 le parole: “denuncia di inizio attività” sono sostituite dalle parole: “comunicazione”.

ARTICOLO 33
(Modifica alla l.r. 29/2005)

1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 9 dicembre 2005, n. 29 (Società per la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale) è sostituita dalla seguente:
“b) l’organo amministrativo nella forma dell’amministratore unico, nominato dalla Giunta regionale;”.

ARTICOLO 34
(Variazioni di bilancio)

1. La Giunta regionale, con atti deliberativi da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e da pubblicare entro quindici giorni nel Bollettino ufficiale della Regione, è autorizzata a:
a) reiscrivere le economie accertate, i recuperi e rimborsi, nonché a variare le somme reiscritte in relazione agli accertamenti effettuati ai sensi degli articoli 39 e 58 della l.r. 31/2001, relativi a stanziamenti aventi specifica destinazione derivanti da assegnazioni statali o comunitarie i cui criteri di assegnazione siano stabiliti da leggi o atti statali o regionali;
b) disporre variazioni compensative tra gli stanziamenti di competenza e/o di cassa iscritti negli stati di previsione del bilancio per l’anno 2007 e relativi all’attuazione delle norme sul federalismo fiscale;
c) apportare le occorrenti variazioni al bilancio conseguenti al riordino delle funzioni amministrative tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali in attuazione delle disposizioni statali e regionali sul decentramento amministrativo.
2. Con la medesima modalità di cui al comma 1, al fine di consentire la gestione unitaria degli oneri del personale da parte della sola struttura amministrativa competente in materia di risorse umane e nel rispetto delle regole poste dal d.m. 18 febbraio 2005, n. 17154 (SIOPE), la Giunta regionale può disporre variazioni compensative per attribuire all’UPB 2.07.01 le risorse necessarie.

ARTICOLO 35
(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge regione Marche.
Data ad Ancona, addì 23 febbraio 2007.

ALLEGATO 1
ALLEGATO
Tabelle A, B, C, D, E, F, G.
(Le tabelle in oggetto non sono acquisite nel sito)


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