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NORMATIVA
Normativa regionale - Calabria

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Legge regionale 22 novembre 2010, n. 32
Modifica all'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 23
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


promulga la seguente legge


Art. 1
1. L'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 23 è sostituito dal seguente:
"Art. 10
(Programma Stages)
1. Al fine di non disperdere il patrimonio di conoscenza già acquisito dai giovani impegnati nel Programma Stages" di cui all'articolo 5 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 8, di integrazione e modifica della legge regionale 12 novembre 2004, n. 26, la Regione assicura l'erogazione di un contributo annuo di euro 10.000,00 a favore di soggetti pubblici, che si impegnano a stipulare, con ogni stagista, che abbia concluso con esito positivo tutte le attività di formazione previste dal Regolamento di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n° 49 del 09 luglio 2007, tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente per una durata non inferiore ai 12 mesi di lavoro.
2. Il Consiglio regionale provvede a stilare l'elenco degli stagisti che hanno già concluso con esito positivo, alla data del 20 ottobre 2010, tutte le attività di formazione, ed ad aggiornarlo con coloro i quali, coinvolti in sospensioni autorizzate ai sensi del Regolamento del Programma Stages 2008, concludono le attività previste, sempre con esito positivo, successivamente al periodo di recupero.
3. Per accertare la potenziale platea dei soggetti interessati e quantificare le risorse occorrenti, la Regione indice una manifestazione di interesse, entro quindici giorni dalla entrata in vigore della presente norma, mediante avviso pubblico da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC) e sul sito internet istituzionale della Regione, rivolta a tutti i soggetti pubblici che intendono contrattualizzare, ai sensi del comma 1, gli stagisti in argomento.
4. La Regione invita, in seguito, i soggetti, che hanno aderito alla manifestazione di interesse, a prendere visione dell'elenco degli stagisti e del curriculum di ciascuno, completo di relazione sullo stage svolto, al fine di individuare i potenziali fruitori del contratto di lavoro, secondo modalità e tempi stabiliti dal preposto ufficio regionale.
5. Successivamente, la Regione provvede ad interpellare gli stagisti in base alle richieste effettuate dai soggetti interessati alla stipula del contratto, che viene, poi, concluso direttamente dal soggetto pubblico richiedente e lo stagista.
6. La Regione si impegna, altresì, ad incentivare, da parte di soggetti pubblici e privati nei confronti degli stagisti, la realizzazione, di percorsi integrati (anche individuali) di orientamento, di alta formazione e di inserimento occupazionale, con risorse provenienti dai fondi comunitari strutturali.
7. Alla copertura finanziaria, stimata per l'esercizio finanziario 2010 in euro 200.000,00, in ordine alla stipula dei contratti di cui al comma 1, si provvede con le risorse allocate all'UPB 4.3.02.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo. Per l'esercizio finanziario relativo all'anno 2011 la Giunta regionale quantificherà le risorse occorrenti in base alla manifestazione di interesse presentata dai soggetti pubblici interessati."


Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



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