Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
TITOLO I
FINALITÀ-OBIETIIVI-FUNZIONI
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Calabria riconosce la funzione sociale delle attività sportive e ricreative, promuovendole e valorizzandole attraverso iniziative, strutture e servizi, mediante la collaborazione con soggetti pubblici e privati.
2. A tal fine la Regione Calabria:
a) promuove lo sport come strumento essenziale per il miglioramento dello stile dì vita, nonché come elemento fondamentale per la formazione dei soggetti e per il benessere individuale e collettivo;
b) sostiene la diffusione della cultura della pratica dello sport, delle attività fisico-motorie e del tempo libero, al fine di rendere l'attività sportiva accessibile a tutti, nel rispetto delle aspirazioni e delle capacità di ciascuno, pur nella diversità delle pratiche agonistiche o amatoriali;
c) persegue l'equilibrata distribuzione e la congruità degli impianti sportivi e degli spazi aperti, al fine di garantire a ciascuno la possibilità di partecipare ad attività fisico-motorie in un ambiente sicuro e sano, privilegiando la formazione di base dei bambini sia in età pre-scolare che scolare, nonché la pratica sportiva degli adolescenti, dei giovani, delle persone diversamente abili, degli adulti e degli anziani;
d) sostiene le realtà regionali dello sport dilettantistico che raggiungono risultati a livello nazionale ed internazionale contribuendo a promuovere l'immagine della Regione in Italia e nel mondo;
e) promuove e finanzia eventi sportivi, da realizzarsi nella regione, che siano inseriti in un circuito internazionale, agonistico, che incidano sull'immagine positiva e determinino ricadute economiche per la Calabria;
f) promuove la pratica sportiva nel rispetto dell'ambiente, incentivando le strategie d'intervento a minore impatto ambientale e implementando il livello di sicurezza;
g) riconosce l'importanza dello sport per la tutela della salute e la prevenzione di malattie e di disturbi psico/fisici;
h) favorisce lo sviluppo di politiche sportive tese a combattere il disagio giovanile e le dipendenze;
i) promuove la pratica sportiva nelle scuole calabresi di ogni ordine e grado.
Art. 2
(Obiettivi)
1. La Regione, in coerenza con le finalità indicate nell'articolo 1, per il benessere dei cittadini, promuove:
a) la realizzazione di infrastrutture, impianti e servizi sportivi pubblici e privati, favorendo la riqualificazione delle strutture già esistenti;
b) la predisposizione di un regolamento, approvato con deliberazione della Giunta regionale, nel quale si definiscono gli standard strutturali e di gestione per lo svolgimento delle pratiche sportive, agonistiche e non;
c) il sostegno alle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate e iscritte nel Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche del CONI, che svolgono attività sportiva organizzata da Federazioni sportive, OSA, EPS ed a quelle inserite nella sezione parallela, riservata al CIP, che svolgono attività sportiva organizzata dalle Federazioni Sportive Paralimpiche, Organizzazioni Paralimpiche e Discipline Sportive Associate Paralimpiche;
d) la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale dei dirigenti, dei tecnici e degli operatori sportivi, finalizzata all'ottimizzazione delle attività sportive e della tutela della sicurezza e della salute dei praticanti lo sport;
e) le attività sportive in ambito pre-scolastico e scolastico, organizzate dal Ministero della pubblica istruzione e dal CONI, con la collaborazione delle FSN, OSA, EPS, dal CIP con la collaborazione delle FF.SS.PP. e OO.PP. Paralimpiche e D.S.A. Paralimpiche, in collaborazione con le istituzioni scolastiche pubbliche e utilizzando i locali e le attrezzature anche in orario extrascolastico, con specifici programmi di pratica sportiva;
f) le iniziative curate dall'Ufficio scolastico regionale - Coordinamento attività motorie fisico sportive, anche relative all'associazionismo sportivo scolastico;
g) il miglioramento degli standard qualitativi delle attività delle federazioni sportive, delle associazioni sportive dilettantistiche, degli enti di promozione sportiva, delle società e dei circoli senza scopo di lucro;
h) interventi volti a realizzare gli obiettivi delle politiche sociali integrate, e, in particolare, il recupero e la rieducazione dei disabili, la prevenzione delle malattie e delle dipendenze, la tutela della salute mentale e la rieducazione dei detenuti;
i) l'utilizzo delle strutture regionali, ovvero di quelle messe a disposizione dagli enti locali, dal CONI, dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva, dal CIP, dalle FF.SS.PP., dalle OO.PP. Paralimpiche e dalle D.S.A. Paralimpiche, dalle società ed associazioni sportive senza fine di lucro, da altri soggetti promotori di eventi particolari se costituiti in associazione temporanea, dalle Università e dalle istituzioni scolastiche;
j) la tutela e il sostegno degli atleti calabresi di livello internazionale e nazionale, che danno lustro e prestigio allo sport calabrese.
Art. 3
(Compiti della Regione)
1. La Regione svolge le seguenti funzioni in materia di sviluppo dello sport:
a) adotta, sentito il parere vincolante della competente Commissione consiliare, il piano regionale triennale degli interventi in materia di sport, per la determinazione degli obiettivi da perseguire, nonché gli indirizzi, i criteri e le metodologie d'intervento;
b) realizza gli interventi previsti dal piano triennale regionale e ne verifica la compatibilità con i piani annuali provinciali degli interventi;
c) verifica il perseguimento degli obiettivi fissati dal piano settoriale regionale, anche mediante la rilevazione e l'elaborazione dei dati relativi allo sviluppo delle strutture sportive;
d) elabora e coordina l'attuazione dei programmi di intervento previsti dall'Unione europea (UE) o da leggi statali;
e) elabora i programmi straordinari d'intervento per l'impiantistica sportiva, laddove ne ricorrono i presupposti;
f) agevola l'accesso al credito, con riferimento ai protocolli d'intesa Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) - CONI e Unione Province d'Italia (UPI) - CONI e ANCI - CIP e UPI - CIP, mediante la stipula di convenzioni con istituti di credito, per l'acquisto, l'adeguamento o la realizzazione e la gestione degli impianti, spazi e attrezzature sportive e per la ricerca scientifica;
g) sostiene manifestazioni ed attività sportive di rilevanza regionale, nazionale ed internazionale che si svolgono sul territorio regionale anche dì natura dilettantistica;
h) organizza mostre, convegni e manifestazioni sui temi dello sport e della medicina sportiva;
i) partecipa a manifestazioni ricorrenti di rilievo internazionale o nazionale, che si svolgono nel territorio regionale;
j) acquisisce dati, anche ai fini di un monitoraggio del sistema sportivo regionale;
k) attiva studi, indagini e ricerche sulle problematiche inerenti il settore dello sport, con eventuale pubblicazione e-divulgazione dei risultati, costituzione di banche dati e reti informative;
l) sostiene forme di sperimentazione di soluzioni innovative;
m) istituisce presso il competente Dipartimento della Giunta regionale gli albi relativi alle figure professionali operanti in ambito sportivo;
n) sostiene le realtà regionali dello sport dilettantistico che contribuiscono alla diffusione della pratica sportiva e nel contempo promuovono l'immagine della Regione in Italia e nel mondo;
o) determina i criteri per la cooperazione tra gli enti locali per la realizzazione e gestione delle strutture sportive;
p) promuove, programma e determina gli obiettivi e i criteri dell'attività di formazione ed aggiornamento degli operatori dello sport, avvalendosi degli istituti universitari, della scuola, delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dalle Federazioni Sportive Paralimpiche e Organizzazioni promozionali riconosciute dal CIP.
2. La Regione, nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1, assicura il necessario raccordo con le politiche occupazionali e di promozione turistica.
Art. 4
(Piano regionale di intervento)
1. La Regione, attraverso la previsione in bilancio di appositi fondi, sostiene gli investimenti nel settore sportivo e fa fronte ad alcune categorie di spese di gestione di enti ed associazioni sportive, associazioni sportive scolastiche e istituzioni scolastiche.
2. Gli interventi finanziari possono essere disposti anche attraverso agevolazioni, con modalità di distribuzione differenti in relazione alla tipologia di soggetto beneficiario e di iniziativa.
3. La Regione programma gli interventi nel settore dello sport attraverso il piano triennale di indirizzo generale e i piani annuali specifici di intervento.
Art. 5
(Piano regionale triennale di intervento)
1. La Regione Calabria, su proposta della Commissione regionale per lo sport, adotta, sentito il parere vincolante della competente Commissione consiliare, un piano regionale triennale degli interventi da realizzare sull'intero territorio regionale ed articolato in Piani annuali.
2. Il piano regionale triennale prevede:
a) gli obiettivi da perseguire nel triennio di validità;
b) i criteri per la selezione e la localizzazione degli interventi relativi alle attività e alle strutture sportive. Per queste ultime, in particolare:
1) l’adeguamento degli impianti esistenti agli standard di sicurezza e l'abbattimento delle barriere architettoniche, nel rispetto dell'ambiente naturale;
2) il recupero funzionale degli impianti sportivi esistenti, per migliorarne la possibilità di utilizzazione e per favorirne la gestione tecnica, funzionale ed economica;
3) la ristrutturazione, l'ampliamento e il potenziamento di impianti sportivi o la realizzazione di nuovi impianti, soprattutto nei territori in cui risultano carenti;
4) la concessione di finanziamenti e di contributi per la ristrutturazione, l'ampliamento, il potenziamento e la realizzazione di impianti sportivi nelle scuole di ogni ordine e grado, da erogare agli enti locali sulla base di specifici bandi pubblici;
c) gli indirizzi e i criteri per la predisposizione e l'adozione dei piani annuali provinciali degli interventi, per la formulazione dei programmi d'intervento comunali e per la redazione dei progetti, nonché i parametri per la valutazione della loro validità ed efficacia;
d) la previsione delle esigenze finanziarie, anche ai fini della iscrizione nel bilancio pluriennale della Regione, e la ripartizione dei finanziamenti per ambiti territoriali e tematici di intervento;
e) i criteri e le modalità di concessione, erogazione e revoca dei contributi, dei finanziamenti e di ogni altro beneficio economico, con appositi regolamenti di attuazione.
3. Il Piano regionale triennale di intervento è adottato con deliberazione della Giunta regionale ed è trasmesso alla Commissione consiliare competente per il parere vincolante. La Commissione si esprime entro sessanta giorni dalla trasmissione dell'atto deliberativo.
4. Il piano regionale triennale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC) e ad esso si adeguano le strutture regionali, gli enti e i soggetti interessati alla realizzazione degli interventi.
Art. 6
(Piano annuale di intervento)
1. La Giunta regionale, su proposta della Commissione regionale per lo sport, approva il piano annuale d'intervento entro il 31 marzo, ai fini dell'attuazione del piano regionale triennale di cui all'articolo 5.
2. Il piano annuale d'intervento contiene:
a) i progetti degli interventi regionali da realizzare nell'anno di riferimento;
b) le iniziative agevolabili e gli interventi di sostegno finanziario previsti dall'articolo 4, comma 2;
c) le priorità nella concessione delle agevolazioni. relative alla tipologia delle iniziative e alla sostenibilità economica e strategica delle stesse;
d) i requisiti di accesso, nonché le tipologie e i criteri per la determinazione delle spese ammissibili per ciascuna tipologia di iniziativa;
e) le procedure attuative degli strumenti d'intervento, che, nel caso di iniziative finanziate o cofinanziate da fondi comunitari, sono indicate nelle relative linee di intervento;
f) la previsione di interventi per incentivare il turismo sportivo;
g) la previsione di interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone diversamente abili di cui alla legge regionale 24 febbraio 1998 n. 5.
3. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per lo sport, in caso di sopraggiunte necessità, anche finanziarie, modifica il piano annuale di intervento in sede attuativa.
4. Il piano annuale d'intervento è pubblicato sul BURC.
Art. 7
(Compiti delle Province)
1. Le Province, nel rispetto degli obiettivi, indirizzi e criteri determinati dal piano regionale di intervento:
a) favoriscono l'organizzazione di attività sportive e la realizzazione d'impianti e di attrezzature d'interesse provinciale;
b) adottano, sulla base dei programmi degli interventi formulati dagli enti locali, singoli o associati, o da altri soggetti pubblici e privati, i piani annuali provinciali degli interventi per lo sviluppo delle strutture e delle attività sportive, da sottoporre alla verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);
c) agevolano la cooperazione tra enti locali per la programmazione e la gestione delle strutture e delle attività sportive, anche mediante l'istituzione di appositi organismi tecnici di coordinamento;
d) con il contributo della scuola regionale dello sport del CONI, incentivano la realizzazione di attività di ricerca, sperimentazione e documentazione d'interesse provinciale nel campo dello sport e della medicina sportiva, con particolare attenzione alla lotta al doping;
e) collaborano all'elaborazione tecnica dei progetti d'impianti e di attrezzature sportive d'interesse comunale con i comuni richiedenti;
f) vigilano sulla corretta attuazione dei programmi degli interventi inseriti nei piani annuali di cui alla lettera b);
g) promuovono forme di collaborazione tra le istituzioni pubbliche e i soggetti privati operanti nel territorio;
h) collaborano con le strutture competenti della Regione alla rilevazione dei dati relativi all'ambito sportivo.
2. Ciascuna Provincia adotta il piano annuale degli interventi da realizzare nel rispettivo ambito territoriale e lo trasmette alla Regione entro il 31 ottobre, unitamente a una relazione sullo stato di attuazione dei progetti già approvati e sull'efficacia dei relativi interventi.
3. La Regione può sostituirsi alle Province, in caso di mancato esercizio delle funzioni attribuite ovvero di violazione delle disposizioni della presente legge e degli atti di indirizzo e coordinamento regionali.
Art. 8
(Compiti dei Comuni)
1. I Comuni, singoli o associati, nel rispetto degli obiettivi, indirizzi e criteri determinati dal piano regionale di interventi:
a) favoriscono l'organizzazione di attività sportive, la realizzazione di impianti e di attrezzature d'interesse comunale e provvedono alla gestione degli impianti di proprietà, anche mediante la stipula di convenzioni con soggetti privati;
b) formulano i programmi degli interventi relativi alle strutture ed alle attività sportive, da inserire nei piani annuali provinciali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b);
c) con il contributo del CONI regionale, incentivano la realizzazione di attività di ricerca, sperimentazione, documentazione di interesse comunale nel campo dello sport e della medicina sportiva;
d) effettuano la rilevazione dei dati statistici ed informativi relativi ai servizi, alle strutture sportive e all'utenza;
e) promuovono il collegamento con altre istituzioni pubbliche e con i soggetti privati operanti sul territorio comunale;
f) forniscono alle strutture regionali competenti i dati relativi all'impiantistica sportiva sul territorio di competenza e ne curano l'aggiornamento annuale.
TITOLO II
ORGANISMI
Art. 9
(Commissione regionale per lo sport)
1. È istituita presso la Giunta regionale - Dipartimento turismo, sport e spettacolo - la Commissione regionale per lo sport, organo consultivo della Regione Calabria per la definizione degli indirizzi e degli interventi regionali nell'ambito dello sport.
2. La Commissione, costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, rimane in carica per la durata della legislatura regionale.
3. La Commissione è composta da:
a) l'assessore regionale allo sport;
b) il dirigente generale del Dipartimento turismo, sport e spettacolo;
c) il dirigente del Settore Sport;
d) il Presidente, o un suo delegato, del Comitato regionale del CONI;
e) il dirigente, o un suo delegato, dell'Ufficio scolastico regionale;
f) un rappresentante delle Università;
g) il direttore della scuola regionale del CONI o un suo delegato;
h) un delegato dell'UPI;
i) un delegato dell'ANCI;
j) quattro rappresentanti complessivamente espressi dalle FSN o DSA o AB, di cui uno delegato dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e uno dalla Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI);
k) due rappresentanti degli EPS;
l) due esperti in materia sportiva.
4. I rappresentanti degli organismi di cui al comma 3 sono designati entro sessanta giorni dalla data della richiesta.
5. I rappresentanti di cui alle lettere j), k) e l), del comma 3 sono nominati dalla Giunta regionale, previa valutazione delle competenze sportive acquisite.
6. La Commissione è presieduta dall'Assessore regionale allo sport, ovvero, in sua assenza, dal dirigente generale del Dipartimento turismo, sport e spettacolo ovvero, in assenza di quest'ultimo, dal dirigente del Settore Sport.
7. La Commissione è convocata dal Presidente della Giunta regionale, ovvero dall'Assessore regionale allo sport, o da un suo delegato, ed è regolarmente costituita:
a) in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti;
b) in seconda convocazione, con la presenza di un terzo dei suoi componenti.
8. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. Ai lavori della Commissione possono essere invitati, occasionalmente, tecnici ed esperti, anche dipendenti della Regione Calabria, il cui parere sia ritenuto utile o necessario nell'esame di singole problematiche. La presenza di tecnici ed esperti di settore è autorizzata preventivamente dal Presidente della Commissione.
10. Le funzioni di segretario sono svolte dal dirigente del Servizio della struttura regionale competente in materia di sport, ovvero, in sua assenza, da un funzionario dello stesso ufficio.
11. La Commissione, la cui attività dovrà essere conforme alle disposizioni della presente legge e dei regolamenti attuativi approvati dalla Giunta regionale, esprime parere, obbligatorio, sugli argomenti sottoposti al suo esame.
12. Ai componenti la Commissione, estranei all'amministrazione regionale ed agli enti pubblici e locali, è corrisposto un rimborso di eventuali spese di trasferta purché documentate, nella misura prevista dalle norme in vigore per il personale regionale con qualifica dirigenziale.
Art. 10
(Osservatorio regionale per lo sport)
1. È istituito presso il Consiglio regionale l'Osservatorio regionale per lo sport, organismo di supporto tecnico-scientifico, con finalità di raccolta, aggiornamento ed analisi dei dati sull'attività e sull'impiantistica sportiva pubblica e privata presente sul territorio regionale.
2. L'Osservatorio regionale per lo sport ha in particolare i seguenti compiti e funzioni:
a) crea la banca dati di cui all'articolo 11, costantemente aggiornata, su ogni aspetto attinente la materia sportiva, sia in ordine alle diverse discipline sportive, sia in ordine alle varie attività svolte;
b) svolge funzioni di studio, ricerca, documentazione, promozione e consulenza ai fini della predisposizione dei piani, dei programmi e dei progetti di competenza regionale;
c) cura la ricognizione, aggiornata e ripartita per ambito territoriale, degli impianti sportivi esistenti, delle modalità di gestione e del loro effettivo utilizzo, anche al fine di predisporre un'analisi del costi e dei benefici;
d) provvede alla rilevazione costante degli elementi informativi concernenti gli impianti sportivi, con particolare riferimento allo stato di manutenzione e alla conformità alle norme di sicurezza, costituendo una apposita banca dati;
e) promuove il processo di monitoraggio della domanda di impianti sportivi, volto ad individuare l'effettivo fabbisogno in relazione alla pratica sportiva nei diversi ambiti territoriali e le criticità economiche, sociali e strutturali che ostacolano una equilibrata fruizione degli impianti sportivi in determinate zone del territorio regionale, da parte di alcune fasce della popolazione ed in relazione a specifiche discipline sportive;
f) favorisce l'accesso degli utenti alle informazioni sui servizi sportivi disponibili mediante la costituzione di un sito web di agevole e immediata consultazione, finalizzato a diffondere e ad accrescere la pratica sportiva;
g) fornisce, su richiesta degli enti locali interessati, supporto e consulenza specialistica per la redazione di progetti relativi all'impiantistica e all'attività sportiva.
3. Con il supporto dell'Ufficio scolastico regionale, l'Osservatorio regionale per lo sport raccoglie ed elabora le informazioni relative alle strutture sportive in uso agli istituti scolatici, con riferimento alla popolazione scolastica e relativamente alle caratteristiche funzionali e strutturali delle palestre e degli impianti, destinati all’insegnamento dell'educazione motoria, fisica e sportiva.
4. Con il supporto del CONI, delle FSN e degli EPS e del CIP, del FF.SS.PP., delle OO.PP. Paralimpiche e D.S.A. Paralimpiche, l'Osservatorio regionale fornisce i dati relativi alle società, alle associazioni sportive e ai loro tesserati.
5. L'Osservatorio regionale per lo sport è composto da:
a) un dirigente del Consiglio regionale competente per materia, o da un suo delegato;
b) cinque esperti in materia di sport, da reclutare mediante avviso pubblico;
c) un consulente per l'impiantistica sportiva, designato dal CONI regionale.
L'Osservatorio regionale per lo sport nomina un Presidente, da individuare tra i cinque esperti in materia di sport, ed un Segretario. Alla votazione partecipano i cinque esperti ed il Dirigente del Consiglio regionale competente per materia. A parità di voti risulterà eletto colui che sarà votato dal Dirigente del Consiglio regionale. In caso di impedimento del Presidente le funzioni saranno demandate al Dirigente del Consiglio regionale.
6. Agli esperti, non dipendenti dell'Amministrazione regionale, spetta un rimborso per le spese sostenute.
Art. 11
(Banca dati ed albi professionali)
1. La Regione, per il tramite dell'Osservatorio regionale per lo sport, promuove la raccolta, il trattamento e la divulgazione alle società, associazioni e organizzazioni sportive, agli operatori economici e ai praticanti le attività che hanno luogo nel territorio regionale, nel rispetto delle esigenze di riservatezza, delle informazioni relative a spazi, impianti pubblici e privati e attrezzature per le attività motorie, ricreative e sportive, con il supporto dei Comuni e delle Province, anche avvalendosi della CONI Servizi SpA e del CIP.
2. Con il supporto dell'Ufficio scolastico regionale, la banca dati è estesa anche alle strutture sportive in uso agli istituti scolatici, relativamente alle palestre ed agli impianti sportivi destinati all'insegnamento dell'educazione motoria, fisica e sportiva.
3. La Regione può avvalersi di agenzie specializzate per avere un quadro aggiornato della domanda e dell'offerta di impianti sportivi nel territorio regionale e per avere uno strumento di pianificazione territoriale e di indirizzo delle risorse economiche.
4. Le informazioni raccolte costituiscono patrimonio comune per la diffusione della conoscenza e della cultura delle attività motorie, ricreative e sportive, nonché strumento di monitoraggio e verifica della efficacia degli strumenti di programmazione e degli interventi per la promozione delle predette attività.
5. Sono istituiti presso il Dipartimento turismo, sport e spettacolo - Settore Sport - gli albi regionali relativi alle professioni in ambito sportivo e, precisamente, relativi a:
a) associazioni sportive dilettantistiche;
b) dirigenti sportivi;
c) esperti gestori di impianti sportivi;
d) istruttori qualificati;
e) tecnici federali;
f) assistenti o operatori specializzati;
g) atleti e praticanti;
h) fisioterapisti e massaggiatori;
i) altre figure tecnico-sportive.
6. Ai fini della iscrizione negli albi professionali è necessario il conseguimento del titolo professionale rilasciato da enti pubblici o da istituzioni sportive abilitate, previo espletamento di specifici corsi. In sede di prima applicazione della presente disposizione è dato pubblico avviso per la presentazione dell'istanza di iscrizione nel rispettivo albo da parte dei soggetti in possesso di titoli professionali in ambito sportivo.
7. Gli albi sono costantemente aggiornati sulla base delle richieste di iscrizione e delle eventuali cessazioni o decadenze. Il Dipartimento turismo, sport e spettacolo comunica annualmente all'Osservatorio regionale per lo sport l'elenco degli iscritti nell'albo professionale.
TITOLO III
INTERVENTI REGIONALI
Art. 12
(Tipologia degli interventi)
1. La Regione promuove e sostiene:
a) interventi concernenti l'impiantistica sportiva;
b) interventi concernenti l'attività sportiva dilettantistica;
c) interventi per l'organizzazione di manifestazioni sportive, anche dilettantistiche;
d) interventi a sostegno del merito sportivo;
e) interventi per la formazione e l'aggiornamento delle professionalità sportive.
2. La Regione, altresì, sostiene:
a) progetti nazionali per la promozione dell'attività sportiva giovanile, volta alla prevenzione e tutela della salute;
b) forme di aggregazione giovanile in ambito sportivo, per incentivare lo spirito di squadra e di sana competizione.
Art. 13
(Interventi concernenti l'impiantistica sportiva)
1. La Regione individua le seguenti tipologie di interventi:
a) iniziative volte al mantenimento delle condizioni di sicurezza nei luoghi dove viene praticata l'attività sportiva;
b) investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale e energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico e alla manutenzione straordinaria ed in particolare all'abbattimento delle barriere architettoniche negli impianti già esistenti e non accessibili ai diversamente abili;
c) sostenimento di spese di gestione strettamente connesse alla fase di start up e messa a regime degli impianti sportivi, nonché di spese ritenute essenziali ed economicamente rilevanti per la gestione di impianti, espressamente indicate nel regolamento regionale. I soggetti beneficiari dell'agevolazione, non proprietari della struttura, devono averne il possesso per una durata pari al periodo di ammortamento degli interventi sui quali si richiede l'agevolazione, per come previsto dal comma 1 dell'articolo 2426 del codice civile;
d) acquisto di attrezzature sportive, sentita la Federazione competente;
e) realizzazione di impianti connessi a discipline sportive emergenti;
f) realizzazione di strutture e servizi sportivi che assicurano l'accessibilità dell'impianto sportivo anche per i soggetti diversamente abili.
2. Le agevolazioni possono essere concesse agli enti pubblici, privati, alle imprese, alle federazioni regionali sportive, alle associazioni e alle cooperative, proprietari o gestori degli impianti sportivi, o che comunque operino nell'ambito dello sport:
a) in percentuale sulle spese complessivamente sostenute, secondo quanto stabilito dal regolamento regionale e dai piani attuativi annuali;
b) attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in regime ordinario, ai sensi del regolamento (CE) n. 800 del 6 agosto 2008, (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato) e in regime de minimis, ai sensi del regolamento (CE) n. 1998 del 15 dicembre 2006 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore), secondo i massimali previsti-dalla normativa vigente.
3. Le tipologie di intervento di cui al comma 1 possono essere realizzate direttamente, in tutto o in parte, dalla Regione, che, in tal caso, provvede alla successiva individuazione dei soggetti gestori.
4. La Giunta regionale stipula con Fincalabra - s.p.a., con l'Istituto di credito sportivo o con altri istituti di credito, una convenzione per la costituzione di un fondo di rotazione per la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui al comma 1. Tale fondo consente finanziamenti a tasso agevolato.
5. La Giunta regionale individua i destinatari, i termini, le modalità di accesso al fondo di cui al comma 4, l'entità dell'agevolazione, le procedure e le modalità di valutazione delle domande e ogni ulteriore elemento necessario per l'attività del fondo.
6. La Giunta regionale stipula convenzioni con istituti di credito per la concessione di mutui agevolati per l'impiantistica sportiva ad integrazione ed in favore dei soggetti beneficiari delle agevolazioni in conto capitale concessi ai sensi della normativa vigente.
7. La Giunta regionale, altresì, promuove l'utilizzo di tecniche di finanziamento, ricorrendo a capitali privati per la realizzazione di nuove infrastrutture sportive di particolare rilevanza, con le metodologie operative della finanza di progetto, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia.
8. La Giunta regionale costituisce un fondo di garanzia da gestire direttamente o in convenzione con istituti finanziari, compresi i consorzi di garanzia fidi tra le piccole e medie imprese (CO.FIDI), finalizzato al rilascio di fideiussioni a favore dei soggetti di cui al comma 2.
9. Le concessioni demaniali rilasciate a società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive nazionali, ovvero ad Enti, hanno una durata non inferiore ad anni venti. Alle concessioni è applicato il canone previsto dagli articoli 39 del codice della navigazione e 37 del relativo regolamento di esecuzione.
10. La Regione può concedere agli enti pubblici e privati, alle imprese, alle federazioni regionali sportive e alle associazioni, i beni confiscati per la trasformazione in impianti sportivi.
Art. 14
(Interventi concernenti l'attività sportiva dilettantistica)
1. A sostegno dell'attività sportiva dilettantistica, la Regione può concedere contributi, nei limiti dello stanziamento di bilancio e con le modalità indicate nel piano annuale, alle società sportive dilettantistiche, FSN, OSA, EPS e Federazioni Sportive Paralimpiche, Organizzazioni promozionali Paralimpiche e Discipline Sportive Associate Paralimpiche, con sede legale in Calabria e iscritte al Registro del CONI ed alla sezione parallela CIP dello stesso registro, che partecipano a campionati internazionali, nazionali, interregionali e regionali, secondo modalità e procedure previste da apposito regolamento regionale, previa certificazione dell'attività svolta da parte della federazione o ente di appartenenza.
2. Le istanze di contributo, riferite all'anno sportivo precedente, devono essere presentate al Dipartimento competente:
a) entro il 30 aprile, per le società con bilancio sportivo solare;
b) entro il 31 dicembre, per le società con bilancio sportivo statutario.
3. La Regione approva annualmente, entro il 30 giugno, una graduatoria unica delle società finanziate, finanziabili ed escluse.
Art. 15
(Interventi per l'organizzazione di manifestazioni sportive)
1. Per l'organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi a carattere internazionale, nazionale, interregionale e regionale, la Regione può concedere contributi alle società sportive, FSN, OSA, EPS e Federazioni Sportive Paralimpiche, Organizzazioni promozionali Paralimpiche e Discipline Sportive Associate Paralimpiche, con sede legale in Calabria e iscritte al registro del CONI ed alla sezione parallela CIP dello stesso registro, ai comitati periferici calabresi del CONI, delle federazioni sportive e degli enti dì promozione sportiva, delle Federazioni Sportive Paralimpiche, delle Organizzazioni Promozionali Paralimpiche e Discipline Sportive Associate Paralimpiche.
2. La Regione può concedere contributi a sostegno dei progetti nazionali per la promozione e la diffusione dell'attività motoria organizzati dai comitati provinciali del CONI, FSN, OSA, EPS riconosciuti dal CONI, Ufficio scolastico regionale - Coordinamento attività motorie fisico sportive.
3. Sono esclusi dai contributi previsti nei commi 1 e 2 i soggetti che fruiscono di contributi, per le stesse iniziative, erogati da altri settori regionali.
4. Le istanze di contributo devono pervenire al Dipartimento competente novanta giorni prima della data di inizio della manifestazione sportiva, secondo modalità e procedure previste da apposito regolamento regionale.
5. La Regione predispone annualmente due graduatorie:
a) entro il 31 luglio, per le domande presentate nel corso del primo semestre dell'anno corrente;
b) entro il 31 gennaio dell'anno successivo per le domande presentate nel secondo semestre dell'anno precedente.
6. Il beneficiario del contributo è obbligato a esibire il logo della Regione sul materiale pubblicitario, secondo le modalità concordate con gli uffici del Dipartimento competente.
Art. 16
(Interventi a sostegno del merito sportivo)
1. La Regione assume iniziative a sostegno delle realtà regionali dello sport che hanno conseguito risultati a livello nazionale e internazionale, per contribuire alla diffusione della pratica sportiva e per promuovere l'immagine della Regione in Italia e nel mondo.
2. Il Consiglio regionale, nell'ambito della promozione della cultura e della pratica dello sport e al fine di favorire la crescita sportiva degli atleti calabresi, istituisce il premio "Atleta calabrese dell'anno", da attribuire ad atleti calabresi non professionisti, distintisi a livello internazionale e nazionale per lo spiccato talento sportivo.
3. Le società sportive dilettantistiche calabresi, cui è tesserato l'atleta premiato, beneficiano per almeno un biennio, di un contributo speciale ed unico per l'anno sportivo di riferimento.
4. I soggetti beneficiari sono individuati su proposta dei comitati periferici del CONI, degli EPS e del CIP. La quantificazione del premio e le modalità di erogazione sono stabiliti con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta dell'Osservatorio per lo sport.
5. I benefici di cui ai commi 2 e 3 sono consegnati ai soggetti beneficiari nell'ambito dell’evento "La giornata dello sportivo", entro i limiti delle disponibilità del bilancio consiliare. Durante la giornata dello sportivo saranno premiati anche tecnici e dirigenti sportivi calabresi che si sono particolarmente distinti nelle loro mansioni.
6. Allo scopo di incentivare e qualificare l'attività sportiva dilettantistica, la Regione, entro i limiti delle disponibilità di bilancio, distribuisce un kit sportivo agli atleti e alle squadre calabresi partecipanti ad eventi sportivi internazionali e nazionali.
Art. 17
(Interventi per la formazione e l'aggiornamento delle professionalità sportive)
1. La Giunta regionale, sentite le istituzioni universitarie competenti, la scuola regionale dello sport, le associazioni tecniche sportive specifiche, le FSN, gli EPS e Federazioni Sportive Paralimpiche, le Organizzazioni promozionali Paralimpiche e le Discipline Sportive Associate Paralimpiche, con regolamento:
a) definisce, i profili professionali nelle diverse discipline sportive, laddove non disciplinati dalla legge statale, individuando caratteristiche e requisiti dei percorsi formativi;
b) costituisce i relativi albi, con le modalità di cui all'articolo 12.
2. La Regione promuove la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione dei dirigenti, dei tecnici, degli operatori e degli animatori impegnati nel settore delle attività sportive e delle attività fisico-motorie, favorendo le iniziative finalizzate a elevare il loro livello professionale, nonché le iniziative riferite alla formazione di operatori particolarmente qualificati a supporto delle persone diversamente abili.
3. La Regione favorisce, altresì, la formazione degli insegnanti delle scuole materne e di quelle di ogni ordine e grado, mediante la stipula di apposite convenzioni con gli organismi scolastici, nell'ambito delle proprie competenze.
4. Al fine di favorire la qualificazione e l'aggiornamento tecnico degli operatori sportivi, dei dirigenti e degli amministratori delle associazioni e società sportive, la Giunta regionale cofinanzia progetti di formazione, aggiornamento e specializzazione, proposti dall'Ufficio scolastico regionale, dalle Università e dalla scuola regionale dello sport e contribuisce annualmente alla copertura delle relative spese sostenute per l'organizzazione di corsi, convegni, studi, ricerche e per la stampa e divulgazione di pubblicazioni specializzate.
5. La Giunta regionale, altresì, può organizzare direttamente la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione degli operatori sportivi, dei dirigenti e degli amministratori delle associazioni e società sportive, con l'individuazione dei soggetti attuatori specializzati in materia, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, le Università, la scuola regionale dello sport, gli enti di formazione e il CIP.
6. La Giunta regionale istituisce voucher finalizzati alla formazione e all'aggiornamento delle figure professionali di cui al comma 2, presso gli enti specializzati nel settore sportivo, presenti nel territorio della Comunità Europea.
7. La Regione può concorrere alle spese per il funzionamento della scuola regionale del CONI, concedendo al CONI regionale un contributo annuo al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi istituzionali.
TITOLO IV
NORME DI SICUREZZA
Art. 18
(Tutela dei praticanti le attività sportive)
1. Nelle palestre e nelle strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di attività motorie dietro pagamento di corrispettivo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, le attività sportive devono essere svolte con la presenza costante di un istruttore qualificato o di un istruttore specifico di disciplina, con abilitazione in corso di validità.
2. Si considera qualificato l'istruttore in possesso di diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88 (Provvedimenti per l'educazione fisica) o di laurea in scienze motorie di cui al D.lgs. 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli istituti superiori di educazione fisica ed istituzione delle facoltà e del corso di diploma in scienze motorie), ovvero in possesso di diploma o di laurea equipollenti, conseguiti all'estero e riconosciuti dalla Regione Calabria, in base alla normativa vigente. L'istruttore qualificato è responsabile della corretta applicazione dei programmi e delle attività svolte nella struttura sportiva.
3. Si considera specifico di disciplina l'istruttore in possesso di corrispondente abilitazione, rilasciata dalla federazione nazionale competente, riconosciuta o affiliata al CONI e/o al CIP, nonché rilasciata dalle scuole regionali dello sport del CONI e dagli enti di promozione sportiva. L'istruttore specifico di disciplina è responsabile della corretta applicazione dei programmi e delle attività svolte nella struttura sportiva.
4. Nelle piscine e specchi d'acqua interni, aperti al pubblico dietro pagamento di corrispettivo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, e a mare, i corsi di nuoto, di nuoto pinnato, di nuoto sincronizzato, di tuffi, di pallanuoto, di salvamento e di subacquea si svolgono alla costante presenza di un istruttore in possesso dei brevetti e delle abilitazioni all'insegnamento rilasciati dai competenti uffici della pubblica amministrazione e dalle federazioni nazionali riconosciute o affiliate al CONI e/o al CIP. Il personale deve essere abilitato anche a prestare interventi di primo soccorso in caso di infortuni o malori.
5. Gli esercenti degli impianti sportivi devono stipulare adeguate polizze assicurative a favore degli utenti e degli istruttori che svolgono attività sportive, a copertura di eventi dannosi comunque riconducibili alle attività svolte all'interno degli impianti.
6. La Giunta regionale, in attuazione dei piani e programmi sanitari regionali, promuove le attività di prevenzione e di tutela della salute nelle attività sportive, al fine di escludere l'ausilio di sostanze, metodologie e tecniche che possano mettere in pericolo l'integrità psicofisica degli atleti, anche con il supporto del CONI e della Federazione italiana medici sportivi. Le società sportive nonché gli esercenti di tutti gli impianti sportivi svolgono una capillare attività di informazione e controllo, per quanto concerne il rispetto della normativa prevista per le visite mediche obbligatorie per coloro i quali praticano attività sportiva agonistica e non agonistica.
7. Le società, le associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva, al fine di accedere ai benefici previsti dalla presente legge, devono dimostrare di aver adeguato i propri regolamenti alle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping), prevedendo in particolare le sanzioni e le procedure disciplinari nei confronti dei tesserati, in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli.
Art. 19
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, vale la normativa nazionale in materia di sport.
2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta alla competente commissione consiliare un dettagliato censimento degli impianti sportivi pubblici e privati operanti nel territorio calabrese, nonché uno studio che proponga un quadro di interventi complessivi nel comparto.
Art. 20
(Norme finanziarie)
1. Le risorse destinate all'attuazione della presente legge sono definite, a partire dall'esercizio 2011, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio e con il piano triennale di intervento di cui all'articolo 5 della presente legge.
2. Agli oneri di parte corrente derivanti dagli articoli 9, 10 comma 6, 11 e 16 stimati in euro 45.000,00 per l'annualità 2011 si fa fronte con le risorse già iscritte nel bilancio all'unità previsionale di base (UPB) 5.2.02.01 - Promozione dello sport e del tempo libero, annualità 2011.
3. Agli oneri in conto capitale derivanti dagli articoli 10 comma 2, e 17 stimati in euro 80.000,00, per l'annualità 2011 si fa fronte con le entrate generate derivanti dall'articolo 13, comma 9 della presente legge, ed in quanto compatibili con le risorse del programma operativo fondo sociale europeo 2007-2013.
4. Agli oneri di parte capitale derivanti dagli articoli 13, 14 e 15 della presente legge si provvede con le risorse già iscritte nel bilancio all'unità previsione di base (UPB) 5.4.01.02 - Promozione dello sport e del tempo libero, annualità 2011 e con i fondi europei, nazionali e regionali allocati nelle specifiche UPB del bilancio regionale, nel rispetto dei vincoli di destinazione fissati dalle normative di riferimento.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico dì cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, istituendo i nuovi capitoli di spesa e di entrata in coerenza con gli interventi della presente legge.
Art. 21
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.