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NORMATIVA
Normativa regionale - Friuli Venezia Giulia

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Legge Regionale 22.03.2004 n.7
Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato
 
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge

Art. 1
(Finalità)

1. In attuazione degli obiettivi indicati dalla programmazione nazionale e regionale, in materia trasportistica, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia promuove interventi nel settore del trasporto delle merci con le seguenti finalità:
a) realizzare e ammodernare le infrastrutture e i servizi in ambito regionale, con lo scopo di aumentare la produttività e l’efficienza dell’attività di trasporto delle merci;
b) riequilibrare il sistema di trasporto delle merci sviluppando il trasporto combinato;
c) ridurre l’inquinamento ambientale e incrementare la sicurezza della circolazione delle merci.

Art. 2
(Definizioni)

1. Per trasporto combinato delle merci, così come definito dalla direttiva 92/106/CE del Consiglio del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri, s’intende quel trasporto per il quale l’autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l’altra parte per ferrovia, via navigabile o per mare, a condizione che il percorso complessivo su strada non superi i 100 km in linea d’aria.

Art. 3
(Tipologie di interventi)

1. Per i fini indicati all’articolo 1, comma 1, lettera a), l’Amministrazione regionale é autorizzata a concedere contributi per le seguenti finalità:
a) realizzazione di aree di sosta attrezzate per l’autotrasporto in transito e locale;
b) realizzazione, tramite la riconversione di infrastrutture già esistenti, di terminal per il trasporto combinato, acquisizione in proprietà o altro diritto reale di godimento di parti di terminal già esistenti o realizzazione di depositi, nonché tutti i necessari servizi accessori per la movimentazione delle unità di carico.
2. I contributi per le opere di cui al comma 1, comprensivi delle spese generali, sono concessi ai soggetti che assicurino un accesso libero e non discriminatorio all’infrastruttura da parte di tutti gli operatori, a condizioni eque e con tariffe trasparenti e remunerative del capitale impiegato e comprensive degli ammortamenti. Tali contributi sono inoltre concessi a condizione che non pregiudichino la concorrenza nel mercato del trasporto. Nessun contributo può essere concesso nel caso di distorsione tra terminal della stessa area.
3. Per i fini indicati dall’articolo 1, comma 1, lettere b) e c), l’Amministrazione regionale é autorizzata a concedere contributi per:
a) impiantare, potenziare, integrare e rendere maggiormente efficienti i sistemi informatici e telematici per acquisire e implementare nuove correnti di traffico collegate al trasporto combinato;
b) acquisire beni strumentali, purché dotati di dispositivi per il trasporto combinato: semirimorchi, casse mobili, container, macchine operatrici di sollevamento e movimentazione delle merci;
c) acquisire beni strumentali di nuova costruzione e in linea con le normative comunitarie in materia di tutela ambientale, atti a migliorare la sicurezza del traffico marittimo in ambito portuale, quali natanti e mezzi nautici ad esclusivo servizio e assistenza delle navi sia in ormeggio che in manovra di entrata e uscita nelle zone portuali commerciali della regione.
4. I beni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 devono essere di nuova fabbricazione.
5. Per i fini indicati all’articolo 1, comma 1, lettera c), l’Amministrazione regionale concede contributi unicamente sulle maggiori spese, nella percentuale massima del 30 per cento, necessarie per l’acquisto di mezzi, strumentazioni e apparecchiature dotati di standard di sicurezza e/o di tutela ambientale più igorosi rispetto a quelli attualmente in vigore nell’ordinamento nazionale e comunitario, da sostenersi in occasione dell’acquisto di nuovi trattori stradali e di nuovi mezzi nautici di cui al comma 3, lettera c) del presente articolo.

Art. 4
(Destinatari dei contributi)

1. Sono destinatari dei contributi i soggetti privati che operano nel settore dei trasporti, dei traffici e delle movimentazioni delle merci, con esclusione del conto proprio, aventi almeno una sede effettivamente operativa nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

Art. 5
(Misura dei contributi)

1. I contributi per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b) e per l’acquisto di beni strumentali di cui all’articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c) sono concessi ai soggetti privati, fino alla misura massima del 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
2. I contributi per l’acquisto di nuovi trattori stradali di cui all’articolo 3, comma 5, sono concessi nella misura massima del 30 per cento del maggior costo derivante dalla conformazione a norme ambientali e di sicurezza più rigorose di quelle previste dalla normativa nazionale e comunitaria in vigore, elevabile al 40 per cento nel caso delle piccole e medie imprese.

Art. 6
(Domanda di finanziamento)

1. Per l’ottenimento dei contributi previsti dalla presente legge, i soggetti interessati devono presentare domanda, corredata della relazione descrittiva dell’iniziativa che indichi:
a) le modalità di intervento e la previsione della spesa;
b) i benefici attesi dalla realizzazione dell’intervento;
c) le fonti di finanziamento, oltre a quelle regionali, a copertura della spesa prevista.

Art. 7
(Concessione dei contributi)

1. Le modalità e i tempi per la presentazione delle domande di finanziamento sono fissate dalla Giunta regionale.
2. I criteri per la valutazione delle domande e le modalità di riparto dei finanziamenti sono stabiliti dalla Giunta regionale.
3. Le domande devono riguardare iniziative che, oltre ad essere ricomprese negli obiettivi e nelle finalità della presente legge, siano coerenti con la programmazione e la pianificazione regionale.

Art. 8
(Divieto di cumulo contributivo)

1. Ai fini di una medesima iniziativa, i contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli eventualmente concessi in base ad altre normative. Pertanto la richiesta di contributo dovrà contenere una dichiarazione attestante che sul medesimo programma di interventi non si sono richiesti né ottenuti né si richiederanno altri finanziamenti con leggi regionali, statali, comunitarie o regolamenti a carattere locale.

Art. 9
(Ammissibilità contributiva)

1. Tutte le iniziative, ammesse ai contributi previsti dalla presente legge, devono essere relative a investimenti e spese avviati successivamente all’11 novembre 2003.

Art. 10
(Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dall’articolo 3, commi 1 e 2, é autorizzata la spesa complessiva di 375.000 euro, suddivisa in ragione di 125.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006 a carico dell’unità previsionale di base 6.3.350.2.3333, denominata <>, che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004 alla funzione obiettivo 6 – programma 6.3 – rubrica n. 350 – spese di investimento, con riferimento al capitolo 3861 (2.1.243.3.09.22) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 – Servizio per il trasporto merci, con la denominazione <> e con lo stanziamento complessivo di 375.000 euro, suddiviso in ragione di 125.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006.
2. Per le finalità previste dall’articolo 3, commi 3, 4 e 5, é autorizzata la spesa complessiva di 1.125.000 euro, suddivisa in ragione di 375.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006 a carico dell’unità previsionale di base 6.3.350.2.3333 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 3862 (2.1.243.3.09.22) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 – Servizio per il trasporto merci, con la denominazione <> e con lo stanziamento complessivo di 1.125.000 euro, suddiviso in ragione di 375.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006.
3. All’onere complessivo di 1.500.000 euro, suddiviso in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 1 e 2, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall’unità previsionale di base 6.5.250.2.1922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 96 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico stesso).


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