Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
TITOLO I
PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
(Oggetto e finalità)
l. Con la presente legge la Regione nei limiti e nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, nonché della normativa statale, detta la disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale, di competenza della Regione e degli altri soggetti di cui all’articolo 2, nonché disposizioni in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici.
2. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a:
a) garantire la qualità della realizzazione dei lavori pubblici, che deve svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, tempestività e correttezza;
b) promuovere la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione dell’ambiente nella prospettiva della sostenibilità dello sviluppo regionale, nonché l’uso oculato delle risorse naturali, con particolare riguardo alla tecnica costruttiva, ai materiali e alle fonti non rinnovabili;
c) promuovere l’accessibilità e la fruibilità per tutti dell’ambiente costruito e non costruito, anche attraverso la eliminazione e la non realizzazione delle barriere architettoniche;
d) promuovere la tutela dei diritti e della salute dei lavoratori ed il rispetto degli obblighi contrattuali, assicurativi, previdenziali e contributivi;
e) promuovere e favorire l’uso di sistemi e strumenti telematici e informatici nelle procedure relative alla realizzazione dell’opera pubblica nel suo ciclo di vita, anche al fine di garantire la massima trasparenza.
ARTICOLO 2
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano:
a) alla Regione Umbria, alle agenzie e agli enti da essa istituiti;
b) agli enti locali, alle loro associazioni, unioni e consorzi, ai consorzi di bonifica;
c) alle aziende unità sanitarie locali, alle aziende ospedaliere, agli enti di gestione delle residenze sanitarie assistenziali per anziani e disabili e alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB);
d) agli organismi di diritto pubblico;
e) ai soggetti, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, relativamente a lavori od opere pubbliche o di pubblica utilità che beneficiano di finanziamenti pubblici in conto interesse o in conto capitale, assegnati in attuazione di piani e programmi approvati dall’amministrazione regionale, di importo attualizzato pari o superiore al cinquanta per cento dell’importo dei lavori.
2. Ai sensi della presente legge si intendono:
a) per “amministrazioni aggiudicatrici” i soggetti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d);
b) per “soggetti aggiudicatori” i soggetti di cui al comma 1.
TITOLO II
PROGRAMMAZIONE
ARTICOLO 3
(Programmazione regionale)
l. La Regione concorre al processo di programmazione statale e dell’Unione europea in materia di lavori e opere pubbliche e ne persegue gli obiettivi nell’ambito delle proprie competenze. A tal fine promuove azioni di
raccordo con dette istituzioni nonché coordina i propri interventi con quelli degli enti locali.
2. La programmazione regionale in materia di lavori e opere pubbliche si articola in piani di settore. I piani, in attuazione degli atti di programmazione individuati dall’articolo 7 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria) e nell’ottica della tutela e della valorizzazione ambientale e paesaggistica, definiscono obiettivi, strategie, tempi e modalità di realizzazione, nonché strumenti e procedure di controllo dell’attuazione.
ARTICOLO 4
(Programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Regione)
1. L’attività di realizzazione dei lavori pubblici di importo superiore a centomila euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Regione predispongono e approvano nel rispetto dei documenti programmatori previsti dalla normativa vigente e dalla normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso.
2. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede della amministrazione aggiudicatrice, per almeno sessanta giorni e sul profilo del committente. Gli stessi atti sono trasmessi all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 10, entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio di previsione della stessa amministrazione aggiudicatrice.
3. Nell’ottica del governo del territorio, al fine di garantire e potenziare i livelli di salute e sicurezza, le risorse necessarie alla realizzazione delle opere di cui all’elenco annuale devono comprendere una quota non inferiore all’otto per cento dell’importo complessivo dei finanziamenti, destinata ad interventi di prevenzione per la riduzione del rischio sismico con priorità per gli edifici e le infrastrutture strategiche, per il miglioramento della sicurezza impiantistica di edifici e di infrastrutture pubbliche, per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche, per la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno in gestione infrastrutture, puntuali o a rete, nel proprio bilancio di previsione annuale destinano una quota di risorse finanziarie, pari almeno al cinque per cento dell’importo dei lavori da eseguire nell’anno, alla costituzione di un fondo per lavori di somma urgenza. Eventuali contributi regionali in materia di lavori di somma urgenza sono erogati previa verifica dell’avvenuta costituzione del fondo da parte dell’amministrazione e dell’avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie in esso accantonate.
5. Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente articolo, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche ed integrazioni.
TITOLO III
LAVORI PUBBLICI FINANZIATI CON FONDI REGIONALI
ARTICOLO 5
(Finanziamento di lavori pubblici)
1. La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, approva singoli piani di settore per il finanziamento di interventi relativi a lavori e opere pubbliche e di pubblica utilità dei soggetti aggiudicatori presenti sul territorio.
2. Costituiscono oggetto di finanziamento i lavori e le opere pubbliche e di pubblica utilità, l’acquisizione al patrimonio di immobili necessari per la realizzazione di opere pubbliche, nonché la manutenzione delle opere stesse.
3. I piani di settore:
a) finanziano interventi di importo superiore a centomila euro solo se ricompresi nel programma triennale delle amministrazioni aggiudicatrici, fatta eccezione per interventi urgenti e imprevedibili;
b) possono comunque finanziare interventi di singolo importo inferiore a centomila euro;
c) prevedono l’accantonamento di una quota massima del quindici per cento dei finanziamenti, da destinare ad interventi urgenti ed imprevedibili, al completamento di opere già finanziate ed alla redazione, da parte dell’amministrazione regionale, di progetti per interventi di rilevante interesse regionale o di progetti integrati di area.
4. Al finanziamento degli interventi di cui al comma l si fa fronte con stanziamenti del bilancio regionale.
ARTICOLO 6
(Piani di settore)
l. La Regione, per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 5, concede un contributo finanziario comprensivo dell’onere per spese tecniche, dell’acquisizione dell’opera pubblica al patrimonio pubblico, dell’IVA e di altri eventuali oneri di legge.
2. I piani di settore relativi ai lavori e alle opere pubbliche e di pubblica utilità di cui all’articolo 5, sono attuati nel rispetto di procedure amministrative uniformi, indicate con deliberazione della Giunta regionale da emanare entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, ed individuano:
a) l’entità del contributo assegnato a ciascun intervento;
b) i tempi assegnati per l’approvazione del progetto definitivo o esecutivo da porsi a base della gara di appalto;
c) i tempi assegnati per la consegna, per l’ultimazione, per il collaudo o pedr l’emissione del certificato di regolare esecuzione;
d) i tempi assegnati per l’impegno e l’erogazione dei finanziamenti;
e) le quote di finanziamento da erogare nel corso dei lavori;
f) le modalità per l’eventuale revoca dei finanziamenti assegnati, qualora non vengano rispettati i tempi per le fasi di realizzazione, nonché per la loro immediata assegnazione ad altri soggetti aventi titolo nel corso dello stesso anno finanziario;
g) una quota da destinare ad interventi di manutenzione relativi ad opere già realizzate.
3. L’erogazione dei finanziamenti di cui al comma 2, lettera e), durante la fase di esecuzione dei lavori, è subordinata alla trasmissione all’Osservatorio dei contratti pubblici di cui all’articolo 10, da parte dei soggetti aggiudicatori, di un rapporto trimestrale inerente l’avanzamento dei lavori.
TITOLO IV
COMITATO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI PUBBLICI
ARTICOLO 7
(Comitato tecnico amministrativo dei lavori pubblici)
1. È istituito presso la Direzione competente in materia di lavori pubblici il Comitato tecnico amministrativo dei lavori pubblici di seguito denominato Comitato tecnico.
2. Il Comitato tecnico è il massimo organo tecnico consultivo della Regione in materia di lavori e opere pubbliche.
3. Il Comitato tecnico esercita funzioni consultive ed esprime pareri su problematiche tecniche e amministrative inerenti progetti di lavori e opere pubbliche di particolare complessità e rilevanza, con specifico riferimento alle soluzioni tecnico-amministrative proposte nei progetti, anche preliminari, in campo ambientale, della difesa del suolo, della sismica, delle infrastrutture, degli edifici complessi, della sicurezza.
4. Il Comitato tecnico si esprime, altresì:
a) sulle perizie suppletive e di variante relative ai progetti di cui al comma 3;
b) sullo svincolo della quota parte dei ribassi d’asta nei cantieri di cui all’articolo 36, comma 2;
c) negli ulteriori casi previsti dalla legislazione regionale.
ARTICOLO 8
(Composizione del Comitato tecnico amministrativo dei lavori pubblici)
l. Il Comitato tecnico di cui all’articolo 7 è composto dal Presidente e da undici membri, scelti tra esponenti del mondo accademico, professionale e della pubblica amministrazione, di alto profilo ed elevata esperienza nei campi di cui all’articolo 7, comma 3. Il Presidente e i membri fissi sono nominati con deliberazione della Giunta regionale entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Agli undici membri fissi possono aggiungersi membri esperti, individuati dal Presidente, di volta in volta, secondo la materia trattata, in numero non superiore a due.
2. Il Comitato tecnico opera anche tramite sottocommissioni e si avvale di una segreteria tecnico-amministrativa composta da personale regionale.
3. Ai componenti del Comitato tecnico, fatta eccezione per i membri dipendenti dell’amministrazione regionale e degli enti locali, spetta un’indennità di presenza per ogni seduta ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nella misura prevista dalle norme regionali in materia di compensi per la partecipazione a sedute dei comitati o collegi comunque denominati.
4. Il Comitato tecnico adotta, per le modalità di organizzazione e di funzionamento, un proprio Regolamento, approvato con deliberazione della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla costituzione del Comitato stesso.
Il Comitato tecnico resta in carica tre anni ed i membri esterni sono rinnovabili una sola volta.
ARTICOLO 9
(Procedura per il rilascio di pareri)
l. La Regione acquisisce il parere di cui all’articolo 7 inerente le problematiche tecnico-amministrative e le perizie suppletive e di variante relative agli interventi regionali di cui allo stesso articolo 7.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Regione possono richiedere il parere inerente le problematiche tecnico-amministrative e le perizie suppletive e di variante relative agli interventi di propria competenza.
3. Per i cantieri di cui all’articolo 36, comma 2 la Regione e le altre amministrazioni aggiudicatrici trasmettono al Comitato tecnico le richieste di svincolo della quota dei ribassi d’asta rimanente a seguito della detrazione della spesa aggiuntiva dovuta alla presenza assidua in cantiere dell’ufficio di direzione lavori, per il rilascio del parere di cui all’articolo 7, comma 4.
4. La procedura per il rilascio del parere è attivata
dall’amministrazione aggiudicatrice. Le richieste di parere, corredate della relativa documentazione tecnica e amministrativa, sono raccolte dalla segreteria del Comitato tecnico per l’espletamento della preliminare attività istruttoria e successivamente sono sottoposte al Comitato tecnico.
5. Il parere richiesto è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende acquisito.
TITOLO V
OSSERVATORIO REGIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
ARTICOLO 10
(Osservatorio regionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)
l. È istituito, nell’ambito della Direzione regionale competente in materia di lavori pubblici, l’Osservatorio regionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di seguito denominato Osservatorio regionale.
2. Al fine di garantire massima trasparenza nelle procedure di affidamento dei lavori, fermi gli obblighi in materia di comunicazioni all’Osservatorio regionale previsti dalla normativa statale e nel rispetto di quanto disposto dal Protocollo generale d’intesa sottoscritto tra l’Autorità di vigilanza dei contratti pubblici e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché dal Protocollo stipulato tra la medesima Autorità di vigilanza e la Regione Umbria, i soggetti aggiudicatori di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) ed il responsabile unico del procedimento per gli aspetti di relativa competenza, rilevano i dati e le informazioni riguardanti l’intero ciclo degli appalti e degli affidamenti e li comunicano all’Osservatorio regionale per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 11.
3. Con regolamento attuativo la Giunta regionale definisce i dati, le informazioni, i tempi e le modalità procedurali di trasmissione da parte dei soggetti aggiudicatori e del responsabile unico del procedimento di cui al comma 2, nel rispetto dei principi di economicità e proporzionalità.
4. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce l’organizzazione dell’Osservatorio regionale e la sua articolazione in sezioni.
ARTICOLO 11
(Compiti dell’Osservatorio regionale)
1. L’Osservatorio regionale svolge i compiti di competenza della Sezione regionale dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ai sensi dell’articolo 7, comma 4 del d.lgs. 163/2006. Svolge, altresì, con riferimento ai lavori pubblici, compiti inerenti la raccolta dei dati sulle attività previste dalla normativa vigente in materia di regolarità contributiva, salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei e mobili, pubblici e privati.
2. L’Osservatorio regionale, entro trenta giorni dalla trasmissione dei programmi triennali e dei relativi aggiornamenti annuali di cui all’articolo 4, comma 2, predispone e sottopone alla Giunta regionale, per l’approvazione, l’elenco degli interventi ritenuti di particolare rilevanza per lo sviluppo del territorio ai fini dello svolgimento dell’attività di cui al comma 3.
3. L’Osservatorio regionale svolge attività di monitoraggio relativamente agli interventi inclusi nell’elenco, approvato con deliberazione della Giunta regionale. L’Osservatorio regionale, al fine di assicurare il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione degli interventi, esercita ogni potere di impulso, attraverso il coinvolgimento degli enti e dei soggetti interessati all’intervento. Qualora rilevi che sussistano anomalie nell’andamento dei lavori, o che non siano rispettati o non sia possibile rispettare i tempi stabiliti dal cronoprogramma, l’Osservatorio regionale comunica senza indugio i motivi del ritardo alla Regione e alla amministrazione aggiudicatrice.
4. La Giunta regionale individua con apposito regolamento le modalità per l’esercizio delle attività di monitoraggio.
5. L’Osservatorio regionale raccoglie e pubblica nel sito internet della Regione le informazioni trasmesse ai sensi dell’articolo 10, comma 3 garantendone l’accesso generalizzato. L’Osservatorio provvede inoltre alla pubblicazione, nel sito internet della Regione, dei bandi, degli avvisi pubblici e dei relativi esiti, nonché alla pubblicazione della programmazione trasmessa dalle amministrazioni aggiudicatrici, così come previsto dal d.lgs. 163/2006.
ARTICOLO 12
(Elenco regionale dei prezzi e dei costi per la sicurezza)
1. La Giunta regionale, al fine di coordinare l’attività tecnico-amministrativa dei soggetti aggiudicatori, nonché a supporto degli operatori e della qualificazione dell’intero sistema, approva l’elenco regionale dei prezzi e dei costi per la sicurezza delle opere pubbliche.
2. I soggetti aggiudicatori utilizzano l’elenco regionale di cui al comma 1 per la formazione degli elenchi dei prezzi e dei costi della sicurezza relativi a ciascun progetto per la realizzazione di lavori pubblici, opere pubbliche o di pubblica utilità. L’elenco regionale costituisce la base di riferimento per la elaborazione dei capitolati, nonché per le valutazioni relative all’anomalia delle offerte.
3. I soggetti aggiudicatori possono adottare prezzi e costi diversi da quelli previsti, dandone adeguata motivazione nell’atto di approvazione del progetto e sulla base di specifiche analisi.
ARTICOLO 13
(Aggiornamento dell’elenco regionale dei prezzi e dei costi per la sicurezza)
l. L’elenco regionale dei prezzi e dei costi per la sicurezza è aggiornato annualmente dalla Giunta regionale entro il 31 ottobre ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione entro il 31 dicembre.
L’elenco aggiornato entra in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo.
2. Qualora non sia possibile aggiornare l’elenco ai sensi del comma l, il dirigente regionale competente provvede entro il 30 novembre ad adeguare i prezzi alla variazione dell’indice ISTAT costo di costruzione intervenuta nell’anno precedente, prendendo come riferimento il mese di giugno.
3. I soggetti aggiudicatori possono utilizzare l’elenco regionale dei prezzi e dei costi per la sicurezza non aggiornato per i progetti di livello almeno preliminare, approvati prima della data di pubblicazione dell’aggiornamento a condizione che i relativi bandi, avvisi o lettere di invito per l’esecuzione dei lavori vengano, rispettivamente, pubblicati o trasmesse, entro il successivo mese di giugno.
4. I soggetti aggiudicatori accantonano nei quadri economici degli interventi, una quota pari almeno al tre per cento dell’importo complessivo dell’intervento, inteso quale somma tra l’importo dei lavori, i costi e gli oneri della sicurezza e le somme a disposizione. L’accantonamento è utilizzato per adeguare i valori economici del progetto qualora intervenga l’aggiornamento dell’elenco regionale dei prezzi e dei costi per la sicurezza e non sussistano le condizioni di cui al comma 3.
ARTICOLO 14
(Formazione dell’elenco regionale dei prezzi e dei costi della sicurezza)
1. Per la formazione e l’aggiornamento dell’elenco regionale dei prezzi e dei costi della sicurezza, la Giunta regionale si avvale di una Commissione di tecnici esperti in materia di lavori pubblici, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, così composta:
a) un tecnico esperto in discipline tecniche designato dalla Giunta regionale, con funzioni di Presidente;
b) cinque tecnici esperti in discipline tecniche designati dalla Giunta regionale, di cui tre individuati tra i dipendenti regionali e due esterni;
c) un tecnico designato dai Servizi integrati infrastrutture e trasporti del Ministero competente;
d) un tecnico designato dall’Unione Province italiane (UPI);
e) tre tecnici designati dall’Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI);
f) un tecnico designato dall’Azienda territoriale dell’edilizia residenziale delle Province di Perugia e di Terni (ATER);
g) cinque tecnici, di cui uno designato dall’Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), uno dalla Confederazione italiana della piccola e media industria (CONFAPI), uno dalla Confederazione nazionale artigianato (CONFARTIGIANATO), uno dalla Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa (CNA) ed uno dal Movimento cooperativo di produzione e lavoro;
h) un tecnico rappresentante degli architetti designato congiuntamente dall’Ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti, conservatori delle Province di Perugia e Terni;
i) un tecnico rappresentante degli ingegneri designato congiuntamente dall’Ordine degli ingegneri delle Province di Perugia e Terni;
l) un tecnico rappresentante dei geometri designato congiuntamente dai Collegi provinciali di Perugia e Terni;
m) un tecnico rappresentante dei periti industriali designato congiuntamente dai collegi provinciali di Perugia e Terni;
n) un tecnico rappresentante dei geologi designato dall’Ordine dei geologi della Regione Umbria;
o) un tecnico rappresentante degli agronomi e forestali designato congiuntamente dall’Ordine dei dottori agronomi e forestali delle Province di Perugia e Terni;
p) un tecnico rappresentante dell’Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS);
q) due tecnici rappresentanti della Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici dell’Umbria.
2. La Commissione si avvale di una segreteria tecnico-amministrativa formata da personale regionale, con sede presso la direzione regionale competente per materia.
3. La Commissione propone alla Regione l’approvazione e l’aggiornamento delle tabelle revisionali dei prezzi elementari della manodopera, dei materiali, dei trasporti e dei noli, che costituiscono parte integrante dell’elenco regionale dei prezzi e dei costi per la sicurezza e sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione contestualmente all’elenco.
4. Ai componenti della Commissione, fatta eccezione per i membri dipendenti dell’amministrazione statale, regionale e degli enti locali, spetta un’indennità di presenza per ogni seduta ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nella misura prevista dalle norme regionali in materia di compensi per la partecipazione a sedute dei comitati o collegi comunque denominati.
TITOLO VI
NORME DI ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
ARTICOLO 15
(Responsabile del procedimento)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici nominano un responsabile del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento, unico per tutte le fasi.
2. Con specifico riferimento alla propria struttura organizzativa, le amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito dell’unitario procedimento di attuazione dell’intervento, possono individuare sub procedimenti la cui responsabilità può essere posta in capo a soggetti diversi dal responsabile del procedimento di cui al comma l, al quale gli stessi rispondono direttamente.
3. Il responsabile del procedimento è un tecnico in possesso di titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per i quali è nominato.
4. In caso di carenza di dipendenti tecnici in servizio in possesso di professionalità adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici possono:
a) avvalersi, nel rispetto delle norme vigenti in materia di pubblico impiego, di dipendenti tecnici di pubbliche amministrazioni in possesso di adeguate competenze professionali;
b) assumere idonee figure professionali, in possesso di competenze, ai sensi delle vigenti norme in materia di pubblico impiego.
5. Il responsabile del procedimento individua i livelli di progettazione necessari e i contenuti documentali del progetto da appaltare, in ragione delle disposizioni stabilite dalla normativa vigente per la specifica tipologia e dimensione dei lavori da progettare e della documentazione richiesta per il rilascio degli atti di autorizzazione, approvazione o pareri, comunque denominati, necessari ai fini dell’approvazione dei lavori stessi.
6. I soggetti aggiudicatori, diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici, in conformità ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento.
7. La Giunta regionale, per gli interventi di competenza regionale, disciplina con regolamento modalità, tempi e procedure per la nomina del responsabile del procedimento di cui al presente articolo.
ARTICOLO 16
(Incentivo per la progettazione e per le attività tecnico-amministrative connesse)
l. Le amministrazioni aggiudicatrici ripartiscono una somma non superiore al due per cento dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall’amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
ARTICOLO 17
(Responsabilità e copertura assicurativa dei dipendenti)
l. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla stipulazione, per intero ed a proprio carico, di polizze assicurative a copertura della responsabilità civile verso i terzi a favore dei dipendenti coinvolti nella realizzazione del lavoro o dell’opera pubblica, incaricati di attività professionali di natura tecnico-giuridico-amministrativa, che firmano i relativi atti e che si assumono la relativa responsabilità.
2. Gli stanziamenti sono assunti all’interno del finanziamento del lavoro o dell’opera pubblica da realizzare.
ARTICOLO 18
(Costi della sicurezza nell’attività di progettazione)
1. Fermo quanto previsto in materia di progettazione dalle norme statali, i soggetti aggiudicatori nei capitolati, nei bandi di gara, negli avvisi e nelle lettere di invito relativi alle procedure per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, indicano specificamente e separatamente dall’importo dell’intervento, il costo della sicurezza, che deve essere congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche del servizio da affidare. Il costo relativo alla sicurezza non può essere soggetto a ribasso d’asta.
2. Per costo della sicurezza si intende il costo analiticamente determinato dai soggetti aggiudicatori al fine della tutela della sicurezza, dell’igiene e della salute dei lavoratori nello specifico cantiere interessato dai lavori.
3. La Regione supporta l’attività delle amministrazioni aggiudicatrici anche tramite la predisposizione di linee guida per il calcolo dei costi della sicurezza.
ARTICOLO 19
(Qualità dei progetti e dei soggetti partecipanti alle gare)
1. Nell’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, al fine di promuovere la qualità dei progetti e dei soggetti partecipanti alle gare, i soggetti aggiudicatori, nella scelta dell’offerta migliore, utilizzano, di preferenza, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. La Regione, nel rispetto delle competenze e delle responsabilità delle amministrazioni aggiudicatrici, promuove iniziative finalizzate a supportare l’attività di affidamento, anche tramite la predisposizione di capitolati, bandi e lettere di invito-tipo.
ARTICOLO 20
(Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a centomila euro)
1. Per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a centomila euro da affidare ai soggetti esterni all’amministrazione, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 91, comma 2 del d.lgs. 163/2006, i soggetti aggiudicatori provvedono
all’individuazione di almeno cinque soggetti da consultare per l’affidamento, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte in base ad indagini di mercato ovvero tramite elenchi predisposti dagli stessi soggetti aggiudicatori.
2. L’istituzione degli elenchi di cui al comma 1 è consentita allorquando vengano previsti almeno:
a) idonei meccanismi riguardanti l’aggiornamento periodico;
b) il rispetto del principio di rotazione nella scelta dei nominativi inseriti nell’elenco, ai quali rivolgere la richiesta di offerta;
c) la correlazione dell’esperienza pregressa richiesta, al professionista, alle tipologie progettuali delle quali necessita il soggetto aggiudicatore.
3. Il responsabile del procedimento o il dirigente competente delle amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all’affidamento diretto dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo stimato inferiore a ventimila euro indicati nei propri provvedimenti per l’acquisizione in economia, a soggetti esterni alle amministrazioni, con le procedure e le modalità indicate negli stessi provvedimenti, scegliendoli anche negli eventuali elenchi di cui al comma 1. In tal caso il ribasso sull’importo delle prestazioni, stimato ai sensi delle tariffe professionali di cui al decreto del Ministro della giustizia 4 aprile 2001 (Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività, ai sensi dell’articolo 17, comma 14-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche), è negoziato tra il responsabile del procedimento o il dirigente competente e il professionista cui si intende affidare il servizio.
ARTICOLO 21
(Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a centomila euro)
l. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi individuati all’articolo 20, comma 1, stabilisce, con deliberazione, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le modalità per la gestione dell’Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a centomila euro e i requisiti per l’iscrizione dei soggetti nello stesso.
2. La Regione utilizza gli iscritti nell’Elenco di cui al comma l per l’affidamento dei servizi individuati nell’Allegato A) che fa parte integrante e sostanziale della presente legge. La Giunta regionale provvede, con deliberazione, alle eventuali modifiche dell’Allegato A).
3. La Giunta regionale per la formazione e l’aggiornamento dell’Elenco di cui al comma 1 si avvale di una Commissione cosi composta:
a) un dirigente regionale con funzioni di Presidente;
b) tre funzionari regionali;
c) cinque tecnici designati congiuntamente dall’Ordine degli ingegneri delle Province di Perugia e Terni, dall’Ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti, conservatori delle Province di Perugia e Terni, dai Collegi provinciali dei geometri di Perugia e Terni, dall’Ordine dei geologi della Regione Umbria e dai Collegi provinciali dei periti industriali di Perugia e Terni.
4. Svolge le mansioni di segretario della Commissione un dipendente regionale della Direzione competente per materia.
5. Ai componenti della Commissione di cui al comma 3, fatta eccezione per i membri dipendenti dell’amministrazione regionale, spetta un’indennità di presenza per ogni seduta ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nella misura prevista dalle norme regionali in materia di compensi per la partecipazione a sedute dei comitati o collegi comunque denominati.
6. La Commissione ha sede presso la Direzione regionale competente in materia di lavori pubblici e si avvale delle strutture della stessa Direzione.
7. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimangono in carica per cinque anni.
8. Il dirigente del Servizio regionale competente all’espletamento del servizio da affidare, per mezzo di reale ricognizione, verifica prioritariamente la possibilità di affidare il servizio all’interno della propria struttura e successivamente all’interno delle altre strutture regionali. In caso negativo richiede ad almeno cinque professionisti iscritti nell’Elenco di cui al comma 1, individuati in relazione al servizio da affidare e al possesso dei requisiti dichiarati, la presentazione di un’offerta.
9. Il soggetto che è risultato affidatario di un servizio da parte della Regione non può essere incaricato di un nuovo servizio se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla conclusione, con attestazione di esito positivo, del precedente affidamento.
10. I soggetti aggiudicatori possono utilizzare l’Elenco di cui al comma 1 e le procedure di cui al comma 8 per l’individuazione dei soggetti da invitare per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a centomila euro.
ARTICOLO 22
(Attività di manutenzione)
1. Fermo quanto previsto dalla normativa statale circa l’obbligo di predisposizione del piano di manutenzione dell’opera, le amministrazioni aggiudicatrici, nei capitolati, nei bandi e negli avvisi di gara, possono affidare, insieme alla realizzazione dell’opera pubblica, anche l’attività per un minimo di due anni, di manutenzione dell’opera stessa. L’attività di manutenzione affidata contestualmente alla realizzazione:
a) non può superare i quattro anni;
b) l’importo previsto nel bando per l’attività di manutenzione non può superare quello previsto per la realizzazione dell’opera o del lavoro pubblico;
c) i costi e gli oneri previsti per l’attività di manutenzione devono essere espressamente individuati nel quadro economico dell’intervento e nel capitolato speciale di appalto.
2. Il costo relativo alla sicurezza dei lavoratori, non soggetto a ribasso, comprende il costo relativo alla sicurezza dei lavoratori impegnati nella realizzazione dell’opera e nell’attività di manutenzione, che devono essere indicati specificamente e separatamente.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono provvedere all’espletamento dell’attività di manutenzione tramite la stipula di contratti aperti della durata massima di quattro anni. Per contratto aperto si intende il contratto in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità delle amministrazioni aggiudicatrici.
4. Qualora, nel caso di contratti aperti, l’importo dei lavori da eseguire ecceda l’importo contrattuale, il direttore dei lavori dà comunicazione al responsabile del procedimento per le opportune determinazioni. Il responsabile del procedimento può autorizzare l’ulteriore spesa fino ad un totale complessivo pari all’importo originario posto a base di gara, e comunque non superiore a duecentomila euro. In caso di contratto pluriennale la ulteriore spesa riferita alla singola annualità può essere autorizzata fino ad un totale complessivo pari all’importo originario posto a base di gara previsto per il singolo anno, e comunque non può essere superiore a duecentomila euro.
ARTICOLO 23
(Costi della sicurezza nell’affidamento dei lavori pubblici)
l. I soggetti aggiudicatori nei capitolati, nei bandi di gara, negli avvisi e nelle lettere di invito relativi alle gare per l’affidamento di lavori pubblici, indicano specificamente e separatamente dall’importo dell’intervento, il costo della sicurezza, l’onere quota parte intera delle spese generali per la sicurezza e il costo presunto della manodopera utilizzata, che devono essere congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche del lavoro da affidare.
2. Per onere della sicurezza si intende la quota parte intera della spesa generale che il datore di lavoro nello specifico cantiere deve sostenere al fine della tutela della sicurezza, dell’igiene e della salute dei lavoratori.
3. Il costo della manodopera, come previsto dalla normativa statale per il costo e l’onere della sicurezza, non è soggetto a ribasso d’asta.
4. Gli oneri relativi alla sicurezza ed alla manodopera non sono soggetti a riduzione anche in sede di subappalto; a tale fine, essi devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto.
5. La Regione supporta l’attività dei soggetti aggiudicatori anche tramite la predisposizione di linee guida per il calcolo dei costi e degli oneri della sicurezza e per la determinazione del costo presunto della manodopera. Le linee guida sono approvate con deliberazione della Giunta regionale entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 24
(Tracciabilità)
1. I bandi di gara, gli avvisi e gli inviti a presentare offerte prevedono l’obbligo per i soggetti imprenditoriali, gli operatori economici e affidatari comunque denominati, di indicare un numero di conto dedicato, bancario o postale, del quale si avvalgono per tutte le movimentazioni finanziarie relative all’appalto.
2. La causale di tutte le operazioni finanziarie praticate dai soggetti imprenditoriali, dagli operatori economici, dagli affidatari comunque denominati, a mezzo dei conti bancari o postali di cui al comma 1, reca il Codice unico di progetto (CUP) assegnato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) al soggetto aggiudicatore.
3. I soggetti imprenditoriali, gli operatori economici e gli affidatari comunque denominati devono comunicare al soggetto aggiudicatore qualunque violazione degli obblighi di cui al presente articolo.
4. Il mancato rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità delle operazioni finanziarie o di comunicazione al soggetto aggiudicatore comporta l’esclusione dell’impresa dall’elenco di cui all’articolo 26, laddove iscritta.
ARTICOLO 25
(Clausole dei capitolati speciali)
1. I capitolati speciali prevedono l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente il soggetto aggiudicatore e l’Autorità giudiziaria di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
La violazione di tale obbligo costituisce causa di esclusione dell’impresa dall’elenco di cui all’articolo 26, laddove iscritta.
ARTICOLO 26
(Elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a cinquecentomila euro)
l. La Giunta regionale stabilisce con regolamento le modalità per la gestione dell’Elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a cinquecentomila euro e i requisiti per l’iscrizione delle imprese nello stesso.
2. La Regione utilizza le imprese iscritte nell’Elenco di cui al comma l per l’affidamento degli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori pubblici relativi alle categorie individuate nell’Allegato B) che fa parte integrante e sostanziale della presente legge. La Giunta regionale provvede, con deliberazione, alle eventuali modifiche dell’Allegato B).
3. La Regione utilizza l’Elenco di cui al comma 1 anche per l’individuazione delle imprese da consultare per l’acquisizione di lavori pubblici in economia mediante cottimo fiduciario.
4. I soggetti aggiudicatori possono utilizzare l’Elenco di cui al comma 1 per l’individuazione delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro.
ARTICOLO 27
(Qualità del lavoro e delle imprese)
1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa le amministrazioni aggiudicatrici inseriscono di preferenza tra gli elementi di valutazione quelli attinenti ad aspetti tecnici, progettuali e di cantierizzazione dell’intervento. Possono inoltre inserire tra gli elementi di valutazione per l’assegnazione di punteggi ai concorrenti, anche i seguenti elementi:
a) soluzioni tecniche finalizzate alla tutela dell’ambiente, dello sviluppo sostenibile e del risparmio energetico;
b) soluzioni, oggettivamente valutabili e verificabili, che riducano i rischi sul lavoro, rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente e dai piani di sicurezza e che aumentino la sicurezza dei luoghi di lavoro;
c) soluzioni che prevedano l’utilizzo di materiali ecocompatibili o comunque a ridotto impatto ambientale, per i quali venga oggettivamente dimostrato il ridotto utilizzo di risorse energetiche nel ciclo di produzione, posa in opera e smaltimento e per i quali sia dimostrata la rinnovabilità della materia prima;
d) soluzioni che prevedano l’utilizzo, in misura maggiore rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente o dalle prescrizioni del capitolato speciale di appalto, di materiali derivati o provenienti da smaltimenti o demolizioni, riciclati e/o riciclabili;
e) impegno del concorrente, in caso di aggiudicazione, ad impiegare, prevalentemente, nei lavori oggetto di appalto lavoratori con contratto a tempo indeterminato;
f) avere alle proprie dipendenze personale assunto inizialmente con contratti di lavoro a tempo determinato e/o di apprendistato, che sono stati trasformati negli ultimi tempi in contratti di lavoro a tempo indeterminato;
g) avere alle proprie dipendenze personale assunto con contratti di lavoro a tempo indeterminato da un numero di anni da valutare in relazione allo specifico intervento da eseguire.
ARTICOLO 28
(Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa)
1. Nel caso in cui il criterio utilizzato per la scelta dell’offerta migliore è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione giudicatrice è nominata dall’amministrazione aggiudicatrice ed è composta fino ad un massimo di cinque componenti esperti nello specifico settore di intervento, scelti prioritariamente tra il personale dipendente della stessa amministrazione aggiudicatrice.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano il Presidente della Commissione secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti. Per l’affidamento di lavori e di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di competenza della Regione la Commissione di cui al comma 1 è individuata dal responsabile del procedimento di cui all’articolo 15, comma 1.
3. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, i commissari diversi dal Presidente sono individuati tra i dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici in possesso di adeguate professionalità,
ovvero, con un criterio di rotazione, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell’ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornito dagli ordini professionali;
b) professori universitari di ruolo, nell’ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.
4. La Commissione individua l’offerta economicamente più vantaggiosa entro il termine stabilito dal responsabile del procedimento di cui all’articolo 15, comma 1. Tale termine può essere prorogato una sola volta.
5. Le spese relative alla Commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell’amministrazione.
6. Per gli interventi di competenza regionale, la Giunta regionale, con regolamento, disciplina modalità, tempi e procedure per la nomina della Commissione giudicatrice.
ARTICOLO 29
(Esecuzione in economia di lavori pubblici)
1. Nessuna prestazione di lavori può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico fissato dalla normativa statale per i lavori in economia. Non sono considerati artificiosamente frazionati:
a) l’esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l’una dall’altra;
b) gli affidamenti di un intervento in cui siano previsti contemporaneamente lavori, servizi e forniture, lavori e servizi, lavori e forniture, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano, per ogni lavoro in economia, i costi e gli oneri per la sicurezza dei lavoratori.
ARTICOLO 30
(Responsabile del procedimento di lavori pubblici in economia)
1. Per la cura dell’affidamento in amministrazione diretta o in cottimo fiduciario e per la relativa realizzazione dell’intervento, le amministrazioni aggiudicatrici nominano un responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. 163/2006.
ARTICOLO 31
(Esecuzione in economia di lavori pubblici da parte della Regione)
1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, individua con propria deliberazione, i lavori eseguibili in economia e le modalità per la loro acquisizione. Resta fermo quanto previsto all’articolo 26, comma 3.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Regione possono fare riferimento al provvedimento di cui al comma l e all’Elenco di cui all’articolo 26 per l’esecuzione in economia di propri lavori.
TITOLO VII
NORME PER LA QUALIFICAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ DELLA COMMITTENZA PUBBLICA
ARTICOLO 32
(Interventi di particolare complessità)
l. Le amministrazioni aggiudicatrici titolari di interventi di particolare complessità finalizzati alla realizzazione di lavori pubblici qualora, per dimensione di azione e per mezzi disponibili, si trovino in difficoltà, in applicazione del principio di sussidiarietà possono richiedere l’intervento della Regione o delle Province affinché provvedano, in qualità di soggetto attuatore e previa stipula di specifica convenzione contenente le modalità procedurali, alla realizzazione dei lavori.
ARTICOLO 33
(Esercizio associato delle funzioni da parte di enti locali)
1. La Regione, al fine di valorizzare e qualificare le amministrazioni aggiudicatrici, nonché di razionalizzare la spesa per la realizzazione degli interventi, favorisce il ricorso, da parte degli enti locali, all’esercizio associato delle funzioni amministrative e dei servizi per la realizzazione delle opere pubbliche sul territorio regionale, sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di forme associative.
2. Le funzioni che le amministrazioni aggiudicatrici possono espletare tramite l’esercizio associato sono almeno le seguenti:
a) funzione di responsabile unico del procedimento;
b) supporto al responsabile unico del procedimento;
c) espletamento delle procedure di gara;
d) progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza.
3. La Regione considera l’esercizio associato delle funzioni elemento premiante per l’erogazione dei finanziamenti di cui ai piani di spesa regionale di settore relativi ai lavori e alle opere pubbliche.
TITOLO VIII
NORME IN MATERIA DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA PER I LAVORI PUBBLICI
ARTICOLO 34
(Notifica preliminare e inizio lavori)
l. Nei cantieri relativi a lavori pubblici il responsabile del procedimento trasmette per via telematica, prima dell’inizio dei lavori, al Comitato Paritetico Territoriale (CPT), alla Azienda sanitaria locale territorialmente competente, alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, alla Cassa edile territorialmente competente, nonché ad altri enti od organismi che ne facciano richiesta con le modalità disciplinate dal regolamento di cui all’articolo 12, comma l, lettera d) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l’attività edilizia), la notifica preliminare e gli eventuali successivi aggiornamenti di cui all’articolo 99 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) indicando, sentita l’impresa esecutrice, il costo della manodopera presuntivamente necessaria per l’esecuzione dei lavori.
2. La Giunta regionale approva con deliberazione, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, lo schema tipo di notifica preliminare-inizio lavori.
ARTICOLO 35
(Documento unico di regolarità contributiva negli appalti di lavori pubblici)
a) al momento dell’aggiudicazione e alla stipula del contratto, che l’impresa esecutrice dei lavori sia in regola con il documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 90, comma 9 del d.lgs. 81/2008;
b) in occasione dell’emissione degli stati di avanzamento lavori e al termine degli stessi, che l’impresa esecutrice dei lavori sia in regola con il documento unico di regolarità contributiva attestante la regolarità contributiva e la congruità dell’incidenza della manodopera impiegata dall’impresa nel cantiere interessato dai lavori.
2. Le Casse edili rilasciano il documento unico di regolarità contributiva comprensivo della verifica della congruità dell’incidenza della manodopera relativa al cantiere interessato dai lavori.
3. Le imprese risultate inadempienti con il documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1, lettere a) e b), sono segnalate, con le modalità e le procedure individuate con regolamento, dai soggetti aggiudicatori alla Regione, al fine dell’applicazione della sanzione di cui all’articolo 11 bis, comma 1 della l.r. 1/2004 e dell’eventuale inserimento delle imprese nell’elenco regionale di cui all’articolo 39, comma 10 della stessa l.r. 1/2004.
ARTICOLO 36
(Verifiche e controlli nei cantieri pubblici)
delle attività di controllo nei cantieri, promuove la stipula di convenzioni con i soggetti istituzionalmente preposti all’espletamento delle attività.
2. Le convenzioni di cui al comma l contemplano anche le modalità delle attività di verifica e controllo che i soggetti istituzionalmente preposti espletano nei cantieri pubblici i cui lavori sono stati aggiudicati con ribassi che superano la media aritmetica, aumentata della percentuale individuata dal responsabile del procedimento prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, risultante dalle offerte valide presentate nella singola gara.
3. La Giunta regionale supporta l’attività delle amministrazioni aggiudicatrici con la predisposizione di linee guida per l’individuazione della percentuale di cui al comma 2.
4. Nei cantieri di cui al comma 2 le amministrazioni aggiudicatrici dispongono la presenza assidua dell’ufficio di direzione lavori.
5. I ribassi d’asta ottenuti a seguito dell’espletamento di gara nei cantieri di cui al comma 2 sono parzialmente vincolati per la copertura della spesa aggiuntiva dovuta alla presenza assidua dell’ufficio di direzione lavori in cantiere disposta dall’amministrazione aggiudicatrice dell’intervento. Lo svincolo della rimanente quota dei ribassi d’asta è disposto previo parere positivo reso dal Comitato tecnico-amministrativo rilasciato ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7, comma 4.
6. Nei cantieri di cui al comma 2 il direttore dei lavori e il collaudatore in corso d’opera trasmettono trimestralmente all’Osservatorio regionale di cui all’articolo 10 una relazione attestante l’andamento dei lavori, con specifico riferimento agli aspetti inerenti la sicurezza nel cantiere ed alle eventuali varianti dei lavori ed al concordamento di nuovi prezzi.
7. L’Osservatorio regionale segnala al Servizio regionale competente le irregolarità rilevate inerenti gli aspetti indicati al comma 6, con le modalità e le procedure individuate con regolamento, al fine dell’eventuale inserimento dell’impresa nell’elenco regionale di cui all’articolo 39, comma 10 della l.r. 1/2004.
8. Possono comportare l’inserimento nell’elenco di cui al comma 7, le violazioni delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell’Allegato A) al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 24 ottobre 2007 (Documento unico di regolarità contributiva).
9. La Regione, previa stipula di apposita convenzione con la Direzione regionale del lavoro, avvalendosi anche delle Aziende sanitarie locali, dispone l’effettuazione di controlli a campione sui Piani di sicurezza e coordinamento e sui Piani operativi di sicurezza, nella misura del dieci per cento delle notifiche preliminari trasmesse ogni mese.
ARTICOLO 37
(Potenziamento delle attività di controllo nei cantieri pubblici)
1. Il responsabile dei lavori si reca in cantiere almeno una volta al mese e fa rilevare la sua presenza sul giornale dei lavori. Si accerta ogni settimana dell’andamento dei lavori.
2. Ferme restando le competenze previste dalla normativa vigente in capo ai soggetti coinvolti per la sicurezza nella realizzazione dell’opera pubblica, il direttore dei lavori assicura il coordinamento ai fini organizzativi, rivestendo il ruolo di coordinatore dell’ufficio di direzione lavori.
3. Il direttore dei lavori effettua controlli, durante l’esecuzione dei lavori, sulla presenza in cantiere delle imprese e del personale autorizzato.
Le attività di controllo consistono nell’annotazione sul giornale dei lavori, da parte del direttore dei lavori, delle visite che effettua in cantiere con autonomia decisionale e secondo i criteri che ritiene adeguati alla specificità di ogni singolo cantiere. Il direttore dei lavori comunica, altresì, al committente e/o al responsabile dei lavori, agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, alla Cassa edile, nonché al coordinatore per la sicurezza eventuali irregolarità. Il direttore dei lavori o suo delegato, deve comunque garantire la presenza in cantiere ogni qual volta se ne ravvisi la necessità. Resta fermo quanto previsto all’articolo 36, comma 4.
4. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori deve assicurare la sua presenza in cantiere con cadenza almeno settimanale e, in occasione di ogni visita, redige il verbale di coordinamento, da cui deve sempre risultare l’osservanza, da parte dell’impresa, delle previste fasi di lavoro e della tempistica stabilita. Ogni verbale è trasmesso dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori al direttore dei lavori e al responsabile dei lavori.
5. Le registrazioni sul giornale dei lavori sono controllate dal collaudatore in corso d’opera, qualora nominato.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI, FINANZIARIE, TRANSITORIE, FINALI E ABROGAZIONI
ARTICOLO 38
(Norme regolamentari)
1. La Giunta regionale entro sei mesi dall’entrata in vigore della presenta legge adotta le norme regolamentari di cui:
a) all’articolo 10, comma 3;
b) all’articolo 11, comma 4;
c) all’articolo 15, comma 7;
d) all’articolo 26, comma 1;
e) all’articolo 28, comma 6;
f) all’articolo 35, comma 3;
g) all’articolo 36, comma 7.
ARTICOLO 39
(Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale, sulla base delle elaborazioni dell’Osservatorio regionale, presenta, a partire dal mese di giugno 2011, alla Commissione consiliare competente una relazione annuale sull’andamento del settore dei lavori pubblici. In particolare la relazione contiene informazioni in ordine alle procedure di scelta del contraente, ai criteri ed ai ribassi di aggiudicazione, ai tempi effettivi di realizzazione dei lavori, alle varianti in corso d’opera, ai subappalti, all’eventuale insorgenza di posizioni dominanti nel mercato, alla mobilità delle imprese, al contenzioso.
2. L’Osservatorio comunica inoltre, nella relazione di cui al comma 1, le attività svolte in base all’articolo 11, comma 3, in particolare le azioni di monitoraggio, l’esercizio del potere di impulso, e di comunicazione per gli interventi ritenuti di particolare rilevanza per lo sviluppo del territorio.
3. A partire dal mese di giugno 2012, la Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sui risultati da essa ottenuti nel garantire la qualità della realizzazione dell’opera pubblica, nel promuovere l’accessibilità e la fruibilità dell’ambiente costruito e non costruito, nel promuovere la tutela dei diritti e della salute dei lavoratori, nel garantire la massima trasparenza nelle procedure relative alla realizzazione dell’opera pubblica nel suo ciclo di vita. La relazione in particolare dovrà contenere:
a) le iniziative assunte in ordine al coordinamento e potenziamento dell’attività di controllo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di risultati conseguiti in termini di incremento del numero di controlli effettuati e sulle irregolarità riscontrate;
b) un resoconto dell’attività svolta dal Comitato Tecnico amministrativo dei lavori pubblici ed in particolare sui pareri rilasciati sullo svincolo della quota parte dei ribassi d’asta nei cantieri di cui all’articolo 36, comma 2.
ARTICOLO 40
(Norma finanziaria)
1. Per il finanziamento degli interventi previsti dagli articoli 8 comma 3, 11, 14 comma 4 e 21 comma 5 è autorizzata per l’anno 2010 la spesa di 120.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 04.1.001 denominata “Trasparenza negli appalti” (cap. 4989 n.i.) del bilancio regionale di previsione 2010.
2. Per il finanziamento degli interventi previsti dall’articolo 5, comma 4 è autorizzata per l’anno 2010 la spesa di 2.915.364,82 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 04.2.006 denominata “Programmazione opere pubbliche” (cap. 8901 n.i.) del bilancio regionale di previsione 2010.
3. Al finanziamento degli oneri di cui ai commi l e 2 si fa fronte quanto a 3.055.364,82 euro con gli stanziamenti esistenti nella unità previsionale di base 04.2.006 denominata “Programmazione opere pubbliche” (cap. 8900 e cap. 8899).
4. Per gli anni 2011 e successivi l’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.
5. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.
ARTICOLO 41
(Norme transitorie e finali)
1. Fino all’entrata in vigore delle disposizioni che modificano la procedura nazionale per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva, per i lavori pubblici realizzati sul territorio regionale la verifica della congruità dell’incidenza della manodopera è effettuata dalla Cassa edile.
2. Il certificato di congruità di incidenza della manodopera nel cantiere rilasciato dalla Cassa edile è parte integrante e sostanziale del certificato di regolarità contributiva. L’impresa è considerata in regola quando soddisfa della manodopera nello specifico cantiere interessato dai lavori previsti al comma 1.
3. Fino alla realizzazione e alla effettiva operatività della procedura telematica per la trasmissione della notifica preliminare di cui all’articolo 34, comma l, la stessa è trasmessa in formato telematico alla Cassa edile e in formato cartaceo agli altri soggetti di cui all’articolo 34, comma 1.
4. Fino al raggiungimento dell’accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente rappresentative per l’ambito del settore edile e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, finalizzato all’individuazione degli indici di congruità dell’incidenza della manodopera, all’individuazione provvede la Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, con deliberazione nella quale si tiene conto delle lavorazioni particolari e dell’organizzazione dell’impresa.
5. Sino alla nomina della Commissione di cui all’articolo 14, all’aggiornamento dell’Elenco prezzi regionale edizione 2010 di cui agli articoli 12 e 13, provvede la Commissione tecnica nominata ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19 (Disciplina per la programmazione e l’esecuzione delle opere pubbliche).
6. Gli interventi i cui bandi, o avvisi, o lettere di invito sono stati pubblicati o trasmesse alla data di entrata in vigore della presente legge sono realizzati nel rispetto delle procedure vigenti alla data della loro pubblicazione o trasmissione.
ARTICOLO 42
(Abrogazioni di norme)
1. La legge regionale 21 ottobre 1981, n. 70 (Formazione dell’elenco regionale dei collaudatori tecnico-amministrativi di opere pubbliche) è abrogata.
2. La legge regionale 20 maggio 1986, n. 19 (Disciplina per la programmazione e l’esecuzione delle opere pubbliche) é abrogata.
3. La legge regionale 29 marzo 1988, n. 10 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19. Disciplina per la programmazione e l’esecuzione delle opere pubbliche) è abrogata.
4. L’articolo 13 della legge regionale 12 agosto 1994, n. 27 (Prevenzione degli infortuni nei cantieri edili) è abrogato.
5. Gli articoli 3 e 4 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 31 (Istituzione della Rete telematica regionale sugli appalti (Re.T.R.A.)) sono abrogati.
6. L’articolo 26 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive) è abrogato.
7. L’articolo 6 della legge regionale 16 febbraio 2005, n. 8 (Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali in materia finanziaria) è abrogato.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 21 gennaio 2010
LORENZETTI