Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
Articolo 1
(Oggetto e finalità)
1. Con la presente legge la Regione, nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto regionale, al fine di far fronte all’emergenza delle famiglie di lavoratrici e lavoratori autonomi e subordinati nonché di soggetti ad essi equiparati, vittime di incidenti mortali del lavoro, istituisce il Fondo regionale di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti mortali del lavoro di seguito denominato Fondo.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato all’erogazione di un contributo in caso di morte del lavoratore per incidente del lavoro.
3. La Regione con il Fondo di cui al comma 1, promuove, altresì, in collaborazione con altri soggetti istituzionali e organismi che operano nell’ambito della sicurezza sul lavoro, campagne di informazione e progetti di sensibilizzazione sul diritto delle lavoratrici e dei lavoratori alla sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di assicurare una più efficace azione volta alla soluzione del problema della sicurezza nei luoghi di lavoro.
ARTICOLO 2
(Beneficiari del contributo)
1. Sono beneficiari del contributo di cui all’articolo 1 il coniuge superstite o, in mancanza i figli, o in mancanza di questi, gli ascendenti, o in mancanza di questi, i fratelli e le sorelle in rapporto di dipendenza economica, o in mancanza di questi ultimi, il convivente anagraficamente in rapporto di dipendenza economica, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a).
2. Il contributo è concesso entro trenta giorni dalla morte del lavoratore per una sola volta. Esso è aggiuntivo rispetto ad eventuali emolumenti o indennizzi derivanti da altri obblighi di legge o assicurativi.
ARTICOLO 3
(Comitato regionale per il Fondo emergenza incidenti del lavoro)
1. È istituito il Comitato per il Fondo emergenza incidenti del lavoro composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) un componente designato dall’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e uno designato dall’Unione province d’Italia associazioni dell’Umbria (UPI);
c) tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori maggiormente rappresentative, Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL), Unione italiana del lavoro (UIL) e Unione generale del lavoro (UGL);
d) un componente designato dalla Confindustria Umbria;
e) un componente designato dalla Confederazione italiana della piccola e media industria regionale (CONFAPI);
f) un componente designato dalla Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa regionale (CNA);
g) un componente designato dalla Associazione provinciale artigiani della provincia di Perugia e della provincia di Terni;
h) un componente designato dalla Confartigiano imprese Umbria;
i) un componente designato dalla Unione fra gli artigiani della Regione Umbria (CLAAI);
j) un componente designato dalla Confederazione italiana agricoltori dell’Umbria regionale (CIA);
k) un componente designato dalla Confagricoltura regionale;
l) un componente designato dalla Coldiretti Umbria;
m) un componente designato dalla Confcommercio regionale;
n) un componente designato dalla Confesercenti regionale;
o) un componente designato dalla Confcooperative regionale;
p) un rappresentante designato dalla Lega regionale delle cooperative;
q) un componente designato dalla Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) Umbria.
2. Il Comitato può, di volta in volta, invitare alle sedute altri soggetti oltre a quelli individuati al comma 1.
3. Il Comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale, resta in carica per la durata della legislatura e opera presso la Direzione regionale competente in materia di servizi sociali.
4. Le funzioni di segreteria e di assistenza del Comitato sono svolte dal servizio regionale competente in materia di servizi sociali.
5. Il Comitato adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento. Il regolamento può prevedere l’adesione di altri soggetti.
6. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso e rimborso spese.
ARTICOLO 4
(Funzioni del Comitato)
1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
a) provvede alla gestione del Fondo e alla erogazione del contributo in caso di morte del lavoratore per incidente del lavoro sulla base delle modalità stabilite dalla Giunta regionale con regolamento, secondo i seguenti criteri:
1) il contributo si compone di una parte fissa uguale per tutti i beneficiari e di una parte variabile da determinare tenendo conto del reddito complessivo del nucleo familiare e del numero dei suoi componenti. La parte variabile del contributo non può essere superiore al triplo della parte fissa dello stesso;
b) formula proposte alla Giunta regionale in merito alle iniziative dirette a favorire la conoscenza e la sensibilizzazione in ordine al rispetto dei diritti dei lavoratori sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
c) propone alla Giunta regionale indagini e studi nelle materie di cui alla presente legge.
ARTICOLO 5
(Finanziamento degli interventi)
1. Il Fondo di cui alla presente legge è alimentato:
a) da risorse regionali;
b) dalla raccolta effettuata dal Comitato regionale di cui all’articolo 3 dei contributi volontari e solidaristici versati dai lavoratori, dai datori di lavoro, dagli amministratori, eletti o nominati, della Regione, dei Comuni e delle Province, dagli amministratori nominati dagli Enti pubblici, dai cittadini singoli o associati e qualunque altro soggetto pubblico o privato;
c) con i proventi derivanti dalle sanzioni applicate alle imprese che non risultano in regola con le disposizioni regionali in materia di regolarità contributiva.
2. Gli interventi di promozione e sostegno di cui all’articolo 1, comma 3 sono finalizzati dal secondo anno di gestione del Fondo stesso. Le risorse destinate a tali interventi non possono superare il dieci per cento.
3. Le risorse finanziarie costituenti il Fondo possono essere utilizzate per interventi e prestazioni di assistenza sociale a favore dei soggetti di cui all’articolo 2, al fine di garantire agli stessi una quota assistenziale al momento della perdita del familiare, con le modalità previste nel regolamento di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a).
ARTICOLO 6
(Norma finanziaria)
1. Per il finanziamento degli interventi previsti dall’articolo 1, comma 2 è autorizzata per l’anno 2008 la spesa di 100.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 13.1.005 denominata “Interventi per l’espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali” (cap. 2561 N.I.).
2. Per il finanziamento degli interventi previsti dall’articolo 1, comma 3 si provvede a partire dal secondo anno di gestione del Fondo con imputazione alla unità previsionale di base 13.1.005 denominata “Interventi per l’espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali” (cap. 2562 N.I.).
3. I contributi volontari di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) sono introitati nella unità previsionale di base 2.03.001 dell’entrata denominata “Trasferimenti correnti da altri soggetti” (cap. 2955 N.I.) e vengono riassegnati nella spesa nella unità previsionale di base 13.1.005 denominata “Interventi per l’espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali” (cap. 2563 N.I.).4. Le sanzioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) vengono introitate nella unità previsionale di base 3.02.002 dell’entrata denominata “Recuperi e rimborsi” (cap. 2435 N.I.) e vengono riassegnati nella spesa nella unità previsionale di base 13.1.005 denominata “Interventi per l’espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali” (cap. 2564 N.I.).
5. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si fa fronte con quota della disponibilità che sarà appositamente prevista nella unità previsionale di base 16.1.001 del bilancio di previsione 2008 denominata “Fondi speciali per spese correnti”.
6. Per gli anni 2009 e successivi l’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.
7. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.
ARTICOLO 7
(Norme transitorie e finali)
1. Il primo anno di gestione del Fondo viene destinato esclusivamente per interventi di erogazione di un contributo in caso di morte del lavoratore per incidente del lavoro.
2. La Giunta regionale, entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a).
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 21 febbraio 2008
LORENZETTI
Note:
Nota all’art. 1, comma 1:
? La legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante “Nuovo Statuto della Regione Umbria”, è pubblicata nell’E.S. al B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17.
Nota all’art. 6, commi 6 e 7:
? La legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante “Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria”, è pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11.
Il testo dell’art. 27, comma 3, lett. c) è il seguente:«Art. 27
Legge finanziaria regionale.
Omissis.
3. La legge finanziaria regionale stabilisce:
Omissis.
c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;
Omissis.».