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NORMATIVA
Normativa regionale - Umbria

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Legge regionale 21 dicembre 2006, n. 17
Misure di razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.
 

Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
(Finalità)


1. La presente legge detta disposizioni finalizzate al concorso del sistema regionale alla realizzazione degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, anche in riferimento al decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n. 248.


ARTICOLO 2
(Riduzione spese di funzionamento per enti, agenzie ed aziende speciali)


1. La Regione concorre al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, di cui all’articolo 1, anche attraverso gli enti, le agenzie e le aziende speciali istituiti con legge regionale, ai sensi dell’articolo 32 dello Statuto, indicati nell’Allegato 1. La Giunta regionale provvede con proprio atto a modificare l’elenco di cui all’Allegato 1 a seguito di provvedimenti legislativi istitutivi di nuovi soggetti ovvero modificativi o estintivi di quelli esistenti. L’Allegato aggiornato è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il Documento Annuale di Programmazione (DAP) determina gli indirizzi e i criteri, che si applicano anche ai soggetti di cui al comma 1. Tali indirizzi e criteri sono attuati mediante direttive approvate dalla Giunta regionale.
3. Gli avanzi di amministrazione disponibili e gli utili di esercizio realizzati dai soggetti di cui al comma 1, restano acquisiti ai loro bilanci per il miglioramento dei relativi saldi.
4. Per l’anno 2006, fermo restando quanto previsto al comma 3, gli enti, le agenzie e le aziende speciali di cui all’Allegato 1, applicano quanto stabilito dagli articoli 22 e 26 del D.L. 223/2006, concernenti la riduzione delle spese di funzionamento e il rispetto dei limiti di spesa annuale, fatto salvo il conseguimento degli obiettivi istituzionali fissati per lo stesso anno.


ARTICOLO 3
(Avvalimento Avvocatura regionale)


1. I soggetti individuati dalla Giunta regionale tra quelli di cui all’Allegato 1, si avvalgono, di norma, del patrocinio dell’Avvocatura regionale per la difesa di atti o attività connessi ad atti di indirizzo e di programmazione regionale. La rappresentanza in giudizio è disposta conformemente agli ordinamenti dei singoli enti. I rapporti tra i soggetti individuati e l’amministrazione regionale sono regolati da apposite convenzioni. La rappresentanza rimane esclusa nei casi di conflitto di interessi e per atti e attività inerenti all’organizzazione degli enti.


Formula Finale:
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, addì 21 dicembre 2006
LORENZETTI


Note:
Nota all’art. 1:
? Il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica,
nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, pubblicato nella G.U. 4 luglio 2006, n. 153, è stato convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248 (in S.O. alla G.U. 11 agosto 2006, n. 186). Note all’art. 2, commi 1 e 4:
Il testo dell’art. 32 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante “Nuovo Statuto della Regione Umbria” (pubblicata nell’E.S. al B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17), è il seguente:
«Art. 32.Enti, agenzie ed aziende.
1. La Regione, per lo svolgimento di attività e di servizi di carattere tecnico e operativo, disciplina con legge la istituzione di enti, agenzie ed aziende speciali, soggetti alla vigilanza ed al controllo di gestione degli organi regionali.».
? Si riporta il testo degli artt. 22 e 26 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248 (si veda la nota all’art. 1):
«Art. 22.Riduzione delle spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali.
1. Gli stanziamenti per l’anno 2006 relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali, che adottano contabilità anche finanziaria, individuati ai sensi dell’articolo 1, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dell’Istituto superiore di sanità, dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dell’Agenzia italiana del farmaco, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, degli enti e degli organismi gestori delle aree naturali protette e delle istituzioni scolastiche, sono ridotti nella misura del 10 per cento, comunque nei limiti delle disponibilità non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici che adottano una contabilità esclusivamente civilistica, i costi della produzione, individuati all’articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 6), 7) e 8), del codice civile, previsti nei rispettivi budget 2006, concernenti i beni di consumo e servizi ed il godimento di beni di terzi, sono ridotti del 10 per cento. Le somme provenienti dalle riduzioni di cui al presente comma sono versate da ciascun ente, entro il mese di ottobre 2006, all’entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961.
2. Per le medesime voci di spesa e di costo indicate al comma 1, per il triennio 2007-2009, le previsioni non potranno superare l’ottanta per cento di quelle iniziali dell’anno 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 57 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le somme corrispondenti alla riduzione dei costi e delle spese per effetto del presente comma sono appositamente accantonate per essere versate da ciascun ente, entro il 30 giugno di ciascun anno, all’entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961. È fatto divieto alle Amministrazioni vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di avere ottemperato alle disposizioni del presente articolo.
Art. 26.Controlli e sanzioni per il mancato rispetto della regola sul contenimento delle spese da parte degli enti inseriti nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni.
1. In caso di mancato rispetto del limite di spesa annuale di cui all’articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da parte degli enti individuati ai sensi dei commi 5 e 6 del medesimo articolo, fatte salve le esclusioni previste dal predetto comma 57, i trasferimenti statali a qualsiasi titolo operati a favore di detti enti sono ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti dai conti consuntivi relativi agli esercizi 2005, 2006 e 2007. Gli enti interessati che non ricevono contributi a carico del bilancio dello Stato sono tenuti a versare all’entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961, entro il 30 settembre rispettivamente degli anni 2006, 2007 e 2008, un importo pari alle eccedenze risultanti dai predetti conti consuntivi. Le amministrazioni vigilanti sono tenute a dare, rispettivamente, entro il 31 luglio degli anni 2006, 2007 e 2008, comunicazione delle predette eccedenze di spesa al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».
Nota alla dichiarazione d’urgenza:
Si trascrive, per opportuna conoscenza, il testo dell’articolo 38, comma 1, dello Statuto della Regione Umbria:
«Art. 38, comma 1. – La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla sua promulgazione da parte del Presidente della Regione ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione, salvo che la legge preveda un termine diverso.».


ALLEGATO 1
ENTI, AGENZIE E AZIENDE SPECIALI ISTITUITI CON LEGGE REGIONALE
1. Agenzia per il diritto allo studio universitario dell’Umbria, denominata ADiSU
2. Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (A.R.P.A.)3. Agenzia per la promozione e l’educazione alla salute, la
documentazione, l’informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario, denominata SEDES
4. Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.)
5. Azienda territoriale per l’edilizia residenziale di Perugia, denominata A.T.E.R.
6. Azienda territoriale per l’edilizia residenziale di Terni, denominata A.T.E.R.
7. Agenzia di promozione turistica dell’Umbria
8. Agenzia Umbria Lavoro
9. Agenzia regionale umbra per la ricerca socio-economica e territoriale, denominata “Agenzia Umbria ricerche”
10. Centro per la realizzazione della parità e delle pari opportunità tra uomo e donna, denominato “Centro per le pari opportunità”
11. Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea12. Centro studi giuridici e politici
13. Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra (CE.D.R.A.V.)



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