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NORMATIVA
Normativa regionale - Sicilia

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Legge regionale 20 novembre 2008, n. 15
Misure di contrasto alla criminalità organizzata.
 
L'Assemblea regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga la seguente legge

Titolo I
DISPOSIZIONI PER LA LEGALITà E IL CONTRASTO ALLA CRIMINALITà ORGANIZZATA

ARTICOLO 1
Laboratori della legalità

1. La Regione, al fine di contribuire alla promozione civica degli studenti, supporta le istituzioni scolastiche primarie (quarte e quinte classi) e secondarie di primo grado attraverso appositi finanziamenti finalizzati all’attivazione di laboratori di studio e approfondimento dei valori della legalità, dell’etica pubblica e dell’educazione civica, con particolare riguardo al rispetto del decoro urbano e alla tutela del patrimonio architettonico, artistico e monumentale dei comuni. Tali laboratori possono essere realizzati anche in rete con il coinvolgimento di istituzioni pubbliche e private, associazioni, fondazioni. Gli stessi inoltre possono avvalersi delle testimonianze orali e scritte di personalità che si siano distinte nella lotta al crimine nonché dei documenti ufficiali che siano particolarmente significativi nell’ambito della lotta alla mafia.
2. L’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare, entro il 31 ottobre di ogni anno, agli istituti scolastici che ne facciano richiesta, fino a 5 migliaia di euro per l’istituzione dei laboratori di cui al comma 1.
3. Gli istituti scolastici hanno l’obbligo di rendicontare le somme percepite entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di mancata o insufficiente rendicontazione l’istituto è escluso dai finanziamenti per i tre anni successivi.
4. L’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito il direttore dell’ufficio scolastico regionale, disciplina le modalità di rendicontazione dei fondi erogati e quelle di svolgimento dei laboratori di cui al comma 1.
5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, a decorrere dall’esercizio finanziario 2009, la spesa annua di 1.000 migliaia di euro.
6. Gli oneri discendenti dal comma 5, valutati in 1.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2009 e 2010, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

ARTICOLO 2
Conto unico per gli appalti

1. Per gli appalti di importo superiore a 100 migliaia di euro, i bandi di gara prevedono, pena la nullità del bando, l’obbligo per gli aggiudicatari di aprire un numero di conto corrente unico sul quale gli enti appaltanti fanno confluire tutte le somme relative all’appalto. L’aggiudicatario si avvale di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all’appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario. Il mancato rispetto dell’obbligo di cui al presente comma comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale.
2. I bandi di gara prevedono, pena la nullità degli stessi, la risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.
3. Gli enti appaltanti verificano il rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.

ARTICOLO 3
Istituzione delle zone franche per la legalità (ZFL)

1. Il Presidente della Regione, d’intesa con il Ministro dell’Interno, istituisce per ogni provincia una o più zone franche per la legalità (ZFL), per un territorio avente una popolazione residente non inferiore a cinquantamila abitanti.
2. In favore degli imprenditori che denunciano richieste estorsive o richieste provenienti dalla criminalità organizzata, tendenti a modificare il normale svolgimento dell’attività economica, cui sia seguita una richiesta di rinvio a giudizio, la Regione provvede, per cinque periodi di imposta decorrenti dalla suddetta richiesta, al rimborso dei seguenti oneri fiscali, dovuti sulla base delle dichiarazioni presentate, e contributivi connessi all’attività d’impresa:
a) imposte sui redditi;
b) contributi previdenziali;
c) imposta comunale sugli immobili.
3. Per i contributi previdenziali e l’imposta comunale sugli immobili, indicati rispettivamente alle lettere b) e c) del comma 2, è rimborsato quanto dovuto e versato.
4. Gli imprenditori che operano nel territorio della Regione, anche al di fuori delle zone franche per la legalità, che denunciano richieste estorsive o richieste provenienti dalla criminalità organizzata, tendenti a modificare il normale svolgimento dell’attività economica, cui sia seguita una richiesta di rinvio a giudizio, possono usufruire dei benefici di cui al comma 2.
5. Nelle more ovvero in caso di definizione negativa della procedura di cui all’articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano nei limiti stabiliti per gli aiuti "de minimis".
6. L’elargizione di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, è esente, secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 3, della medesima legge, dal pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive.
7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, a decorrere dall’esercizio finanziario 2009 e per un quinquennio, la spesa annua, a destinazione vincolata, valutata in 100 migliaia di euro.
8. Gli oneri di cui al comma 7, pari a 100 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2009 e 2010, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione 2008-2010, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

ARTICOLO 4
Costituzione di parte civile della Regione

1. E’ fatto obbligo alla Regione di costituirsi parte civile in tutti i processi di mafia per fatti verificatisi nel proprio territorio.

Titolo II
AGEVOLAZIONI PER LA FRUIZIONE SOCIALE DEI BENI CONFISCATI ALLA MAFIA

ARTICOLO 5
Fondo di rotazione

1. Per la riutilizzazione e la fruizione sociale dei beni confiscati alla mafia e assegnati ai comuni ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni, anche se da questi dati in gestione a consorzi di comuni, il 15 per cento delle risorse a valere sul fondo istituito ai sensi dell’articolo 43 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, è destinato per la progettazione tecnica delle opere necessarie ad adeguare tali beni agli obiettivi sociali o produttivi da perseguire.
2. Il fondo è alimentato con le somme che i comuni provvedono a rimborsare all’atto dell’erogazione del finanziamento degli interventi e delle opere, qualora questo comprenda anche le spese di progettazione.
3. Indipendentemente dal finanziamento degli interventi e delle opere, i comuni sono comunque tenuti, entro novanta giorni dalla consegna dei lavori, a versare al fondo di rotazione di cui al presente articolo le somme anticipate dalla Regione.

ARTICOLO 6
Concorso della Regione al pagamento degli interessi

1. La Regione concorre, nella misura del 50 per cento, al pagamento degli interessi a carico dei comuni per i prestiti contratti per il finanziamento degli interventi e delle opere di cui all’articolo 5.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato, a decorrere dall’esercizio finanziario 2009, il limite decennale di impegno di 100 migliaia di euro. La relativa spesa trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.2.8.2, accantonamento 2001.

ARTICOLO 7
Concessione di fidejussioni

1. Al fine di favorire la migliore utilizzazione dei beni confiscati, alle cooperative sociali, alle associazioni onlus, alle comunità di recupero, alle cooperative dei lavoratori dipendenti dell’impresa confiscata e ai comuni sono accordate fidejussioni prestate dalla Regione a copertura fino al 75 per cento dei prestiti di esercizio a tasso agevolato e dei mutui richiesti dalle cooperative per le attività di progettazione e la realizzazione delle opere di adattamento.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2009 e 2010, la spesa annua di 50 migliaia di euro, da iscrivere nell’UPB 4.2.1.5.4, capitolo 214102. Il relativo onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.
3. Nei bandi previsti dalle misure e dai programmi di finanziamento, sia regionali che comunitari, la Regione assegna alle cooperative, alle associazioni onlus, alle comunità di recupero ed ai comuni, assegnatari di beni confiscati, un punteggio specifico per i progetti che prevedono il riutilizzo a fini sociali di tali beni.

ARTICOLO 8
Semplificazione delle procedure

1. Per l’istruttoria e l’espletamento delle pratiche amministrative relative alle misure di cui agli articoli 5, 6 e 7, è assicurata celerità di trattamento secondo i criteri delle conferenze di servizi indette per la pronta assunzione delle decisioni necessarie.

ARTICOLO 9
Misure in favore delle società cooperative che gestiscono patrimoni confiscati

1. All’articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 è aggiunto il seguente comma:
"2 bis. Nel caso di società cooperative che gestiscono patrimoni confiscati per reati legati alla criminalità organizzata di stampo mafioso, il contributo regionale è pari all’80 per cento del tasso applicato al finanziamento da agevolare, fermo restando che la base di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento, fissato dalla Commissione europea, vigente alla data di stipula del finanziamento stesso, maggiorato di tre punti, anche quando il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito sia più elevato.".
2. L’articolo 18 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, è sostituito dal seguente:
"Art. 18. Aiuti de minimis alle imprese attive nei settori dell’agricoltura e della pesca. - 1. L’amministrazione regionale è autorizzata a concedere, sotto forma di garanzia e di contributo in conto interessi, aiuti de minimis per operazioni di credito agrario, compresi i crediti di conduzione, e per ogni altra operazione creditizia diversa da quelle di cui agli articoli 16 e 17, sotto qualsiasi forma tecnica e a prescindere dalla durata del finanziamento, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento CE n. 1998/2006 per le imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, dal Regolamento CE n. 875/2007 per le imprese attive nel settore della pesca e dal Regolamento CE n. 1535/2007 per le imprese attive nel settore della produzione dei prodotti agricoli.".
3. All’articolo 22 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, è aggiunto il seguente comma:
"3 bis. Al fine di agevolare l’accesso al credito alle società cooperative che gestiscono patrimoni confiscati per reati legati alla criminalità organizzata di stampo mafioso è istituita apposita riserva ammontante a 400 migliaia di euro a valere sulle disponibilità dell’UPB 4.3.2.6.2 (di cui 250 migliaia di euro dal capitolo 616804 e 150 migliaia di euro dal capitolo 616811) del bilancio della Regione, a decorrere dall’esercizio finanziario 2008, da destinare alle società cooperative di cui al presente comma aderenti ai confidi riconosciuti ai sensi della presente legge. La quota delle risorse discendenti dalle residue disponibilità non utilizzate su tale riserva è impiegata per le finalità di cui all’articolo 3, comma 1.".

ARTICOLO 10
Criteri di precedenza nell’assegnazione in concessione di aree consortili, artigianali o di infrastrutture

1. Dopo l’articolo 27 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, è aggiunto il seguente:
"Art. 27 bis - 1. Gli imprenditori, i commercianti e gli artigiani, che abbiano subito danni ai beni immobili di pertinenza delle loro attività in conseguenza di attentati o azioni criminose messi in atto dalla mafia o dalla criminalità organizzata, hanno la precedenza nell’assegnazione in concessione a titolo gratuito di aree consortili, artigianali o di infrastrutture di cui alla presente legge.
2. La precedenza di cui al comma 1 si applica a condizione che gli immobili risultino danneggiati in maniera tale da compromettere il prosieguo dell’attività e che gli esercenti abbiano sporto dettagliata denuncia all’autorità giudiziaria.".

ARTICOLO 11
Commissione di controllo

1. Relativamente all’utilizzo delle misure agevolative, previste dal presente titolo a beneficio dei soggetti indicati agli articoli 5, 6, 7 e 9, è istituita con decreto del Presidente della Regione una Commissione di controllo composta da professionisti esperti in materia, che a tal fine prestano la propria attività a titolo gratuito, avente quale compito la valutazione della congruità e della economicità delle istanze di accesso alle misure agevolative e la rispondenza alle finalità sociali, sorrette da principi di economicità, per le quali vengono richieste.

Titolo III
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 SETTEMBRE 1999, N. 20 IN MATERIA DI INTERVENTI CONTRO LA MAFIA E DI MISURE DI SOLIDARIETÀ IN FAVORE DELLE VITTIME DELLA MAFIA E DEI LORO FAMILIARI

ARTICOLO 12
Onorari avvocati di parte civile

1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, le parole "ritenuti congrui dal consiglio dell’ordine degli avvocati" sono sostituite dalle parole "liquidati in sentenza o, in mancanza, secondo i minimi tariffari".

ARTICOLO 13
Ufficio per la solidarietà alle vittime del crimine organizzato e della criminalità mafiosa

1. L’articolo 7 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, è sostituito dal seguente:
"Art. 7. Ufficio per la solidarietà alle vittime del crimine organizzato e della criminalità mafiosa. - 1. Le procedure amministrative derivanti dall’applicazione della presente legge sono attribuite all’ufficio per la solidarietà alle vittime del crimine organizzato e della criminalità mafiosa, istituito presso il dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.
2. L’ufficio di cui al comma 1 acquisisce le attestazioni dell’autorità competente in ordine all’accertamento dell’autenticità delle denunce e della documentazione prodotta per l’ottenimento dei benefici medesimi, con particolare riferimento alla circostanza che la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso ovvero in reati con questo connessi ai sensi dell’articolo 12 del codice di procedura penale.
3. L’ufficio di cui al comma 1 esprime, altresì, pareri sul possesso da parte dei richiedenti dei requisiti per l’assunzione presso le altre pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 4.".

ARTICOLO 14
Divieto di cumulo dei benefici

1. L’articolo 8 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, è sostituito dal seguente:
"Art. 8. Divieto di cumulo dei benefici. - 1. I benefici economici contemplati dalla presente legge, ove non diversamente stabilito, non sono cumulabili con identiche provvidenze previste da altre pubbliche amministrazioni sulla scorta delle medesime circostanze.
2. I soggetti beneficiari della presente legge, siano essi vittime o familiari, devono essere del tutto estranei ad ambienti criminali e malavitosi.
3. Nel caso in cui la legislazione statale preveda elargizioni di benefici per le medesime fattispecie, l’avente diritto è tenuto a presentare previamente istanza all’Amministrazione statale e la Regione può intervenire soltanto a titolo di anticipazione.
4. Il rimborso delle somme eventualmente anticipate dalla Regione avviene secondo modalità stabilite da apposita convenzione stipulata con le amministrazioni interessate.
5. In caso di concorso di benefici economici in ragione delle medesime circostanze da parte di comuni o province siciliani, i soggetti interessati che optino per l’elargizione di miglior favore, perdono il diritto ad ogni altra provvidenza economica prevista dalla Regione o dagli enti locali.
Qualora i soggetti interessati abbiano già avuto corrisposte da parte degli enti locali elargizioni di importo inferiore rispetto a quelle previste dalla Regione, tali somme sono detratte dall’intervento regionale.".

ARTICOLO 15
Applicazione dei benefici

1. Il comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, è sostituito dai seguenti:
"1. I benefici previsti dagli articoli 2, 3, 4, 6 e 9 si applicano a domanda degli interessati.
1 bis. In assenza di apposite sentenze che abbiano individuato gli autori del delitto, al riconoscimento dello status di vittima innocente della mafia o della criminalità organizzata provvede la commissione consultiva istituita ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, secondo le modalità di cui al comma 1ter.
1 ter. Il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare un protocollo d’intesa con il Ministro dell’Interno affinché la commissione di cui al comma 1bis possa esprimersi sulle istanze inoltrate per ottenere i benefici della presente legge.".
2. Al comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, le parole "nel periodo compreso tra il 1944 ed il 1960" sono sostituite dalle parole "nel periodo compreso tra il 1944 ed il 1966".
3. Nel titolo dell’elenco allegato alla legge regionale 13 settembre 1999, n.20 le parole "nel periodo compreso tra il 1944 e il 1960" sono sostituite con le parole "nel periodo compreso tra il 1944 e il 1966" ed al medesimo elenco sono aggiunti i seguenti nominativi: Giuseppe Scalia, Cattolica Eraclea (AG), 18 novembre 1945; Carmelo Battaglia, Tusa (ME), 24 marzo 1966.
4. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3 è autorizzata la spesa di 78 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2008 cui si provvede mediante corrispondente riduzione della U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1002, per l’esercizio finanziario medesimo.

Titolo IV
NORME FINALI

ARTICOLO 16
Qualificazione di imprese

1. I soggetti privati che per la realizzazione di opere di edilizia civile, impianti sportivi, ricreativi, strutture di ricettività turistica siano destinatari di qualsiasi forma di finanziamento o sovvenzione pubblica in conto interessi o in conto capitale per un valore superiore a 100.000 euro, sono tenuti ad affidare la esecuzione dei lavori ad imprese in regola con le norme sulla qualificazione e certificazione antimafia ed in possesso dei requisiti per le attestazioni rilasciate dalle Società Organismi di Attestazione (SOA).

ARTICOLO 17
Esclusione dal godimento di benefici

1. L’imprenditore che a seguito di sentenza penale di condanna passata in giudicato sia dichiarato colpevole per il reato di cui all’articolo 367 codice penale, commesso al fine di godere di benefici a qualunque titolo concessi, compresi quelli di cui all3, comma 2, lettere a), b) e c) della presente legge, è escluso per cinque anni dall’accesso a qualunque forma di beneficio, non solo di carattere economico, previsto dalla Regione o da altro ente pubblico regionale o locale.

ARTICOLO 18
Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 20 novembre 2008.


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