NORMATIVA
Normativa regionale - Campania
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Legge regionale 20 luglio 2010 n. 7
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Norme per garantire risparmio, trasparenza ed efficienza in regione Campania
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Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1 1. L’ordinamento amministrativo della Giunta regionale si ispira ai principi dell’attività amministrativa e di organizzazione di cui al Titolo IX dello Statuto regionale. 2. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 17 (Istituzione del Garante dell’infanzia e dell’adolescenza), le parole “tre anni” sono sostituite con le seguenti “l’intera legislatura”. 3. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 18 (Istituzione dell’Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive delle libertà personali ed osservatorio regionale sulla detenzione), le parole “tre anni” sono sostituite con le seguenti “l’intera legislatura”. 4. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 1 luglio 2002, n. 9 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva ed istituzione del comitato regionale per le telecomunicazioni -CO.RE.COM), le parole “cinque anni dalla loro elezione” sono sostituite con le seguenti “l’intera legislatura” 5. Le indennità spettanti ai soggetti nominati o designati dal Consiglio regionale, ai sensi della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 (Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della regione Campania), sono ridotte nella misura del dieci per cento. Uguale riduzione si applica nei confronti dei direttori delle agenzie regionali. 6. A partire dalla nona legislatura tutte le nomine, le proposte o le designazioni a pubblici incarichi di competenza del Consiglio regionale ai sensi della legge regionale n. 17/1996 decadono decorsi novanta giorni dalla data di proclamazione degli eletti. Il Presidente del Consiglio regionale provvede obbligatoriamente, per tempo, agli adempimenti per garantire continuità amministrativa attraverso la predisposizione dei relativi avvisi. 7. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n. 17/1996, la lettera a) è così sostituita: “a) i parlamentari europei, i presidenti delle province, gli assessori provinciali e comunali e delle comunità montane;”. 8. Al comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 4 luglio 1991, n. 11 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale), le parole “Consulenza legale e documentazione” sono sostituite con le seguenti “Verifica legge regionale 7 agosto 1996, n. 17. Pareri legali per il Consiglio e la Giunta regionale”. 9. Il soggetto nominato o designato comunica immediatamente all’organo che ha provveduto alla nomina o alla designazione il sopravvenire di una delle cause di esclusione, di incompatibilità, di conflitto e di cumulo di cui alla presente legge. 10. Per la nomina dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 41 (Assetto normativo degli enti turistici periferici a seguito della soppressione del Ministero del turismo, sport e spettacolo), non si applicano le procedure di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 17/1996, fatte salve, in ogni caso, sia la sussistenza dei requisiti in materia previsti, sia la potestà di determinare la durata temporale delle stesse nomine. 11. Ai fini di una migliore razionalizzazione della materia le concessioni di cui all’articolo 4 della legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente), anche scadute, in regola con gli obblighi contributivi, sono prorogate sino al 31 gennaio 2011. 12. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è disciplinata l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Presidente, nel rispetto dei principi desumibili dagli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), il raccordo funzionale degli stessi uffici con le strutture organizzative dell’amministrazione regionale e l’istituzione di strutture di missione. 13. La regione Campania favorisce la completa digitalizzazione e informatizzazione della propria attività burocratica. 14. Per esigenze di contenimento della spesa regionale e di rafforzamento dell’efficacia di gestione le società partecipate dalla Regione riducono i propri consigli di amministrazione a tre componenti e, nel contempo, riducono le rispettive indennità di almeno il dieci per cento. Alla data di entrata in vigore della presente legge gli attuali consiglieri delle società partecipate cessano dal mandato continuando ad assicurare l’ordinaria amministrazione fino alla ricostituzione dell’organo amministrativo. Le società partecipate adeguano i propri statuti sociali e gli eventuali patti parasociali alle disposizioni del presente articolo anche in deroga alle vigenti disposizioni regionali in materia. 15. Il comma 1 dell’articolo 29 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania), è così sostituito: “1. Nelle ipotesi di cui al precedente articolo 28, a favore del consigliere regionale è concesso un assegno in misura pari alla metà dell’indennità di carica di cui all’articolo 2 della presente legge.”
ARTICOLO 2 1. Alla legge regionale 18 novembre 2009, n. 14 (Testo unico della normativa della regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro), sono apportate le seguenti modifiche: a) la denominazione “Agenzia regionale della Campania per il lavoro e la scuola” contenuta nella legge regionale è sostituita dalla seguente “Agenzia per il lavoro e la istruzione”; b) l’articolo 21, comma 5 è così sostituito: “5. L’Agenzia si compone di due dipartimenti autonomi, uno per le attività del lavoro e la formazione professionale e uno per le attività di istruzione nominati dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dall’assessore al lavoro ed alla formazione professionale. Il dipartimento dell’istruzione svolge d’intesa con le amministrazioni provinciali: a) il coordinamento e il supporto ai processi di integrazione tra istruzione e formazione professionale, tra cui i programmi di potenziamento dell’offerta formativa; b) il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dell’occupazione delle politiche formative; c) la progettazione, la promozione e lo sviluppo dei percorsi finalizzati all’integrazione tra istruzione, formazione e inserimento lavorativo; d) il supporto tecnico e progettuale in relazione alle misure di raccordo tra le politiche dell’istruzione, della formazione e del lavoro.”; c) all’articolo 21, comma 7, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: “a) il comitato di indirizzo dell’Agenzia, formato da tre componenti, di cui almeno uno nominato dal Consiglio regionale esperto in materia di lavoro, formazione ed istruzione, che elegge il Presidente al suo interno; b) il direttore generale, scelto tra i dirigenti di ruolo dell’amministrazione regionale con anzianità di servizio di almeno cinque anni ovvero tra esterni esperti in materia di lavoro e formazione.”; d) all’articolo 21, comma 8, le parole “consiglio di amministrazione” sono sostituite con le seguenti “comitato di indirizzo”; e) all’articolo 21, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: “10. La Giunta regionale provvede con regolamento all’adeguamento dello Statuto dell’Agenzia alle modifiche introdotte con la presente legge. Gli organi dell’Agenzia restano in carica, per l’ordinaria amministrazione, sino alla nomina dei nuovi organi dell’Agenzia.”
ARTICOLO 3 Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania. Caldoro
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