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NORMATIVA
Normativa regionale - Umbria

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Legge regionale 20 dicembre 2004, n.28
«Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale, educativa e formativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori.»
 

Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga la seguente legge



ARTICOLO 1
(Finalità)


1. La Regione riconosce e valorizza la funzione sociale, educativa e formativa svolta dalle parrocchie e dagli istituti religiosi cattolici attraverso gli oratori, nell’ambito del percorso formativo rivolto ai soggetti in età minore, agli adolescenti e ai giovani.
2. La Regione riconosce la titolarità delle diocesi dell’Umbria e degli istituti religiosi cattolici che svolgono attività oratoriale ad essere consultati nella fase di elaborazione delle linee di programmazione, organizzazione e gestione del sistema uaro alle tematiche riferite ai soggetti in età minore, agli adolescenti e ai giovani.
3. Il riconoscimento di cui ai commi l e 2 è esteso alle attività oratoriali o similari svolte da altri enti di culto riconosciuti dallo Stato.


ARTICOLO 2
(Accordi di programma)


1. Per le finalità di cui all’articolo 1, le diocesi umbre, gli istituti religiosi cattolici e le organizzazioni che rappresentano gli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato, possono sottoscrivere con i comuni associati nell’ambito territoriale l’accordo di programma che regola il piano di zona, ai sensi dell’art. 19, commi 2 e 3 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nel quale vengono individuate le priorità previste all’articolo 3 e le modalità della loro attuazione.


ARTICOLO 3
(Interventi finanziabili)


1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo l sono finanziabili i progetti previsti nel sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali ed educativi, rivolti ai soggetti in età minore, agli adolescenti e ai giovani, concernenti:
a) realizzazione di attività di promozione e sostegno per lo svolgimento delle funzioni sociali ed educative;
b) allestimento di centri ricreativi e sportivi, ivi compreso l’acquisto di attrezzature e materiali;
c) realizzazione di percorsi di recupero a favore di soggetti a rischio di emarginazione sociale, di devianza in ambito minorile, di disabilità;
d) manutenzione straordinaria e riadattamento di immobili adibiti ed utilizzati come luogo di incontro per adolescenti e giovani;
e) percorsi di formazione sociale, al fine di valorizzare tutte le risorse e le competenze presenti sul territorio e supportare le attività di oratorio e quelle similari.


ARTICOLO 4
(Norma finanziaria)


1. Al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 3 si fa fronte con gli stanziamenti previsti nel bilancio regionale per la legge n. 328/2000 e per la legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalità in esse previste e con i fondi comunitari ove compatibili.



Nota all’art. 2:
- Si riporta il testo dell’art. 19, commi 2 e 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” (pubblicata nel S.O. alla G.U. 13 novembre 2000, n. 265):
«Art. 19.
Piano di zona.
omissis
2. Il piano di zona, di norma adottato attraverso accordo di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno l990, n. 142, e successive modificazioni, è volto a:
a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi; b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie,
derivate dalle forme di concertazione di cui al comma 1, lettera g);
c) definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle aziende unità sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari dell'accordo, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi;
d) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi.
3. All'accordo di programma di cui al comma 2, per assicurare l'adeguato coordinamento delle risorse umane e finanziarie, partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 1 nonché i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 10, che attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel piano. ».


Note all’art. 4:
- Per la legge 8 novembre 2000, n. 328, si veda la nota all’art. 2.


- La legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3, recante “Riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale e riordino delle funzioni socio-assistenziali” (pubblicata nel B.U.R. 29 gennaio 1997, n. 6), è stata già modificata ed integrata con leggi regionali 20 gennaio 1998, n. 3 (in S.O. n. 1 al B.U.R. n. 7 del 28 gennaio 1998), 2 marzo 1999, n. 3 (in B.U.R. 10 marzo 1999, n. 15), 7 marzo 2002, n. 2 (in B.U.R. 15 marzo 2002, n. 12) e 24 marzo 2003, n. 5 (in B.U.R. 2 aprile 2003, n. 14).
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, addì 20 dicembre 2004
LORENZETTI



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