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NORMATIVA
Normativa regionale - Puglia

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Legge regionale 1 ottobre 2007, n. 27
Istituzione della Commissione d’indagine sull’applicazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo), ai sensi dell’articolo 31 dello Statuto della Regione Puglia.
 
Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
(Istituzione e finalità)

1. Ai sensi dell’articolo 31 dello Statuto della Regione Puglia è istituita la Commissione consiliare d’indagine sull’applicazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo).
2. La Commissione persegue il fine di monitorare gli effetti prodotti dall’attuazione della l.r. 12/1995 in ordine agli interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo sul territorio della regione Puglia e di pervenire alla proposizione di modifiche e/o integrazioni utili a eliminare le criticità e a potenziare le previsioni normative che hanno dato prova di positività, riscontrate nell’attuazione della stessa legge regionale.

ARTICOLO 2
(Composizione e insediamento)

1. La Commissione è composta da nove consiglieri regionali scelti con lo stesso criterio valido per l’insediamento delle commissioni consiliari permanenti.
2. Il Presidente del Consiglio regionale convoca la Commissione per la propria costituzione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 3
(Poteri)

1. La Commissione d’indagine, per l’espletamento del proprio mandato, ha facoltà di sentire il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, nonché le associazioni dei comuni e le aziende sanitarie locali (ASL), i dirigenti degli uffici e i membri della Commissione di cui all’articolo 12 della l.r. 12/1995.
2. La Commissione può avvalersi di esperti solo a titolo gratuito.
3. La Commissione può acquisire tutti gli atti deliberativi e preparatori, attinenti alla propria attività, senza che possa essere opposto il segreto d’ufficio.

ARTICOLO 4
(Elezione del Presidente - Validità delle riunioni)

1. La Commissione, nella sua prima riunione, elegge a scrutinio segreto il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Per la prima votazione è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti. Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario non hanno diritto a trattamenti economici e indennitari aggiuntivi.
2. Il Presidente convoca e presiede la Commissione assistito dal Segretario.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
3. La Commissione si riunisce almeno una volta alla settimana. L’avviso di convocazione con l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è comunicato ai componenti della Commissione almeno due giorni prima della riunione.
4. La Commissione delibera a maggioranza dei membri presenti all’atto della votazione.

ARTICOLO 5
(Funzioni di segreteria)

1. Per lo svolgimento dei propri lavori e per il supporto tecnico-amministrativo la Commissione si avvale della struttura e dei servizi logistici della competente Commissione consiliare permanente.
2. La Presidenza della Commissione ha sede presso il Gruppo di appartenenza del consigliere preposto a presiedere la Commissione stessa e può avvalersi,
per compiti di segreteria particolare, di un’unità facente parte della dotazione organica assegnata al Gruppo medesimo, senza aggravio di spese aggiuntive a carico del bilancio del Consiglio regionale.

ARTICOLO 6
(Termine)

1. La Commissione termina i suoi lavori entro e non oltre sei mesi dalla data della sua costituzione.
2. Al termine dei lavori la Commissione redige,approva e trasmette una relazione finale al Consiglio regionale. I commissari dissenzienti possono redigere una o più relazioni di minoranza.

Formula Finale:
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 1 ottobre 2007
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