Art. 2
(Modifiche all' articolo 2 della legge regionale 22/2010 )
1. All'articolo 2 (finalita' 1 - attivita' economiche) della legge regionale 22/2010 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
<< 1. Ai sensi dell' articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell' articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), e dell' articolo 39, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere nel limite massimo determinato dall'articolo 1, comma 13, contributi nella forma di credito d'imposta per le seguenti finalita':
a) salvaguardia del livello occupazionale nel territorio regionale;
b) incremento dell'occupazione e creazione di nuove opportunita' di inserimento stabile in ambito lavorativo nel territorio regionale;
c) sostegno e conservazione dei valori tradizionali della panificazione artigiana quale elemento caratterizzante di un territorio e della comunita' su di esso localizzata.>>;
b) al comma 3 dopo le parole << oneri previdenziali obbligatori versati dalle imprese >> sono inserite le seguenti: << nell'anno solare 2010 >> e le parole << con riferimento al periodo d'imposta precedente alla data di presentazione dell'istanza di contributo, >> sono soppresse;
c) al comma 6 le parole << di chiusura del periodo d'imposta precedente a quello rispetto al quale si richiede il contributo >> sono sostituite dalle seguenti: << del 31 dicembre 2010 >>;
d) il comma 8 e' abrogato;
e) al comma 9 le parole << dalla data di chiusura del periodo d'imposta rispetto al quale si richiede il contributo >> sono sostituite dalle seguenti: << a decorrere dalla data di assunzione di ciascun dipendente >>;
f) al comma 11 le parole << nell'esercizio precedente alla data di presentazione dell'istanza di contributo >> sono sostituite dalle seguenti << nell'anno solare 2010 >>;
g) il comma 18 e' sostituito dal seguente:
<<18. Con apposito regolamento da approvarsi sentita la competente Commissione consiliare, anche al fine di garantire il rispetto del limite massimo delle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 13, sono determinati i criteri e le modalita' di attuazione della disposizione di cui al comma 1, nonche' le tipologie di soggetti agevolabili e gli eventuali criteri di priorita' per la concessione dei contributi.>>.
Art. 3
(Modifiche all' articolo 13 della legge regionale 22/2010 )
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 13 (Finalita' 10 - affari istituzionali, economici e fiscali) della legge regionale 22/2010 sono inseriti i seguenti:
<<3 bis. L'Amministrazione regionale promuove e sostiene l'elaborazione di progetti di intervento a carattere settoriale o intersettoriale riguardanti l'intero territorio regionale o parti di esso e partecipa ad iniziative promosse da attori istituzionali per il conseguimento di obiettivi di sviluppo culturale, sociale ed economico, di riequilibrio territoriale, di valorizzazione di beni di prioritaria rilevanza per il contesto di riferimento.
3 ter. A tal fine la Regione e' autorizzata a stipulare accordi di programma con le Amministrazioni centrali dello Stato e altri soggetti pubblici e privati interessati. Tali accordi sono stipulati dall'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione ed approvati con le modalita' previste dalla legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
3 quater. Ad avvenuta approvazione degli accordi la Regione trasferisce ai soggetti realizzatori i mezzi finanziari corrispondenti all'impegno assunto negli accordi medesimi, con le modalita' stabilite negli accordi stessi.>>.
Art. 4
(Norma finanziaria)
1. Per le finalita' previste dall'articolo 13, commi 3 bis, 3 ter e 3 quater della legge regionale 22/2010 come inseriti dall'articolo 3, comma 1, e' autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unita' di bilancio 9.4.2.1160 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione " Programmazione negoziata - spese d'investimento " e del capitolo 858 di nuova istituzione nel medesimo stato di previsione con la denominazione " Spese per accordi di programma relativi a progetti per il conseguimento di obiettivi di sviluppo culturale, sociale ed economico, di riequilibrio territoriale e di valorizzazione di beni di prioritaria rilevanza ".
2. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta con il comma 1, si provvede mediante storno di 200.000 euro per l'anno 2011, a carico dell' unita' di bilancio 11.3.1.1184 e del capitolo 1452 e mediante storno di 400.000 euro - corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2010 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, commi 2 e 3, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilita' regionale), con la deliberazione della Giunta regionale n. 112 della seduta del 27 gennaio 2011 - a carico dell' unita' di bilancio 10.3.2.1168 e del capitolo 1496 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
Art. 5
(Modifiche in materia di sportello unico per le attivita' produttive e di servizi)
1. All' articolo 6 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attivita' produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), come modificato dall' articolo 10, comma 68, della legge regionale 22/2010 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole << entro il 30 giugno 2011 >> sono soppresse;
b) al comma 3 le parole << entro il 30 giugno 2011 >> sono soppresse.
2. All' articolo 53 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 13 (Legge comunitaria 2008) come modificato dall' articolo 10, comma 69, della legge regionale 22/2010 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 e' abrogato;
b) il comma 4 e' abrogato.
Art. 6
(Modifiche all' articolo 15 della legge regionale 11/2009 )
1. Dopo il comma 7 dell'articolo 15 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), sono inseriti i seguenti:
<<7 bis. AI fine di conseguire l'obiettivo di un efficiente utilizzo delle risorse pubbliche attraverso l'accelerazione delle procedure di spesa a favore del sistema produttivo, le imprese che entro il 31 dicembre 2010 hanno presentato domanda di incentivo a valere sul capo I (sviluppo competitivo delle piccole medie imprese) della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 e sul regolamento attuativo emanato con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2008, n. 0354/Pres., e la cui domanda non sia stata sottoposta alla valutazione della Commissione ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 4/2005 , hanno facolta' di accedere, previa apposita istanza, alla definizione semplificata del proprio procedimento contributivo.
7 ter.Ferma restando la validita' dell'originaria domanda di incentivo e dei relativi allegati, nonche' fatte salve le spese sostenute in attuazione del progetto medesimo ove allo stesso riferibili, la presentazione dell'istanza di cui al comma 7 bis comporta l'espressa rinuncia all'originario incentivo richiesto e la richiesta di concessione di un contributo nella misura del 50 per cento del valore totale dei costi ammissibili del progetto di sviluppo competitivo presentato, e comunque non superiore all'importo complessivo di 100.000 euro.
7 quater. L'istanza per la definizione semplificata del proprio procedimento contributivo deve essere presentata entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 7 sexies.
7 quinquies. Nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande a valere sul capo I della legge regionale 4/2005 , l'istruttoria e la valutazione delle istanze presentate a norma del comma 7 bis e 7 ter sono svolte esclusivamente dal soggetto gestore, in deroga a quanto previsto dall' articolo 7, comma 1, della legge regionale 4/2005 .
7 sexies. Le modalita', i termini e le condizioni semplificate per la concessione del contributo di cui al comma 7 ter sono stabilite con regolamento regionale nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, in deroga a quanto previsto anche ai commi 4, 5 e 6 dell' articolo 7 della legge regionale 4/2005 .
7 septies. Il procedimento contributivo di cui ai commi da 7 bis a 7 sexies e' svolto dal soggetto gestore di cui al capo I della legge regionale 4/2005 .
7 octies. Per le finalita' di cui ai commi da 7 bis a 7 septies si applicano le disposizioni di cui all' articolo 53, comma 1, della legge regionale 4/2005 .>>.
Art. 7
(Modifiche all' articolo 7 della legge regionale 4/2005 )
1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 4/2005 e' sostituito dal seguente:
<<1. L'istruttoria e la valutazione delle domande sono svolte dal soggetto gestore del fondo di cui al comma 7 mediante una commissione composta da cinque membri effettivi, compreso il Presidente, e da cinque membri supplenti. I membri della commissione sono nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle attivita' produttive. La sede della commissione e' presso il soggetto gestore, che svolge anche l'attivita' di segreteria della commissione.>>.
Art. 8
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.