Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
Art. 1
1. Il III comma dell’articolo 46 della legge regionale 26 luglio 2002, n.15 è così sostituito: “Gli oneri principali ed accessori per il personale comandato o distaccato di cui ai commi 1 e 2, sono a carico della Regione per la durata del distacco o del comando”.
2. Dopo il IV comma è inserito il seguente: “E’ abolita, ad ogni effetto, nell’assegnazione del personale proveniente dagli enti esterni al Consiglio regionale, la distinzione tra distacco e comando di cui alla legge regionale 25 agosto 1989, n. 15, articolo 9 - ultimo comma - e articolo 14 - ultimi due commi”.
Art. 2
Dichiarazione di urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto,ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
19 Febbraio 2004
Bassolino
Nota al titolo della legge
La Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 15 è la seguente: “Legge finanziaria regionale per l’anno 2002” L’art.46 della citata legge così recita:
“1 Il Consiglio regionale, la Giunta regionale e gli enti strumentali della Regione possono disporre o richiedere il comando o il distacco di personale appartenente alle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, tenuto conto della programmazione triennale di cui all’articolo 6 del Decreto legislativo.
2 Il distacco può essere, altresì, richiesto nei confronti di personale dipendente da Società in cui la partecipazione pubblica non sia inferiore al 40 per cento.
3 All’onere per il personale degli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione comandati rimangono a carico degli Enti di provenienza per la parte relativa alla retribuzione fondamentale.
4 All’onere derivante dall’applicazione dei commi precedenti si provvede con lo stanziamento a carico delle apposite UU.PP.bb: n.6.23.104 “Spese ed oneri riflessi per il personale” e n.6.23.105 “Miglioramento dei servizi” iscritte nella tabella B-Spesa- cui all’articolo 54 della presente legge per la Giunta regionale n.6.23.48 per il Consiglio regionale.
5 Il personale in posizione di distacco presso il Consiglio regionale, di provenienza dagli organici della Giunta regionale e dagli Enti strumentali della Regione, ai sensi delle leggi regionali 25 agosto 1989, n.15, 5 giugno 1996, n.13, 2 luglio 1977, n.13, 28 marzo 2000, n.7, 11 agosto 2001, n.10, attualmente in costanza di servizio, possono, a domanda, fare richiesta di trasferimenti nei rispettivi ruoli del Consiglio regionale. La data entro cui può presentare la domanda di trasferimento è quella della entrata in vigore della presente legge. L’immissione nei ruoli del Consiglio di detto personale determina automatica
modifica della dotazione organica del personale inquadrato nei ruoli del Consiglio regionale.”
Nota all’art. 1
La legge regionale 25 agosto 1989, n. 15, che detta norme in tema di: “Nuovo ordinamento amministrativo del Consiglio Regionale”, all’art.9, ultimo comma così recita: “Per particolari esigenze, ai Gruppi consiliari possono essere temporaneamente assegnati anche dipendenti dello Stato, del Parastato, degli Enti Locali e degli Enti pubblici, in posizione di comando disposto dall’Amministrazione di appartenenza su richiesta di quella regionale, sempre nei limiti della dotazione organica.”
all’art.14, ultimi due commi, così stabilisce: “All’assegnazione del personale delle segreterie particolari provvede l’Ufficio di Presidenza con apposita deliberazione su richiesta nominativa di ciascun membro interessato.
Il personale di cui al precedente comma può essere chiamato dal ruolo del Consiglio o, mediante ricorso al distacco, dal ruolo della Giunta Regionale.
Per particolari esigenze e sempre nei limiti della dotazione organica può essere chiamato, in posizione di comando, anche personale dello Stato, del Parastato, degli Enti Locali e degli Enti pubblici.”