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NORMATIVA
Normativa regionale - Veneto

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Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7
Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011
 

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale


Promulga la seguente legge


ART. 1
Quadro finanziario di riferimento.


1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, ai sensi
dell’articolo 2, comma 3, lettera a), della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39“Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” è fissato, in termini di competenza, in euro 1.274.290.309,41 per l’esercizio 2011.


Art. 2
Rifinanziamenti e fondi speciali.


1. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio
2011 e pluriennale 2011-2013, in relazione a leggi settoriali di spesa, la cui quantificazione deve essere prevista nella legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera c), della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione”, sono indicate nella Tabella A allegata alla presente legge.
2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 , per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell’esercizio 2011, sono determinati, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 nelle misure indicate nelle Tabelle B e C allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese d’investimento.


Art. 3
Riversamento diretto dei proventi dell’addizionale regionale al reddito delle persone fisiche derivanti da controllo fiscale.


1. A decorrere dal 2011, in coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali affermato dall’articolo 119 della Costituzione, la
convenzione eventualmente stipulata ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge regionale 26 novembre 2004, n. 29“Disposizioni in materia di tributi regionali” deve anche prevedere che i proventi derivanti dalle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario concernenti l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 “Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali” siano riversati direttamente in uno specifico conto corrente acceso presso la tesoreria regionale.
2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo di addizionale regionale, interessi e sanzioni.


Art. 4
Disposizioni transitorie in materia di impianti fotovoltaici a terra e di
impianti di produzione alimentati da biomassa e a biogas e bioliquidi e oneri istruttori in attuazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”.


1. Nelle more dell’emanazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui all’articolo 8 bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente” convertito in legge con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e della approvazione di uno specifico stralcio del Piano energetico regionale di cui all’articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25 “Norme per la pianificazione energetica regionale, l’incentivazione del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, relativo alla produzione di energia da fonti rinnovabili, da parte del Consiglio regionale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, non possono essere rilasciate autorizzazioni alla realizzazione ed all’esercizio di impianti fotovoltaici a terra in area agricola di potenza di picco superiore a 200kWp, di impianti di produzione di energia alimentati da biomassa di potenza elettrica superiore a 500kWe, nonché di quelli alimentati a biogas e bioliquidi di potenza elettrica superiore a 1.000kWe.
2. Sono comunque fatte salve le istanze di autorizzazione di impianti fotovoltaici presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad effettuare gli studi e le analisi per la verifica del potenziale di sviluppo sostenibile della
produzione di energia da fonti rinnovabili ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e dell’individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili di cui al comma 10 dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”.
4. In applicazione di quanto previsto dal punto 9.1. dell’Allegato “Linee guida per il procedimento di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi” del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, la Giunta regionale è autorizzata ad applicare oneri istruttori al fine di coprire le spese istruttorie di cui al paragrafo 14 del predetto allegato del decreto ministeriale, inerenti l’avvio e lo svolgimento del procedimento unico per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
5. Gli oneri di cui al comma 4 sono a carico del proponente e sono rapportati al valore degli interventi in misura pari allo 0,025 per cento dell'investimento.
6. Le entrate derivanti dalla riscossione degli oneri istruttori di cui al
comma 5, quantificate in euro 88.000,00, sono introitate nell’upb E0039 “Prestazione di servizi” del bilancio di previsione 2011.


Art. 5
Iniziative nell’ambito dell’edilizia agevolata.


1. Nell’ambito delle finalità perseguite dall’amministrazione regionale nel
sostegno all’edilizia agevolata, le risorse economiche giacenti presso la
società finanziaria regionale Veneto sviluppo SpA e derivanti dalle somme non
utilizzate e maturate, nonché dai rientri dei finanziamenti regionali
concessi ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2“Norme per la concessione di benefici nel settore dell’edilizia residenziale pubblica”, sono utilizzte per gli interventi di edilizia agevolata, cui dette risorse economiche sono già destinate secondo quanto previsto dal punto 5. del Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica 2007-2009, approvato con provvedimento del Consiglio regionale 28 ottobre 2008, n. 72
(BUR n. 97/2008).
2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo la
Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce la suddivisione delle risorse tra edilizia agevolata, edilizia sovvenzionata e programmi complessi.
3. Per lo svolgimento dell’attività di cui al comma 1, la Giunta regionale con apposito provvedimento definisce le modalità di intervento e la convenzione con la società finanziaria regionale Veneto sviluppo SpA, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 .


Art. 6
Misure straordinarie per la valorizzazione del patrimonio immobiliare residenziale pubblico - Piano straordinario di vendita di alloggi delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale e dei comuni.


1. Le aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER) ed i comuni, qualora interessati, predispongono un piano straordinario di vendita, afferente gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), e relative pertinenze, ubicati in edifici realizzati entro il 31 dicembre 1990, come definiti dall’articolo 65, comma 1 quinquies, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni, sulla base di criteri ed indirizzi definiti ai
commi da 2 a 8. Sono esclusi dalle operazioni di vendita gli alloggi ubicati nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna del medesimo comune.
2. Il piano straordinario di vendita di cui al comma 1, predisposto dalle ATER e dai comuni, reca l’elenco di tutti gli alloggi oggetto di vendita, con indicazione di quelli che, con adeguata motivazione, sono esclusi dall’elenco
medesimo. Il suddetto piano dopo aver acquisito il parere dai comuni interessati, che devono esprimersi entro sessanta giorni dalla trasmissione decorsi i quali si prescinde, viene approvato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.
3. In deroga all’articolo 65, comma 1 bis, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni, il prezzo di cessione agli assegnatari degli alloggi autorizzati alla vendita secondo il presente articolo è pari al prezzo di mercato delle stesse unità abitative libere, determinato sulla base di perizia asseverata, così ridotto:
a) del 45 per cento per gli assegnatari collocati, per la determinazione del canone, nell’area A) “Area di protezione” di cui all’articolo 18, comma 1, lettera A) della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10“Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive modificazioni, alla data del 1° gennaio dell’anno di entrata in vigore della presente legge;
b) del 35 per cento per gli assegnatari collocati, per la determinazione del canone, nell’area B) “Area sociale” di cui all’articolo 18, comma 1, lettera B) della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 , alla data del 1° gennaio dell’anno di entrata in vigore della presente legge;
c) del 25 per cento per gli assegnatari collocati, per la determinazione del canone, nell’area C) “Area di decadenza” di cui all’articolo 18, comma 1, lettera C) della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 , alla data del 1° gennaio dell’anno di entrata in vigore della presente legge.
4. Le ATER ed i comuni procedono all’alienazione degli alloggi inclusi nel piano straordinario di vendita secondo una delle seguenti modalità da concordare con l’acquirente:
a) pagamento in unica soluzione;
b) pagamento immediato di una quota pari al 25 per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di dieci anni ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.
5. Le ATER ed i comuni formulano la proposta di vendita agli assegnatari, i quali comunicano la propria accettazione entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento della proposta medesima.
6. Restano ferme le vendite perfezionate dalle ATER e dai comuni alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione dei piani di vendita autorizzati ai sensi dell’articolo 65, comma 1, lettera m), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni.
7. Contestualmente alla presentazione del piano straordinario di vendita di cui al comma 2, la Giunta regionale, trasmette al Consiglio un piano strategico delle politiche della casa nel Veneto, contenente le misure e gli indirizzi per incrementare l’offerta abitativa nelle sue varie forme, le modalità di utilizzo dei proventi delle vendite nonché le indicazioni per una riorganizzazione delle ATER, anche alla luce degli esiti del piano straordinario di vendita. Il piano di vendita assume la sua efficacia dopo l’approvazione da parte del Consiglio regionale del piano di cui al presente comma.
8. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 65 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni.


Art. 7
Modifiche alla legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 “Norme in materia di inquinamento acustico” e disposizioni per il rilancio delle attività
economiche connesse al Distretto veneto della giostra.


1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 , dopo le parole: “di emissione” sono inserite le seguenti: “per lo svolgimento di attività temporanee o di manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico e pe spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 è inserito il seguente:
omissis
3. Il comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 è
abrogato.
4. Il comma 7 dell’articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 è sostituito dal seguente:
omissis
5. Il comma 8 dell’articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 è abrogato.
6. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 le parole: “da lire 200.000 a lire 1.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 300,00 a euro 900,00”.
7. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 le parole: “da lire 1.000.000 a lire 2.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 1.000,00 a euro 3.000,00”.
8. Al fine della predisposizione di un piano particolareggiato per il
rilancio delle attività economiche connesse, riferite al Distretto veneto della giostra, derivanti dagli effetti della semplificazione amministrativa introdotta, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare a detto Distretto veneto della giostra, la somma di euro 30.000,00.
9. Agli oneri finanziari di cui al comma 8 del presente articolo, per
l’esercizio 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U227
“Attività a favore dello sviluppo economico e dell’innovazione”.


Art. 8
Fondo regionale di rotazione per la costruzione e ristrutturazione del patrimonio immobiliare destinato a servizi sociali e socio-sanitari.


1. É istituito un fondo regionale di rotazione per la concessione di
finanziamenti in conto capitale a rimborso, senza oneri per interessi, destinato alla costruzione, ristrutturazione, acquisto arredi o ogni tipologia di manutenzione del patrimonio immobiliare pubblico e privato destinato a servizi sociali e socio-sanitari.
2. Sono destinatari degli interventi di cui al comma 1 i soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 128 della legge regionale 13 aprile 2001, n.
11“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
3. Il fondo può essere integrato con somme versate da istituti di credito, fondazioni bancarie, enti locali ovvero altri soggetti pubblici e privati, sulla base di specifiche convenzioni.
4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro sessanta giorni decorsi i quali si prescinde, determina le modalità di presentazione delle domande per l’accesso al fondo e i criteri di erogazione delle somme a rimborso e senza oneri per interessi, sulla base delle seguenti prescrizioni:
a) erogazione di somme in conto capitale sulla base di una convenzione con i soggetti beneficiari che erogano servizi sociali e socio-sanitari, che preveda specifici obblighi di garanzia ed eventuali altri accessori a loro carico;
b) obbligo per i beneficiari degli interventi previsti dal presente articolo a non mutare la destinazione degli immobili per la durata della convenzione e comunque per unperiodo non inferiore a cinque anni previa autorizzazione della Giunta regionale e, comunque sempre nel rispetto delle destinazioni previste dal comma 1, salvo quanto previsto dal comma 5;
c) possibilità di prevedere la durata del finanziamento a rimborso per un massimo di venticinque anni;
d) indicazione nell'autorizzazione all'esercizio delle strutture o nel
rinnovo di autorizzazione che l'opera è stata realizzata con il contributo regionale;
e) corrispondenza alla previsione normativa di cui alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”.
5. La Giunta regionale e la struttura regionale competente per i servizi sociali svolgono attività di monitoraggio e controllo sullo stato di attuazione degli interventi e in particolare sulla puntuale osservanza delle clausole delle convenzioni previste al comma 4. In caso di violazione della convenzione, fatto salvo specifico nullaosta da parte della Giunta regionale, nel caso permanga l’interesse socio-economico dell’operazione in essere, si fa valere la garanzia, con la eventuale revoca dell’intervento e restituzione della somma già erogata.
6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000.000,00 per l’esercizio 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0154 “Interventi strutturali a favore delle persone disabili, adulte ed anziane” e le somme derivanti dalle quote rimborsate dai soggetti titolari degli interventi vengono introitate nell’upb E0056 “Rimborso di crediti da enti del settore pubblico” del bilancio di previsione 2011.
7. I commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 36 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004” e successive modificazioni, sono abrogati.


Art. 9
Modifica all’articolo 9 della legge regionale 16 febbraio 2010, n.
11“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2010”.


1. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 è inserito il seguente:
omissis


Art. 10
Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto.


1. Al fine di riordinare e migliorare la funzionalità degli enti strumentali della Regione del Veneto nonché di ridurre le spese di funzionamento, la Giunta regionale adotta una deliberazione ricognitiva dell’attività gestionale degli enti strumentali, su cui si esprime la competente commissione consiliare entro sessanta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.
2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla deliberazione di cui al comma 1, adotta un disegno di legge di riordino e razionalizzazione degli enti strumentali.


Art. 11
Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 , “Istituzione,
organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)” e norme transitorie.


1. All’articolo 2, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 , dopo le parole “è istituito” sono aggiunte le seguenti parole: “presso il Consiglio regionale”.
2. All’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 , sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole “Il Comitato è composto dal Presidente e da sei membri,” sono sostituite dalle parole “Il Comitato è composto dal Presidente e da quattro membri,”;
b) al comma 2, le parole “I sei membri” sono sostituite dalle parole “I quattro membri”;
c) al comma 4, le parole “il Presidente della Giunta regionale insedia il Comitato” sono sostituite dalle parole “il Presidente del Consiglio regionale insedia il Comitato”;
d) al comma 5, le parole “il Presidente della Giunta regionale” sono
sostituite dalle parole “il Presidente del Consiglio regionale”.
3. All’articolo 14, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 , le parole “il Comitato presenta alla Giunta e al Consiglio regionale” sono sostituite dalle parole “il Comitato presenta al Consiglio regionale”.
4. All’articolo 15 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 , sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole “La Giunta regionale è autorizzata a definire, su proposta del Presidente del Comitato e d'intesa con l'Autorità, i profili professionali e” sono sostituite dalle parole “L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a definire, su proposta del Presidente del Comitato”;
b) al comma 4 le parole “sono emanate dalla Giunta regionale” sono sostituite dalle parole “sono emanate dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale”;
c) al comma 5 le parole “previo assenso del Presidente della Giunta regionale o di un suo delegato” sono sostituite dalle parole “previo assenso dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale”.
5. In sede di prima applicazione la struttura a servizio del Corecom, ivi compresi i dirigenti, le posizioni organizzative e il personale in servizio, sono assegnati al Consiglio regionale quale prima dotazione organica della struttura medesima al fine di consentire la regolare prosecuzione dell’attività del Corecom.
6. Le disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 , come modificate dalla presente legge, si applicano a decorrere dal primo rinnovo del Comitato successivo alla data di entrata in vigore della presente legge; le altre disposizioni contenute nel presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2012 ed entro i successivi sessanta giorni l’Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale, sentita la commissione consiliare competente, su proposta del Presidente del Comitato può modificare la dotazione organica della struttura operativa.
7. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, si fa fronte, a decorrere dall’esercizio 2012, con le risorse allocate nell’upb U0001 “Consiglio regionale”, che vengono aumentate, riducendo contestualmente:
a) gli stanziamenti iscritti nell’upb U0011 “Attività di informazione e
comunicazione istituzionale ai cittadini” comprensivi del finanziamento statale per l’esercizio delle funzioni delegate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
b) le risorse iscritte nelle pertinenti upb della Funzione Obiettivo F0005 “Risorse Umane e Strumentali” necessarie per la struttura e il personale assegnato al Corecom.


Art. 12
Modifica all’articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33“Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”.


1. Al comma 1 dell’articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 sono soppresse le parole “, comma 1, lettere a) ed e)”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 sono aggiunti i seguenti commi:
omissis
3. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione del
presente articolo si fa fronte mediante utilizzo:
a) delle risorse disponibili a valere sul fondo di rotazione di cui
all’articolo 101 legge regionale 4 novembre 2002, n. 33“Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, ammontanti ad euro 30.000.000,00 con decorrenza immediata;
b) delle risorse finanziarie derivanti dai rimborsi dei prestiti sin qui
concessi nell’ambito dell’operatività del fondo di rotazione di cui
all’articolo 101 legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 , con decorrenza dalla data di incasso delle risorse medesime;
c) degli interessi attivi maturati dalle giacenze pertinenti il fondo di
rotazione di cui all’articolo 101 legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .


Art. 13
Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 “Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25“Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”” e all’articolo 1 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 “Disciplina degli autoservizi atipici”.


1. Al comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 dopo le parole “Regione del Veneto”, sono inserite le seguenti: “, ad eccezione che per lo svolgimento degli autoservizi atipici di cui alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 46“Disciplina degli autoservizi atipici” e purché l’autobus sia già in possesso del soggetto che intende utilizzarlo da almeno due anni.”.
2. Il comma 4 dell’articolo 19 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 è così sostituito:
omissis
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 è inserito il seguente comma:
omissis
4. Al comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 la parola “500,00” è sostituta dalla seguente: “600,00”.


Art. 14
Modifica all’articolo 39 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008” e successive modificazioni.


1. Il comma 2 dell’articolo 39 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 è sostituito dal seguente:
omissis
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 39 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente comma:
omissis
3. Il comma 3 dell’articolo 39 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 è sostituito dal seguente:
omissis


Art. 15
Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 “Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile” e successive
modificazioni.


1. Il primo comma dell’articolo 16 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modificazioni è così sostituito:
omissis 2. Dopo il comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 , è aggiunto il seguente comma:
omissis
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0119 “Ricerche, studi e piani di prevenzione della protezione civile” del bilancio di previsione 2011.


Art. 16
Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare.


1. Al fine di far fronte alle esigenze finanziarie nei settori strategici
della politica regionale, la Giunta regionale è autorizzata a predisporre un piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà della Regione del Veneto e degli enti, aziende e/o organismi, comunque denominati, strumentali o dipendenti, i quali non siano essenziali per l’esercizio delle funzioni istituzionali ovvero siano sottoutilizzati.
2. Tutte le operazioni di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà degli enti, aziende e/o organismi, comunque denominati, strumentali o dipendenti, non possono essere attivate se non previa acquisizione di parere favorevole da parte della Giunta regionale.
3. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, la Giunta regionale presenta le linee del piano di cui al comma 1 alla competente commissione consiliare che esprime un parere entro trenta giorni. Nel medesimo termine è espresso anche il parere previsto, per gli immobili di proprietà regionale, dall’articolo 7, comma 2, della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di urbanistica, cartografia, pianificazione territoriale e paesaggistica, aree naturali protette, edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità e trasporti a fune”.
4. Per quanto non disposto dal presente articolo, si rinvia a quanto previsto dall’articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 .
5. Le risorse derivanti dall’attuazione del presente articolo sono destinate al finanziamento degli interventi sul patrimonio immobiliare regionale e alla costituzione di un fondo regionale finalizzato al finanziamento dei settori strategici della politica regionale ed in particolare del trasporto pubblico locale del sociale e del lavoro.
6. La Giunta regionale è autorizzata a predisporre uno studio di fattibilità propedeutico alla redazione del piano di valorizzazione e/o alienazione di cui al comma 1.
7. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 6, quantificati in euro 50.000,00 per il 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0029 “Attività di supporto al ciclo della programmazione” del bilancio di
previsione 2011.


Art. 17
Studio completamento idrovia Padova-Mare.


1. Al fine della salvaguardia e per il ripristino dell’equilibrio idraulico e ambientale del territorio, la Giunta regionale è autorizzata ad affidare la redazione di uno studio di fattibilità e di un progetto di massima per il completamento dell’idrovia Padova-Mare come canale navigabile ed invaso con funzioni idrauliche.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio finanziario 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0102 “Studi monitoraggio e controlli per la difesa del suolo” del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013.


Art. 18
Modifica alla legge regionale 4 marzo 2010, n. 16 “Interventi a favore delle persone con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e disposizioni in materia di servizio sanitario regionale”.


1. Al comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 16 , le parole “Presso l’Azienda ospedaliero-universitaria integrata di Verona” sono sostituite dalle seguenti “Presso l’Azienda ULSS n. 20 di Verona”.
2. L’articolo 8 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 16 è così sostituito:
omissis


Art. 19
Dichiarazione d’urgenza.


1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



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CONVEGNI ED EVENTI

IL DUBBIO RAZIONALE E LA SUA PROGRESSIVA SCOMPARSA NEL GIUDIZIO PENALE
Roma, 11 luglio 2022, in diretta facebook
11 luglio 2022in diretta facebookIntervengono:Avv. Antonino Galletti, Presidente del Consiglio dell'Ordine ...
FORMAZIONE INTEGRATIVA IN MATERIA DI DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI
Milano, giovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022, piattaforma Zoom meeting
4 incontrigiovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022 dalle 14.30 alle 18.30 su piattaforma ZoomDestinatariMediatori ...
XXXVI CONVEGNO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI “LINGUA LINGUAGGI DIRITTI”
Messina e Taormina, giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022
giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022Università degli Studi di Messina, Aula Magna Rettorato, ...
LA FORMAZIONE DELL’AVVOCATO DEI GENITORI NEI PROCEDIMENTI MINORILI E DI FAMIGLIA
Napoli, 13 Ottobre 2022, Sala “A. Metafora”
Webinar su piattaforma CISCO WEBEX del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoliore 15.00 - 18.00Giovedì ...
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LIBRI ED EBOOK

Diritto penale delle società
L. D. Cerqua, G. Canzio, L. Luparia, Cedam Editore, 2014
L'opera, articolata in due volumi, analizza approfonditamente i profili sostanziali e processuali del ...
Trattato di procedura penale
G. Spangher, G. Dean, A. Scalfati, G. Garuti, L. Filippi, L. Kalb, UTET Giuridica
A vent’anni dall’approvazione del nuovo Codice di Procedura Penale, tra vicende occasionali, riforme ...
Formulario degli atti notarili 2014
A. Avanzini, L. Iberati, A. Lovato, UTET Giuridica, 2014
Il formulario soddisfa le esigenze pratiche del notaio, poiché consente di individuare, mediante una ...
Manuale di diritto amministrativo 2014
F. Caringella, Dike Giuridica Editrice, 2014
Nel corso dell'ultimo anno le incessanti fatiche della giurisprudenza hanno dato vitalità all'introduzione, ...
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