Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Fondo(Stato di previsione dell’entrata)
1. Sono autorizzati l’accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, nei confronti dello Stato, dei tributi erariali devoluti alla Regione ai sensi dello Statuto, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, modificata con legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 e con legge 30 novembre 1989, n. 386, ed il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per 1’esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008 giusta 1’annesso stato di previsione dell’entrata.
ARTICOLO 2
(Totale generale della spesa)
1. È approvato in euro 447.106.000,00 in termini di competenza ed in euro 626.266.800,00 in termini di cassa il totale generale della spesa della Regione per 1’esercizio finanziario 2008.
ARTICOLO 3
(Stato di previsione della spesa)
1. È autorizzato 1’impegno e il pagamento delle spese della Regione per 1’esercizio finanziario 2008 in conformità dell’annesso stato di previsione della spesa.
ARTICOLO 4
(Fondi di riserva)
1. L’importo del fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine previsto dall’articolo 17 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10 è stabilito per 1’anno 2008 in euro 6 milioni. Per gli effetti di cui al presente comma, sono considerate spese obbligatorie e d’ordine quelle indicate nell’annesso elenco n. 1.
2. L’importo del fondo di riserva per spese impreviste di cui all’articolo 18 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10 è stabilito per l’anno 2008 in euro 8 milioni. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà di cui al presente comma, sono quelle indicate nell’annesso elenco n. 2.
3. L’importo del fondo di riserva per sopperire ad eventuali deficienze del bilancio di cassa di cui all’articolo 19 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10 è stabilito per 1’anno 2008 in euro 3 milioni.
ARTICOLO 5
(Quadri generali riassuntivi)
1. Sono approvati in termini di competenza, rispettivamente di cassa, gli allegati quadri generali riassuntivi del bilancio della Regione per 1’esercizio finanziario 2008.
ARTICOLO 6
(Bilancio pluriennale)
1. A norma dell’articolo 2 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, è approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008 - 2010 nel testo allegato alla presente legge.
ARTICOLO 7
(Disposizioni diverse)
1. Ai sensi dell’articolo 39 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, la Giunta regionale è autorizzata a rinunciare alla riscossione di entrate di natura non tributaria, entro un importo massimo di euro 50,00 quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento, per ogni singola entrata, risulti eccessivo rispetto all’ammontare della medesima.
ARTICOLO 8
(Capitoli aggiunti)
1. Con decreti del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta medesima, viene provveduto alla istituzione di appositi capitoli aggiunti per le entrate e per le spese da effettuare in conto residui e per le quali non esistano in bilancio i capitoli corrispondenti. Con i medesimi decreti è determinata 1’autorizzazione di cassa per i capitoli di cui al presente comma.
2. Dei decreti di cui al presente articolo sarà dato conto al Consiglio regionale in occasione della presentazione del disegno di legge di approvazione del rendiconto generale.
ARTICOLO 9
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 2008.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Trento, 18 dicembre 2007
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
L. DELLAI
ALLEGATO 1
Bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige per l’esercizio finanziario 2008 e bilancio triennale 2008-2010
(L’allegato in oggetto non è acquisito nel sito)