Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Modifiche di norme
1. Alla legge regionale 12 novembre 2004, n.18 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui all’art. 32 del Decreto Legge 30.09.2003, n.269) modificata dalla L.R. 28 dicembre 2005, n.33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 2,comma 1, lettera d), in fine, le parole “ed i muri perimetrali”, sono soppresse;
b) all’art. 3, comma 1, lettera c), prima della parola “siano” è inserita la parola “non”;
c) all’art. 3, comma 1, lettera d), dopo la parola “tutela” è inserita la seguente frase “qualora comportino l’inedificabilità assoluta e siano stati imposti prima della realizzazione delle opere stesse,”;
d) all’art. 4, comma 1, punto 2, dopo la parola “comportato” è aggiunta la seguente frase “,nei casi di edilizia residenziale non destinata a prima abitazione del richiedente la sanatoria,”;
e) all’art. 4, comma 1, punto 5, dopo “2003” è aggiunta la seguente frase “indipendentemente dagli indici di edificabilità stabiliti dagli strumenti urbanistici stessi,”;
f) all’art. 4, in fine, sono aggiunti i seguenti commi:
“5. Il superamento dei limiti di superficie e di volume indicati ai precedenti punti 1), 2), 3) preclude ogni forma di sanatoria, salva la doverosa riconduzione al limite disposto nei commi precedenti. Nel caso in cui la demolizione della parte eccedente i limiti stabiliti non può avvenire senza pregiudizio della porzione condonabile si applica una sanzione determinata secondo il disposto dell’art. 34, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380. In tal caso il permesso di costruire sarà rilasciato solamente per la porzione condonabile.”
“6. Il calcolo della volumetria da sanare è da effettuarsi secondo le modalità di norma utilizzata dal Comune ove è localizzato l’abuso e con riferimento ai parametri o indici definiti dalla
normativa comunale vigente al 31 marzo 2003, ovvero indicati dalle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici locali e/o dai regolamenti comunali. Per le opere realizzate in
difformità dal titolo abitativo si farà riferimento alle norme vigenti in fase di rilascio del
titolo originario”;
g) dopo l’art. 4 è inserito il seguente articolo:
“Art. 4 bis. (Mancata prestazione) Dopo l’entrata in vigore della L.R. 18/2004, nelle ipotesi di cui all’art. 40, comma 6 della Legge 28 febbraio 1985, n.47, dell’art. 2, comma 59, della Legge 23 dicembre 1996, n.662, nonché dell’articolo 39, comma 1, della Legge 23 dicembre 1994, n.724, relative a procedimenti che comportano trasferimento dell’immobile sanabile, non si applicano i termini stabiliti all’art. 5, comma 3”;
h) all’art. 5 dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3 bis. Alle domande di sanatoria relative ad opere abusive realizzate su terreni di uso civico, nelle more della definizione delle procedure previste dalle leggi regionali vigenti in materia di uso civico non si applicano i termini stabiliti all’art. 5 comma 3 e all’art. 8 comma 1.”;
i) all’art. 5, comma 5, lettera b), il punto 4) è sostituito dal seguente:
“4) osservanza della categoria sismica di appartenenza del Comune di riferimento alla nuova classificazione di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n.3274, ovvero, qualora l’opera non risulti conforme, la possibilità di effettuare interventi per l’adeguamento antisismico con riferimento alla normativa vigente alla data del 31 marzo 2003.”
ARTICOLO 2
1. Il termine del 31 dicembre 2007, riportato nella Legge Regionale n.33/2005, articolo 2, comma 1, è prorogato al 31 dicembre 2008.
2. Il termine del 31 dicembre 2007, riportato nella Legge Regionale n. 33/2005, articolo 2, comma 2, è prorogato al 31 dicembre 2008.
ARTICOLO 3
Pubblicazione e dichiarazione di urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 18 dicembre 2007
DE FILIPPO