NORMATIVA
Normativa regionale - Sardegna
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Legge regionale 17 ottobre 2007, n. 10
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Norme sul servizio civile volontario in Sardegna
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Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1 Istituzione del servizio civile volontario regionale
1. La Regione Sardegna, nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dei principi sanciti dagli articoli 2, 3, 4, secondo comma, 11 e 52 della Costituzione e in attuazione delle finalità previste dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, e dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, in materia di servizio civile, nell’esercizio delle proprie competenze legislative, detta norme per lo sviluppo e la valorizzazione del servizio civile nel territorio regionale quale momento di alto valore sociale e di educazione attiva alla solidarietà ed al volontariato. A questo scopo è istituito il servizio civile volontario regionale, di seguito denominato “servizio civile sardo”.
ARTICOLO 2 Principi e finalità
1. Con la presente legge la Regione promuove, organizza e finanzia con proprie risorse il servizio civile sardo, ispirandosi ai seguenti princìpi e finalità: a) contribuire alla formazione umana, civica, sociale, culturale e professionale del mondo giovanile mediante lo svolgimento di programmi di attività e formazione dall’alto contenuto solidaristico; b) accrescere il senso di appartenenza e di partecipazione attiva delle giovani generazioni alla comunità umana, promuovendo la solidarietà e la fraternità sociale e generazionale; c) valorizzare e promuovere la cultura della pace, della non violenza e della solidarietà, la cooperazione a livello nazionale ed internazionale, gli scambi, i gemellaggi, il confronto interculturale e la salvaguardia dei diritti civili e umani; d) sostenere la progettazione e la realizzazione di politiche giovanili ad opera di soggetti pubblici e privati; e) offrire l’opportunità di un primo approccio col mondo del lavoro; f) promuovere il senso di appartenenza delle giovani generazioni alla comunità regionale, attraverso la conoscenza del patrimonio identitario ulturale, ambientale, storico, artistico e linguistico del popolo sardo; g) contribuire al riconoscimento, alla garanzia ed alla tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei cittadini; h) promuovere le pari opportunità e la valorizzazione delle differenze di genere; i) educare alla convivenza, al senso civico ed al rispetto della legalità; l) diffondere la cultura del dialogo per contrastare ogni forma di discriminazione e di esclusione sociale; m) favorire lo sviluppo di meccanismi economici internazionali fondati su valori di equità e giustizia sociale, anche attraverso l’educazione al consumo consapevole.
ARTICOLO 3 Progetti di servizio civile sardo
1. I progetti di servizio civile sardo possono essere presentati esclusivamente dai soggetti iscritti all’albo regionale degli enti di servizio civile, hanno durata annuale e devono indicare: a) gli obiettivi che si intendono perseguire e le modalità per realizzarli; b) il referente operativo responsabile del progetto; c) il numero dei soggetti da impiegare, specificando l’eventuale necessità di particolari requisiti fisici e di idoneità per l’ammissione al servizio; d) le attività educative e formative previste; e) l’impegno settimanale richiesto, la cui media, da calcolarsi sull’intera durata del progetto, non può essere inferiore a trenta o superiore a trentasei ore settimanali; f) le modalità di impiego dei soggetti ammessi. 2. I progetti che rispondono ai requisiti di legge sono inseriti in una graduatoria formata secondo i criteri stabiliti dalle linee guida regionali sul servizio civile sardo e contenuti nel bando di cui al comma 4. 3. I progetti inseriti in graduatoria, ma non finanziabili con le risorse disponibili, possono essere riproposti negli anni successivi. 4. Nei quindici giorni successivi alla definizione dei progetti finanziabili è emanato il bando annuale per l’ammissione al servizio civile regionale sardo, nel quale sono indicati i progetti finanziati e il numero di posti disponibili per ciascun progetto. 5. La selezione dei candidati è effettuata dagli enti e dalle organizzazioni proponenti dei progetti.
ARTICOLO 4 Partecipazione ai progetti di servizio civile sardo
1. Possono essere ammessi a svolgere il servizio civile sardo coloro che: a) siano in età compresa fra diciotto e trenta anni non compiuti; b) siano in possesso della cittadinanza italiana; c) siano nati o residenti in Sardegna, ovvero in uno stato estero per la parte di progetto che si realizza in quello stato; d) non abbiano già prestato servizio civile nazionale o regionale. 2. Il servizio civile sardo può essere svolto anche all’estero presso sedi appartenenti ad enti pubblici o privati accreditati, ove sono realizzati progetti di servizio civile di rilevante interesse regionale, segnatamente nell’ambito delle missioni umanitarie e della cooperazione allo sviluppo, dell’educazione alla mondialità e alla pace, nonché in favore delle comunità degli emigrati sardi presenti nel mondo, previo accordo con la rappresentanza dei circoli degli emigrati accreditati presso la Regione autonoma della Sardegna.
ARTICOLO 5 Doveri e incompatibilità
1. I soggetti impiegati nei progetti di servizio civile sardo sono tenuti ad assolvere con senso di responsabilità le mansioni loro affidate. 2. Non possono prestare servizio civile sardo in un ente coloro che abbiano avuto o che abbiano in corso un qualsiasi rapporto di lavoro con il medesimo ente. 3. Non possono prestare servizio civile sardo coloro che svolgono una qualsiasi attività lavorativa di tipo subordinato o autonomo.
ARTICOLO 6 Compensi e benefici
1. L’attività svolta nell’ambito dei progetti di servizio civile sardo non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro e pertanto non comporta la sospensione o cancellazione dalle liste di collocamento o di mobilità. 2. Ai soggetti impiegati nei progetti di servizio civile sardo spetta un assegno, non di natura retributiva, il cui ammontare è pari a quello previsto per il servizio civile nazionale e sono inoltre garantite: a) la copertura assicurativa per i rischi contro gli infortuni e la responsabilità civile, relativamente ai danni da essi subiti o cagionati durante l’espletamento del servizio;b) l’erogazione, a carico del servizio sanitario regionale e senza oneri per gli interessati, delle prestazioni sanitarie propedeutiche o connesse all’espletamento delle attività di servizio civile sardo.
ARTICOLO 7 Strumenti di valorizzazione dell’attività di servizio civile sardo
1. L’Amministrazione regionale può stipulare accordi con le associazioni di imprese per favorire l’inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti che hanno svolto il servizio civile sardo o nazionale. 2. Nelle procedure per l’accesso all’impiego nell’Amministrazione e negli enti regionali il periodo di servizio civile sardo o nazionale effettivamente prestato è valutato come credito formativo. 3. L’Amministrazione regionale può stipulare accordi con le associazioni degli enti locali al fine di estendere ad essi l’applicazione del beneficio di cui al comma 2. 4. L’Amministrazione regionale e gli enti locali possono prevedere altre agevolazioni a vantaggio dei soggetti impiegati nel servizio civile sardo e nazionale, in particolare per quanto riguarda le tariffe dei mezzi di trasporto e la fruizione dei servizi culturali e di altri servizi pubblici. 5. L’Amministrazione regionale stipula con gli atenei sardi e con le istituzioni scolastiche apposite convenzioni, al fine di conseguire la certificazione di competenze ed il riconoscimento di crediti formativi in conseguenza della prestazione dell’attività di servizio civile sardo o nazionale.
ARTICOLO 8 Attività di promozione e informazione
1. L’Amministrazione regionale svolge le attività di promozione ed informazione sul servizio civile sardo avvalendosi degli enti iscritti all’albo e promuovendo le opportune intese con gli enti locali, con l’ufficio scolastico regionale, con gli istituti scolastici e con le università.
ARTICOLO 9 Competenze di attuazione
1. Ai fini dell’attuazione della presente legge è istituito, nell’ambito della direzione generale della Presidenza della Regione, l’Ufficio regionale per il servizio civile sardo. All’Ufficio si applica l’articolo 13, comma 2 e seguenti, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione). 2. L’ufficio cura la costituzione e la gestione della banca dati dei progetti di servizio civile sardo. Gli enti iscritti nell’albo regionale sono tenuti a fornire le informazioni utili alla realizzazione e all’aggiornamento della banca dati. 3. L’Ufficio regionale per il servizio civile sardo verifica sistematicamente l’andamento e i risultati raggiunti dai progetti di servizio civile sardo, anche al fine di sostenere le previste azioni di vigilanza, monitoraggio, indirizzo, programmazione e formazione. 4. A seguito dell’approvazione di apposito regolamento, l’Ufficio regionale per il servizio civile può svolgere attività di ispezione nei confronti degli enti di servizio civile accreditati. 5. Le attività di vigilanza, monitoraggio e ispezione di cui ai commi 3 e 4 possono essere attuate attraverso un raccordo con l’Ufficio nazionale per il servizio civile. Circa gli esiti di tali attività, l’Ufficio regionale per il servizio civile sardo presenta annualmente una relazione dettagliata. 6. Nell’articolo 10 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), dopo la lettera n) è aggiunta la seguente lettera: “n bis) servizio civile sardo.”.
ARTICOLO 10 Albo regionale
1. È istituito l’albo regionale degli enti e delle organizzazioni di servizio civile, nel quale sono iscritti, a domanda, gli enti e le organizzazioni che hanno sede legale ed operativa in Sardegna ovvero che, essendo iscritti all’albo nazionale o ad altro albo regionale, hanno almeno una sede operativa in Sardegna. 2. Per essere iscritti all’albo, gli enti e le organizzazioni devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) assenza di scopo di lucro; b) finalità istituzionali coerenti con quelle del servizio civile sardo; c) possesso di un’adeguata capacità organizzativa e possibilità d’impiego.
ARTICOLO 11 Consulta regionale per il servizio civile sardo
1. È istituita la Consulta regionale per il servizio civile sardo, quale organismo permanente di riferimento e consulenza in ordine all’indirizzo e alla programmazione della Regione in materia di servizio civile. 2. Per l’adempimento delle sue funzioni la Consulta sente il parere della Conferenza regionale degli enti di servizio civile di cui all’articolo 12. 3. La Consulta: a) esprime le linee di indirizzo in ordine allo schema del documento di programmazione triennale regionale del servizio civile sardo e del piano annuale di attuazione; b) può formulare una proposta di programma della Conferenza regionale degli enti di servizio civile; c) esprime pareri relativi al miglioramento dell’attività di servizio civile sardo; d) può proporre la realizzazione di attività pubbliche per il perseguimento delle finalità della presente legge. 4. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Regione ed è composta: a) dal Presidente della Regione o da un suo delegato, che la presiede; b) da cinque rappresentanti degli enti di servizio civile operanti a livello regionale, designati dalla Conferenza regionale degli enti di servizio civile, in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 64 del 2001 e che abbiano maturato un’adeguata esperienza decennale documentabile nell’ambito dei progetti di servizio civile; c) da un rappresentante dei coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile; d) da un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali; e) da un rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale per la Sardegna; f) da un rappresentante delle associazioni delle famiglie maggiormente rappresentative a livello regionale; g) da un rappresentante delle associazioni dei volontari di servizio civile maggiormente rappresentative a livello regionale. 5. Nella prima seduta, da convocarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Consulta regionale per il servizio civile sardo adotta, con il voto della maggioranza dei componenti, un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento. 6. I componenti della Consulta regionale per il servizio civile sardo rimangono in carica tre anni. 7. La partecipazione alla Consulta è gratuita.
ARTICOLO 12 Conferenza regionale degli enti di servizio civile
1. La Regione, attraverso l’Ufficio regionale per il servizio civile sardo, convoca almeno due volte all’anno la Conferenza regionale degli enti di servizio civile, quale sede di confronto, valutazione ed approfondimento sulle tematiche concernenti il servizio civile, anche con l’obiettivo di acquisire elementi utili alla definizione del documento di programmazione triennale regionale del servizio civile sardo. 2. La Conferenza regionale degli enti di servizio civile opera, in un rapporto di reciproco interesse, in stretta collaborazione con gli otto coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile. 3. La struttura, la composizione e l’organizzazione della Conferenza regionale degli enti di servizio civile sono disciplinate da apposito atto autonomo. È imprescindibile il carattere di rappresentatività regionale degli enti che la compongono e il loro accreditamento in seno all’albo regionale di cui all’articolo 10.
ARTICOLO 13 Coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile
1. Al fine di garantire il necessario collegamento tra le risorse del servizio civile sardo e i bisogni del territorio, le province, in collaborazione con gli enti di servizio civile iscritti nell’albo regionale, incentivano e promuovono la costituzione di organismi provinciali di coordinamento e rappresentanza degli enti di servizio civile. 2. I coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile sono costituiti in forma di associazione e possono avvalersi, previe specifiche convenzioni, delle risorse logistiche, economiche ed umane messe a disposizione dalle province, dagli altri enti locali e dagli enti aderenti, oltre che degli eventuali finanziamenti regionali. 3. I coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile svolgono le seguenti attività: a) assicurano nei confronti della Regione il coordinamento e la rappresentanza degli enti di servizio civile icritti all’albo regionale; b) garantiscono un servizio di sportello informativo; c) garantiscono il servizio di raccolta ed aggiornamento delle informazioni ai fini della costituzione e della banca dati regionale sul servizio civile sardo; d) garantiscono servizi di informazione ed orientamento, consulenza e sostegno alla presentazione dei progetti.
ARTICOLO 14 Linee guida regionali sul servizio civile sardo
1. Il Consiglio regionale approva, con atto di natura regolamentare, le linee guida regionali sul servizio civile sardo. 2. Le linee guida contengono: a) l’individuazione dei settori prioritari per lo svolgimento del servizio civile sardo nel territorio regionale e le regole per l’attribuzione dei punteggi ai progetti approvati, al fine della formazione della graduatoria; b) i criteri per l’organizzazione dell’attività di controllo dell’Amministrazione regionale sulla corretta attuazione dei progetti, con l’indicazione della quota minima di progetti da sottoporre annualmente al controllo, e sulla sussistenza dei requisiti che devono essere posseduti dagli enti iscritti all’albo; c) i criteri per l’organizzazione dell’attività di informazione sul servizio civile sardo; d) i principi, le modalità attuative ed i tempi dell’attività di formazione sul servizio civile sardo. 3. La proposta di linee guida è presentata al Consiglio dalla Giunta regionale, tenuto conto del parere della Consulta di cui all’articolo 11 e del parere della Conferenza regionale di cui all’articolo 12, il cui contenuto è riportato nella relazione che accompagna la proposta.
ARTICOLO 15 Documento di programmazione triennale
1. L’Ufficio regionale per il servizio civile sardo predispone il documento di programmazione triennale, sentito il parere della Consulta di cui all’articolo 11 e della Conferenza regionale di cui all’articolo 12. 2. Il documento di programmazione triennale definisce: a) la capacità d’impiego complessiva di volontari in servizio civile sardo nel territorio regionale; b) i criteri di approvazione dei progetti; c) i criteri di ammissione dei volontari e di organizzazione del servizio civile sardo, finalizzati a consentire la massima partecipazione; d) i settori prioritari di svolgimento del servizio civile; e) le forme di riconoscimento e incentivazione del servizio civile sardo e di tutela delle persone che compiono questa scelta; f) le priorità d’intervento e i criteri generali di ammissione ed approvazione dei progetti, in relazione alla prevista validità triennale; g) i tempi e le modalità di attuazione della programmazione regionale; h) i programmi di informazione sul territorio, con particolare riferimento agli enti iscritti nell’albo regionale, nonché il sostegno ai progetti di servizio civile sardo; i) le azioni formative, informative e di sensibilizzazione, rivolte agli studenti, ai loro insegnanti e alle loro famiglie; l) i programmi formativi e di aggiornamento per i responsabili del servizio civile sardo, nel rispetto della titolarità dell’attività formativa degli enti di servizio civile iscritti all’albo regionale. 3. Il documento di programmazione, così come definito dai commi 1 e 2, è approvato dalla Giunta regionale sulla base dei bisogni e delle necessità riscontrati sul territorio regionale, con particolare riferimento alle peculiarità locali, al fine di indirizzare le risorse verso i settori di intervento ritenuti prioritari dalla Conferenza regionale di cui all’articolo 12.
ARTICOLO 16 Norma finanziaria
1. Alla determinazione degli oneri previsti per l’attuazione della presente legge, quantificati in una somma non inferiore a euro 3.000.000, si fa fronte con decorrenza dall’anno 2008, con la legge finanziaria a’ termini dell’articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11. 2. La Giunta regionale, prima della presentazione al Consiglio regionale, sottopone al parere della Conferenza regionale di cui all’articolo 12 i criteri in base ai quali è determinata la quantità delle risorse da destinare al finanziamento dei progetti di servizio civile sardo nel disegno di legge finanziaria.
ARTICOLO 17 Rinvio alla disciplina nazionale
1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge o dalle linee guida regionali sul servizio civile sardo, al servizio civile sardo si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano il servizio civile nazionale.
ARTICOLO 18 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008.
Formula Finale: La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data a Cagliari, addì 17 ottobre 2007 Soru
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