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NORMATIVA
Normativa regionale - Piemonte

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Legge regionale 17 novembre 2005, n. 15
Interventi per la riqualificazione delle aree industriali piemontesi
 
Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
(Finalità)

1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, promuove e partecipa ad iniziative volte a limitare gli effetti sull’economia piemontese della crisi dell’industria automobilistica e che nel contempo risultino utili ad una politica di rilancio fondata sulla ricerca, sull’innovazione, sulla formazione permanente delle risorse umane e sull’utilizzo di fonti energetiche nuove alternative al petrolio ambientalmente sostenibili.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione riconosce come partner necessari la Città di Torino e la Provincia di Torino ed opera con la partecipazione del Gruppo Fiat e dei rappresentanti delle imprese della filiera automobilistica.

ARTICOLO 2
(Concertazione)

1. La Regione concerta con la Provincia di Torino, la Città di Torino, il Gruppo Fiat, gli altri soggetti di cui all’articolo 1 e gli Enti territoriali interessati, le iniziative da intraprendere, che vengono definite in documenti condivisi che indichino:
a) i settori di intervento oggetto di cooperazione;
b) i rispettivi ruoli;
c) le principali modalità attuative di ciascun intervento;
d) le condizioni di garanzia.
2. La Giunta regionale definisce la natura, le modalità di attuazione ed i contenuti della partecipazione della Regione alle iniziative, nel rispetto dei vincoli stabiliti dagli articoli successivi.

ARTICOLO 3
(Riqualificazione industriale di parte dello stabilimento di Mirafiori)

1. Al fine di localizzare nuovi insediamenti produttivi, gli Enti pubblici territoriali acquisiscono dal Gruppo Fiat la proprietà di una parte, attualmente non utilizzata a scopi industriali, del complesso immobiliare sito in Torino e denominato "Area di Mirafiori".
2. L’acquisizione avviene tramite una società a maggioranza pubblica che ne cura anche il successivo utilizzo. Il prezzo della compravendita non è superiore al valore di mercato del bene stimato da qualificato soggetto pubblico terzo e indipendente.
3. Gli oneri di bonifica dei terreni sono a carico della parte venditrice.
4. La società acquirente è caratterizzata dalla compresenza degli Enti territoriali e dalla partecipazione della società venditrice con una quota significativa del capitale sociale.

ARTICOLO 4
(Valorizzazione ad uso pubblico del "Campo Volo" di Collegno)

1. In considerazione dell’ubicazione strategica del complesso immobiliare sito in Collegno denominato "Campo Volo", di proprietà del Gruppo Fiat e dell’interesse degli Enti territoriali di cui all’articolo 1, comma 2 ad utilizzarlo a finalità pubblica, viene acquisita la proprietà dello stesso.
2. L’acquisizione avviene tramite la società di cui all’articolo 3, comma 2, o di società a maggioranza pubblica appositamente costituita, che ne cura, d’intesa con la Città di Collegno, anche il successivo utilizzo esclusivamente nell’ambito di finalità di pubblico interesse.
3. Il prezzo d’acquisto è determinato secondo le modalità di cui all’articolo 3, comma 2.

ARTICOLO 5
(Interventi per la filiera automobilistica)

1. Allo scopo di sostenere lo sviluppo e rafforzare la competitività delle piccole e medie imprese piemontesi, anche artigiane, operanti nella filiera automobilistica, gli Enti territoriali di cui all’articolo 2, anche in concorso con l’Università e il Politecnico di Torino, le associazioni di categoria rappresentative delle imprese del settore ed il Gruppo Fiat concorrono, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa comunitaria in materia, alla definizione ed all’attivazione:
a) di idonei strumenti per la capitalizzazione delle imprese e il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese;
b) di misure che incentivino la crescita dimensionale delle imprese anche mediante aggregazione, incorporazione ed altre forme di concentrazione;
c) di strumenti di supporto alle attività di ricerca e sviluppo, diversificazione dell’attività produttiva, formazione e riqualificazione delle risorse umane;
d) di idonei strumenti finanziari per garantire maggior facilità nell’accesso al credito per le piccole e medie imprese piemontesi, anche artigiane, operanti nella filiera automobilistica;
e) di misure finalizzate all’ammodernamento e alla sostituzione di impianti di produzione;
f) di interventi che favoriscano l’incontro tra le esigenze del mondo produttivo e le esigenze della ricerca.
2. Gli Enti territoriali ed il Gruppo Fiat individuano congiuntamente ed attuano, secondo le rispettive competenze, azioni ed interventi nel campo della ricerca, dell’innovazione e della formazione.
3. Per le finalità di cui al comma 1 il programma pluriennale di intervento di cui all’articolo 6 della legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 (Interventi per lo sviluppo delle attivita’ produttive) e il programma di cui all’articolo 5 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell’artigianato) contengono misure specifiche prioritariamente destinate allo sviluppo delle piccole e medie imprese piemontesi, anche artigiane, della filiera automobilistica.

ARTICOLO 6
(Modalità di partecipazione)

1. La Regione partecipa alle società di cui agli articoli 3 e 4 tramite Finpiemonte S.p.A. a cui viene conferito mandato senza rappresentanza ai sensi dell’articolo 1703 e seguenti del codice civile.
2. La partecipazione di cui al comma 1 non può superare la soglia del 50 per cento del capitale sociale della o delle società di cui agli articoli 3 e 4.
3. Le modalità di provvista dei mezzi finanziari, la definizione dei limiti del mandato ed ogni altro aspetto del rapporto contrattuale intercorrente tra la Regione ed il suo mandatario, trovano disciplina in appositi provvedimenti amministrativi della Giunta regionale che devono specificamente prevedere l’attivazione di verifiche periodiche sull’ottemperanza dell’operato di Finpiemonte S.p.A. alle istruzioni regionali.
4. L’incarico a Finpiemonte S.p.A. comprende l’assistenza tecnica e operativa nella fase di negoziazione degli accordi nonché la predisposizione degli strumenti giuridici atti a consentire l’immediata operatività degli accordi stessi.

ARTICOLO 7
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di contrasto della crisi del settore automobilistico piemontese.
2. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore della legge e successivamente con periodicità trimestrale, presenta al Consiglio una relazione nella quale fornisce informazioni riguardo le iniziative indicate nei documenti di cui all’articolo 2, con particolare riferimento ai costi complessivi e alle modalità di attuazione.
3. Le relazioni successive alla prima contengono altresì le seguenti informazioni:
a) la localizzazione di nuovi insediamenti produttivi insediati a seguito dell’acquisizione di una parte del complesso immobiliare denominato "Area di Mirafiori", con particolare riferimento ai piani industriali adottati;
b) l’utilizzo del complesso immobiliare sito in Collegno denominato "Campo Volo" nel periodo considerato;
c) le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e gli eventuali correttivi apportati in risposta a tali criticità.

ARTICOLO 8
(Norma finanziaria)

1. Per l’acquisizione dei beni e per la partecipazione alle società di cui agli articoli 3 e 4 è prevista una spesa non superiore a 35 milioni di euro.
2. Per l’anno 2005 si prevede, in termini di competenza e di cassa, uno stanziamento di pari importo nell’unità previsionale di base (UPB) 08042 (Programmazione e statistica Rapporti con società a partecipazione regionale Titolo II spese di investimento) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005.
3. Alla spesa di cui ai commi 1 e 2, si fa fronte con riduzione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, delle dotazioni finanziarie dell’unità previsionale di base (UPB) 16032 (Industria Promozione e sviluppo delle PMI Titolo II spese di investimento).
4. Per la remunerazione dell’opera prestata ai sensi dell’articolo 6 da Finpiemonte, fino alla costituzione delle società, è prevista una spesa non superiore a 90 mila euro, nell’ambito della unità previsionale di base (UPB) 08041 (Programmazione e statistica Rapporti con società a partecipazione regionale Titolo I spese correnti) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005.
5. Per l’anno 2005, alla copertura della spesa di cui al comma 4, si provvede mediante utilizzo delle risorse finanziarie stanziate nell’unità previsionale di base (UPB) 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo I spese correnti) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005.
6. Per la remunerazione dell’opera prestata da Finpiemonte s.p.a. nella gestione delle partecipazioni nelle società di cui agli articoli 3 e 4, per gli anni 2006 e 2007, è prevista una spesa annua non superiore a 24 mila euro, in termini di competenza, da ricomprendersi nella unità previsionale di base (UPB) 08041 (Programmazione e statistica Rapporti con società a partecipazione regionale Titolo I spese correnti) del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria.

ARTICOLO 9
(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 17 novembre 2005
Mercedes Presso


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