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NORMATIVA
Normativa regionale - Sicilia

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Legge regionale 17 agosto 2010 n. 18
Disposizioni in materia di cremazione delle salme e di conservazione, affidamento e/o dispersione delle ceneri.
 
L'Assemblea regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge ARTICOLO 1 Oggetto e finalità 1. Al fine di garantire il diritto di ciascun individuo di disporre delle proprie spoglie mortali, la presente legge disciplina la cremazione, la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, l’affidamento delle medesime e la loro dispersione, nel rispetto dei principi sanciti dalla normativa statale. 2. La Regione promuove, attraverso un’adeguata formazione, la professionalità del personale addetto ai crematori. ARTICOLO 2 Cremazione dei defunti e destinazione delle ceneri 1. La cremazione dei cadaveri, la conservazione delle ceneri all’interno dei cimiteri e il loro trasporto dall’impianto di cremazione a destinazione, avvengono secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e dalla presente legge. 2. Le ceneri sono riposte in un’urna sigillata, recante il sigillo del crematorio e i dati anagrafici. Al fine di assicurare l’identità delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termo-deperibili, da applicare all’esterno del feretro e da rinvenire, a cremazione finita, allo scopo di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate. 3. L’urna può essere: a) tumulata; b) inumata, qualora il materiale dell’urna sia biodegradabile; c) conservata all’interno dei cimiteri in appositi luoghi a ciò destinati; d) consegnata al soggetto affidatario indicato in vita dal defunto all’atto della scelta dell’affido. 4. La consegna dell’urna cineraria, agli effetti dell’articolo 343 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali: a) il primo conservato dal responsabile del servizio cimiteriale; b) il secondo conservato da chi prende in consegna l’urna; c) il terzo trasmesso all’ufficio di stato civile. 5. Il secondo esemplare del verbale di cui al comma 4 deve essere consegnato da chi prende in consegna l’urna all’incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri e da questi conservato. 6. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell’autorità sanitaria. 7. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune come previsto dal comma 6 dell’articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, per la raccolta e la conservazione collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione, oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione. 8. Il cinerario di cui al comma 7, costruito in muratura oppure in lamiera, è conformato in modo idoneo al contenimento di materiale sfuso e munito di dispositivo per il prelievo delle ceneri dalla parte opposta a quella della loro immissione. ARTICOLO 3 Affidamento e dispersione delle ceneri 1. Nel rispetto della volontà del defunto, la dispersione delle ceneri è consentita: a) in aree a ciò destinate all’interno dei cimiteri; b) in aree private; c) in natura. 2. La dispersione delle ceneri in natura è libera ed è consentita nei seguenti luoghi: a) in montagna, a distanza di almeno 200 metri da centri e insediamenti abitativi; b) in mare o nei laghi, a distanza di oltre 100 metri dalla riva; c) nei fiumi; d) negli altri luoghi individuati nell’ambito degli spazi cimiteriali. 3. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi e in altri corsi d’acqua è consentita nei tratti liberi da manufatti e da natanti. 4. La dispersione in aree private deve avvenire al di fuori dei centri abitati, all’aperto, con il consenso dei proprietari e non può dar luogo ad attività aventi fini di lucro. 5. La dispersione delle ceneri è, in ogni caso, vietata nei centri abitati, come definiti dalla vigente legislazione. 6. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile procedere all’affidamento personale, le ceneri sono conferite nel cinerario comune di cui al comma 7 dell’articolo 2. ARTICOLO 4 Piano regionale di coordinamento 1. In attuazione dell’articolo 6 della legge 30 marzo 2001, n. 130, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente, approva il Piano regionale di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, contenente l’individuazione dei bacini di utenza, corredato dalle relative norme di attuazione. 2. Il Piano prevede un’ubicazione degli impianti crematori capace di assicurare servizi rapidi ed economici alla popolazione e disciplina la creazione di cinerari comuni e di strutture per il commiato. 3. I crematori sono realizzati all’interno delle aree cimiteriali esistenti o degli ampliamenti delle stesse. Non è consentito l’utilizzo di crematori mobili. 4. I crematori possono essere realizzati e gestiti, anche in forma associata, dai comuni, con il coinvolgimento, attraverso convenzioni o concessioni, degli enti morali e/o delle associazioni senza fini di lucro che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati. 5. La Regione prevede interventi finanziari per favorire la realizzazione di impianti crematori e di cinerari comuni, ai sensi del comma 6 dell’articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. 6. Gli interventi finanziari sono, altresì, finalizzati alla realizzazione, all’interno dei recinti cimiteriali, dei ‘giardini della memoria’, aree destinate alla dispersione delle ceneri, da mantenere verdeggianti, durante l’alternarsi delle stagioni, in omaggio ai defunti. 7. Le aree di cui al comma 6 sono opportunamente curate dal punto di vista agronomico, per evitare l’insorgenza di inquinamento e l’alterazione dell’equilibrio ecologico del suolo. ARTICOLO 5 Senso comunitario della morte e spazi per il commiato 1. Affinché non sia perduto o affievolito il senso comunitario della morte, ogni comune cura che in seno al giardino della memoria sia reso disponibile all’utenza un archivio informatico delle biografie dei defunti, adiacente al cinerario comune previsto dal comma 6 dell’articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. 2. Nell’archivio di cui al comma 1 può assegnarsi uno spazio per l’inserimento di cenni biografici e di immagini, secondo la normativa predisposta dall’amministrazione comunale. Le inserzioni sono autorizzate, previo esame ed approvazione da parte di un’apposita commissione, con procedure analoghe a quelle attinenti i tradizionali epigrammi e le strutture sepolcrali. 3. Al fine di consentire forme rituali di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato anche nel caso di cremazione, la Regione promuove la realizzazione, da parte dei comuni, anche in forma associata, di spazi per il commiato. 4. Per spazi per il commiato si intendono luoghi, all’interno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali sono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili. 5. La realizzazione di spazi per il commiato comporta il servizio di un cerimoniere adeguatamente formato, con i criteri scaturenti dalla realizzazione dei provvedimenti regionali di cui all’articolo 8. 6. Il Piano regionale di coordinamento prevede l’allestimento di spazi per il commiato per ogni nuovo crematorio. ARTICOLO 6 Informazione ai cittadini 1. La Regione promuove campagne informative per diffondere la conoscenza delle diverse pratiche funerarie e per favorire la scelta della cremazione. Specifiche e dettagliate informazioni sono destinate alla cremazione, all’affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione o conservazione delle stesse, con particolare riguardo all’equilibrio ecologico del territorio e alla tutela dell’ambiente. ARTICOLO 7 Cremazione di indigenti 1. Nel caso di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi sono sostenuti, conformemente alle normative statali e nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite dal regolamento comunale. ARTICOLO 8 Provvedimenti regionali 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente, definisce: a) le modalità e i casi in cui deve essere effettuata la rimozione di protesi, anche elettro-alimentate, su cadaveri destinati a cremazione; b) le modalità di tenuta dei registri cimiteriali comunali; c) i requisiti formativi e i piani di formazione obbligatori per il personale dei crematori e per i cerimonieri degli spazi per il commiato; d) i livelli informativi minimi che le strutture sanitarie regionali, i comuni, le associazioni e gli operatori privati che operano nel settore funerario devono assicurare ai cittadini riguardo ai costi medi delle diverse forme di funerale, di sepoltura e di destinazione delle ceneri. ARTICOLO 9 Norma finanziaria 1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata, per il triennio 2010-2012, la spesa complessiva annua di 500 migliaia di euro, di cui 440 migliaia di euro per la realizzazione degli impianti crematori e 60 migliaia di euro per le campagne informative, cui si fa fronte a valere sui fondi previsti dall’articolo 76, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, in favore degli enti locali. ARTICOLO 10 Entrata in vigore 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Palermo, 17 agosto 2010.


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