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NORMATIVA
Normativa regionale - Calabria

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Legge regionale 17 agosto 2009, n. 24
Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
(Finalità)


1. Nell’esercizio della propria potestà legislativa concorrente e in consonanza con gli articoli 9, 33 e 117 della Costituzione e 2, 3, 152 e 163 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, la Regione Calabria adotta gli strumenti necessari a promuovere, rafforzare e diffondere la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica ed istituzionale per lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività culturali, economiche e sociali della regione.


ARTICOLO 2
(Obiettivi)


1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione Calabria, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile ed anche degli indirizzi comunitari a sostegno della conoscenza, persegue i seguenti obiettivi:
a) contribuire alla promozione, allo sviluppo ed alla diffusione della ricerca scientifica e delle applicazioni tecnologiche nei campi del sapere, attraverso appositi programmi triennali di intervento in coerenza con i programmi comunitari e nazionali e con la programmazione strategica regionale;
b) promuovere il Sistema della Ricerca Regionale quale sinergia stabile fra i centri di ricerca delle Università, degli Istituti AFAM e degli enti pubblici di ricerca e delle imprese con sedi in Calabria, idoneo a potenziare le capacità di ricerca anche attraverso la valorizzazione delle collaborazioni e degli scambi nazionali ed internazionali;
c) incentivare le ricerche in settori i cui risultati sono utili per incrementare, valorizzare e promuovere il demanio ed il patrimonio indisponibile della Regione per come descritto negli articoli 822 e 826 Codice civile;
d) promuovere e sostenere la ricerca e l’innovazione tecnologica a tutela dell’ambiente, finalizzate allo sviluppo sostenibile del territorio;
e) incentivare gli investimenti in capitale umano, sostenendo la ricerca multidisciplinare attraverso la formazione dei giovani ricercatori;
f) realizzare il coordinamento tra gli attori e i destinatari della ricerca perseguendo il pieno impiego delle risorse e dei saperi;
g) favorire la cooperazione e lo scambio informativo fra il Sistema della Ricerca Regionale e i sistemi istituzionale, produttivo, distributivo della Calabria;
h) realizzare le infrastrutture immateriali e le reti di trasferimento dei saperi per accrescere il livello delle conoscenze e della cittadinanza attiva;
i) realizzare nei diversi ambiti del territorio regionale attività innovative, promuovendo le misure necessarie alla realizzazione degli interventi;j) favorire l’interconnessione tra i settori ad alta tecnologia ed il sistema della ricerca pubblica al fine di promuovere la diffusione delle nuove tecnologie nell’impresa;
k) incentivare forme di sostegno e l’accesso al credito per la ricerca;
l) favorire attraverso il sistema regionale della ricerca la creazione di poli di innovazione specialistici e multidisciplinari, da individuare mediante procedure di evidenza pubblica e/o negoziale;
m) favorire l’attrazione di imprese innovative nazionali ed estere, che valorizzino il capitale umano della Calabria ed i risultati della ricerca regionale;
n) attivare un sistema di valutazione della ricerca regionale;
o) promuovere e sostenere la ricerca istituzionale delle Università e dei Centri di Ricerca Pubblici con sede in Calabria;
p) indirizzare il complessivo sistema dell’istruzione alla diffusione della cultura scientifica.


ARTICOLO 3
(Sistema della Ricerca Regionale (SRR)


1. È istituito il Sistema della Ricerca Regionale (SRR) con sede nel dipartimento competente presso l’Assessorato Regionale alla Ricerca.
2. Il Sistema Regionale della Ricerca è composto prioritariamente dai seguenti soggetti pubblici e privati:
a) le Università e gli Istituti AFAM calabresi;
b) i Centri di ricerca pubblici e privati presenti sul territorio regionale;
c) le imprese che svolgono attività di ricerca sul territorio regionale;
d) i distretti tecnologici, i laboratori pubblico-privati ed i poli di innovazione presenti sul territorio regionale.
3. Il SRR raccoglie e tratta tutti i dati della ricerca progettata ed attuata dai soggetti che lo compongono, nel rispetto della disciplina in materia di riservatezza.
4. Ai dati accedono tutti i soggetti della ricerca regionale attraverso la rete informatica della ricerca regionale, nonché hanno diritto di accesso le Università e gli enti di ricerca nazionali ed internazionali accreditati.
5. Il SRR promuove l’accesso e la diffusione, anche multimediale, dei risultati a mezzo delle banche dati della ricerca extraregionale.
6. Il SRR costituisce il patrimonio demaniale della ricerca i cui beni possono anche essere ceduti al mercato nel rispetto dei diritti morali epatrimoniali d’autore.
7. Il SRR adotta i principi della valutazione della ricerca vigenti a livello nazionale.


ARTICOLO 4
(Programmazione triennale di intervento nella ricerca)


1. Per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi di cui alla presente legge, la Regione adotta il programma triennale di intervento con il quale:
a) specifica le azioni principali di cui all’articolo 2 e i relativi strumenti, individua gli interventi e le relative aree e tipologie e i settori strategici, in modo coerente ed integrato con eventuali interventi previsti da specifica normativa regionale, per l’innovazione d’impresa o di prodotti o di servizi anche in favore delle Istituzioni, per i nuovi settori o per le nuove imprese innovative con il supporto dei soggetti del SRR;
b) adegua la propria attività promozionale agli indirizzi della politica nazionale nel campo della ricerca, ai piani e progetti elaborati dal Governo, in armonia con i programmi e le direttive europee, concorrendo con proprie proposte alla programmazione nazionale nel rispetto della vigente normativa;
c) promuove, favorendone l’istituzione o il sostegno, servizi di informazione e diffusione di programmi nazionali ed internazionali di ricerca allo scopo di agevolare il più ampio coinvolgimento e la più estesa partecipazione da parte di soggetti del SRR;
d) provvede al finanziamento e al cofinanziamento di programmi di ricerca dei soggetti del SRR, individuando specifici strumenti di incentivazione per le attività dì ricerca promosse e condotte da giovani;
e) promuove la formazione di consorzi, società consortili e fondazioni anche universitarie, con finalità di attività di ricerca, anche mediante convenzioni o partecipazioni;
f) individua le risorse integrative e quantifica le risorse finanziarie complessive, pubbliche e private, esplicitamente rivolte ad attività di ricerca e di innovazione e ad alto contenuto di conoscenza, anche in armonia con gli indirizzi contenuti nel Documento di programmazione economico-finanziaria e con gli indirizzi della Programmazione Comunitaria;
g) concede contributi per progetti di ricerca e provvede alla realizzazione del coordinamento degli interventi regionali in materia attraverso il SRR;
h) attribuisce contributi per la pubblicazione di opere di interesse scientifico e culturale valorizzando le specificità della Calabria e per la cura della raccolta e della divulgazione dei risultati delle ricerche, nonché per la realizzazione di manifestazioni di alto valore scientifico.


ARTICOLO 5
(Articolazione del programma triennale di intervento)


1. Il Programma triennale degli interventi, di cui al precedente articolo 4, prevede gli indirizzi strategici da perseguire su base triennale e individua le aree ed i settori di intervento, l’insieme delle risorse di carattere tecnico, organizzativo e finanziario da impiegare nel triennio, la ripartizione delle risorse e l’impegno finanziario relativo ai singoli piani annuali di esecuzione, i settori di interesse prioritario verso i quali indirizzare i progetti, le fonti finanziarie, la
quota di cofinanziamento per ciascun intervento ed i criteri di valutazione di riferimento.
2. Individua, altresì, gli interventi idonei per la realizzazione delle finalità previste dalla presente legge ed il relativo finanziamento delle risorse umane, strumentali e materiali, stabilendo, altresì, i criteri per l’accesso al credito agevolato.


ARTICOLO 6
(Proposta, adozione e approvazione del programma triennale di intervento)


1. L’Agenzia regionale per la Ricerca Scientifica, di cui al successivo articolo 7, sulla base degli indirizzi forniti dalla Conferenza per la Ricerca Scientifica e l’innovazione tecnologica, predispone la proposta di programma triennale che è istruito dall’Assessorato regionale per la Ricerca scientifica ed è adottato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, da trasmettere al Consiglio regionale che lo approva entro sessanta giorni dalla ricezione.
2. Il programma triennale è attuato attraverso piani annuali di esecuzione, predisposti dal Dipartimento competente, deliberati dalla Giunta regionale.


ARTICOLO 7
(Agenzia e conferenza per la Ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica)


1. È istituita l’Agenzia per la Ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica con il compito di predisposizione della proposta del Programma triennale di interventi e di attuazione del medesimo
Programma. L’attuazione del Programma si realizza mediante l’adozione del sistema di valutazione
della ricerca che opera in base ai principi di imparzialità e terzietà e seguendo le procedure previste dalla normativa regionale, nazionale ed europea. I progetti di ricerca sono valutati ex ante, in itinere ed ex post, secondo standard internazionali e secondo principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza.
La valutazione sarà opera di revisori anonimi estratti da Albi istituiti da fonti normative comunitarie o nazionali.
2. L’Agenzia è dotata di un Direttore Generale nominato con delibera della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale per la Ricerca.
Sempre con delibera la Giunta regionale approva il Regolamento di organizzazione e di funzionamento dell’Agenzia.
3. L’Agenzia ha autonomia amministrativa, contabile e finanziaria. Il suo funzionamento è assoggettato alle norme di carattere amministrativo, contabile e finanziario di diritto privato.
4. È istituita la Conferenza per la Ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica quale organo consultivo obbligatorio dell’Agenzia. La Conferenza è presieduta dall’Assessore regionale alla Ricerca.
5. I componenti la Conferenza sono nominati dalla Giunta regionale. La Conferenza è composta da 20 membri di cui:
? una rappresentanza dei soggetti pubblici e privati del SRR, pari alla metà dei componenti;
? una rappresentanza, pari a quattro componenti, designati dalle associazioni delle categorie produttive;
? una rappresentanza, pari a tre componenti, designati dalle associazioni dei lavoratori;
? una rappresentanza, pari a tre componenti, di esperti e ricercatori di notoria reputazione scientifica.
6. Il ruolo di componente della Conferenza è incompatibile con l’attività svolta dal sistema di valutazione della ricerca. Il componente non ha dirittoa compensi, salvo il rimborso delle spese.
7. Le riunioni della Conferenza si possono svolgere anche in teleconferenza o videoconferenza.
L’ordine del giorno deve essere trasmesso almeno quindici giorni liberi prima del giorno della convocazione della Conferenza.
8. La Conferenza provvede a dotarsi di un Regolamento interno di funzionamento ed organizzazione. Il Regolamento interno individua appositi Comitati Tecnici di supporto allo svolgimento dell’attività della Conferenza.
Dei predetti Comitati Tecnici possono essere chiamati a far parte anche personalità esterne alla
Conferenza per la Ricerca Scientifica e l’Innovazione Tecnologica.
Il Regolamento individua uno specifico Comitato Tecnico composto da rappresentanti di ciascuna delle
14 aree CUN (Consiglio Universitario Nazionale).


ARTICOLO 8
(Direttore Generale)


1. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato da contratto di diritto privato; la nomina del D.G. decade alla scadenza della Giunta regionale. Il DG resta in carica, per l’ordinaria amministrazione, sino alla nomina del nuovo Direttore Generale.
2. Il suo emolumento è definito dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore, al momento della nomina.
3. L’incarico è incompatibile con altre attività professionali.
4. Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell’Agenzia ed esercita tutti i poteri di direzione e gestione, in attuazione e nel rispetto del Programma di intervento triennale. Il Direttore ha in particolare i seguenti compiti:
-rappresentanza dell’Ente;
-direzione della struttura, predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
-gestione delle dotazioni finanziarie e strumentali, controllo e verifica del loro utilizzo, gestione del patrimonio e del personale;
-redazione di una relazione annuale sull’attività svolta dall’Agenzia e sui risultati conseguiti, da inviare all’Assessore;
-stipula dei contratti e delle convenzioni nonché di tutti gli altri atti necessari ed obbligatori;
-convocazione e coordinamento dell’attività della Conferenza per la Ricerca.


ARTICOLO 9
(Finanziamento della Ricerca e dell’innovazione tecnologica)


1. Il Programma triennale di intervento della Ricerca trova copertura finanziaria a valere su tutti i fondi europei, nazionali e regionali allocati nelle specifiche UPB del bilancio regionale, nel rispetto dei vincoli di destinazione fissati dalle leggi.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono interamente utilizzate per l’attuazione delle azioni di intervento di cui al precedente articolo 2.
3. I finanziamenti della ricerca sono assegnati dall’Agenzia, a seguito delle procedure di legge, tramite apposito atto negoziale.
4. L’atto negoziale deve contenere la specificazione delle fasi del finanziamento e l’obbligo del beneficiario alle rendicontazioni parziali e, finali.
5. Ogni attività di ricerca finanziata non può avere una durata superiore al triennio di vigenza del Programma di intervento. La rendicontazione finale deve espletarsi entro il sesto mese dal compimento dell’attività di ricerca e, comunque, non oltre il sesto mese dal compimento del triennio di vigenza delProgramma di Intervento.
6. L’omessa o irregolare rendicontazione parziale sospende l’ulteriore erogazione del finanziamento del progetto di ricerca e obbliga il beneficiario alla ripetizione di quanto ricevuto, salvo l’equivalente di ciò che sarà ritenuto utile della ricerca prodotta. L’omessa o irregolare rendicontazione finale obbliga il soggetto beneficiario alla ripetizione delle quote di finanziamento corrispondenti per valore alla ricerca effettivamente non eseguita; in tale ultima fattispecie il soggetto beneficiario è escluso da ulteriori finanziamenti erogati dalla Regione per un triennio.
7. L’Agenzia approva il bilancio annuale con il vincolo del pareggio.
L’inadempimento del vincolo è da considerarsi grave inadempimento e costituisce clausola risolutiva espressa dell’incarico di Direttore Generale.


ARTICOLO 10
(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di stato)


1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l’attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari d’esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.


ARTICOLO 11
(Abrogazioni)


1. Tutte le norme incompatibili con la presente legge sono abrogate.


ARTICOLO 12
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il 30 novembre 2009.


ARTICOLO 13
(Pubblicazione)


1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 17 agosto 2009 - Loiero



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