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NORMATIVA
Normativa regionale - Umbria

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Legge regionale 16 maggio 2007, n. 17
Disposizioni in ordine alle indennità dei consiglieri regionali.
 

Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
(Indennità dei consiglieri regionali)


1. L’indennità spettante ai membri del Consiglio regionale, per garantire il libero svolgimento del mandato ai sensi dell’articolo 122, comma 4 della Costituzione e dell’articolo 57 dello Statuto regionale, è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili il cui ammontare è pari ad un ventesimo del trattamento complessivo annuo lordo dei magistrati con funzioni di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate.
2. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale delibera l’ammontare delle quote mensili in riferimento alla qualifica HA08, classe 8/16, relativa ai magistrati di cui al comma 1.
3. Il contributo di cui all’articolo 4 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura del ventisette per cento (27%), è calcolato sull’indennità di cui al comma 1 al netto delle ritenute fiscali, in conseguenza della previsione dell’articolo 4 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.


ARTICOLO 2
(Modifica all’articolo 1 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 26)


1. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 26 le parole “dall’articolo 1, comma 1 della legge regionale 1 agosto 1972, n. 15” sono sostituite dalle parole “per i consiglieri regionali”.


ARTICOLO 3
(Decorrenza dell’indennità)


1. La corresponsione dell’indennità di cui all’articolo 1, comma 1, decorre dalla data della proclamazione.


2. Per i consiglieri regionali in carica l’indennità è rideterminata ai sensi dell’articolo 1, a far data dal primo mese successivo all’entrata in vigore della presente legge.


ARTICOLO 4
(Assegno al consigliere sospeso dalla carica)


1. Al consigliere regionale sospeso dalla carica a norma del comma 4/bis dell’articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni spetta, dal giorno del provvedimento di sospensione e per la durata dello stesso, un assegno pari all’indennità di carica di cui al comma 1, dell’articolo 1 ridotta del sessanta per cento (60%).
2. Al consigliere che sia stato sospeso, in caso di provvedimento di proscioglimento, è corrisposta una somma pari alla differenza tra l’indennità percepita e quella che sarebbe ad esso spettata durante il periodo di sospensione.


ARTICOLO 5
(Abrogazioni)


1. Sono e restano abrogate le seguenti leggi regionali:
a) legge regionale 1 agosto 1972, n. 15;
b) legge regionale 21 febbraio 1973, n. 11;
c) legge regionale 2 aprile 1973, n. 20;
d) legge regionale 21 gennaio 1976, n. 7;
e) legge regionale 25 agosto 1978, n. 48;
f) legge regionale 20 maggio 1980, n. 47;
g) legge regionale 6 agosto 1991, n. 20;
h) legge regionale 12 agosto 1994, n. 29.
2. Sono e restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 13 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 28;
b) l’articolo 1 della legge regionale 9 giugno 1998, n. 18;
c) il comma 1, dell’articolo 4 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 26;
d) l’articolo 2 della legge regionale 4 luglio 2003, n. 10;
e) il comma 1, dell’articolo 4 della legge regionale 29 luglio 2003, n. 16.


ARTICOLO 6
(Norma finanziaria)


1. I risparmi derivanti dall’applicazione della presente legge costituiscono economie di bilancio per l’anno 2007.
2. Il finanziamento di quanto disposto dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge trova copertura negli stanziamenti previsti nella Upb 01.1.001 “Funzionamento del Consiglio regionale” la cui entità sarà annualmente determinata in sede di bilancio.


Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 16 maggio 2007
LORENZETTI


Note all’art. 1, commi 1 e 3:
- La Costituzione della Repubblica italiana, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 e pubblicata nell’E.S. alla G.U. 27 dicembre 1947, n. 298, è entrata in vigore il 1° gennaio 1948. Si riporta l’art. 122, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (in G.U. 22 dicembre 1999, n. 299):
«Art. 122.
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.».
- Il testo dell’art. 57 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante “Nuovo Statuto della Regione Umbria” (pubblicata nell’E.S. al B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17), è il seguente:
«Art. 57 Divieto di mandato imperativo.
1. I Consiglieri regionali rappresentano l’intera Regione senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.».
- La legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8, recante “Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali” (pubblicata nel B.U.R. 20 gennaio 1973, n. 2), è stata modificata ed integrata dalle seguenti leggi regionali: 20 marzo 1978, n. 8 “Modifiche alla legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8. Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali” (in B.U.R. 29 marzo 1978, n. 13), 8 aprile 1980, n. 26 “Modifiche alla legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8, già modificata con legge regionale 20 marzo 1978, n. 8” (in E.S. al B.U.R. 11 aprile 1980, n. 22), 14 gennaio 1985, n. 2 “Soppressione del premio di reinserimento ed istituzione delle indennità di fine mandato per i consiglieri regionali” (in B.U.R. 24 gennaio 1985, n. 9), 29 febbraio 1988, n. 6 “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 15 gennaio 1973, n. 8. Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali” (in B.U.R. 2 marzo 1988, n. 15), 9 giugno 1998, n. 18 “Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla L.R. 18 gennaio 1972, n. 15, alla L.R. 15 gennaio 1973, n. 8 e alla legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9 in materia di indennità di funzione, rimborso spese e assegni vitalizi dei consiglieri regionali” (in B.U.R. 17 giugno 1998, n. 40) e 4 luglio 2003, n. 10 “Ulteriori modificazioni della legge regionale 1 agosto 1972, n. 15, della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8, della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9, della legge regionale 9 giugno 1998, n. 18 e modificazione della legge regionale 23 marzo 2000, n. 26” (in B.U.R. 16 luglio 2003, n. 29). Il testo dell’art. 4 è il seguente:
«Art. 4 Contributi di previdenza e di solidarietà obbligatori.
Tutti i consiglieri regionali sono assoggettati d’ufficio al pagamento dei contributi di previdenza e di solidarietà dal giorno della corresponsione della indennità consiliare.
I contributi sono trattenuti ogni mese sulle indennità dall’amministrazione del Consiglio regionale nella misura del 22 per cento dell’indennità mensile lorda di cui all’art. 1 della legge 1° agosto 1972, n. 15 «Indennità ai consiglieri regionali».
Le trattenute verranno contemporaneamente versate al Fondo di previdenza e di solidarietà di cui all’art. 1.».
- Il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, recante “Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 19 settembre 1997, n. 219.
Nota all’art. 2:
- Il testo vigente dell’art. 1, comma 2, della legge regionale 23 marzo 2000, n. 26, recante “Norme di prima applicazione della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 – Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle regioni” (pubblicata nell’E.S. al B.U.R. 31 marzo 2000, n. 19), modificato dalla legge regionale 4 luglio 2003, n. 10 (in B.U.R. 16 luglio 2003, n. 29) e, così come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 1 Disposizioni concernenti i componenti la Giunta regionale.
Omissis.
2. Ai componenti della Giunta che non sono consiglieri regionali, è corrisposta una indennità pari a quella prevista per i consiglieri regionali, al netto delle ritenute di cui alla legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni e alla legge regionale 14 gennaio 1985, n. 2.
Omissis.».
Nota all’art. 4, comma 1:
- Si riporta il testo dell’art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, recante “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale” (pubblicata nella G.U. 23 marzo 1990, n. 69):
«Art. 15.
Omissis.
4-bis. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1: a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati al comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale; b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l’elezione o la nomina;
c) coloro nei cui confronti l’autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all’articolo della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l’applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale.
Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al precedente periodo l’impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest’ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.
Omissis.».
Note all’art. 5:
- La legge regionale 1 agosto 1972, n. 15, recante “Indennità ai consiglieri regionali”, è pubblicata nel B.U.R. 10 agosto 1972, n. 22.
- La legge regionale 21 febbraio 1973, n. 11, recante “Funzionamento dei gruppi consiliari”, è pubblicata nel B.U.R. 28 febbraio 1973, n. 6.
- La legge regionale 2 aprile 1973, n. 20, recante “Norme relative al rimborso delle spese di accesso alla sede regionale dei consiglieri regionali residenti fuori del capoluogo di Regione e delle spese di missione dei consiglieri regionali”, è pubblicata nel B.U.R. 10 aprile 1973, n. 11.
- La legge regionale 21 gennaio 1976, n. 7, recante “Modifiche alla L.R. 1 agosto 1972, n. 15: "Indennità ai consiglieri regionali", alla L.R. 21 febbraio 1973, n. 11: "Finanziamento dei gruppi consiliari" e alla L.R. 2 aprile 1973, n. 20: "Norme relative al rimborso delle spese di accesso alla sede regionale dei consiglieri regionali residenti fuori del capoluogo di Regione”, è pubblicata nel B.U.R. 28 gennaio 1976, n. 4.
- La legge regionale 25 agosto 1978, n. 48, recante “Modifica dell’art. 5 della legge regionale 21 gennaio 1976, n. 7”, è pubblicata nel B.U.R. 30 agosto 1978, n. 36.
- La legge regionale 20 maggio 1980, n. 47, recante “Modifiche alle L.R. 9 agosto 1973, n. 33, L.R. 21 gennaio 1976, n. 7 e
L.R. 28 marzo 1978, n. 9”, è pubblicata nell’E.S. al B.U.R. 22 maggio 1980, n. 33.
- La legge regionale 6 agosto 1991, n. 20, recante “Ulteriori integrazioni della legge regionale 1 agosto 1972, n. 15”, è pubblicata nel B.U.R. 14 agosto 1991, n. 39.
- La legge regionale 12 agosto 1994, n. 29, recante “Legge 12 gennaio 1994, n. 30 – Consiglieri regionali sospesi.
Integrazione alla legge regionale 1 agosto 1972, n. 15”, è pubblicata nell’E.S. al B.U.R. 25 agosto 1994, n. 38.
- La legge regionale 15 giugno 1979, n. 28,
recante “Trattamento economico di missione, di trasferimento e di prima sistemazione del personale regionale”, è pubblicata nel B.U.R. 20 giugno 1979, n. 28.
- Per la legge regionale 9 giugno 1998, n. 18, si vedano le note all’art. 1, commi 1 e 3.
- Il testo vigente dell’art. 4 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 26 (si vedano le note all’art. 1, commi 1 e 3), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 4 Modificazione L.R. 1° agosto 1972, n. 15, modificazioni L.R. 22 aprile 1997, n. 15 e abrogazione L.R. 21 maggio 1973, n. 24.
1. Abrogato.
2. All’articolo 9 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole "di supporto" sono soppresse le parole "al Presidente e";
b) al comma 3 dopo le parole "di supporto" sono soppresse le parole "al Presidente e";
c) al comma 5 dopo le parole "tre unità" sono soppresse le parole "per il Presidente della Giunta e";
d) al comma 6 dopo le parole "di supporto" sono soppresse le parole "del Presidente e";
e) al comma 8 dopo le parole "durata dell’incarico" sono soppresse le parole "e per i due anni successivi,".
3. È abrogata la legge regionale 21 maggio 1973, n. 24, recante "Determinazione delle attribuzioni dei componenti la Giunta regionale", così come modificata dal terzo comma dell’articolo della legge regionale 17 gennaio 1983, n. 2, recante "Norme sul funzionamento delle strutture organizzative della Regione".».
- Per la legge regionale 4 luglio 2003, n. 10, si vedano le note all’art. 1, commi 1 e 3.
- Il testo vigente dell’art. 4 della legge regionale 29 luglio 2003, n. 16, recante “Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9, alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 26 e integrazioni alla legge regionale 4 luglio 2003, n. 10” (pubblicata nel B.U.R. 13 agosto 2003, n. 33), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 4 Norma transitoria.
1. Abrogato.
2. La diaria stabilita dal comma 1-bis dell’articolo 1 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9, come inserito dall’articolo 3 della legge regionale 4 luglio 2003, n. 10, nonché integrato dall’articolo 1 della presente legge, ha effetto
a decorrere dal 1° agosto 2003.».



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