NORMATIVA
Normativa regionale - Piemonte
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Legge regionale 16 dicembre 2009, n. 32
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Istituzione del gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) Euroregione Alpi Mediterraneo.
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Il Consiglio regionale ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge ARTICOLO 1 (Finalità) 1. La Regione Piemonte, unitamente alle Regioni Liguria, Valle d’Aosta, Provence-Alpes-Côte d’Azur e Rhône-Alpes, favorisce una strategia congiunta di sviluppo economico e sociale e di promozione comune nei confronti delle istituzioni europee, al fine di rafforzare i legami economici, sociali e culturali tra le rispettive popolazioni. 2. In conformità al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) e ai principi della normativa statale vigente in materia, la Regione Piemonte insieme alle Regioni di cui al comma 1, istituisce uno strumento di cooperazione a livello comunitario denominato "GECT Euroregione Alpi Mediterraneo", per facilitare la cooperazione dei suoi membri, al fine del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale. ARTICOLO 2 (Costituzione del GECT) 1. Per le finalità di cui alla presente legge la Regione Piemonte partecipa alla costituzione di un GECT, denominato "Euroregione Alpi Mediterraneo", tra i soggetti indicati all’articolo 1 attraverso la stipula di una convenzione, secondo le disposizioni di cui alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento. 2. Per realizzare i suoi obiettivi il GECT Euroregione Alpi Mediterraneo svolge i seguenti compiti: a) promozione, definizione e attuazione di progetti di cooperazione territoriale; b) promozione degli interessi dell’Euroregione presso gli stati e le istituzioni europee; c) ricerca e gestione di risorse finanziarie disponibili per la realizzazione dei suoi obiettivi; d) adesione ad organismi, associazioni e reti conformi agli obiettivi di cooperazione territoriale del GECT; e) gestione di programmi operativi nell’ambito della cooperazione territoriale europea; f) avvio di ogni altra azione finalizzata alla promozione della cooperazione territoriale per il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale, che possa contribuire al raggiungimento dei suoi obiettivi, nel rispetto del diritto comunitario, del diritto interno che lo disciplina e del diritto interno di ciascuno dei suoi membri. ARTICOLO 3 (Natura giuridica e sede) 1. Il GECT Euroregione Alpi Mediterraneo ha sede sociale in Francia, è disciplinato dal diritto francese, è dotato di personalità giuridica, ai sensi del regolamento (CE) 1082/2006, di diritto pubblico, secondo quanto disciplinato dall’ordinamento francese. 2. Il GECT Euroregione Alpi Mediterraneo dispone di un ufficio di rappresentanza a Bruxelles. ARTICOLO 4 (Convenzione e Statuto) 1. Il GECT Euroregione Alpi Mediterraneo è dotato di una Convenzione e di uno Statuto, costituenti l’allegato A della presente legge, approvati dai membri, che ne disciplinano l’organizzazione e il funzionamento. 2. La Giunta regionale approva le eventuali successive modifiche della convenzione e dello Statuto, acquisito il parere della competente commissione consiliare, da formularsi entro quarantacinque giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere s’intende favorevole. ARTICOLO 5 (Norma finanziaria) 1. Per il funzionamento operativo del GECT Euroregione Alpi Mediterraneo, le Regioni costituiscono un fondo istitutivo pari a 250.000,00 euro. 2. La Regione contribuisce con un quota di 50.000 euro pari a un quinto del fondo istitutivo. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, in termini di competenza, iscritti nell’unità previsionale di base (UPB) SB01031 del bilancio pluriennale 2009-2011 si fa fronte nel biennio 2010-2011 con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall’ articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003). ARTICOLO 6 (Norma finale) 1. La partecipazione al GECT Euroregione Alpi Mediterraneo della Regione Piemonte si deve intendere perfezionata a conclusione delle procedure statali di approvazione previste dal regolamento (CE) 1082/2006. Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino, addì 16 dicembre 2009 Mercedes Bresso ALLEGATO 1 Allegato A Convenzioni e statuto (art. 4) GECT “Eurorégion Alpes Méditerranée– Euroregione Alpi Mediterraneo ( )” Progetti di Convenzione e Statuto 2 luglio 2009 Convenzione Articolo 1 Denominazione È costituito il GECT denominato “Eurorégion Alpes Méditerranée – Euroregione Alpi Mediterraneo (GECT )”, di seguito denominato GECT , in applicazione del Regolamento comunitario n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 . Articolo 2 Lista dei membri Sono membri del GECT : o la Regione Liguria, o la Regione Piemonte, o la Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, o la Regione Rhône-Alpes, o la Regione Autonoma della Valle d’Aosta. Articolo 3 Sede Il GECT ha sede in Francia, a Nizza (Alpes-maritimes). Articolo 4 Ufficio di rappresentanza Il GECT dispone di un ufficio di rappresentanza a Bruxelles. Articolo 5 Territorio Il territorio all’interno del quale il GECT può espletare i suoi compiti corrisponde al territorio dei suoi membri. Articolo 6 Natura e obiettivi §1 Il GECT è uno strumento dotato di personalità giuridica costituito per facilitare la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale dei suoi membri, per il rafforzamento della coesione di cui al paragrafo 2, articolo 1 del reg. comunitario n. 1082/2006. Gli obiettivi del GECT rientrano tra quelli previsti, per l’obiettivo ‘cooperazione territoriale europea’, dai regolamenti comunitari relativi alla politica di coesione. §2 Il GECT persegue, in particolare, i seguenti obiettivi: 1) rafforzare i legami economici, sociali e culturali tra le rispettive popolazioni; 2) agire a favore dello sviluppo del territorio dell’Euroregione Alpi Mediterraneo, accordando un’attenzione particolare ai seguenti ambiti di cooperazione: o sviluppo economico e occupazione, o innovazione e ricerca, o ambiente, sviluppo sostenibile, prevenzione dei rischi naturali, o accessibilità e trasporti, o turismo e cultura,o educazione e formazione; 3) favorire una maggiore concertazione nella partecipazione comune ai programmi di cooperazione territoriale europea ed agli altri programmi tematici dell’Unione europea, per la realizzazione delle azioni dell’Euroregione; 4) rappresentare gli interessi dell’Euroregione Alpi Mediterraneo presso le istituzioni comunitarie e nazionali. Articolo 7 Compiti Per raggiungere i suoi obiettivi, il GECT attua i seguenti compiti: 1) concezione, definizione e attuazione di progetti di cooperazione territoriale nei settori comuni di competenza dei suoi membri, con o senza il contributo finanziario comunitario; 2) promozione degli interessi dell’Euroregione presso gli Stati e le Istituzioni europee; 3) ricerca e gestione di risorse finanziarie disponibili per la realizzazione dei suoi obiettivi; 4) adesione ad organismi, associazioni e reti conformi agli obiettivi di cooperazione territoriale del GECT , nel rispetto del diritto interno che lo disciplina e del diritto interno di ciascuno dei suoi membri; 5) gestione di programmi operativi nell’ambito della cooperazione territoriale europea, nel rispetto delle condizioni stabilite dal diritto comunitario, dal diritto interno che lo disciplina e dal diritto interno di ciascuno dei suoi membri. Il GECT , inoltre, può avviare ogni altra azione finalizzata alla promozione della cooperazione territoriale per il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale, nel rispetto degli impegni internazionali degli Stati italiano e francese. Articolo 8 Durata Il GECT ha una durata predeterminata di 15 anni, con facoltà di proroga tacita per ulteriori periodi di pari durata. Articolo 9 Diritto applicabile all’interpretazione e all’applicazione della ConvenzioneIl diritto applicabile è il diritto francese, ai sensi dell’art. 8.2 e) del Regolamento comunitario n. 1082/2006. Articolo 10 Riconoscimento reciproco §1 Come stabilito dall’articolo 6 del Regolamento comunitario n. 1082/2006, il controllo sulla gestione da parte del GECT dei fondi pubblici è garantito dalle autorità competenti dello Stato membro in cui il GECT ha la propria sede, che vi provvedono con le modalità indicate al medesimo articolo 6. §2 Lo Stato membro in cui il GECT ha la propria sede designa l’autorità competente all’esercizio di tale funzione, prima di approvare la partecipazione al GECT , come stabilito dall’art. 4 del Regolamento comunitario n. 1082/2006. Articolo 11 Procedura di modifica della Convenzione Articolo 11.1 Regola generale §1 La Convenzione viene modificata su accordo unanime dei cinque rappresentanti dei membri componenti l’Assemblea del GECT . §2 Il Regolamento comunitario n. 1082/2006 prevede che ogni modifica della Convenzione debba essere approvata dagli Stati membri. Articolo 11.2 Ammissione di un membro §1 L’Assemblea decide circa l’ammissione di nuovi membri su accordo unanime dei cinque rappresentanti dei membri componenti l’Assemblea del GECT . §2 Per l’ammissione di un membro si procede con richiesta scritta indirizzata al Presidente del GECT tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. §3 L’Assemblea modifica la Convenzione e lo Statuto, tenendo conto dell’ammissione del nuovo membro, come previsto dal Regolamento comunitario n. 1082/2006. Articolo 11.3 Recesso di un membro §1 Il membro che intende recedere dal GECT : o può farlo soltanto al termine di un esercizio finanziario, o deve informare il Comitato di pilotaggio 6 mesi prima della fine dell’esercizio in corso, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. §2 I membri che hanno esercitato il recesso dal GECT sono responsabili delle azioni derivanti da attività del GECT realizzate quando ne erano membri, ai sensi dell’articolo 12.2 del Regolamento comunitario n. 1082/2006. §3 Il membro che receda dal GECT è tenuto a ripianare i debiti riguardanti i propri impegni finanziari precedenti, all’interno del finanziamento del GECT stesso. §4 L’Assemblea modifica la Convenzione e lo Statuto tenendo conto del recesso, come previsto dal Regolamento comunitario n. 1082/2006. Articolo 12 Controversie Le controversie risultanti dall’applicazione della presente Convenzione sono di competenza del tribunale amministrativo del luogo in cui il GECT ha la propria sede. Articolo 13 Estinzione §1 Il GECT viene estinto con decisione unanime dei cinque rappresentanti dei membri componenti l’Assemblea del GECT stesso. §2 Per quanto riguarda la liquidazione, il GECT è sottoposto alla legislazione dello Stato membro in cui ha sede, ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento comunitario n. 1082/2006. §3 Il GECT di diritto francese può essere estinto tramite decreto motivato approvato dal Consiglio dei ministri e pubblicato nella Gazzetta ufficiale, come previsto dal codice generale delle collettività territoriali. §4 Il provvedimento di estinzione stabilisce le condizioni di liquidazione nel rispetto del codice generale delle collettività territoriali. Statuto Articoli da 1 a 13 = articoli della Convenzione Articolo 14 Lingue §1 Le lingue di lavoro del GECT sono l’italiano e il francese. §2 Tutti gli atti e i documenti ufficiali del GECT sono redatti in francese e in italiano. Articolo 15 Diritto applicabile al funzionamento del GECT Come stabilito dall’articolo 2 del Regolamento comunitario n. 1082/2006, il GECT è disciplinato da: a) il Regolamento comunitario n. 1082/2006; b) ove il Regolamento sopra citato lo autorizzi espressamente, le disposizioni della Convenzione e del presente Statuto; c) per le questioni che non sono disciplinate dal regolamento sopra citato o che lo sono soltanto in parte, le norme dello Stato francese e in particolare le disposizioni del Titolo II del Libro VII della quinta parte del codice generale delle collettività territoriali che non siano in contrasto con i regolamenti comunitari. Articolo 16 Organi §1 Come stabilito dall’articolo 10 paragrafo 1 del Regolamento comunitario n. 1082/2006, il GECT dispone almeno degli organi seguenti: a) una assemblea costituita dai rappresentanti dei suoi membri, b) un direttore, che rappresenta il GECT e agisce per nome e conto di questo. §2 Il GECT dispone degli organi seguenti: a) l’ Assemblea, costituita dai rappresentanti dei suoi membri, b) il Presidente, che esercita le funzioni di direttore ai sensi dell’articolo 10.1 b) del Regolamento comunitario n. 1082/2006; c) il Comitato di pilotaggio. Articolo 17 Assemblea L’Assemblea è l’organo deliberante del GECT . Articolo 17.1 Composizione §1 L’Assemblea è costituita dai rappresentanti dei membri del GECT , come stabilito dall’articolo 10.1 a) del Regolamento comunitario n. 1082/2006. §1 Ogni membro è rappresentato dal suo Presidente. §2 Ogni membro designa un supplente del Presidente nel rispetto del suo diritto interno. §3 In caso di impedimento del Presidente, ogni membro è rappresentato dal supplente del Presidente. §4 Ogni rappresentante dispone di un voto. Articolo 17.2 Procedure decisionali §1 In prima convocazione, l’Assemblea può deliberare soltanto in presenza dei rappresentanti dei suoi cinque membri. §2 In seconda convocazione, l’Assemblea può deliberare soltanto in presenza di almeno tre dei cinque rappresentanti dei suoi membri, di cui almeno il rappresentante di un membro francese e di un membro italiano. §3 La previsione di cui al punto precedente non si applica nei sei casi seguenti, in cui l’Assemblea può deliberare unicamente in presenza dei rappresentanti dei suoi cinque membri: 1) modifica della Convenzione o dello Statuto; 2) prestiti; 3) estinzione del GECT ; 4) fissazione della quota del contributo finanziario dei membri; 5) adozione del bilancio annuale; 6) deliberazione sul conto amministrativo e sul bilancio contabile. §4 Le decisioni sono prese all’unanimità dei rappresentanti dei membri presenti. §5 L’Assemblea delibera validamente solo sulle questioni poste all’ordine del giorno. Articolo 17.3 Competenze §1 L’Assemblea: 1) stabilisce le linee di intervento prioritarie necessarie alla definizione del programma di lavoro annuale che dovrà in seguito essere preparato dal segretario esecutivo; 2) adotta il programma di lavoro annuale preparato dal segretario esecutivo; 3) fissa la quota del contributo finanziario dei membri, conformemente all’articolo 17.2 del presente Statuto; 4) adotta il bilancio annuale, conformemente all’articolo 11.1 del Regolamento comunitario n. 1082/2006 ed alle disposizioni del codice generale delle collettività territoriali; 5) delibera sul conto amministrativo e sul bilancio contabile presentato ogni anno dal Presidente, conformemente all’articolo 17.2 del presente statuto; 6) designa il Presidente e il Vice Presidente, scelti tra i suoi membri in conformità alle disposizioni dell’articolo 18.1 del presente statuto; 7) prende le decisioni necessarie al funzionamento del GECT , escluse le competenze del Presidente; 8) designa l’organismo indipendente di audit esterno. §1 Se necessario, l’Assemblea: 1) convalida il profilo professionale del segretario esecutivo e decide circa la scelta e la revoca del segretario esecutivo; 2) convalida gli altri profili professionali e la scelta del personale, su proposta del segretario esecutivo, a partire dalla sua nomina in ruolo; 3) convalida l’organigramma, in cui è garantita la rappresentanza dei due Stati membri; 4) approva le convenzioni ed i contratti che stipula il GECT ed autorizza il Presidente del GECT a firmare queste convenzioni e contratti; 5) può demandare al Presidente la firma delle convenzioni e dei contratti stipulati dal GECT il cui importo è inferiore a 90 000 euro al netto delle tasse; 6) delibera in ordine alla modifica della Convenzione e dello Statuto conformemente all’articolo 17.2 del presente Statuto; 7) adotta e modifica il regolamento interno; 8) approva il ricorso al prestito e le modalità di rimborso, conformemente all’articolo 17.2 del presente Statuto, ed autorizza il Presidente a firmare il prestito; 9) nomina una commissione di gara conformemente all’articolo 28 del presente Statuto; 10) nomina una commissione per la selezione del personale in cui sia garantita la rappresentanza dei due Stati membri; 11) definisce le modalità di associazione a titolo consultivo delle seguenti categorie: o gli enti locali e gli organismi transfrontalieri, o i rappresentanti della società civile; 12) organizza una o più riunioni tematiche dei Vicepresidenti delle regioni francesi e degli Assessori delle regioni italiane; 13) può demandare al Presidente la rappresentanza del GECT in giudizio nel rispetto delle condizioni che questa determina; 14) delibera in ordine all’estinzione del GECT conformemente all’articolo 17.2 del presente Statuto. Articolo 17.4 Riunioni dell’Assemblea §1 Il numero delle riunioni annuali è fissato a un minimo di due. §2 L’Assemblea è convocata dal Presidente oppure su richiesta di almeno tre membri, di cui almeno il rappresentante di un membro francese e di un membro italiano. Articolo 18 Presidente e Vice Presidente Articolo 18.1 Designazione §1 Il Presidente ed il Vice Presidente del GECT sono designati tra i rappresentanti dei membri dell’Assemblea del GECT per un mandato di 6 mesi. §2 La presidenza è esercitata a turno tra tutte le regioni. §3 Il Vice Presidente fa le veci del Presidente in caso di impedimento. §4 Alla conclusione del suo mandato, il Vice Presidente diventa Presidente del GECT . §5 L’Assemblea procede alla designazione di un nuovo Vice presidente. §6 In caso di defezione del Presidente del GECT , egli è sostituito dal Vice Presidente del GECT fino a nuova elezione del Presidente della regione che garantisce la presidenza del GECT . Articolo 18.2 Competenze §1 Il Presidente esercita le funzioni di direttore ai sensi dell’articolo 10. 1 b) del Regolamento comunitario n. 1082/2006: rappresenta il GECT ed agisce a nome e per conto di questo. §2 Di sua iniziativa, il Presidente: 1) propone il luogo di svolgimento delle riunioni dell’Assemblea; 2) prepara le riunioni dell’Assemblea e stabilisce in particolare l’ordine del giorno dell’Assemblea; 3) convoca i rappresentanti dei membri alle riunioni dell’Assemblea; 4) presiede l’Assemblea del GECT ; 5) presenta all’Assemblea il bilancio, il programma di lavoro, il conto amministrativo e il rapporto annuale che accompagna il conto amministrativo; 6) firma i verbali delle riunioni dell’Assemblea; 7) è l’ordinatore delle spese e prescrive l’esecuzione delle entrate del GECT ; 8) se necessario, organizza una o più riunioni tematiche dei Vicepresidenti delle regioni francesi e degli Assessori delle regioni italiane. §3 Dietro parere dell’Assemblea, il Presidente ne attua le decisioni, ed in particolare : 1) nomina il segretario esecutivo; 2) firma le convenzioni e i contratti stipulati dal GECT il cui importo è pari o superiore a 90 000 euro al netto delle tasse; 3) firma i prestiti; 4) rappresenta il GECT presso le istanze europee, nazionali, regionali o di qualsiasi altro organismo, in seguito a concertazione. Rende conto della sua attività in ogni riunione dell’Assemblea. §3 Su delega dell’Assemblea, il Presidente: 1) firma le convenzioni e i contratti stipulati dal GECT il cui importo è inferiore a 90 000 euro al netto delle tasse, 2) rappresenta il GECT in giudizio. Nei due casi sopra citati, il Presidente riferisce all’Assemblea durante ogni riunione delle decisioni che ha assunto. Articolo 19 Comitato di pilotaggio §1 Il Comitato di pilotaggio è composto da un rappresentante tecnico per ogni Regione aderente. §2 Il Comitato di pilotaggio assiste l’Assemblea nell’attuazione degli obiettivi e delle missioni del GECT di cui agli articoli 6 e 7 della Convenzione e del presente Statuto. Articolo 20 Segretario esecutivo §1 Il segretario esecutivo assicura il funzionamento del GECT . §2 Il segretario esecutivo dirige il personale del GECT e partecipa al suo reclutamento conformemente alle disposizioni dell’articolo 21 del presente Statuto e in conformità con la scelta dell’Assemblea. §3 Il segretario esecutivo prepara il programma di lavoro annuale sulla base delle linee di intervento prioritarie stabilite dall’Assemblea. §4 Il segretario esecutivo assiste il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni. §5 Il Presidente può demandare una parte delle sue funzioni al segretario esecutivo nel rispetto del diritto interno che regola il GECT . §6 Il segretario esecutivo rende conto della propria attività al Presidente. §7 La delega termina con il mandato del Presidente. Articolo 21 Personale §1 Il GECT può impiegare direttamente del personale, avvalersi della messa a disposizione o del distacco in conformità con quanto disposto dal regime dei “syndicats mixtes” regolati dagli articoli L5721-1 e seguenti del codice generale delle collettività territoriali e secondo le leggi italiane relative. 2) La commissione per la selezione del personale attuata dall’Assemblea, come stabilito dall’articolo 17.2 10) del presente Statuto, è incaricata di valutare le candidature da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Articolo 22 Risorse del GECT Le risorse del GECT sono costituite da: 1) i contributi annuali versati dai membri, stabiliti dall’Assemblea; 2) gli aiuti e le sovvenzioni pubbliche nazionali o europee accordati al GECT ; 3) i lasciti e le donazioni; 4) i prestiti; 5) qualsiasi altra entrata conforme al diritto interno che si applica al GECT . Articolo 23 Modalità di partecipazione finanziaria dei membri §1 Ogni membro finanzia il GECT . §2 Il contributo annuale dei membri si basa sul principio di uguaglianza tra le cinque Regioni. §3 Il contributo di ciascun membro è fissato nella misura di un quinto del bilancio annuale. §4 I membri iscrivono nei loro bilanci l’importo necessario a coprire il contributo annuale. §5 Ciascun contributo è versato in una soluzione. §6 In caso di ammissione o recesso nel corso dell’anno civile, il contributo annuale verrà considerato dovuto per tutto l’anno. Articolo 24 Prestiti §1 Il GECT può ricorrere al prestito nel rispetto delle disposizioni applicabili a ciascun membro circa le relative condizioni di ricorso al prestito. §2 L’Assemblea approva il ricorso al prestito e le modalità di rimborso, all’unanimità dei cinque rappresentanti dei membri componenti l’Assemblea del GECT . Articolo 25 Norme applicabili in materia di bilancio e contabilità §1 Il GECT adotta un bilancio annuale, sottoposto all’approvazione dell’Assemblea, che comporta, in particolare, un foglio relativo al funzionamento e, ove necessario, un foglio operativo in conformità con le disposizioni di cui all’articolo 11. 1 del Regolamento comunitario n. 1082/2006. §2 In conformità alle disposizioni di cui all’articolo 11. 2 del Regolamento comunitario 1082/2006, la stesura dei conti del GECT e del rapporto annuale che li accompagna, così come il controllo e la pubblicazione di tali conti, sono regolati dalle leggi dello Stato membro in cui il GECT ha la propria sede. §3 La contabilità è tenuta secondo le regole della contabilità pubblica francese. §4 I documenti di bilancio sono trasmessi alle Regioni italiane facenti parte del GECT , nel rispetto di una presentazione conforme alle regole contabili dei due Paesi. §5 Sono applicabili al GECT le disposizioni dei capitoli II e VII del titolo uno del libro VI della prima parte del codice generale delle collettività territoriali relative al controllo del bilancio e al contabile pubblico. §6 Le funzioni di contabile del GECT sono esercitate dal tesoriere designato dal decreto prefettizio di costituzione del GECT . Articolo 26 Responsabilità dei membri §1 I membri sono responsabili dei debiti del GECT di qualsiasi natura essi siano, quando le risorse del GECT stesso sono insufficienti a onorare gli impegni, come previsto dall’articolo 12.2 del Regolamento comunitario n. 1082/2006. §2 La quota di ciascun membro è fissata proporzionalmente al suo contributo. Articolo 27 Appalti pubblici Relativamente agli appalti pubblici, il GECT applica il codice francese. Articolo 28 Commissione di gara L’Assemblea nomina una commissione di gara come previsto all’articolo 22 dell’Accordo sugli appalti pubblici francese, in cui è garantita la rappresentanza dei due Stati membri. Articolo 29 Procedura di modifica dello Statuto §1 La Convenzione è modificata in seguito a decisione assunta all’unanimità dei cinque rappresentanti dei membri componenti l’Assemblea del GECT . §1 Il Regolamento comunitario n. 1082/2006 prevede che qualsiasi modifica sostanziale dello statuto debba essere approvata dagli Stati membri. §2 Le modifiche sostanziali dello Statuto sono quelle che comportano, direttamente o indirettamente, una modifica della Convenzione. Articolo 30 Controversie Le controversie risultanti dall’applicazione del presente Statuto sono di competenza del tribunale amministrativo del luogo in cui il GECT ha la sua sede.
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