Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Modifica alla legge regionale 20/2005)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), e’ inserito il seguente:
<<2.1. Sono ammessi al Fondo di cui al comma 1 i nuclei familiari in cui almeno un genitore risieda o presti attivita’ lavorativa da almeno un anno in regione.>>.
ARTICOLO 2
(Modifica alla legge regionale 14/1991)
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio), le parole <<residenti nella regione>> sono sostituite dalle seguenti: <<nel cui nucleo familiare almeno uno dei genitori risieda o presti attivita’ lavorativa da almeno cinque anni, anche non continuativi, sul territorio nazionale, di cui uno in regione>>.
ARTICOLO 3
(Modifica alla legge regionale 6/2006)
1. Al comma 1 dell’articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), dopo le parole <<rivolto a persone>> sono inserite le seguenti: <<residenti in regione>>.
ARTICOLO 4
(Modifica alla legge regionale 6/2003)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), e’ inserito il seguente:
<<1.1. I beneficiari degli interventi di edilizia convenzionata, agevolata e sostegno alle locazioni risiedono o svolgono attivita’ lavorativa da almeno dieci anni, anche non continuativi, sul territorio nazionale, di cui uno in regione.>>.
ARTICOLO 5
(Deroghe a favore dei corregionali all’estero e del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia)
1. Per l’accesso ai benefici della presente legge si prescinde dal requisito della residenza o dell’attivita’ lavorativa in Italia e in regione per il periodo indicato, per i corregionali all’estero e i loro discendenti che abbiano ristabilito la residenza in regione, nonche’ per coloro che prestano servizio presso le Forze armate e le Forze di polizia.
2. Al comma 1 dell’articolo 8 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialita’), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<Si prescinde da tale requisito per i corregionali all’estero e i loro discendenti che abbiano ristabilito la residenza in regione, nonche’ per coloro che prestano servizio presso le Forze armate e le Forze di polizia.>>.
3. Al comma 5 dell’articolo 10 della legge regionale 11/2006, dopo le parole:
<<Il genitore o almeno uno dei genitori deve essere residente per almeno otto anni in Italia di cui uno in regione.>> sono inserite le seguenti: <<Si prescinde da tale requisito per i corregionali all’estero e i loro discendenti che abbiano ristabilito la residenza in regione, nonche’ per coloro che prestano servizio presso le Forze armate e le Forze di polizia.>>.
4. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 8 bis della legge regionale 11/2006, come modificato dal comma 2, fanno carico all’unita’ di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 4534 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
5. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 10, comma 5, della legge regionale 11/2006, come modificato dal comma 3, fanno carico all’unita’ di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 4533 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 15 ottobre 2009.