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NORMATIVA
Normativa regionale - Campania

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Legge regionale 15 marzo 2011 n. 4
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania (legge finanziaria 2011)
 

Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga la seguente legge


Art. 1
1. Le disposizioni dei commi da 2 a 19 costituiscono attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla legge 31 luglio 2010, n. 122.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la partecipazione, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità, comunque denominate, corrisposte agli organi della Regione e degli enti dipendenti, in qualunque forma costituiti, che ricevono contributi a carico delle finanze regionali, ai titolari di incarichi di qualunque tipo, nonché agli organi delle società, anche di tipo consortile, partecipate in misura maggioritaria o totalitaria dalla Regione, sono automaticamente ridotti del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 31 dicembre 2010. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in
cui siano già state effettuate le riduzioni di cui ai commi 5 e 14 dell’articolo 1 della legge regionale 20 luglio 2010, n. 7 (Norme per garantire risparmio, trasparenza ed efficienza in Regione Campania).
3. Nei casi in cui la Giunta o il Consiglio regionale rilascino ad un dipendente appartenente ai rispettivi ruoli l’autorizzazione a partecipare all’amministrazione o a far parte di collegi sindacali in società partecipate in misura maggioritaria o totalitaria dalla Regione o enti ai quali la Regione partecipi o comunque contribuisca, o che siano sottoposti alla vigilanza dell’amministrazione di cui l’impiegato fa parte, l'incarico si intende svolto nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza del
dipendente ed i compensi dovuti dalla società o dall'ente sono corrisposti direttamente all’amministrazione autorizzante per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale, ai sensi dell’articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato). La disposizione di cui al presente comma si applica anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
4. Salvo quanto diversamente previsto dall’articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), gli enti e le società di cui al comma 2 della presente legge provvedono all’adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi di amministrazione e di controllo, ivi compresi i collegi di revisori, ove non già costituiti in forma monocratica, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente a cinque e a tre componenti. Ai sensi della disposizione di cui al terzo periodo del comma 5, dell’articolo 6, del decreto-legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, la mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli enti e dalle società di cui al comma 2 sono nulli.
5. Nelle società, anche di tipo consortile, partecipate in misura maggioritaria o
totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, dalla Regione, il
compenso di cui all’articolo 2389, comma 1, del codice civile, dei componenti degli
organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento. La
disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del
consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Al fine di valorizzare le professionalità interne all’amministrazione regionale, a
decorrere dall'anno 2011, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa
quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti,
sostenuta dalla Giunta e dal Consiglio regionale, non può essere superiore al 20 per
cento di quella sostenuta nell'anno 2009. Ai sensi dell’articolo 6, comma 7, del
decreto-legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, l'affidamento di incarichi in
assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e
determina responsabilità erariale. Le disposizioni del presente comma si applicano
anche agli enti e alle società partecipate in misura maggioritaria o totalitaria dalla
Regione.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l’amministrazione
regionale non può effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della
spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la
produttività del lavoro pubblico e di migliorare l’efficienza dei servizi
dell’amministrazione regionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché
di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte degli enti e delle
società di cui al comma 2, è subordinata alla preventiva autorizzazione dell’assessore
delegato. L'autorizzazione è rilasciata soltanto nei casi in cui non sia possibile
limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi
ovvero non sia possibile l'utilizzo per le medesime finalità.
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione e gli
enti strumentali non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.
9. Nelle società, anche di tipo consortile, partecipate in misura maggioritaria o totalitaria dalla Regione, i soggetti che esercitano i poteri dell’azionista garantiscono
che, all’atto dell’approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile,
un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa derivante dall’attuazione
dei commi 6, 7 e 8. In ogni caso l’inerenza della spesa effettuata per studi e incarichi
di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza,
nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo
del collegio sindacale.
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa annua
sostenuta dall’amministrazione regionale per attività esclusivamente di formazione
deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le
predette attività di formazione sono svolte prioritariamente tramite organismi di
formazione statali, regionali o di enti territoriali. Agli atti e ai contratti posti in essere
in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 13, terzo periodo, del decreto legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’amministrazione
regionale e gli enti e le società di cui al comma 2, non possono effettuare spese di
ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per
l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per
l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011,
esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta
disposizione non si applica alle autovetture utilizzate in via esclusiva nell’ambito
delle funzioni di protezione civile.
12. Gli organi e le strutture di vertice di enti, agenzie, aziende e società partecipate in
misura maggioritaria o totalitaria dalla Regione non possono utilizzare in via
ordinaria auto di servizio per il trasporto dall’abitazione all’ufficio o luogo di lavoro.
13. Gli enti, le agenzie, le aziende e le società partecipate in misura maggioritaria o
totalitaria dalla Regione che ricevono contributi in via ordinaria o periodica dalla
Regione, sono tenuti a presentare alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, l’elenco delle auto di servizio, le attuali
modalità di utilizzo e l’eventuale piano di riduzione; la Giunta regionale, sulla base
dei dati ricevuti, definisce criteri omogenei di utilizzo, per il loro recepimento; il
mancato invio nei termini stabiliti della documentazione inerente le auto di servizio e
il mancato recepimento dei criteri di utilizzo delle auto di servizio, comporta la
sospensione di ogni erogazione regionale a favore dell’ente inadempiente.
14. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società partecipate in
misura maggioritaria o totalitaria dalla Regione, tenuto conto dei principi nazionali e
comunitari in termini di economicità e di concorrenza, l’amministrazione regionale
non può, salvo quanto previsto dall'articolo 2447 del codice civile, effettuare aumenti
di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a
favore delle società partecipate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi,
perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il
ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti
alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di
programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla
realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione
di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica,
l'ordine pubblico e la sanità, con decreto del Presidente della Giunta regionale
adottato su proposta dell’assessore delegato, sentito l’assessore al bilancio, possono f
essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo.
15. Ai fini del contenimento della spesa della Regione per gli organi istituzionali e
nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica l’importo
complessivo del trattamento indennitario del consigliere regionale non può eccedere
l’indennità massima spettante ai membri del Parlamento, come determinata ai sensi
dell’articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 (Determinazione dell’indennità
spettante ai membri del Parlamento).
16. Agli effetti del comma 1 e in applicazione dell’articolo 3 del decreto-legge 25
gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, per trattamento indennitario
complessivo del consigliere regionale si intende la somma delle indennità di cui
all’articolo 2, comma 1, e agli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 5 giugno 1996 n.
13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di
consigliere regionale della Campania).
17. L’ufficio di Presidenza, effettuata la ricognizione annuale, determina l’importo
dell’indennità massima di cui al comma 16 e assume tutti i provvedimenti necessari
alla applicazione del medesimo comma.
18. Le indennità previste dall’articolo 5, comma 1, della legge regionale 13/1996
sono ridotte del 10 per cento e non sono cumulabili tra loro.
19. Il comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 13/1996 è abrogato.
20. Ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 78/2010, convertito dalla
legge 122/2010, sino al 31 dicembre 2013, salve diverse disposizioni già assunte
dalla Regione in coerenza con i principi affermati dalla disposizione predetta, i
trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti regionali, nonché degli enti,
agenzie, aziende, società regionali o con quota maggioritaria della Regione, anche di
qualifica dirigenziale sono ridotti:
a) del 5 per cento per la parte eccedente 90.000 euro fino a 150.000 euro;
b) del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro;
c) del 10 per cento dell’intero importo corrisposto ai responsabili degli uffici di
diretta collaborazione degli assessori regionali.
21. A seguito delle riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 20, il trattamento
economico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi
annui.
22. Nella definizione di trattamento economico complessivo rientrano tutte le
indennità corrisposte a qualunque titolo.
23. Le riduzioni di cui ai commi 20 e 21 non operano ai fini previdenziali.
24. Nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale della Regione, nonché
degli enti, aziende, agenzie, società regionali o a partecipazione maggioritaria della
Regione, non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la
corresponsione, a loro favore, di importi derivanti dall’espletamento di incarichi
aggiuntivi.
25. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti del servizio
sanitario regionale ad esclusione dei soggetti destinatari delle riduzioni di cui
all’articolo 61, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133.
26. I commissari straordinari delle Aziende sanitarie locali che hanno prodotto atti in contrasto con il Piano di rientro sanitario (deliberazione del Consiglio dei Ministri)
decadono e sono cancellati automaticamente dall’elenco unico regionale degli idonei
alla nomina a direttore generale delle ASL e delle aziende ospedaliere della Regione
Campania, così come previsto dalla deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 2010,
n. 575.
27. Tutti i contratti assunti in contrasto con il Piano di cui al comma 26 sono
inefficaci.
28. L'articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 1994, n. 43 (Funzionamento dei
servizi del Provveditorato, delle Casse economali e del Patrimonio) è sostituito dal seguente:
“Art. 24 Elenco fornitori
1. Nelle more della stipulazione di apposita convenzione tra Consip e la
Regione Campania, per gli acquisti di servizi e forniture della Giunta regionale
della Campania, il settore provveditorato ed economato gestisce l'elenco unico
dei fornitori di beni e servizi.
2. L'elenco unico dei fornitori di beni e servizi è predisposto sulla base di
avvisi pubblicati con le forme previste dalla legge ed improntati ai principi di
trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
3. L'elenco unico dei fornitori di beni e servizi, in formato elettronico
accessibile telematicamente dall'homepage del sito istituzionale della Regione
Campania, è sempre aperto all'iscrizione degli operatori economici in possesso
dei requisiti richiesti ed è periodicamente aggiornato con cadenza almeno
annuale.
4. Il settore provveditorato ed economato, in qualsiasi momento, può procedere
alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dagli operatori presenti
nell' elenco.
5. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori di beni e servizi non è condizione
necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia.”.
29. La Giunta regionale della Campania, al fine di dare attuazione all'elenco unico
dei fornitori in forma elettronica di cui al comma 28, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, approva il disciplinare sul
funzionamento dell'elenco unico dei fornitori di beni e servizi della Giunta regionale
della Campania tenuto in forma elettronica.
30. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 38
(Disciplina dei beni regionali), è sostituito dal seguente:
“3. Qualora l'asta vada deserta per due volte, si procede a successive aste,
sino ad un massimo di due, per ciascuna delle quali si pone a base d'asta
il valore della precedente decurtato del 10 per cento. In mancanza di
aggiudicazione, si procede all'alienazione del bene a trattativa privata, a
condizione che il corrispettivo non risulti inferiore al 70 per cento del
valore posto a base della prima asta esperita.”.
31. Le lettere f) e g) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1996,
n. 17 (Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di
competenza della Regione Campania) sono abrogate.
32. Al comma 1, dell'articolo 25 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7
(Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, D.Lgs. 28
marzo 2000, n. 76) le parole “Le proposte” sono sostituite dalle seguenti “I progetti”.
33. Il comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 7/2002 è sostituito dai seguenti:
“3. L'ufficio, istituito con il regolamento di cui all'articolo 2 della legge
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n. 18 del 16 Marzo 2011
regionale 6 agosto 2010, n. 8 (Norme per garantire l’efficienza e l’efficacia
dell’organizzazione della Giunta regionale e delle nomine di competenza del
Consiglio regionale), presso la Presidenza della Giunta regionale, appone il
visto di conformità sui progetti di legge e sui relativi emendamenti all'esame
del Consiglio regionale, previo riscontro della corretta quantificazione delle
entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative
coperture. Fino all'istituzione del predetto ufficio i compiti ad esso assegnati
sono svolti dall'area generale di coordinamento “Bilancio, ragioneria e tributi”.
4. Per i disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale il visto è apposto
sulla proposta di deliberazione prima dell'approvazione in Giunta. Per l'esame
dei progetti di legge il Consiglio regionale adegua il proprio regolamento
interno agli articoli 53, comma 2, 60, comma 3, e 61, comma 5, dello Statuto
regionale, nonché alle norme di legge che disciplinano l'ordinamento contabile
della Regione Campania. Il Presidente della Giunta garantisce l'osservanza
delle richiamate disposizioni”.
34. Le maggiori entrate derivanti dal recupero dell’evasione fiscale, realizzate nel
corso dell’esercizio finanziario, sono destinate ad incrementare i fondi di riserva di
cui all’articolo 28, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 7/2002.
35. Le economie derivanti dalla esecuzione dei piani di antincendio boschivo della
Regione Campania per gli esercizi finanziari 2007 e 2008 redatti secondo le prescrizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro
in materia di incendi boschivi), sono utilizzate a parziale finanziamento della campagna di antincendio boschivo 2011.
36. In deroga ai termini previsti dalla normativa regionale di riferimento, tutti i
contributi pluriennali per l’ammortamento di mutui per il finanziamento di opere
pubbliche concessi in favore degli enti locali, ai sensi delle leggi regionali 31 ottobre
1978, n. 51 (Normativa regionale per la programmazione, il finanziamento e la
esecuzione di lavori pubblici e di opere di pubblico interesse, snellimento delle
procedure amministrative, deleghe e attribuzioni agli Enti locali), 12 dicembre 1979,
n. 42 (Interventi regionali per la costruzione, l’ampliamento, il miglioramento, il
completamento e l’acquisto di impianti e attrezzature sportive per la promozione e la
diffusione della pratica sportiva), 6 maggio 1985, n. 50 (Contributo della Regione per
opere di edilizia scolastica) e 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici,
dei servizi e delle forniture in Campania), decadono se al 31 dicembre 2010 gli enti
destinatari del finanziamento non hanno contratto il relativo mutuo.
37. A partire dall'anno 2013, gli incarichi di funzioni dirigenziali conferiti a persone
esterne al ruolo unico dirigenziale dell'amministrazione regionale sono ridotti del 20
per cento.
38. Il ricorso all'istituto del comando di dipendenti di altra pubblica amministrazione
presso gli uffici della Giunta regionale è ammissibile soltanto in presenza di
specifiche condizioni legate alla carenza di personale. Il comando, attesa la
straordinarietà ed eccezionalità delle esigenze da soddisfare, ha carattere limitato nel
tempo, comunque non superiore ad un anno. La Giunta regionale è autorizzata a
recuperare gli oneri relativi alle retribuzioni fisse del personale nei ruoli della Giunta
in posizione di comando presso gli uffici del Consiglio regionale a valere sulle
risorse da trasferire al Consiglio regionale nell’anno successivo, mediante apposita
variazione compensativa tra le unità previsionali di base 6.23.48 e 6.23.104 da
effettuare, entro il mese di maggio, ai sensi dell’articolo 29, comma 6, della legge
regionale 7/2002.
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n. 18 del 16 Marzo 2011
39. Il comma 4 dell'articolo 34 della legge regionale 18 novembre 2009, n. 14 (Testo
unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione
professionale per la promozione della qualità del lavoro), è abrogato.
40. In sede di riorganizzazione degli uffici regionali i dirigenti e i dipendenti della
Giunta regionale sono valorizzati sulla base di principi meritocratici e della
valutazione dei risultati in relazione al conseguimento degli obiettivi prefissati nelle
direttive annuali.
41. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), costituiscono norme di principio per le determinazioni
di attuazione da assumersi con deliberazione di Giunta regionale.
42. E' prevista la mobilità tra il personale della Giunta regionale e del Consiglio e
degli enti pubblici strumentali della Regione in attuazione delle previsioni del Piano
di stabilizzazione finanziaria della Regione Campania e nelle previsioni delle azioni
previste dal capitolo II dello stesso Piano. Con successive delibere la Giunta
regionale e il Consiglio regionale ne disciplinano le modalità attuative.
43. Al personale di ruolo della Giunta regionale, inquadrato in fascia funzionale
direttiva con almeno dieci anni di anzianità in detta fascia e che ha svolto, per
almeno cinque anni, funzioni di commissario straordinario dei consorzi di bonifica a
struttura complessa, è adeguatamente valutata detta attività, in sede di partecipazione
ai concorsi pubblici per titoli ed esami banditi dalla Regione Campania per la
copertura di posti di dirigente amministrativo. E' istituito il ruolo professionale degli
avvocati della Regione Campania, nel quale sono inseriti di diritto gli avvocati in
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'area generale di
coordinamento Avvocatura, iscritti nell'elenco speciale dell'albo professionale. E'
condizione per l'inquadramento nel ruolo degli avvocati della Regione Campania
l'accesso ai ruoli della stessa mediante pubblico concorso, previa iscrizione all'albo
degli avvocati. In osservanza dell'autonomia organizzativa garantita dall'ordinamento
forense, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce l'attività di lavoro
degli avvocati compresi nel ruolo.
44. Le economie e le risorse di cui all'articolo 18, comma 4, della legge regionale 19
gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
della regione Campania – legge finanziaria anno 2009), sono utilizzate, dagli enti
delegati ai sensi della legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 (Modifiche ed
integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n.13 concernente la delega in
materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo), a parziale finanziamento
dei piani di forestazione per gli anni 2011, 2012, 2013, attuati nell'ambito della
pianificazione regionale 2009-2013. Gli enti delegati, ai fini della successiva
approvazione, inseriscono le iniziative finanziabili e realizzabili in economia, nella
forma dell’amministrazione diretta, nei piani programmatici di cui all’articolo 6 della
medesima legge regionale.
45. In deroga a quanto previsto dall’articolo 6 ter, comma 2, lettere c), d) ed e), della
legge regionale 11/1996, sino alla data del 31 dicembre 2013 gli enti delegati non
possono ricorrere al turnover.
46. Fino alla data di cui al comma 45, l’assunzione del personale con contratto di
lavoro a tempo determinato e i rinnovi contrattuali sono sospesi. Resta salvo
l'impiego del predetto personale per la realizzazione di progetti finanziati a valere
sulla programmazione unitaria.
47. Salvo quanto previsto dal comma 48, e nel rispetto di quanto stabilito dal comma
6, per gli anni 2011, 2012, 2013, la programmazione finanziaria degli enti delegati è
adottata assumendo quale rapporto, fra giornate lavorative effettuate
complessivamente dalla forza lavoro e la superficie territoriale in ettari, quello
ottimale medio di cui all’articolo 6 ter, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale
11/1996.
48. Nel rispetto di quanto stabilito dal comma 49, per gli anni 2011, 2012, 2013, la
programmazione finanziaria degli enti delegati in cui il rapporto dell’articolo 6 ter,
comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 11/1996, è inferiore o uguale ai valori
ottimali indicati, è adottata assumendo quale rapporto tra giornate lavorative
effettuate complessivamente dalla forza lavoro e la superficie territoriale in ettari,
quello esistente alla data del 31 dicembre 2010.
49. Nel rispetto dell’articolo 9, comma 1 del decreto-legge 78/2010, convertito dalla
legge 122/2010, per gli anni 2011, 2012, 2013, il trattamento economico complessivo
dei singoli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale, parte impiegati e parte
operai, ivi compreso il trattamento accessorio, non può superare, in ogni caso, il
trattamento in essere alla data del 31 dicembre 2010 e la relativa spesa totale dei
singoli enti delegati non può superare l'80 per cento di quella al 31 dicembre 2010.
50. In attuazione dell’articolo 123 della Costituzione e degli articoli 22 e 23 dello
Statuto della Regione Campania, la presente legge disciplina il Consiglio delle
autonomie locali della Campania, di seguito denominato CAL.
51. Il CAL è composto da quaranta membri. Sono componenti di diritto i Presidenti
delle Province e i sindaci delle città capoluogo. Sono componenti elettivi:
a) un consigliere provinciale;
b) dodici rappresentanti di comuni con popolazione superiore ai cinquemila
abitanti;
c) diciassette rappresentanti di comuni con popolazione pari o inferiore ai
cinquemila abitanti.
52. Nel rispetto dei principi di cui all’articolo 22, comma 3, dello Statuto, alla
scadenza del CAL e prima del suo rinnovo, la ripartizione di cui alle lettere b) e c)
del comma 51 è suscettibile di revisione in rapporto alle variazioni demografiche che
risultano dalle ultime rilevazioni ufficiali ISTAT.
53. Il componente di cui al comma 51, lettera a), è eletto in collegio unico regionale
sulla base di candidature contrapposte. I componenti di cui al comma 51, lettere b) e
c), sono eletti in collegi provinciali con sistema proporzionale di liste concorrenti per
ciascuna classe demografica. La ripartizione dei seggi tra collegi provinciali assicura
l’assegnazione di almeno un seggio a ciascun collegio di entrambe le classi
demografiche.
54. Sono elettori e sono eleggibili i consiglieri provinciali, i consiglieri comunali e i
sindaci dei comuni della Campania, ad eccezione dei sindaci delle città capoluogo.
55. Le elezioni di cui al comma 53 si svolgono entro centoventi giorni dalle
intervenute elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, su convocazione del
Presidente della Giunta regionale.
56. Ogni lista elettorale comprende, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i
generi nel rispetto dei principi statutari.
57. Ogni elettore esprime una sola preferenza.
58. Con regolamento deliberato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di
svolgimento delle elezioni e le altre disposizioni di attuazione della presente legge. In
particolare, sono disciplinate le modalità di presentazione delle candidature per il
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 18 del 16 Marzo 2011
collegio regionale e di presentazione e formazione delle liste provinciali, il numero
minimo e massimo di candidati per ogni lista e le modalità di proclamazione degli
eletti.
59. E' proclamato eletto il consigliere provinciale che abbia riportato il maggior
numero di voti validi.
60. L'assegnazione dei seggi a ciascuna lista provinciale avviene con il sistema dei
quozienti elettorali interi e dei resti più alti.
61. Sono proclamati eletti i candidati di ciascuna lista provinciale, secondo l'ordine
delle rispettive cifre individuali. A parità di voti si applicano, nell’ordine, i seguenti
criteri di prevalenza:
a) l'appartenenza al genere meno rappresentato tra i candidati eletti;
b) la minore anzianità anagrafica.
62. Il Presidente della Giunta regionale, sulla base delle elezioni di cui ai commi da
53 a 61, nomina con proprio decreto i componenti del CAL. Il decreto è comunicato
al Presidente del Consiglio regionale che ne convoca la seduta di insediamento.
63. Le successive sedute sono convocate dal Presidente del CAL che presiede
l’assemblea, ne dirige i lavori ed esercita le funzioni secondo le modalità stabilite dal
regolamento di cui al comma 70.
64. Il CAL rimane in carica quanto il Consiglio regionale. I suoi componenti restano
in carica sino alla nomina dei loro successori e decadono nell’ipotesi di cessazione
per qualsiasi causa dalla carica ricoperta nell’ente locale di appartenenza.
65. Il Presidente della Giunta regionale nomina, in sostituzione del componente
cessato o dichiarato decaduto, il nuovo titolare della carica nelle ipotesi di
componente di diritto. Nelle ipotesi di componente elettivo, è nominato il primo dei
non eletti nella lista di appartenenza. Qualora trattasi del componente elettivo di cui
al comma 51, lettera a), è indetta un'elezione suppletiva.
66. I componenti di diritto di cui al comma 51 possono di volta in volta delegare a
rappresentarli nelle singole sedute amministratori dei rispettivi enti in ragione della
materia da trattare.
67. La delega non è ammessa per gli altri componenti del CAL.
68. Il CAL ha sede presso il Consiglio regionale che ne assicura il funzionamento
fornendone i locali e le risorse strumentali.
69. Il CAL, nella sua prima seduta, con le modalità di cui all’articolo 22, comma 4,
dello Statuto, elegge fra i suoi componenti il Presidente e il vice-presidente.
70. Il regolamento del CAL disciplina le modalità di convocazione e di svolgimento
delle sedute nonché le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei
lavori.
71. Il regolamento del Consiglio regionale disciplina le modalità di esercizio
dell'iniziativa legislativa e, per quanto non disciplinato direttamente dallo Statuto, le
norme di procedura per la trasmissione e l'acquisizione dei pareri e per l'esercizio
delle altre funzioni del CAL.
72. Al Presidente, al vice presidente e agli altri componenti del CAL è corrisposto,
per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio spettante ai dirigenti
regionali.
73. Dalla data di insediamento del CAL è soppressa la Conferenza Permanente
Regione-Autonomie locali della Campania ed è abrogata la legge regionale 28
novembre 1996, n. 26 (Istituzione della Conferenza permanente Regione-Autonomie
locali della Campania). I compiti e le funzioni attribuiti alla Conferenza, in quanto
compatibili con la presente legge, sono esercitati dal CAL.
74. Per l’attuazione dei commi da 50 a 73, nel bilancio regionale di previsione per
l’esercizio 2011 nell’ambito dell’UPB del Consiglio regionale è istituito apposito
capitolo denominato “Spese per l’istituzione e il funzionamento del Consiglio delle
autonomie Locali”, con stanziamento di euro 50.000,00. Alla copertura si provvede
mediante stanziamento di pari importo sul capitolo 6.23.48 del bilancio.
75. La Regione avvia una collaborazione con l'Istituto per la finanza e l'economia
locale (IFEL) al fine di promuovere una struttura tecnica di supporto alla Regione e
agli enti locali della Campania nel processo di attuazione del federalismo, anche
mediante la costituzione di un apposito ente associativo. Con deliberazione della
Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti il procedimento, le modalità e le condizioni per la collaborazione
tra la Regione e l'IFEL.
76. La Scarl DigitCampania esprime pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli
schemi di contratti stipulati dall'amministrazione regionale della Campania nonché
dagli enti, agenzie e società regionali, concernenti l'acquisizione di beni e servizi
relativi ai sistemi informativi automatizzati e sistemi web per quanto concerne la
congruità tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore a
euro 20.000,00 nel caso di procedura negoziata, e a euro 100.000,00 nel caso di
procedura ristretta o di procedura aperta. Il parere di DigitCampania è reso entro il
termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta e trasmesso
in copia alla Presidenza della Regione Campania. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e
successive modificazioni. Copia dei pareri tecnici attinenti a questioni di competenza
dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è
trasmessa da DigitCampania a detta Autorità.
77. È riconosciuto a decorrere dall’anno 2011 un bonus di euro 2.000,00, quale una
tantum, in favore dei bambini nati o adottati a decorrere dal gennaio 2011 in nuclei
familiari con già due figli minorenni a carico sulla base dei parametri e dei criteri di
graduazione del bisogno definiti dai provvedimenti di attuazione della presente
disposizione, stabiliti nei commi 78 e 79, nei limiti dello stanziamento di bilancio
disponibile da parte della Regione Campania.
78. I soggetti beneficiari del bonus sono la madre o il padre o altro soggetto esercente
la potestà genitoriale al momento della presentazione della domanda. Possono
presentare istanza accedendo al bonus i soggetti in possesso dei seguenti requisiti
socio economici:
a) residenza in Campania del richiedente, da almeno due anni dalla nascita
del bambino o dalla presentazione dell’istanza di adozione presso il
Tribunale di competenza o presso gli istituti autorizzati alle procedure di
adozione internazionale;
b) reddito annuo familiare inferiore ai 16.000,00 euro riferibile all’anno di
esercizio precedente a quello della data di entrata in vigore della presente
legge.
79. Si provvede all’erogazione del contributo fino a esaurimento delle risorse
stanziate per l’anno in corso. Il bando di attuazione e gli adempimenti consequenziali
sono demandati al settore regionale competente per la concessione dei contributi. Per
l’attuazione del presente comma si provvede con lo stanziamento di euro
2.000.000,00 sull’UPB 4.16.41.
80. La Regione Campania riconosce le funzioni sociali e le attività culturali svolte
dagli oratori delle parrocchie della chiesa cattolica e di altre confessioni e dagli enti
che svolgono attività similari. I contributi della Regione Campania sono concessi:
a) per l’acquisto di arredamento, attrezzature didattiche pari al 50 per cento
del valore dell’investimento complessivo non superiore ad euro
25.000,00;
b) per sostenere la formazione degli operatori che agiscono nell’ambito
dell’oratorio e dei laboratori formativi delle parrocchie e delle diocesi nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta;
c) per supportare iniziative sperimentali e di ricerca di nuove metodiche
d’intervento anche tramite progetti interdiocesani nel limite del 50 per
cento della spesa;
d) per sostegno alla gestione delle attività ricreative, educative, formative e
del tempo libero nel limite di euro 30.000,00.
81. Si provvede all’erogazione del contributo fino ad esaurimento delle risorse
stanziate per l’anno in corso. Il bando di attuazione e gli adempimenti consequenziali
sono demandati al settore regionale competente, compresa la stesura e la
pubblicazione del bando per la concessione dei contributi.
82. Per l’attuazione dei commi 80 e 81 si provvede con lo stanziamento di euro
2.000.000,00, sull’UPB 4.16.41., capitolo 7804.
83. La Regione, al fine di agevolare l’accesso al lavoro dei genitori, e in particolare
delle donne, e di promuovere la conciliazione tra scelte professionali e familiari,
garantisce il sostegno alle famiglie promuovendo la realizzazione all’interno dei
luoghi di lavoro di asili nido, micro-nidi e altri servizi educativi per la prima
infanzia.
84.Sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto a sostegno dei progetti
per interventi strutturali per la realizzazione di asili nido e micro-nidi all’interno di
aziende private con almeno tre madri lavoratrici.
85. I contributi in conto capitale di cui al comma 84 sono erogati fino al 45 per cento
del costo dell’intervento ritenuto ammissibile e comunque non oltre l’importo
massimo di euro 10.000,00.
86. Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola domanda di contributo.
87. L’asilo nido nei luoghi di lavoro accoglie un numero di bambini non inferiore a
trenta e non superiore a sessanta, con un’età compresa tra i tre mesi e i tre anni.
88. Il micro-nido nei luoghi di lavoro accoglie un numero di bambini non inferiore a
tre e non superiore a ventinove, con un’età compresa tra i tre mesi e i tre anni.
89. Agli asili nido e ai micro-nidi aziendali si applicano le disposizioni delle vigenti
normative in materia di autorizzazioni, permessi e controlli igienico-sanitari.
90. Si provvede all’erogazione del contributo fino ad esaurimento delle risorse
stanziate per l’anno in corso.
91. Il bando di attuazione e gli adempimenti consequenziali, sono demandati al
settore regionale competente compresa la stesura e la pubblicazione del bando per la
concessione dei contributi.
92. Per l’attuazione dei commi da 83 a 91 si provvede con lo stanziamento di euro
1.000.000,00 sull’UPB 4.16.41.
93. Al comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 7 dicembre 2010, n. 16 (Misure
urgenti per la finanza regionale), dopo le parole “la determinazione del tributo
dovuto” sono aggiunte le seguenti “ovvero gli elementi necessari e sufficienti alla
sua determinazione”.
94. Al comma 5 dell’articolo 13 della l.r. 16/2010, le parole “le sanzioni di cui ai
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n. 18 del 16 Marzo 2011
commi 1 e 3” sono sostituite dalle seguenti “le sanzioni di cui ai commi 1 e 2”.
95. Il comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 16/2010 è sostituito dal seguente:
“2. Gli organi addetti ai controlli, al fine di determinare il quantitativo di rifiuti
conferiti in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero abbandonati,
scaricati o depositati in maniera incontrollata, ivi compresi quelli smaltiti tal
quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, ne determinano in
maniera presuntiva il volume. Qualora non sia possibile effettuare apposita
pesatura è determinato un fattore di conversione peso/volume pari a 1.200
Kg/m3.”.
96. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 8, della legge regionale 1 febbraio 2005,
n. 4 (Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione), è
abrogata con effetto dall’anno scolastico 2011-2012.
97. Al comma 3, dell'articolo 3, della l.r. 11/1996, le parole “all’8 per cento” sono
sostituite dalle seguenti “al 5 per cento”.
98. Il soggetto autorizzato alla riscossione della tassa automobilistica regionale, a
garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali assunti, è tenuto a fornire una
fidejussione rilasciata esclusivamente dai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 1,
lettere b) e c), della legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con
polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici),
che abbiano la sede o almeno una dipendenza territoriale in Italia nei modi e termini
previsti dalle vigenti disposizioni primarie e secondarie in materia.
99. Gli articoli 12 e 13 della legge regionale 11 agosto 2005 n.15 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge
finanziaria regionale 2005) sono abrogati.
100. Al comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione
Campania – legge finanziaria 2006), la parola "cinque" è sostituita dalla seguente
"tre" e le parole “su proposta dell’assessore alla sanità”sono soppresse.
101. Al comma 6 dell’articolo 8-bis della legge regionale 9 dicembre 2004,n.11
(Misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità) le parole "cinque
anni" sono sostituite dalle seguenti "trenta mesi".
102. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 15 febbraio 2005, n. 8
(Contributo alla fondazione La Colombaia di Luchino Visconti di Forio e al museo
civico di Villa Arbusto di Lacco Ameno), le parole "250.000,00" sono sostituite dalle
seguenti "150.000,00".
103. Gli articoli 42, 77 e 84 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge
finanziaria 2008), sono abrogati.
104. Il comma 9 dell’articolo 6 della l.r. 1/2009, è abrogato.
105. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 13/1996, dopo la parola
“permanenti” sono inserite le seguenti “nonché al consigliere regionale di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 18
(Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2003, n. 12 – Norme in materia di polizia
amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza)”.
106. Al comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 13/1996, le parole “entro il
termine perentorio di novanta giorni dalla data di mancata rielezione, o, se la
cessazione del mandato avvenga per altre cause, dalla data per la quale è cessato
dalla carica” sono soppresse.
107. Dopo il comma 13 dell’articolo 10 della legge regionale 13 agosto 1998, n.16
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n. 18 del 16 Marzo 2011
(Assetto dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale), è aggiunto il seguente:
“14. Per gli agglomerati esistenti, i consorzi ASI possono procedere
all’adozione di piani anche in riferimento a singoli agglomerati”.
108. La legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 (Disciplina degli interventi regionali di
promozione dello spettacolo), è così modificata:
a) alla lettera t) del comma 2 dell’articolo 2, le parole “con non più di
quattro schermi” sono sostituite dalle seguenti “con non più di sette
schermi”;
b) dopo la lettera u) del comma 2 dell’articolo 2 sono aggiunte le seguenti:
“v) per teatri della tradizione popolare partenopea, i teatri con capienza di
almeno seicento posti e funzionanti senza soluzione di continuità da
quindici anni, ed i teatri di almeno quattrocentocinquanta posti, situati in
edifici di rilevante pregio storico ed architettonico riconosciuto e tutelato
dalla direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, che
realizzino stagioni teatrali di almeno cento spettacoli, di cui almeno il 50
per cento del repertorio classico napoletano;
z) per associazioni di promozione cinematografica, i soggetti pubblici o
privati, senza scopo di lucro, che promuovono la cultura
cinematografica.”;
c) dopo il comma 3 dell’articolo 10 è aggiunto il seguente:
“3 bis. Gli operatori che hanno trasferito la sede legale e operativa in
Campania possono essere iscritti al registro dopo tre anni dalla data di
trasferimento”;
d) il comma 1 dell’articolo 12 è così modificato:
1) alla lettera a), le parole “diciassette e mezzo per cento” sono sostituite
dalle seguenti “venti per cento”;
2) alla lettera b), le parole “sedici e mezzo per cento” sono sostituite dalle
seguenti ”dodici e mezzo per cento”;
3) alla lettera n), le parole “l’uno per cento” sono sostituite dalle parole
“mezzo punto percentuale”;
4) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente:
“o) sostegno annuale dell’attività dei soggetti di cui all’articolo 2, comma
2, lettera v), cui sono assegnate il due per cento delle risorse;”.
109. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 15 della legge regionale 21 gennaio
2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione Campania – legge finanziaria anno 2010), la Regione destina annualmente
euro 200.000,00. Il relativo finanziamento insiste sulla U.P.B. 3.11.31.
110. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 8/2010 è abrogata.
111. I comuni dotati di aree industriali nell’ambito dei propri strumenti urbanistici o
di Piani di Insediamenti Produttivi possono trasferire la gestione di tali aree ai
consorzi ASI, mediante la conclusione di accordi ai sensi dell’articolo 15 della legge
241/1990. Tali aree, previa presa d’atto del consiglio dei consorzi ASI, entrano a far
parte dei Piani Regolatori ASI.
112. I comuni assegnatari di finanziamenti regionali, nazionali e comunitari
finalizzati allo sviluppo e alla infrastrutturazione delle aree industriali, possono
avvalersi, dei consorzi ASI, mediante la conclusione di accordi ai sensi dell’articolo
15, della legge 241/1990, per l’attività di progettazione e realizzazione delle opere
finanziate.
113. I commi 5, 13, 19, 25, 27, 32, 34 e 94 dell’articolo 1, della legge regionale
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n. 18 del 16 Marzo 2011
2/2010, sono abrogati.
114. L’articolo 15 della legge regionale 16/2010, è sostituito dal seguente:
“15. Qualora i consorzi di bonifica non ricostituiscano gli organi entro il 27
marzo 2011, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina di
commissari scelti tra professionalità esterne alla Regione con esperienza
dirigenziale o commissariale.”.
115. La legge regionale 2 marzo 2006, n. 3 (Integrazione alla legge regionale 3
novembre 1994, n. 32 ), è abrogata.
116. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 3 settembre
2002, n. 21 (Norme sul diritto agli studi universitari – adeguamento alla legge 2
dicembre 1991, n. 390), è sostituita dalla seguente:
“a) Presidente nominato dal Presidente della Giunta regionale d’intesa con
l’Università di riferimento;”.
117. Al comma 7 dell'articolo 19 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione
Campania – legge finanziaria regionale 2007), sono aggiunte le seguenti parole
“anche riservato nei limiti consentiti dai principi costituzionali”.
118. Il comma 7 dell'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 19
(Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio
esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione
amministrativa), è abrogato.
119. Al comma 1, dell'articolo 1, della legge regionale 22 novembre 2010, n. 13
(Regolarizzazione degli impianti serricoli), le parole “centoventi giorni” sono
sostituite con le seguenti “centottanta giorni”.
120. Con regolamento della Giunta regionale da emanarsi entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla riorganizzazione
dell'istituto di cui all'articolo 1, comma 21, della legge regionale 2/2010.
121. Le sanzioni amministrative tributarie in materia di tasse automobilistiche
possono essere irrogate secondo le procedure di cui agli articoli 16 e 17, commi 1 e
2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia
di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo
3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662).
122. Se le sanzioni per ritardato versamento ovvero le sanzioni per omesso e
insufficiente versamento, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo, sono
irrogate mediante diretta iscrizione a ruolo, senza previa contestazione ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo n. 472/1997 e dell’articolo 17,
comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina
della riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della L. 28 settembre 1998,
n. 337), la cartella di pagamento contiene gli elementi di cui all'articolo 12, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni
sulla riscossione delle imposte sul reddito).
123. In attuazione della legge regionale 16/2010, è stanziata sulla UPB 12.42.82 la
somma di euro 200.000,00 per prevenire le frodi sui fondi comunitari.
124. L’articolo 66 della legge regionale 1/2008, è sostituito dal seguente:
“Art. 66. Gli impianti per la produzione di energia termoelettrica ubicati nel
territorio dei comuni della Regione Campania devono essere dotati di un
sistema di monitoraggio dello stato della qualità dell’aria, attraverso la
collocazione permanente di centraline per il rilevamento dell’inquinamento
atmosferico. La dotazione del sistema di monitoraggio costituisce condizione
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n. 18 del 16 Marzo 2011
per ottenere l'autorizzazione di esercizio. La mancanza del sistema comporta
la revoca dell'autorizzazione. Gli impianti per la produzione di energia
elettrica già in esercizio devono essere dotati, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, del predetto sistema di monitoraggio.
Decorso inutilmente tale termine, l'autorizzazione è revocata. L’ assessore
delegato invia annualmente una relazione dettagliata alle commissioni
consiliari competenti.”.
125. La UPB 6.23.54 è incrementata di euro 1.500.000,00 con prelievo dalle risorse
del fondo comunitario FAS; l’incremento è finalizzato al finanziamento dei comuni
al di sotto di quindicimila abitanti per la realizzazione di un sistema di
implementazione della copertura WiFi gratuita delle aree pubbliche, con la
realizzazione di hotspot con accesso ad internet con modalità Wireless.
126. La Giunta regionale è autorizzata alla riprogrammazione delle eventuali
economie maturate negli Accordi di Programma Quadro del settore idrico per il
finanziamento delle opere di completamento concernenti gli interventi classificati
CIA/C5 “ lavori di realizzazione dell’impianto di depurazione di Ischia Barano”,
CIA/C6 “ impianti di depurazione di Procida”, RL C04 “ adeguamento funzionale e
completamente del sistema fognario del comune di Ercolano, stazione di
sollevamento di via macello, collegamento alla galleria vesuviana ed opere
accessorie”.
127. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 1, della legge regionale 24
novembre 2001, n. 17 (Disciplina delle strutture ricettive extra-alberghiere), è
aggiunta la seguente:
“h) alberghi diffusi.”.
128. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 17/2001, è inserito il seguente:
“Art. 8 bis. Alberghi diffusi
Sono alberghi diffusi le strutture ricettive alberghiere situate nei centri storici
caratterizzate dalla centralizzazione in un unico edificio dei servizi comuni e
dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più edifici separati. Le unità
abitative sono dotate di arredi, attrezzature e servizi tra di loro omogenei. La
Giunta regionale stabilisce le caratteristiche dei centri storici nei quali ne è
consentita la realizzazione.".
129. Gli articoli 2 e 3 della legge regionale 26 marzo 1993, n. 13 (Disciplina dei
complessi turistico-ricettivi all’aria aperta) sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 2 Campeggi
1. I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico a gestione unitaria,
attrezzati in aree recintate per la sosta in apposite piazzole e per il soggiorno
di turisti provvisti, di norma, di unità abitative quali tende ed altri mezzi
autonomi di pernottamento, quali roulotte, maxi caravan e case mobili. Tali
installazioni anche se collocate permanentemente entro il perimetro delle
strutture ricettive regolarmente autorizzate, non costituiscono attività rilevanti
ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici. A tal fine i predetti allestimenti
devono: conservare i meccanismi di rotazione in funzione, non possedere
alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle
reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze devono essere removibili in
ogni momento.
2. I campeggi possono essere dotati di piazzole con unità abitative proprie con
tende o altri allestimenti stabili o mobili dell'azienda destinati al soggiorno di
turisti non provvisti di mezzi propri, in misura non superiore al 30 per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate.
Art. 3 Villaggi Turistici
1. I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico a gestione
unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in unità
abitative proprie, stabili o mobili, in apposite piazzole destinate ad ospitare
turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento. Ogni unità
abitativa propria non può avere una superficie abitabile, compresi gli
eventuali servizi, inferiore a metri quadrati quindici e superficie superiore a
metri quadrati quaranta.
2. I villaggi turistici possono essere dotati di piazzole libere da allestimenti da
destinare a turisti provvisti di mezzi di soggiorno autonomi e trasportabili,
quali roulotte, maxi caravan e case mobili. Tali installazioni, anche se
collocate permanentemente entro il perimetro delle strutture ricettive
regolarmente autorizzate, non costituiscono attività rilevanti ai fini
urbanistici, edilizi e paesaggistici, in misura non superiore al 20 per cento del
numero complessivo delle piazzole autorizzate.
3. A tal fine i predetti allestimenti devono conservare i meccanismi di
rotazione in funzione e non possedere alcun collegamento di natura
permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e
le pertinenze devono essere removibili in ogni momento.
4. Le piazzole dotate di allestimenti stabili non possono superare il 60 per
cento delle piazzole complessivamente autorizzate.
5. Assumono la denominazione “alberghieri” i complessi turistici ricettivi
all'aria aperta che hanno le stesse caratteristiche di cui alla tabella “C“
caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili
inseriti in un' area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.".
130. Per il conferimento a terzi di concessioni oggetto di cessazione, nelle more
dell’adozione del piano di settore delle acque minerali naturali e termali di cui agli
articoli 38 e 39 della legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 (Disciplina della ricerca ed
utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque
di sorgente), il competente settore regionale, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, attiva le procedure di cui all’articolo 21 del
regolamento n. 10 del 2010, approvato con decreto del Presidente della Giunta
regionale 9 aprile 2010, n. 95 e pubblicato sul BURC n. 28 del 12 aprile 2010.
131. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, attua un
piano di incentivi volto alla internazionalizzazione delle piccole e medie imprese
campane, anche per il tramite di consorzi export regionali. Per la realizzazione degli
interventi previsti dal presente comma, è istituito un fondo denominato “Fondo per la
internazionalizzazione delle piccole e medie imprese campane” con una dotazione di
euro 250.000,00 a valere sulla UPB 2.83.243.
132. La Giunta regionale concede il patrocinio morale alle fiere e ai convegni che
sono svolte negli spazi adiacenti le attività di produzione.
133. All’articolo 1 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 10 (Contributo all’istituto
di studi per lo sviluppo economico ISVE per il sostegno e il potenziamento delle
attività di cooperazione e ricerca), dopo la parola “sviluppo.” sono aggiunte le
seguenti “L’Istituto di studi per lo Sviluppo Economico (ISVE) ha personalità
giuridica pubblica ed è dotato di autonomia gestionale, organizzativa, patrimoniale e
contabile; lo stesso istituto opera secondo il proprio statuto ed i regolamenti interni,
con piena autonomia negoziale di diritto pubblico e privato. La Regione assegna le
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n. 18 del 16 Marzo 2011
necessarie risorse finanziarie per lo svolgimento dei suddetti compiti e funzioni e di
quelle di diretta competenza o gestione; in tal caso, il Presidente e l'assessore
delegato esercitano la vigilanza ed il controllo sul relativo espletamento. Il relativo
contributo grava sulla UPB 6.23.57”.
134. L'articolo 2 della legge regionale 10/1983 è sostituito dai seguenti:
"Art. 2
1. Lo statuto dell'ISVE ed i bilanci di previsione e consuntivi sono approvati
dalla Giunta regionale. La nomina, la composizione ed il funzionamento del
comitato di indirizzo e del collegio dei revisori dei conti sono disciplinati
dalle norme statutarie.
2. Il direttore generale è il legale rappresentante dell’ISVE, anche in giudizio
e nei confronti di terzi, ed allo stesso sono attribuiti tutti i poteri di gestione,
direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria per il perseguimento
dei fini della presente legge e di quelli statutari. Il direttore generale adotta le
disposizioni, le direttive ed i regolamenti necessari. Il direttore generale dura
in carica cinque anni con mandato rinnovabile ed è nominato dal Presidente
della Giunta regionale.
Art. 2 bis
1. A far data dalla data di entrata in vigore della presente legge sono dichiarati
decaduti i componenti degli organi collegiali in carica escluso il collegio
sindacale; contestualmente, cessano anche gli incarichi di natura direttiva
conferiti dall'assemblea dei soci dell’istituto.
2. Allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività dell’ente e la
continuità di gestione il mandato del direttore generale in carica è confermato
per trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le norme statutarie sono adeguate entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge; quelle incompatibili si intendono abrogate.
4. Con legge di bilancio sono assegnate, per ogni esercizio finanziario, le
risorse economiche per il funzionamento dell'Istituto di studi per lo Sviluppo
economico”. Il finanziamento insiste sulla UPB 6.23.57.”.
135. La Regione promuove la costituzione di una Società finanziaria regionale per
azioni, con sede nel territorio della Regione, che ha come oggetto sociale l'attuazione
dei piani, programmi e indirizzi della Regione Campania, nonché operante a
supporto alle Piccole e Medie Imprese (PMI), alla quale possono anche essere
trasferite, mediante operazioni straordinarie, società partecipate e aziende regionali,
previa autorizzazione della Giunta regionale.
136. L'oggetto sociale prevalente della società di cui al comma 135 consiste nel dare
attuazione agli obiettivi, ai programmi e alle direttive regionali. Essa può acquisire
partecipazioni in società già costituite o costituire società, anche insieme a soggetti
terzi, e svolgere ogni attività che sia opportuna per il raggiungimento dell'oggetto
sociale.
137. La società di cui al comma 135 è a totale o prevalente capitale pubblico e la
Regione Campania assume e mantiene nella società una partecipazione comunque
non inferiore al 51 per cento del capitale sociale; è disciplinata, per quanto non
espressamente previsto dalla presente legge, dalle norme del codice civile riguardanti
le società per azioni. La società presenta un piano industriale operativo da sottoporre
all'approvazione della Giunta regionale della Campania entro novanta giorni dalla
pubblicazione della deliberazione di costituzione nel BURC, e prima dell'inizio di
ogni esercizio sociale presenta un budget preventivo annuale.
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n. 18 del 16 Marzo 2011
138. La dotazione finanziaria per le spese di investimento per l’attuazione dei commi
135, 136, 137 è definita con successivo provvedimento in misura di 5.200.000,00
euro di cui 200.000,00 appostati sulla relativa UPB per le spese di costituzione.
139. La Regione Campania sostiene iniziative di finanza etica ed agevola il ricorso al
micro-credito necessario a realizzare un'idea o un progetto imprenditoriale. Le
iniziative sono rivolte in modo prioritario ai giovani tra i diciotto e i trentacinque
anni e consistono in:
a) concessioni di garanzie a favore dei beneficiari di micro-credito
finalizzate al miglioramento della bancabilità dei progetti presentati;
b) costituzione in Campania di soggetti eroganti micro-credito, ai sensi
dell'articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo
Unico delle leggi in materia bancaria ed edilizia).
140. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di
attuazione di cui al comma 139. Per l'attuazione delle disposizioni è autorizzata
nell'anno 2011 la spesa di euro 150.000,00 sulla UPB 2.83.243.
141. La Regione Campania stabilisce, con modalità da determinare con specifiche
disposizioni legislative, misure di aiuto, riduzione di imposte e tasse regionali, in
linea con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato. Possono essere concessi
aiuti nell’ambito dei massimali previsti dalla regola de minimis a favore delle
imprese ammesse a questa tipologia di aiuti dalla normativa comunitaria.
142. La rubrica dell'articolo 3 legge regionale 28 novembre 2007, n. 12 (Incentivi
alle imprese per l’attivazione del piano di azione per lo sviluppo economico
regionale), è sostituita dalla seguente: “Incentivi per nuovi investimenti con
procedura valutativa: credito d'imposta regionale per nuovi investimenti produttivi”.
143. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 12/2007, la parola “automatica”
è sostituita dalla seguente “valutativa” e le parole “articoli 4 e 7” sono sostituite dalle
seguenti “articoli 5 e 7”.
144. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 12/2007, le parole “è
utilizzabile” sono sostituite dalle seguenti “è fruibile in maniera automatica”.
145. Al comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 12/2007, le parole “ diverse da
quelle che hanno diritto all'agevolazione” sono sostituite dalle seguenti “ubicate al di
fuori del territorio regionale”.
146. Il comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 12/2007, è sostituito dal
seguente:
“7. L'agevolazione spetta a condizione che, presso la struttura produttiva
oggetto del programma di investimento agevolato, si determini un incremento
occupazionale, secondo le modalità e i termini fissati con il disciplinare di cui
all'articolo 7 e con il provvedimento di attivazione della procedura di
agevolazione. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto
delle diminuzioni occupazionali verificatesi in altre strutture produttive
facenti capo alla medesima impresa.”.
147. La rubrica dell'articolo 4 della legge regionale 12/2007, è sostituita dalla
seguente “Incentivi per l'incremento dell'occupazione con procedura valutativa:
credito di imposta per l'incremento dell'occupazione”.
148. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 12/2007, la parola “automatica”
è sostituita dalla seguente “valutativa” e le parole “articoli 4 e 7” sono sostituite dalle
seguenti “articoli 5 e 7”.
149. Il comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 12/2007, è sostituito dal
seguente:
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“7. La misura dell'agevolazione è differenziabile in riferimento alla durata del
contratto di lavoro, alla condizione di disabilità e svantaggio dei lavoratori, ai
settori o agli ambiti territoriali di intervento, in ragione di priorità e indirizzi
adottati in coerenza con il PASER. Essa è fruibile in maniera automatica, nel
periodo d'imposta fissato con il disciplinare dello strumento di agevolazione,
esclusivamente secondo le modalità previste dall'articolo 7, commi 3 e 4, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma
dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59).
150. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 12/2007, dopo la parola
“orientati” sono inserite le seguenti “alla creazione di impresa,”.
151. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 12/2007, le parole “costi di
gestione e funzionamento,” sono soppresse.
152. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 12/2007, le parole “e di
gestione” e le parole “Se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette
ipotesi sono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, l'agevolazione è
rideterminata escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per
la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione
finanziaria, le disposizioni precedenti si applicano anche se non è esercitato il
riscatto.” sono soppresse. Le parole “diverse da quelle che hanno diritto
all'agevolazione” sono sostituite dalle seguenti “ubicate al di fuori del territorio
regionale”.
153. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 12/2007, è aggiunto il
seguente:
“5. L'agevolazione spetta a condizione che, presso la struttura produttiva
oggetto del programma di investimento agevolato, si determini un incremento
occupazionale, secondo le modalità e i termini fissati con il disciplinare di cui
all'articolo 7 e con il provvedimento di attivazione della procedura di
agevolazione. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto
delle diminuzioni occupazionali verificatesi in altre strutture produttive
facenti capo alla medesima impresa.”.
154. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 12/2007 è sostituito dal
seguente:
“4. L’agevolazione consiste in un contributo in conto interessi fino al totale
del tasso di riferimento indicato ed aggiornato con decreto del Ministro
competente nella misura massima consentita secondo la regola de minimis, a
condizione che il tasso passivo del finanziamento non ecceda la misura
individuata con l’apposito disciplinare dello strumento di agevolazione. Al
raggiungimento di tale massimale concorrono i contributi erogati in de
minimis alla medesima impresa nell’arco di tre esercizi finanziari, da
qualunque fonte essi provengono.”.
155. La Regione Campania sostiene la ricerca per l'innovazione tecnologica della
filiera dell'industria degli imballi in materiale plastico destinati al contatto con
alimenti in collaborazione con le università campane. La Regione provvede alla
pubblicazione di una manifestazione di interesse a favore delle predette iniziative,
finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale degli imballi suddetti.
156. La Giunta regionale, in via programmatica, procede alla ricognizione e alla
valutazione del proprio patrimonio, distinguendo tra tipologie di beni con particolare
riguardo ai beni funzionali alla erogazione di servizi pubblici locali. A tali attività
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n. 18 del 16 Marzo 2011
procede il settore delegato nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. L'esito dell’attività di ricognizione è approvato dalla Giunta
regionale, su proposta dell'assessore delegato. All'esito di tale attività di ricognizione
la Giunta valuta le modalità, le condizioni di convenienza e di migliore gestione e
valorizzazione dei beni, considerando anche l'ipotesi di costituzione di una società
patrimoniale regionale, con l'eventuale previsione di distinti rami d'azienda per
singole tipologie di beni. L'attività di ricognizione è finalizzata alla corretta
attribuzione dei beni, attualmente detenuti a vario titolo dalla Regione Campania, in
capo ad enti locali, singoli o associati nelle forme di legge, in possesso di titoli
giuridici per l'attribuzione in proprietà, tenendo in considerazione le migliori
condizioni per la gestione e la valorizzazione del patrimonio pubblico.
157. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 26 settembre 2008, n. 10
(Interventi a favore dei confidi tra le piccole e medie imprese operanti in Campania)
le parole “hanno sede nella regione Campania e” sono soppresse.
158. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 10/2008 dopo le
parole “ciascun confidi” sono inserite le seguenti “, inteso come esposizione del
confidi al netto di rientri e co-garanzie,”.
159. Il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 10/2008 è sostituito dal
seguente:
“1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all’articolo 4, la competente
struttura della Giunta regionale provvede a pubblicare apposito avviso
pubblico che rende noti il termine e le modalità di presentazione delle
domande, nel rispetto della programmazione economica regionale definita nel
Piano d’Azione per lo Sviluppo Economico Regionale (PASER) ai sensi
dell’articolo 12 della presente legge.”
160. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 10/2008 è abrogato.
161. Il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 10/2008 è sostituito dal
seguente:
“1. Sull’ammontare delle risorse destinate all’attuazione dei regimi di aiuto
regionali previsti dalla presente legge, definito annualmente nel PASER di cui
all’articolo 8 della legge regionale 24/2005, le competenti commissioni
consiliari rendono il proprio parere ai sensi della legge regionale 17 ottobre
2005, n. 17 (Disposizioni per la semplificazione del procedimento
amministrativo), salvo il termine più breve previsto dal medesimo articolo 8
della legge regionale 24/2005.”.
162. La Giunta regionale è autorizzata, entro e non oltre centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, alla emanazione di un bando internazionale
denominato “Erasmus del lavoro” rivolto:
a) alle aziende della Unione europea con almeno quindici dipendenti, le
quali sono invitate a dichiarare, entro il 31 luglio 2011, la propria
disponibilità ad impiegare per un periodo di formazione-lavoro uno o più
giovani campani con elevato livello di formazione di età tra i venticinque
e i ventinove anni compiuti per il periodo dal 1 ottobre 2011 al 30 giugno
2012;
b) ai giovani residenti in Campania al 1 gennaio 2011 che abbiano compiuto
i venticinque anni alla data del 1 ottobre 2011 e che non abbiano ancora
compiuto i trenta anni alla medesima data. La Giunta regionale, entro il
30 settembre 2011, pubblica l’elenco dei giovani ammessi all’Erasmus
del lavoro in base a una graduatoria che tenga conto nell’ordine:
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n. 18 del 16 Marzo 2011
1) dell’età inferiore a parità di livello;
2) delle preferenze geografiche indicate.
163. La Giunta regionale, nell’ambito della rimodulazione dei fondi comunitari,
destina al bando di cui al comma 162 la somma di euro 1.000.000,00 stanziati
sull'UPB 22.84.245.
164. E' concesso un contributo straordinario di euro 90.000,00 a valere sull’UPB
3.11.30 per la Società nazionale di Scienze, Lettere ed Arti in Napoli e per
l'accademia Pontaniana, con sede in Napoli, via Mezzocannone n. 8, per attività
scientifiche e culturali.
165. E’ concesso un contributo straordinario alla Biblioteca pubblica statale di
Montevergine a valere sulla UPB 3.11.30 di euro 50.000,00.
166. E' concesso un contributo straordinario di euro 100.000,00 a valere sull’UPB
3.11.30 per la Società napoletana di Storia Patria, con sede a Napoli, finalizzato alla
valorizzazione della collezione monetaria e del patrimonio librario.
167. E' concesso un contributo straordinario di euro 65.000,00 a valere sull’UPB
3.11.30 per l'Istituto Italiano per gli studi Storici in Napoli, finalizzato all'attivazione
di borse di ricerca e all'implementazione ed ottimizzazione della fruizione pubblica
del materiale documentale e scientifico posseduto.
168. E' concesso un contributo straordinario di euro 90.000,00 a valere sull’UPB
3.11.30 per il progetto di fruizione della Biblioteca e dell’Archivio del Conservatorio
di San Pietro a Maiella.
169. E' concesso un contributo straordinario di euro 50.000,00 a valere sull’UPB
3.11.30 a favore delle attività dell’Ente Morale Biblioteca “Alfredo de Marsico” sito
a Castelcapuano in Napoli.
170. E' concesso un contributo straordinario di euro 100.000,00 a valere sull’UPB
3.11.30 a favore della “Fondazione CRIF di alto valore scientifico” di Salerno.
171. E’ istituito un fondo straordinario di euro 80.000,00 a valere sull’UPB 3.11.30 a
favore del Museo del Sannio di Benevento.
172. E’ istituito un fondo straordinario di euro 90.000,00 a valere sull’UPB 3.11.30 a
favore dell’Ente Ville Vesuviane.
173. E’ istituito un fondo straordinario di euro 100.000,00 a valere sull’UPB 3.11.30
a favore Centro Studi Guido Dorso di Avellino.
174. E’ istituito un fondo straordinario di euro 100.000,00 a valere sull’UPB 3.11.30
a favore del Museo Campano della Provincia di Caserta.
175. E’ istituito un fondo straordinario di euro 100.000,00 a valere sull’UPB 3.11.30
a favore della Fondazione Culturale Provinciale “Casa Hirta” di Caserta.
176. La Regione Campania riconosce e celebra l’anniversario dell’eccidio di Nola
datato 11 settembre 1943 come l’inizio delle ritorsioni dei Nazi-Fascisti sull’Esercito
Italiano in Campania. A tal fine il Presidente della Giunta regionale promuove
iniziative di concerto con il comune di Nola per ricordare tale evento è istituito un
fondo straordinario di euro 50.000,00 a valere sull’UPB 3.11.30.
177. E' concesso un contributo straordinario di euro 50.000,00 a valere sull’UPB
3.11.30 a favore del Conservatorio “G. Martucci” di Salerno per lo sviluppo e la
promozione delle attività culturali da tenersi nel sito monumentale Real Polverificio
Borbonico nell’ambito della convenzione stipulata con l’Istituzione Scafati Solidale.
178. E' concesso un contributo straordinario di euro 30.000,00 a valere sull’UPB
3.11.30 per il finanziamento del Premio Internazionale di Letteratura Religiosa
“Pagani, città di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori e del Beato Tommaso Maria Fusco”.
179. La Regione Campania valorizza le attività culturali realizzate dal premio
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n. 18 del 16 Marzo 2011
annuale di giornalismo Matilde Serao con la contribuzione finanziaria pari ad euro
50.000,00 per l’esercizio finanziario 2011, mediante prelievo dalla UPB 3.11.31. Per
i successivi anni si provvede mediante la legge di bilancio.
180. La sede dell’Enoteca regionale della Campania, con funzioni di rappresentanza,
divulgazione e documentazione del mondo del vino campano, è ubicata nelle zone
interne della Regione Campania.
181. E' istituito un fondo straordinario di euro 40.000,00 a valere sull’UPB 6.23.54
per le attività del Centro Interdipartimentale di ricerca sull’Iconografia della città
europea dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, per la redazione di un
atlante dell’iconografia del paesaggio in Campania, attraverso l’analisi delle fonti
iconografiche del territorio regionale tra il XVI ed il XIX secolo.
182. E’ istituito un fondo straordinario di euro 60.000,00 a valere sull’UPB 6.23.54
per le attività del Dipartimento di Matematica Renato Caccioppoli dell’Università
Federico II di Napoli, per l’attivazione di assegni di ricerca nonché per
l’implementazione e per l’ottimizzazione della fruizione pubblica del materiale
didattico scientifico, che costituisce patrimonio del Dipartimento.
183. E’ istituito un fondo straordinario di euro 100.000,00 a valere sull’UPB 6.23.54
per le per le attività del Dipartimento di Biochimica e Biotecnologie Mediche
dell’Università Federico II di Napoli per l’estensione di attività di ricerca nel campo
delle emoglobinopatie, finalizzate ad una più approfondita conoscenza delle
patologie su cui sviluppare protocolli terapeutici innovativi.
184. E’ istituito un fondo straordinario di euro 80.000,00 a valere sull’UPB 6.23.54
per le attività del Dipartimento di studio delle componenti culturali del territorio
della Seconda Università di Napoli per l’estensione di attività di ricerca nel campo
dei beni culturali, finalizzate allo studio, alla conservazione e alla valorizzazione del
patrimonio storico-artistico regionale.
185. E' istituito un fondo straordinario di euro 50.000,00 a valere sull’UPB 6.23.54
per le attività del Dipartimento di Medicina Sperimentale della Seconda Università di
Napoli, per il progetto “Caratterizzazione genetico molecolare della bufala campana
per la valorizzazione e tutela dei prodotti lattiero caseari”.
186. E' istituito un fondo straordinario di euro 100.000,00 a valere sull’UPB 6.23.54
per le attività del Dipartimento di Endocrinologia ed Oncologia Molecolare e Clinica
dell’Università di Napoli “Federico II” per il progetto “Ippocrate”.
187. E' istituito un fondo straordinario di euro 60.000,00 a valere sull’UPB 4.15.38
per le attività del Dipartimento di Medicina Pubblica, Clinica e Preventiva della
Facoltà di Medicina della Seconda Università degli Studi di Napoli per il progetto di
ricerca “Studio sul ruolo di ceppi citotossici del batterio Escherichia Coli nelle
malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI)”.
188. E' istituito un fondo straordinario di euro 180.000,00 a valere sull’UPB 6.23.54
a favore della “Fondazione Officina Solidale” di Avellino per l’avviamento del
Centro di ricerca per le energie alternative (CREA)
189. E’ istituito un fondo straordinario di euro 80.000,00 a valere sull’UPB 6.23.54
per l’AOU Federico II di Napoli per la realizzazione di un progetto sperimentale di
Napoli “Second Opinion” relativo alla consulenza specialistica per pazienti della
regione in caso di grandi interventi o di terapie mediche ad alto costo, al fine di
confermare l’appropriatezza terapeutica e di ridurre i costi sanitari.
190. E’ istituito un fondo straordinario di euro 70.000,00 a valere sull’UPB 6.23.54 a
favore della sezione di Napoli dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per
il progetto esecutivo del “Museo dell’Osservatorio Vesuviano – Polo di attrazione Turistico-Culturale su scala globale”.
191. E’ istituito un fondo straordinario di euro 100.000,00 a valere sull’UPB 6.23.54
per le attività dell’ Università degli Studi di Napoli “l’Orientale”, per l’attivazione di
assegni di ricerca nonché per l’implementazione e per l’ottimizzazione della
fruizione pubblica del materiale didattico scientifico che costituisce patrimonio
dell’Università.
192. E’ istituito un fondo straordinario di euro 200.000,00 a valere sull’UPB 6.23.54
a favore del Centro di Ricerca “AMRA” di S. Angelo dei Lombardi per le attività di
analisi e monitoraggio del rischio ambientale.
193. E’ istituito un fondo straordinario di euro 400.000,00 a valere sull’UPB
6.23.54 a favore della Scarl BIOGEM di Ariano Irpino.
194. E’ istituito un fondo straordinario di euro 80.000,00 a valere sull’UPB 6.23.54
a favore del Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale dell’Università di
Napoli “Federico II”.
195. E’ istituito un fondo straordinario di euro 150.000,00 al Centro di riferimento
regionale in farmaco economia e farmaco utilizzazione(CIRFF) della Università di
Napoli Federico II.
196. All’UPB 4.15.38 è istituito un fondo straordinario pari a euro 70.000,00 per il
Centro specialistico Policlinico Universitario Federico II per il progetto regionale
“Centro Pilota-Ambulatorio poli-specialistico sul pavimento pelvico”.
197. Per lo sviluppo delle attività scientifiche del Dipartimento delle Scienze
Biologiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, è istituito un fondo di
euro 100.000,00 a valere sull’UPB 6.23.54.
198. E’ istituito un fondo straordinario di euro 50.000,00 a valere sull’UPB 6.23.54
per l’attuazione del protocollo d’intesa con la Seconda Università degli Studi di
Napoli.
199. E’ istituito un finanziamento straordinario al Centro regionale prevenzione
oncologica (CRPO) presso l’Università Federico II di euro 100.000,00 a valere
sull’UPB 4.15.38.
200. E’ istituito un fondo straordinario per la Università Suor Orsola Benincasa di
euro 250.000,00 per assegni di ricerca, a valere sull’UPB 6.23.54.
201. E’ concesso un contributo straordinario a favore della Società Italiana di
Pediatria Preventiva e sociale di euro 100.000,00. Il finanziamento e’ a valere sulla
UPB 6.23.54.
202. I progetti di cui ai commi precedenti sono valutati dai soggetti nominati per la
valutazione e controllo previsti dalla legge regionale 28 marzo 2002, n. 5
(Promozione della ricerca scientifica in Campania), e a tal fine è istituito un fondo
straordinario di euro 200.000,00 a valere sull’UPB 4.15.38.
203. Al fine di evitare onerosi ricorsi alla mobilità extra regionale nel ricovero dei
pazienti affetti da gravi patologie traumatiche cranio-maxillo-facciali, tenuto conto
delle esperienze maturate nell’ambito della patologia traumatica cranio-maxillofacciale
da parte dell’Azienda universitaria policlinico (AUP) “Federico II” e per
ottemperare alle necessità di assistenza di pazienti affetti da traumi cranio-maxillofacciali,
è istituito un centro di riferimento presso la suddetta AUP. Per il
finanziamento è istituito un fondo denominato “Centro di riferimento per la
traumatologia Cranio–maxillo–facciale” con la consistenza di euro 200.000,00.
204. Previa sottoscrizione del protocollo d’intesa tra il Comando Generale dell’Arma
dei Carabinieri, il comune di San Cipriano di Aversa e la Regione Campania, è
concesso un contributo straordinario di euro 500.000,00 al comune di San Cipriano
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n. 18 del 16 Marzo 2011
di Aversa (Ce) per la ristrutturazione dell’edificio confiscato, sito in Via Ancona, da
destinare a Caserma dei carabinieri.
205. La Regione Campania istituisce il registro delle Associazioni di Promozione
Sociale ai sensi dell’articolo 8, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle
associazioni di promozione sociale), a cui possono iscriversi le associazioni che
operino da almeno un anno nelle cinque province del territorio regionale.
206. Le strutture residenziali e semi-residenziali che concorrono alla realizzazione
del sistema integrato di interventi e di servizi sociali, provvisoriamente autorizzate, si
adeguano ai requisiti strutturali richiesti ai sensi della legge regionale 23 ottobre
2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8
novembre 2000, n. 328), entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
207. La Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare le economie risultanti all’UPB
4.16.41 per il finanziamento delle attività previste dalle leggi 328/2000, 9 dicembre
1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso
abitativo), nonché dalla legge regionale 11/2007. L’assessore alle politiche sociali
deposita, presso la commissione consiliare competente in materia di bilancio, il
programma finanziario di utilizzo delle risorse.
208. Gli articoli 2 e 3, comma 1, della legge regionale 19 febbraio 2004, n. 2
(Istituzione in via sperimentale del reddito di cittadinanza), si interpretano nel senso
che il reddito di cittadinanza è corrisposto ai soggetti utilmente collocati in ciascuna
graduatoria d'ambito, secondo le modalità definite dal regolamento di attuazione 4
giugno 2004, n. 1, fino all'esaurimento delle risorse disponibili assegnate al relativo
ambito.
209. Il Servizio sanitario regionale può avvalersi, nel settore della diagnostica di
laboratorio per le attività di elevata complessità di biologia molecolare clinica
genetica di laboratorio e la diagnostica e di malattie congenite del metabolismo e
delle malattie rare, della fondazione CEINGE, nell’ambito del riassetto della rete
laboratoristica e nei limiti previsti dal piano di rientro.
210. L’ambito distrettuale n. 23 dell’ASL di Caserta, di cui alla legge regionale 28
novembre 2008, n. 16 (Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione
del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo), comprende i territori dei
Comuni di Castelvolturno, Mondragone, Falciano del Massico, Carinola, Cancello ed
Arnone, S. Maria La Fossa, Grazzanise, Cellole.
211. Al distretto sanitario di Avellino sono accorpati i comuni di Cervinara,
Roccabascerana, Rotondi e San Martino Valle Caudina.
212. Al fine di razionalizzare e riqualificare il sistema sanitario regionale per il
rientro del disavanzo la Giunta regionale è autorizzata con apposito regolamento a
disciplinare gli ambiti territoriali di cui all’articolo 2, comunque in numero non
superiore a nove, e quelli di cui all'articolo 3 della legge regionale 16/2008, fermi
restando gli obblighi derivanti dal Piano di rientro dal disavanzo sanitario,
sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge
finanziaria 2005).
213. Al fine di individuare possibili ulteriori entrate per il settore della sanità e per
favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di soggetti portatori di handicap, in via
sperimentale, la Giunta regionale d’intesa con le aziende sanitarie locali ed
ospedaliere, individua aree interne alle strutture sanitarie da adibire a parcheggio a
pagamento da dare in gestione a cooperative sociali di disabili attraverso procedure
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di evidenza pubblica.
214. A decorrere dal 1° gennaio 2012 le disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo
3 della legge regionale 24/2005 sono abrogate.
215. La Regione Campania assicura le convenzioni a favore degli Hospice mediante
l’istituzione di apposito capitolo di spesa.
216. Al fine di elevare il livello qualitativo della formazione il responsabile
scientifico del corso di formazione per alimentaristi di cui al decreto dirigenziale
dell’AGC Assistenza sanitaria della Giunta regionale n. 46 del 23 febbraio 2005 deve
essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia e specializzato in igiene o aver
lavorato nella branca di igiene e sanità pubblica per dieci anni. I docenti possono
essere anche tecnici della prevenzione in possesso di laurea.
217. L’ammontare dell’indennità di residenza per il triennio 2011-2013 da erogare ai
titolari delle farmacie rurali di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a
favore dei farmacisti rurali) e 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore
farmaceutico), è fissato in relazione alla popolazione residente per ogni anno nella
misura sotto-indicata:
a) euro 3.000,00 per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione
fino a mille abitanti;
b) euro 1.000,00 per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione
da milleuno a duemila abitanti;
c) euro 500,00 per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione da
duemilauno a tremila abitanti.
218. L’ammontare annuo dell’indennità di gestione da corrispondere al farmacista
gestore del dispensario farmaceutico, ai sensi delle leggi 221/1968 e 362/1991, è
fissato in euro 175,00.
219. Ai maggiori oneri di cui ai commi 217 e 218 provvedono le ASL con le risorse
ordinariamente assegnate.
220. Le commissioni di concorso per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche sono
nominate dal Presidente della Giunta regionale della Campania tra esperti laureati ed
in possesso di qualificata formazione nelle materie oggetto del concorso.
221. E’ istituito l’Osservatorio regionale per la Sicurezza Alimentare (ORSA), quale
strumento operativo della Regione Campania in materia di sicurezza alimentare e con
funzioni di supporto ai compiti di indirizzo e di programmazione degli interventi di
profilassi e di risanamento del patrimonio zootecnico e delle patologie trasmissibili
all’uomo.
222. L’ORSA ha sede presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del
Mezzogiorno, nell’ambito del quale opera ed i relativi compiti ed attività sono
definiti sulla base di apposito disciplinare approvato dalla Giunta Regionale e che
prevede anche l’istituzione di una consulta tecnico-scientifica.
223. L’organizzazione interna e la dotazione organica dell’ORSA sono definite
dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, approvate dalla Giunta
regionale con il parere della commissione consiliare competente del Consiglio
regionale della Campania. E’ stanziato sulla relativa UPB l’importo di euro
100.000,00.
224. Il comma 10 dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28
(Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale), è sostituito dal
seguente:
“10. In via sperimentale la So.Re.Sa. è delegata, ai sensi dell'articolo 1269
del codice civile, alla esecuzione dei pagamenti, dovuti per l'esercizio del
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servizio sanitario, e dei debiti, regolarmente accertati, delle ASL e delle AO
individuate con deliberazione di Giunta regionale e costituisce, per tali
aziende, centrale unica di pagamento. Detta deliberazione, da adottarsi entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla
individuazione delle aziende tenuto conto delle situazioni finanziarie e
contabili delle stesse e definisce i criteri e le modalità di attuazione del
presente comma. All'esito della sperimentazione, la Giunta regionale può
disporre l'estensione delle predette disposizioni ad altre ASL e AO della
Regione.”.
225. Il comma 11 dell'articolo 6 della legge regionale 28/2003 è abrogato.
226. Dopo il comma 13 dell'articolo 6 della legge regionale 28/2003 è inserito il
seguente:
“13 bis. La So.Re.Sa. assiste e supporta le ASL e le AO in materia di
controllo di gestione e di pianificazione aziendale nei settori tecnologico,
informatico e logistico-gestionale, al fine di promuovere l'adozione di modelli
aziendali, organizzativi e gestionali, anche su base sperimentale, orientati alla
efficienza, alla competitività e alla efficacia nella erogazione delle prestazioni
sanitarie e nel soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza.”.
227. Il comma 14 dell'articolo 6 della legge regionale 28/2003 è sostituito dal seguente:
“14. Al fine della attuazione del comma 10, la So.Re.Sa., ove lo ritenga
necessario, acquisisce, dalle aziende per le quali opera, l'attestazione dei
dirigenti responsabili degli uffici competenti per materia che le prestazioni
costituenti titolo dei relativi debiti sono state effettivamente rese nell'ambito
dei servizi debitamente autorizzati dalle medesime aziende. I dirigenti
responsabili degli uffici finanziari delle aziende attestano che non è avvenuto
il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione. I
dirigenti responsabili degli uffici delle aziende provvedono entro trenta giorni
dalla richiesta, decorsi i quali l'attestazione si intende resa dagli stessi in senso
negativo circa la sussistenza del debito. La Giunta regionale esercita la
vigilanza sull'attuazione del presente comma mediante proprie strutture o,
previo accordo, avvalendosi dei servizi ispettivi e di vigilanza delle
amministrazioni centrali.”.
228. Dopo il comma 14 dell'articolo 6 della legge regionale 28/2003 sono inseriti i
seguenti:
“14 bis. In caso di mancata espressa attestazione della sussistenza o
insussistenza del debito, nel termine di trenta giorni previsto dal comma 14,
dovuta a negligenza del dipendente assegnato all'ufficio tenuto a renderla, al
medesimo dipendente si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla
contrattazione collettiva. Se la mancata espressa attestazione della sussistenza
o insussistenza del debito nel termine di trenta giorni previsto dal comma 14,
è dovuta ad inerzia del dirigente responsabile dell'ufficio tenuto a renderla che
non esercita i poteri di direzione, di coordinamento e di controllo della attività
dell'ufficio e dei dipendenti allo stesso assegnati, al medesimo dirigente
responsabile dell'ufficio si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla
contrattazione collettiva ed il relativo comportamento è comunque valutabile
anche ai fini della responsabilità dirigenziale.
14 ter. Ai fini del monitoraggio della spesa sanitaria la So.Re.Sa., entrocentottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,provvede alla creazione di una banca-dati unificata di tutti in fornitori delle
ASL e delle AO e dei relativi flussi finanziari. Le modalità di finanziamento
della predetta banca-dati e gli obblighi di conferimento degli enti del servizio
sanitario regionale sono disciplinati con il provvedimento di cui al comma 10.
La So.Re.Sa. trasmette alla Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni
anno, una relazione concernente l'attività svolta, con particolare riguardo ai
dati concernenti l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 10 e 15.
14 quater. Per lo svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge la
So.Re.Sa. è autorizzata ad avvalersi anche di un contingente di personale in
servizio presso le aziende sanitarie della Regione distaccato presso le stesse
aziende, determinato con la delibera della Giunta regionale di cui al comma
10.
14 quinquies. La So.Re.Sa. sottopone, entro il 30 novembre di ogni anno,
all'approvazione della Giunta regionale i piani e le procedure centralizzate a
livello regionale per l'esecuzione dei pagamenti di propria competenza, per
l'acquisto e la fornitura di beni e delle attrezzature sanitarie e dei servizi non
sanitari, per la consulenza alla logistica dei magazzini delle ASL e delle AO,anche per macroaree.”.
229. Il comma 15 dell'articolo 6 della legge regionale 28/2003, è sostituito dal
seguente:
“15. La So.Re.Sa., centrale unica di acquisto, è titolare in via esclusiva delle
funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie e dei servizi
non sanitari delle ASL e delle AO.”.
230. Dopo il comma 15 dell'articolo 6 della legge regionale 28/2003 è inserito il
seguente:
“15 bis. E' comunque fatta salva, previa autorizzazione della So.Re.Sa., la
possibilità delle ASL e delle AO di stipulare contratti di acquisto e fornitura
dei beni e attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari entro i parametri di
prezzo-qualità adottati dalla So.Re.Sa.. Gli atti e i contratti di acquisto e
fornitura stipulati dalle ASL e dalle AO in assenza dell'autorizzazione prevista
dal presente comma sono nulli e costituiscono causa di responsabilità
amministrativa. Degli acquisti e delle forniture effettuate dalle ASL e dalle
AO, previa la predetta autorizzazione, e dei relativi flussi finanziari, è data
comunicazione alla piattaforma informatica della So.Re.Sa. secondo le
modalità dalla stessa definite.”
231. Per l'intero periodo di vigenza del piano di rientro dal disavanzo sanitario,
sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 311/2004, le
determinazioni della Giunta regionale di cui ai commi 224 e 228 sono adottate con
decreto del Commissario ad acta per quanto riservato alle sue competenze.”.
232. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (Decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modifiche ed integrazioni, riordino
del servizio sanitario regionale) , è inserito il seguente:
“Art. 5 bis - Razionalizzazione della gestione contabile delle ASL e AO
1. I direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
attuano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socioassistenziale),
convertito con modificazioni dalla legge 18 marzo 1993, n. 67,
e, a tal fine, adottano:
a) sistemi informativi idonei a conseguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle
deliberazioni di impegno;
b) la deliberazione, da adottare per ogni trimestre, che quantifichi
preventivamente gli importi delle somme corrispondenti agli stipendi e alle
competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato,
nonché gli importi delle somme nella misura dei fondi a destinazione
vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari definiti con
decreto del ministro della sanità del 15 ottobre 1993, pubblicato in gazzetta
ufficiale 20 ottobre 1993, n. 247.
2. Dalla adozione della deliberazione di cui al comma 1, lettera b), non sono
emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine
cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è
prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno.
3. In caso di mancata attuazione dei commi 1 e 2, verificata ai sensi dei commi
5 e 6, si applica la disposizione prevista dall'articolo 18, comma 7, lett. c),
della legge regionale 32/1994.
4. In caso di mancata attuazione dei commi 1 e 2, verificata ai sensi dei commi
5 e 6, si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo dell'articolo 21, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
5. Non oltre i dieci giorni precedenti l'inizio di ciascun trimestre di riferimento
i direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
trasmettono alla Giunta regionale, ai fini della verifica della attuazione dei
commi 1 e 2, la deliberazione trimestrale di cui al comma 1, lettera b), nonché
la certificazione dell'avvenuto rispetto, nel trimestre precedente, delle
prescrizioni di cui al comma 2.
6. Ai fini della applicazione dei commi da 1 a 5 ciascun trimestre decorre,
rispettivamente, dal giorno 1 dei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre.”.
233. L'adempimento di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 bis della legge
regionale 32/1994, introdotto dalla presente legge deve avere luogo entro e non oltre
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima
applicazione i termini previsti dal comma 5 del citato articolo 5 bis iniziano a
decorrere dal trimestre immediatamente successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge.”.
234. Al comma 1 dell'articolo 36 bis della legge regionale 32/1994, le parole “della
graduatoria dei” sono sostituite con le seguenti “di una rosa di tre”.
235. Il comma 2 dell'articolo 36 bis della legge regionale 32/1994 è abrogato.
236. Il comma 3 dell'articolo 36 bis della legge regionale 32/1994 è sostituito dal
seguente:
“3. La commissione è costituita dopo la scadenza dei termini per la
presentazione delle domande, ai sensi del comma 2, dell'articolo 15 ter, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in
materia sanitaria a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), che
ne disciplina la composizione e le modalità di nomina.”.
237. Al comma 6 dell'articolo 36 bis della legge regionale 32/1994 le parole
“Commissione di valutazione tecnica” sono sostituite dalla parola “Commissione”.
238. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, acquisito il parere della commissione consiliare competente,
disciplina l’istituzione presso un’azienda sanitaria della Regione del centro di
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riferimento regionale per la prevenzione, il trattamento e la riabilitazione dei Disturbi
del comportamento alimentare (DCA), sulla base dei seguenti criteri:
a) la sede del centro è individuata in uno dei presidi ospedalieri da
riconvertire in struttura ospedaliera per la riabilitazione di cui al decreto
del Commissario ad Acta per la prosecuzione del piano di rientro dal
disavanzo del settore sanitario del 27 settembre 2010, n. 49;
b) il modello organizzativo del centro di riferimento è articolato in tre livelli
di trattamento sulla base delle caratteristiche di gravità dei disturbi del
comportamento alimentare:
1) ambulatoriale, con funzione di orientamento del paziente verso
il livello di trattamento più appropriato;
2) day hospital, con funzioni di inquadramento diagnostico e di
costruzione di un programma terapeutico personalizzato di
media intensità (trattamenti motivazionali, psicoterapeuticoriabilitativi
e riabilitazione nutrizionale);
3) trattamento residenziale, per l’applicazione di programmi
terapeutici ad alta intensità.
239. La Giunta regionale definisce un percorso di integrazione delle varie
articolazioni coinvolte (Salute mentale, Materno infantile, Servizi sociali, Medici di
Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta) e tra queste e i centri e le strutture
residenziali e le strutture ospedaliere ed universitarie dedicate per la gestione delle
diverse fasi di diagnosi e cura. Assicura, tramite l’Osservatorio Epidemiologico
Regionale, la rilevazione epidemiologica e l’analisi statistica dei dati relativi
all’incidenza e alla prevalenza dei DCA.
240. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 238 e 239 si provvede mediante
gli stanziamenti iscritti nella UPB 4.15.38..
241. La Regione Campania promuove la metodologia di integrazione sociosanitaria
denominata “Progetti Terapeutico Riabilitativi Individuali sostenuti da Budget di
salute” (PTRI/BdS), riferita anche al riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità
organizzata, al fine di dare concreta attuazione alle indicazioni della Commissione
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sui Determinanti sociali della Salute
(“Closing the gap in a generation: health equity through action on the social
determinants of health.”, 2008) e alle collegate Raccomandazioni licenziate dalla 62°
Assemblea dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (“Reducing health inequities
through action on the social determinants of health” (n. WHA62.14 del 22 maggio
2009). Per le finalità di cui al presente comma, nei limiti dei vincoli di spesa
determinati per l’anno 2011, alla predetta metodologia sono riservate specifiche
risorse, per consentire la continuità delle azioni già implementate nonché la
sperimentazione della metodologia nelle aziende sanitarie ove non è ancora
operativa.
242. All'articolo 1, comma 64 della legge regionale 2/2010, dopo le parole “377”
sono inserite le seguenti “classificazione che è aggiornata con decreto del
Commissario ad acta per il Piano di rientro dal disavanzo sanitario,”.
243. Il comma 2 dell'articolo 83 della legge regionale 1/2008 è sostituito dal
seguente:
“2. Per il servizio di continuità assistenziale, nelle zone disagiate, si applica il
criterio di un medico di continuità assistenziale ogni millecinquecento abitanti
fino alla copertura del 10 per cento della popolazione regionale, rimodulando
l'assegnazione del personale medico nelle zone non disagiate secondo il
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rapporto di un medico ogni seimila abitanti o frazioni di seimila maggiori di
tremila per i capoluoghi di provincia; nelle altre zone, un medico ogni
cinquemila abitanti o frazioni di cinquemila maggiori di tremila. Tale
riorganizzazione è definita a livello aziendale. Tali modifiche non possono
prevedere incremento rispetto alla dotazione organica complessiva per il
servizio di Continuità assistenziale previsto dalla deliberazione della Giunta
della Regione Campania n.1570 del 2004. È rimessa alla contrattazione
decentrata l'individuazione dei criteri per la definizione delle zone disagiate di
Continuità Assistenziale; entro novanta giorni dalla sottoscrizione
dell'Accordo, le Aziende Sanitarie Locali, previo parere del Comitato
Aziendale ex articolo 23 dell'Accordo Collettivo Nazionale vigente,
individuano le zone disagiate e ridefiniscono l'assetto organizzativo
territoriale del servizio. Spetta al Comitato Regionale ex articolo 24
dell’Accordo collettivo nazionale (ACN) vigente la verifica del rispetto dei
vincoli sopra descritti. La Giunta regionale attua la presente disposizione.”.
244. La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare con regolamento la
trasformazione dell'Agenzia Regionale Sanitaria (ARSAN) in osservanza dei
seguenti criteri generali:
a) creazione di una struttura tecnica di supporto all'attività della Giunta
regionale in materia di politica sanitaria regionale dotata di autonomia
funzionale nell'ambito degli uffici della stessa;
b) rispondenza dei risultati dell'attività tecnico-amministrativa ai principi di
efficienza, efficacia ed economicità;
c) razionalizzazione organizzativa e contenimento e controllo della spesa
anche mediante accorpamento e soppressione delle strutture
organizzative esistenti;
d) salvaguardia delle professionalità tecniche, anche di livello apicale,
mediante adeguate forme organizzative e di collaborazione, nel rispetto
del principio dell'invarianza della spesa.
245. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 244 è
abrogata la legge regionale 18 novembre 1996, n. 25 (Istituzione dell'Agenzia
Regionale Sanitaria).
246. Nell’ambito della politica regionale finanziata dal fondo per le aree
sottoutilizzate (FAS), all’esito dell’approvazione del Programma attuativo regionale,
ai sensi della delibera CIPE n. 166 del 2007, come modificata dalla delibera CIPE n.
1 del 2009, ed alla acquisizione della piena disponibilità delle risorse programmate
sono stanziate, per il triennio 2011-2013, risorse finanziarie pari ad euro
200.000.000,00 per ogni annualità, per complessivi euro 600.000.000,00, per la
realizzazione degli interventi di riqualificazione delle aree urbane. E’ comunque data
priorità al finanziamento di progetti finalizzati al recupero del patrimonio pubblico e
privato esistente, al decoro ed arredo urbano e alla realizzazione di aree attrezzate.
Quota parte pari a euro 50.000.000,00 è messa a bando dalla Giunta regionale
attraverso un regolamento della stessa Giunta approvato dalle Commissioni consiliari
competenti in materia di Bilancio e Lavori pubblici. La UPB 1.1.1. è incrementata di
euro 1.100.000,00 per fronteggiare la grave situazione di dissesto idraulico
idrogeologico che interessa il territorio regionale di cui euro 550.000,00 destinati al
consorzio di bonifica Destra fiume Sele.
247. I contributi su mutui ai comuni di cui all’articolo 64, della legge regionale 27
febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in
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Campania), sono dovuti dalla Regione sulla base della copia autentica del documento
attestante l’avvenuto pagamento della rata di cui si chiede il rimborso e del piano di
ammortamento del mutuo.
248. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 24 luglio 2007, n. 9
(Economia sui mutui contratti dagli enti locali con la cassa depositi e prestiti) ed il
comma 6 dell'articolo 18 della legge regionale 1/2009.
249. Le autorizzazioni conclusive dei procedimenti per l’istallazione di impianti
eolici, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
(Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione della energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità),
onde evitare rischi per la pubblica incolumità, devono essere rilasciate nel rispetto
delle civili abitazioni anche rurali o ad uso agricolo.
250. La domanda di autorizzazione di cui al comma 7 dell’articolo 124 del decreto
legislativo 30 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è presentata al
comune ovvero all’autorità d’ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L’autorità
competente provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. Se detta
autorità risulta inadempiente nei termini sopra indicati, l’autorizzazione si intende
temporaneamente concessa per i successivi sessanta giorni, salvo revoca. Per le
finalità delle richiamate norme, le Commissioni consiliari regionali Ambiente e
Territorio approvano la disciplina degli scarichi Categorie produttive assimilabili, di
cui alla delibera di Giunta regionale 6 agosto 2008, n. 1350.
251. Al fine di conseguire un efficace utilizzo delle risorse pubbliche, in relazione
alle mutate esigenze degli enti locali, la Giunta regionale può autorizzare il cambio di
destinazione di uso delle strutture pubbliche già realizzate o in corso di realizzazione
purché le stesse conservino una funzione pubblica, compatibile con le previsioni
funzionali di zona e gli indici di edificazione degli strumenti urbanistici vigenti.
252. La Giunta regionale, previa verifica dei requisiti e sulla base della istruttoria
bancaria espletata, pone in essere gli atti formali per l’erogazione dei contributi
previsti dall’articolo 3, comma 8, della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10
(Disposizioni di finanza regionale anno 2001).
253. Nelle more di una disciplina organica, l’Agenzia regionale Campana per la
Difesa del suolo (ARCADIS) è competente all’attuazione degli interventi di tutela
del suolo ed assetto idrogeologico e svolge i corrispondenti compiti e le attività
tecnico operative connesse.
254. Con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell’assessore
delegato alla difesa del suolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è nominato un commissario per la direzione e gestione dell’Agenzia,
nelle more della costituzione degli organi.
255. Nelle more del riordino normativo di cui all’articolo 1 della legge 27 febbraio
2009, n. 13 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione
dell’ambiente), e della conseguente riorganizzazione in ambito regionale, le autorità
di bacino regionali in Destra Sele e in Sinistra Sele e, previa intesa con la Regione
Basilicata, l’autorità interregionale del Fiume Sele sono accorpate nell’unica Autorità
di Bacino Regionale di Campania Sud ed interregionale per il Bacino Idrografico del
fiume Sele.
256. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’assessore
delegato alla difesa del suolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono disposte le modalità di accorpamento e di ricostituzione degli organi.
257. Relativamente alle eventuali somme che le province sono tenute a restituire alla
Regione Campania entro il 30 giugno 2011, a titolo di economie di cui alla
deliberazione di Giunta regionale 3 agosto 2006, n. 1334, ricevute ad integrazione
delle risorse del POR FEOGA e SFOP 2000/2006 per la realizzazione di interventi
nel settore agricolo e della pesca, la parte imputata sul mutuo assunto in data 19
luglio 2006 in attuazione della legge regionale 11 agosto 2005, n. 16 ( Bilancio di
previsione della Regione Campania per l’anno finanziario 2005 e bilancio
pluriennale per il triennio 2005 e 2007), stanziata sulla UPB 2.6.14 del bilancio di
previsione 2006, è destinata a restituzioni anticipate sul predetto mutuo e l’economia
derivante dalla riduzione della quota interessi, conseguente a tali restituzioni, è
destinata al finanziamento, a valere sulla UPB 1.74.174, capitolo 1202, dell’attività
connessa all’esercizio della delega in materia di forestazione di cui alla legge
regionale 11/1996, come modificata con legge regionale 24 luglio 2006, n. 14
(Modifiche ed integrazioni 7 maggio 1996, n.11 concernente la delega in materia di
economia, bonifica montana e difesa del suolo ).
258. L'articolo 2 della legge regionale del 28 dicembre 1992, n. 14 ( Obbligo per i
comuni di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato e/o minore adottato
. Regolamentazione regionale ), è sostituito dal seguente:
“2. Le specie arboree e arbustive da mettere a dimora, indicate nell’allegato 1,
sono scelte prioritariamente tra quelle appartenenti alla fascia fito-climatica
più appropriata nonché al paesaggio della località oggetto dell’intervento.
L'allegato di cui al comma 1, è periodicamente aggiornato con delibera della
Giunta regionale, su proposta dell'assessore delegato.”.
259. Dopo l’articolo 4 della legge regionale 14/1992 è inserito il seguente articolo:
“4 bis
1. Al fine di promuovere la conoscenza delle specie arboree ed arbustive, il
loro rispetto ai fini dell’equilibrio tra comunità umana, ambiente naturale,
educazione civica ed ambientale, nonché per favorire la conservazione della
biodiversità, la Regione Campania nell’ambito delle attività connesse
all’attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113 (Obbligo per il comune di
residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della
registrazione anagrafica) assicura ai comuni la disponibilità delle piante da
mettere a dimora, con ogni onere a suo carico.
2. L’attività dei vivai forestali regionali è improntata alla produzione di piante
a pronto effetto in modo tale da destinare una pianta per ogni bambino nato o
adottato nei comuni del territorio campano.
3. I settori tecnico amministrativi provinciali forestali, su richiesta dei
comuni, possono incaricare gli operai idraulico-forestali, in forza presso i
vivai forestali di rispettiva competenza, quale manodopera necessaria alla
messa a dimora delle piante.
4. Restano a carico della Regione gli oneri finanziari per la produzione di
cartellonistica istituzionale connessa all’informazione dei cittadini.
5. Per garantire la produzione di piante di qualità, riportate nell’Allegato 1, possono essere utilizzate le risorse finanziarie di cui alla presente legge anche per l’adeguamento dell’intero sistema produttivo dei vivai forestali regionali.”.
260. La legge regionale 1 settembre 1993, n. 33 (Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania), è così modificata:
a) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 7 è soppressa;
b) alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 7 la parola “esecutiva” è
soppressa;
c) l'articolo 9 è abrogato;
d) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
“Art.10 Giunta 1. La Giunta è formata da cinque componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco e garantendo, comunque, la rappresentanza di un componente di nomina delle associazioni ambientaliste e di uno di nomina delle associazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative.
2. Partecipa di diritto, con voto consultivo, il direttore dell'Ente parco.
3. Funge da segretario un dipendente dell'Ente parco indicato dal
Presidente dell'Ente.
4. La Giunta delibera in merito a tutte le questioni generali dell'Ente e, in particolare:
a) adotta, sentito il comitato consuntivo regionale per le aree
naturali protette di cui all'articolo 3, il piano per il parco e predispone un piano pluriennale economico-sociale per le attività compatibili dell'area, di cui all’ articolo 18;
b) approva il bilancio preventivo con i relativi piani e programmi e il
bilancio consuntivo;
c) elabora e adotta lo statuto dell'Ente e lo sottopone all'approvazione della Giunta regionale che si pronuncia nei successivi sessanta giorni.
5. La Giunta è nominata con decreto del Presidente della Giunta
regionale, dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.
6. L'organico del parco è costituito da personale in servizio presso
l'amministrazione regionale opportunamente distaccato.
7. Gli enti, associazioni ed organizzazioni che decorsi trenta giorni dalla richiesta non provvedono alla nomina dei propri rappresentanti sono considerati rinunciatari.
e) dopo il comma 1 dell'articolo 11 è aggiunto il seguente;
“2. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati”;
f) le parole “Giunta esecutiva”, ove ricorrono, sono sostituite dalla parola “Giunta”;
g) le parole “Consiglio direttivo”, ove ricorrono, sono sostituite dalla parola “Giunta”;
h) le parole “il Consiglio”, ove ricorrono, sono sostituite dalla parola
“Giunta”.
261. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 2 luglio 1997, n. 18 (Nuova disciplina per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) è sostituito dal seguente:
“2. La Commissione è così composta:
a) un magistrato - anche in pensione e con funzioni di Presidente, designato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, dove ha sede lo IACP provinciale;
b) un dirigente o funzionario del Comune che ha emesso il bando, designato dalla Giunta comunale;
c) un dirigente o funzionario dell'IACP competente per territorio, designato dal Consiglio di amministrazione;
d) un dirigente o funzionario della Regione Campania esperto in materia di edilizia pubblica abitativa;
e) quattro rappresentanti delle associazioni nazionali degli assegnatari più rappresentative a livello regionale.”.
262. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 83 bis, commi 18 e 21 della legge
6 agosto 2008, n.133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2008, n. 112 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), la Giunta regionale, sentita la Commissione consultiva regionale carburanti, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 29 marzo 2006, n. 6 ( Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, propone un regolamento avente ad oggetto il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti eco-compatibili, secondo i criteri sanciti dalla legge 133/2008, subordinando il rilascio di autorizzazione per istallazione ed esercizio impianti distributivi previo il versamento, da parte del richiedente, di un contributo ambientale in misura fissa pari ad euro settecentocinquanta in favore della Regione Campania.
263. La Regione Campania istituisce il distretto industriale denominato Caianello- Capua per migliorare la mobilità ferro gomme dei comuni interessati al predetto asse territoriale. Il relativo finanziamento di euro 150.000,00 è iscritto sulla relativa UPB.
264. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti, approva un piano di monitoraggio e di verifica delle liquidazioni dei crediti vantati dalla Azienda Regionale di trasporto dell'Ente autonomo volturno EAV SpA nei confronti dell'ente aregionale alla data del 31 dicembre 2010.
265. L'applicazione delle norme della presente legge deve comunque garantire il rispetto del Piano di cui all'articolo 14, commi 22 e 23 del decreto-legge 78/2010 convertito dalla legge 122/2010, come approvato ai sensi delle predette disposizioni.
266. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
Caldoro



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