ARTICOLO 1
1 . In applicazione del principio di omnicomprensività del trattamento economico, di cui alla legge regionale 18 febbraio 1994, n. 8 e alle altre norme in materia di compensi ai componenti le Commissioni sanitarie per l’accertamento delle invalidità, la partecipazione del personale delle Aziende sanitarie e ospedaliere, dipendente dalle stesse o convenzionato a qualsiasi titolo, alle Commissioni per l’accertamento dello stato di invalidità, non comporta il diritto a compensi aggiuntivi diversi da quelli previsti negli accordi contrattuali di riferimento.
2. L’onere per la partecipazione ai lavori delle Commissioni per l’accertamento delle invalidità di un sanitario in rappresentanza delle Associazioni di invalidi, di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, rimane a carico della Azienda sanitaria cui appartiene la Commissione.
ARTICOLO 2
1. La partecipazione del personale delle Aziende sanitarie e ospedaliere, dipendente dalle stesse o convenzionato a qualsiasi titolo e di personale esterno al Servizio sanitario regionale, non comporta oneri a carico della Regione Calabria, fatta eccezione per il rimborso spese, se ed in quanto dovuto, che rimane comunque a carico dell’Ente di appartenenza.
ARTICOLO 3
1. Il comma 2, dell’art. 2, della legge regionale 9 aprile 1990, n. 18 è così modificato:
“La Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui al comma precedente, sentiti i pareri dei Comuni interessati, delle Aziende sanitarie provinciali e di una apposita commissione regionale nominata su proposta del competente Assessore regionale formata da un dirigente di ruolo del Dipartimento Tutela della salute e Politiche sanitarie che la presiede e da tre farmacisti individuati congiuntamente dai relativi Ordini provinciali dei farmacisti e dall’Associazione dei titolari e dall’Associazione dei non titolari di farmacie, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla richiesta, scaduto il quale provvede alla nomina la Giunta regionale. Esercita le funzioni di Segretario un funzionario dello stesso dipartimento. La partecipazione ai lavori della Commissione è a titolo gratuito”.
ARTICOLO 4
1. All’articolo 16 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 viene aggiunto il seguente comma 1 bis:
"L’immissione in servizio dei vincitori di procedure selettive previamente autorizzate, avviene senza ulteriore autorizzazione regionale, purché entro e non oltre un anno dall’autorizzazione, ferma restando la verifica della disponibilità finanziaria.
ARTICOLO 5
1. Ove la normativa nazionale non preveda diversamente, è fatto divieto alle Aziende sanitarie provinciali ed ospedaliere di conferire o rinnovare incarichi di direzione di struttura complessa al personale non in possesso del diploma di laurea.
ARTICOLO 6
1. Le Aziende sanitarie provinciali ed ospedaliere, previo superamento di apposita selezione riservata, procedono ad assunzione a tempo indeterminato del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato che abbia stipulato il contratto in data anteriore al 28 settembre 2007 e che sia in servizio al 31 dicembre 2008. L’assunzione a tempo indeterminato potrà avvenire a domanda dell’interessato e sul posto dallo stesso occupato, previo mantenimento in servizio nelle forme di legge fino alla definizione delle procedure dl cui al presente articolo, anche ai ,fini della maturazione dell’anzianità richiesta dei tre anni, ove non maturati, nell’ultimo quinquennio.
ARTICOLO 7
1. Ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 8, comma 1 bis del D.lgs. 31.12.1992 n. 502, e successive modifiche ed integrazioni e dell’Accordo Collettivo Nazionale della Medicina generale del 23.03.2005, la Regione provvede all’inquadramento in ruolo dei medici a tempo indeterminato, attualmente incaricati nell’emergenza sanitaria, previo giudizio di idoneità secondo le procedure di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12.12.1992 n. 502, a condizione che gli stessi abbiano maturato almeno cinque anni di attività a regime di convenzione, di cui almeno tre nell’emergenza.
ARTICOLO 8
1. I medici titolari di continuità assistenziale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ed utilizzati in attività diverse, da almeno tre anni presso le Aziende sanitarie della Regione, possono chiedere, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, di essere inquadrati nel relativo. posto in organico, previo giudizio di idoneità ove già non esperito.
2. I Dirigenti generali delle Aziende adottano, nell’area della continuità assistenziale, misure organizzative comportanti una riduzione della spesa corrente.
ARTICOLO 9
1. I medici della Medicina dei Servizi risultati idonei ed inseriti negli elenchi di cui ai decreti dirigenziali n. 17301 del 17.11.2005 e 12611 del 06.10.2006 del Dipartimento regionale Tutela della salute sono inquadrati in ruolo, nei posti in atto occupati nelle aree previste dal decreto dirigenziale n. 416 del 17.07.2000 dello stesso Dipartimento.
2. I Dirigenti generali delle Aziende adottano misure organizzative comportanti una riduzione della spesa corrente.
ARTICOLO 10
1. L’assunzione a tempo indeterminato ovvero l’immissione nei ruoli organici del personale dì cui alla presente legge è subordinata al rispetto del vincolo previsto dall’articolo 1, comma 565, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla esistenza dei relativi posti in organico, alla disponibilità finanziaria, nonché alle motivate esigenze per la stabile copertura dei posti.
2. Gli atti assunti in esecuzione della presente norma diventano efficaci decorsi trenta giorni dalla ricezione degli stessi da parte del Dirigente generale del Dipartimento regionale Tutela della salute, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 ed a condizione che il Dirigente generate non inviti l’Azienda all’esercizio dei poteri di autotutela.
ARTICOLO 11
1. Per l’applicazione delle disposizioni della presente legge ed ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato, i Direttori generali delle Aziende sanitarieed ospedaliere indicano le esigenze di servizio che giustificano le modalità di copertura dei posti nelle forme indicate negli articoli precedenti.
ARTICOLO 12
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 15 gennaio 2009 - Loiero