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NORMATIVA
Normativa regionale - Valle d'Aosta

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Legge regionale 15 febbraio 2010, n. 4
Interventi regionali a sostegno dei costi dell’energia elettrica per le utenze domestiche.
 

Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga la seguente legge


CAPO I
INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DEI COSTI DELL'ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DOMESTICHE


ARTICOLO 1
(Finalità)


1. Al fine di sostenere la spesa delle famiglie valdostane per l’elevato fabbisogno energetico connesso alla vita in ambiente montano, la presente legge disciplina gli interventi regionali a sostegno dei costi sostenuti per l’acquisto di energia elettrica da parte dei titolari di utenze domestiche destinate ad abitazione principale, come risultanti dalla residenza anagrafica, ubicate in Valle d’Aosta.
2. Gli interventi regionali consistono nel rimborso alle imprese fornitrici di energia elettrica degli oneri conseguenti all’applicazione di uno sconto pari al 30 per cento, direttamente praticato in bolletta, sul costo relativo alla componente energia, determinato periodicamente, nell’ambito del prezzo di riferimento, dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas.


ARTICOLO 2
(Soggetti beneficiari)


1. Hanno diritto allo sconto in bolletta, nella misura indicata all’articolo 1, gli utenti che acquistano energia elettrica, fino ad un limite massimo di 6 kW nominali di potenza impegnata, da imprese che svolgono attività di vendita sul mercato valdostano e che hanno stipulato con la Regione apposita convenzione, regolante i rapporti reciproci, sulla base di uno schema-tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il limite di cui al comma 1 è derogabile qualora gli utenti comprovino, allegando idonea documentazione, che la maggior potenza è necessaria al funzionamento di apparecchiature sanitarie e di mobilità ad uso di soggetti diversamente abili o di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il mantenimento in vita di persone che versano in gravi condizioni di salute.


ARTICOLO 3
(Applicazione dello sconto)


1. I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare alle imprese di cui all’articolo 2, comma 1, apposita domanda conforme al modello, approvato con deliberazione della Giunta regionale, attestante il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge e a comunicare per iscritto, senza ritardo, ogni mutamento dei predetti requisiti.
2. Le imprese di cui all’articolo 2, comma 1, riconoscono il beneficio con decorrenza dalla data della domanda, mediante accredito effettuato non oltre la terza bolletta successiva alla medesima data.


ARTICOLO 4
(Disposizioni transitorie)


1. Fatta salva la diversa volontà da parte delle imprese di cui all’articolo 2, comma 1, da comunicare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rinnovate per tre anni, a far data dal 1° gennaio 2010, le convenzioni stipulate ai sensi degli articoli 38, comma 2, della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010), e 8 della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1 (Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese). In tal caso, sono fatte salve le domande già presentate alle predette imprese e lo sconto di cui all’articolo 2, comma 1, è applicato a far data dal 1° gennaio 2010 mediante accredito effettuato non oltre la terza bolletta successiva alla medesima data.
2. In deroga a quanto previsto all’articolo 3, comma 2, lo sconto di cui all’articolo 1, comma 2, si applica, a far data dal 1° gennaio 2010, agli utenti che presentino la relativa domanda entro il 30 giugno 2010.


ARTICOLO 5
(Abrogazioni)


1. Sono abrogati gli articoli 38 della l.r. 9/2008 e 8 della l.r. 1/2009.


ARTICOLO 6
(Disposizioni finanziarie)


1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge è determinato complessivamente in annui euro 2.000.000 a decorrere dall’anno 2010.


2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 nell’unità previsionale di base 1.08.02.11 (Altri interventi di assistenza sociale) e al suo finanziamento si provvede mediante l’utilizzo delle risorse iscritte nell’unità previsionale di base 1.16.02.10 (Fondo globale di parte corrente) a valere sull’apposito accantonamento previsto al punto E.3.
(Contenimento dei costi dell’energia elettrica) dell’allegato 2/A al medesimo bilancio.
3. Per l’applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell’assessore competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni al bilancio.


CAPO II
MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 18 GENNAIO 2010, N. 2, E DISPOSIZIONE FINALE


ARTICOLO 7
(Modificazione all’articolo 4 della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2)


1. Al termine del primo periodo del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 (Proroga, per l’anno 2010, delle misure straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese di cui alla legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1, ed altri interventi), le parole: “per un importo pari al dovuto per l’annualità 2009” sono soppresse.


ARTICOLO 8
(Dichiarazione d’urgenza)


1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta.
Aosta, 15 febbraio 2010.
Il Presidente
ROLLANDIN



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