Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
lFinalità
1. La Regione Basilicata riconosce la rilevanza pubblica dell’ideazione e della realizzazione architettonica e dell’opera di trasformazione del territorio e ne promuove e tutela la qualità in tutto l’ambiente urbano e rurale del territorio regionale.
2. La qualità dell’opera architettonica e di trasformazione del territorio è elemento irrinunciabile dello sviluppo sostenibile e necessario ad assicurare benessere ambientale alle generazioni presenti e future.
Essa è finalizzata a:
a. interpretare e soddisfare le necessità degli individui e dei gruppi sociali in materia di assetto dello spazio fisico;
b. conoscere, tutelare e valorizzare il patrimonio edilizio, il paesaggio e l’ambiente naturale;
c. creare le condizioni di accessibilità e fruibilità dell’ambiente costruito;
d. interpretare e risolvere le necessità dei cittadini di tutte le età e della società multietnica.
ARTICOLO 2
Definizione
1. Per qualità architettonica ed urbanistica si intende l’esito di un coerente e partecipato sviluppo progettuale, che recepisca le esigenze di carattere funzionale, estetico, sociale e formale poste alla base della ideazione, della progettazione e della realizzazione dell’opera e che garantisca il suo armonico inserimento nell’ambiente urbano e rurale circostante e nel rispetto dello sviluppo sostenibile.
ARTICOLO 3
Obiettivi
1. In armonia con i principi esposti all’articolo 1, la Regione persegue i seguenti obiettivi:
1.1. affermare il valore dell’Architettura come alta espressione della cultura e dell’identità di una comunità e del suo territorio;
1.2. promuovere la conoscenza dell’architettura, per accrescere la consapevolezza ed il coinvolgimento dei soggetti attori e dei cittadini sui temi della qualità dell’ambiente urbano e del territorio;
1.3. promuovere nella committenza pubblica e privata, la domanda di qualità architettonica ed urbanistica favorendo procedure concorsuali ed altri incentivi a sostegno dello scopo;
1.4. promuovere la diffusione di tutte le espressioni artistiche contemporanee favorendo l’inserimento di opere d’arte in edifici pubblici e privati;
1.5. favorire la crescita delle nuove generazioni di progettisti, attraverso la progettazione di opere di architettura.
ARTICOLO 4
Procedure per la promozione della qualità del progetto
1. La Regione riconosce che la competizione concorsuale è garanzia per conseguire la qualità architettonica ed urbanistica ed individua pertanto nel concorso di architettura, articolato in concorso di idee e concorso di progettazione, gli strumenti principali per perseguire tale fine.
2. Per le prestazioni riguardanti la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo della loro incidenza sulla forma urbana, sull’assetto territoriale o sul paesaggio, nonché ricadenti in contesti territoriali di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, paesaggistico – ambientale, storico – artistico e conservativo, ai sensi dell’articolo 91, comma 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, le amministrazioni valutano in via prioritaria l’opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione e del concorso di idee, e nel caso di diversa scelta riportano nel bando di gara per l’affidamento del servizio di progettazione le relative motivazioni.
3. La presente legge disciplina le modalità di espletamento dei concorsi di idee e di progettazione per l’affidamento dei relativi incarichi. Il Regolamento definisce le categorie di intervento
soggette alle procedure dei concorsi di idee o di progettazione.
4. Al fine del conseguimento dell’obiettivo di cui al precedente art. 3 – comma 1.5, è favorita la partecipazione dei giovani progettisti ai concorsi di architettura, mediante la previsione, nei relativi bandi, di premi speciali riservati ai giovani partecipanti in forma singola o tra loro raggruppati.
ARTICOLO 5
Concorsi di idee bandito da Amministrazioni pubbliche
1. Il concorso di idee consente all’Amministrazione di orientare la propria decisione di intervento nelle situazioni territoriali nelle quali l’assunzione di diverse impostazioni e presupposti progettuali possono condurre ad esiti anche molto diversi o alternativi tra loro.
2. Il tipo di elaborati e le scale di rappresentazione degli stessi, sono descritti e definiti dal bando di concorso.
3. La valutazione delle proposte presentate al concorso di idee è effettuata da una Commissione giudicatrice, costituita secondo le procedure di legge, sulla base di criteri e metodi stabiliti nel bando di gara.
4. le stazioni appaltanti riconoscono al soggetto vincitore un congruo premio, secondo le indicazioni contenute nel bando.
5. L’idea premiata è acquisita in proprietà dalla stazione appaltante e, previa eventuale definizione dei suoi aspetti tecnici, può essere posta a base di gara di un concorso di progettazione ovvero di un appalto di servizi. Alla relativa procedura è ammesso a partecipare il vincitore del premio, qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.
6. Le modalità e le procedure concorsuali da adottare da parte della Amministrazione per il concorso di idee sono quelle individuate dalla normativa statale.
ARTICOLO 6
Concorsi di progettazione bandito da Amministrazioni pubbliche
1. Il concorso di progettazione, ai sensi di quanto previsto dalla normativa statale, è inteso a fornire alle Amministrazioni pubbliche, per lavori di particolare rilevanza di cui all’art. 4, comma 2, e comunque per quelli elencati nel Regolamento regionale di attuazione, un progetto selezionato da apposita Commissione giudicatrice in base ad una gara con assegnazione di premi.
2. In attuazione di quanto previsto al comma 1, le Amministrazioni pubbliche, ciascuna secondo la propria competenza, individuano nell’ambito del proprio Piano triennale per le opere pubbliche, di cui all’art. 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, le opere oggetto di finanziamento pubblico che sono assoggettate al concorso di progettazione di cui al presente articolo.
3. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità può procedersi ad esperimento di un concorso articolato in due gradi, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
4. Le modalità e le procedure concorsuali da adottare da parte della Amministrazione per il concorso di progettazione sono quelle individuate dalla normativa statale.
ARTICOLO 7
Concorso di architettura bandito da privati
1. Ai concorsi di progettazione banditi da privati, o comunque da soggetti non tenuti al rispetto della legislazione statale in materia di opere pubbliche, ai fini dell’ottenimento dei benefici di cui all’art. 9 della presente legge, si applicano modalità e procedure indicate dal Regolamento regionale attuativo della presente legge.
ARTICOLO 8
Incentivi per i concorsi di architettura
1. E’ istituito presso la Regione un fondo per il finanziamento, anche parziale, delle spese da sostenere per l’espletamento dei concorsi di idee e di progettazione banditi da soggetti tenuti al rispetto della legislazione statale in materia di opere pubbliche.
2. Tale finanziamento può essere utilizzato dalle stazioni appaltanti per il 30% per coprire le spese organizzative del concorso, per un altro 30% per tenere una mostra o curare la pubblicazione delle proposte presentate ed il restante 40% riservato quale rimborso da offrire ai giovani professionisti di età non superiore a quaranta anni ed iscritti nell’albo professionale da non più di dieci anni per i progetti risultati non vincitori.
3. Nel caso di concorsi in due fasi, una quota di posti per la fase finale deve essere riservata ai giovani professionisti, ovvero a gruppi di progettazione composti da oltre il 70% da professionisti di età non superiore a quaranta anni ed iscritti nell’albo professionale da non più di dieci anni.
ARTICOLO 9
Disposizioni speciali per i concorsi banditi da privati
1. Per le opere da realizzarsi in esito a concorsi di architettura, gli oneri di urbanizzazione, ove dovuti, sono ridotti di una percentuale compresa fra un minimo del 10% ed un massimo del 20% secondo
quanto sarà determinato da ogni singolo comune. Nelle more delle determinazioni comunali la riduzione si applica nella misura minima.
ARTICOLO 10
Opere d’arte negli edifici pubblici e privati
1. La Regione in armonia con il vigente quadro normativo nazionale e con l’obiettivo di cui all’art. 3 comma 1.3:
1.1 istituisce un osservatorio regionale per il monitoraggio dell’applicazione della legge 3 marzo 1960 n. 237 in materia di norme per l’arte negli edifici pubblici.
1.2 favorisce, nei limiti di cui all’art. 4 comma 2, il ricorso dello strumento del concorso per l’assegnazione di incarichi per l’inserimento di opere d’arte in edifici pubblici e privati oggetto di concorso di cui all’art. 6 della presente legge.
ARTICOLO 11
Tutela e valorizzazione delle opere di architettura moderna e contemporanea
1. La Regione promuove iniziative volte alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio architettonico regionale con particolare riguardo per gli esempi significativi di architettura moderna e contemporanea, che non ricadono nelle competenze statali.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposita variante allo strumento urbanistico vigente i comuni redigono un elenco degli edifici o manufatti che costituiscono testimonianza significativa dell’architettura moderna e contemporanea realizzati nel territorio comunale dal 1945 alla data di approvazione della presente legge.
3. Con detta variante sono stabilite apposite norme di tutela e salvaguardia per gli immobili inseriti nell’elenco per i quali gli interventi dovranno essere considerati interventi di restauro su opere di interesse storico e/o architettonico (rif. R.D. 2537/1925).
4. Dell’avvenuto inserimento nell’elenco è data comunicazione al progettista, se vivente, nonché al proprietario, possessore o detentore dell’opera.
5. Gli elenchi sono trasmessi alla Conferenza di cui all’art. 13.
6. Ogni cinque anni i comuni procedono ad una revisione dell’elenco di cui al comma 2, integrandolo ove necessario. In occasione della revisione sono individuati gli edifici realizzati da oltre cinquant’anni e viene data comunicazione alla competente Soprintendenza della loro esistenza e del loro valore architettonico ai fini dell’eventuale imposizione del vincolo previsto dalla legislazione statale in materia di beni culturali. Gli edifici che venissero sottoposti a tale vincolo sarebbero eliminati dall’elenco comunale in occasione della prima revisione del medesimo.
7. Gli edifici iscritti negli elenchi di cui al precedente comma 2, riporteranno a cura del Comune, stabilmente ed in maniera ben visibile, una targa con l’indicazione del progettista, del committente e dell’esecutore oltre alla dichiarazione di particolare valore artistico.
ARTICOLO 12
Promozione della formazione e della ricerca in campo architettonico
1. La Regione promuove lo sviluppo, la conoscenza e la memoria dell’architettura e incentiva la ricerca, l’innovazione e la qualificazione professionale ad essa collegate, al fine di accrescere la consapevolezza dell’architettura come responsabilità culturale in tutti i soggetti che operano nel settore delle costruzioni e delle trasformazioni dell’ambiente urbano e rurale.
2. A tal fine la Regione favorisce:
a. intese con Ordini professionali, Università e istituti e organi di ricerca, pubblici e privati, per realizzare programmi di formazione permanente post-laurea;
b. la conoscenza del patrimonio architettonico e urbanistico mediante iniziative culturali e formative.
3. In particolare la Regione si impegna:
a. a raccogliere e conservare i materiali documentali relativi all’architettura e all’urbanistica moderna e contemporanea nonché gli archivi gli architetti e degli urbanisti, gli archivi degli enti e delle imprese che hanno operato nel settore;
b. a costituire, sviluppare e promuovere la Rete degli archivi di Architettura, in collaborazione con altri centri di documentazione europei e con gli istituti pubblici e privati che perseguono finalità analoghe.
ARTICOLO 13
Conferenza per la qualità architettonica e dell’ambiente costruito
1. E’ istituita presso la Presidenza della Giunta regionale una Conferenza Permanente per la qualità architettonica e dell’ambiente costruito.
2. La Conferenza ha le seguenti finalità:
a. promuovere e valorizzare le opere di architettura contemporanea individuate dai Comuni, come prescritto all’articolo 11, anche mediante pubblicazioni, mostre od altri mezzi che ne consentono la più ampia pubblicizzazione;
b. promuovere ed incentivare mostre, pubblicazioni e gli altri mezzi di comunicazione idonei a diffondere ed ampliare la conoscenza dell’architettura moderna e contemporanea;
c. attivare rapporti con la Soprintendenza Archivistica Regionale per la formazione di archivi dedicati all’architettura moderna e contemporanea;
d. attivare forme di collaborazione con centri europei di documentazione ed istituti pubblici e privati che perseguono analoghe finalità;
e. instaurare rapporti di collaborazione con il Centro di Documentazione per l’Architettura presso il Ministero dei Beni Culturali e con le amministrazioni regionali e statali;f. promuovere ogni altra iniziativa idonea a perseguire i fini di cui alla presente legge.
3. La Conferenza è costituita da:
a. l’Assessore Regionale alla Cultura, che la presiede;
b. un architetto delegato degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggistici e Conservatori delle Province di Matera e Potenza;
c. un ingegnere edile delegato degli Ordini degli Ingegneri delle Province di Matera e Potenza;
d. un architetto docente/ricercatore delegato della Università degli Studi della Regione Basilicata;
e. il Soprintendente ai Beni Architettonici della Regione Basilicata o suo delegato.
ARTICOLO 14
Premio “Stella” per opere di architettura contemporanea
1. La Regione provvede a istituire uno speciale riconoscimento, denominato Premio “Stella”, intitolato all’architetto Ettore Stella, protagonista dell’architettura moderna in Basilicata.Il riconoscimento è diviso in due sezioni:
a) per opere di architettura contemporanea, da assegnare ogni tre ad una o più opere che presentano caratteristiche di particolare valore architettonico e che sono state ultimate nel quinquennio precedente;
b) per opere di committenza privata per soggetti che hanno dimostrato una particolare attenzione al perseguimento della qualità in architettura.
2. A tal fine, presso la Regione è istituita una conferenza permanente presieduta dall’Assessore Regionale alla Cultura e composta da personalità della cultura, esperti nelle discipline architettoniche, rappresentanti dell’Università e degli ordini Professionali.
3. Concorrono al premio di cui al primo comma le opere di architettura segnalate dalla Regione, dai Comuni, dal progettista, dal committente o dal proprietario, nonché da associazioni o da singoli cittadini.
4. Non sono ammesse a concorrere opere che abbiano già partecipato in anni precedenti.
5. Gli edifici di nuova realizzazione, ovvero che a seguito di interventi di ristrutturazione, siano stati premiati ai sensi del presente articolo, riportano a cura della Regione, stabilmente ed in maniera ben visibile, una targa con l’indicazione del progettista, del committente e dell’esecutore oltre alla dichiarazione di particolare valore artistico.
ARTICOLO 15
Regolamento
1. Con regolamento da emanare entro sei mesi dall’approvazione della presente legge sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 e 14.
ARTICOLO 16
1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza 15 Febbraio 2010
De Filippo