NORMATIVA
Normativa regionale - Sicilia
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Legge regionale 15 febbraio 2010, n. 1
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Istituzione delle Unità operative delle professioni sanitarie e del servizio sociale
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L'Assemblea regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge ARTICOLO 1 Istituzione delle Unità operative delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie, tecniche della prevenzione e del servizio sociale 1. Le aziende del Servizio sanitario regionale, con l’atto aziendale di cui all’articolo 9 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, istituiscono in seno alla direzione aziendale, quali strutture di staff, le Unità operative di seguito elencate, stabilendo i criteri e le modalità per la loro trasformazione in strutture complesse secondo quanto previsto dal comma 3: a) Unità operativa delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche; b) Unità operativa delle professioni sanitarie di riabilitazione; c) Unità operativa delle professioni tecnico-sanitarie; d) Unità operativa delle professioni tecniche di prevenzione, vigilanza ed ispezione; e) Unità operativa del servizio sociale professionale. 2. I direttori generali delle aziende del Servizio sanitario regionale con apposito atto assicurano la funzionalità delle Unità operative nel rispetto delle competenze e delle responsabilità previste dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali per le professioni di cui al comma 1. 3. Qualora le aziende del Servizio sanitario regionale ravvisino, a fronte di una maggiore complessità, specifiche esigenze organizzative, una o più delle Unità operative di cui al comma 1 possono essere trasformate, nel rispetto dei criteri stabiliti dall’atto aziendale, in altrettante strutture complesse, mantenendo la suddivisione delle cinque aree professionali. 4. Per le finalità del presente articolo le aziende del Servizio sanitario regionale operano con modificazioni compensative delle relative piante organiche e senza oneri aggiuntivi. ARTICOLO 2 Funzioni delle Unità operative 1. Le Unità operative di cui all’articolo 1 curano l’espletamento delle funzioni previste dalle norme istitutive dei relativi profili professionali e l’ottemperanza agli specifici codici deontologici ed agli ordinamenti didattici utilizzando metodologie di pianificazione per il raggiungimento di obiettivi di assistenza e prevenzione, così come previsto dalla legge 10 agosto 2000, n. 251 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Le Unità operative di cui all’articolo 1 partecipano alla individuazione ed alla realizzazione degli obiettivi dell’azienda sanitaria di appartenenza concorrendo ad assicurare, in particolare, la programmazione, direzione e gestione delle relative risorse umane nel rispetto dei criteri che sono previsti con apposito decreto dell’Assessore regionale per la salute, da emanare previo parere della competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana. ARTICOLO 3 Direzione delle Unità operative 1. La procedura concorsuale ed i requisiti previsti per l’accesso alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie e della professione di assistente sociale, nel numero dei posti indicato nella dotazione organica di ciascuna azienda, sono quelli previsti dalla vigente normativa. 2. Il conferimento dell’incarico di direzione dell’Unità operativa delle professioni sanitarie e del servizio sociale professionale avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia di conferimento di incarichi di struttura a dirigenti del ruolo sanitario e del profilo degli assistenti sociali. 3. Nelle more dell’espletamento delle procedure selettive previste dalle disposizioni di cui al comma 1, e previa indizione delle stesse, il conferimento temporaneo dell’incarico di direzione avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di conferimento di incarichi dirigenziali. ARTICOLO 4 Norma finale 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Palermo, 15 febbraio 2010
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