Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Disposizioni in materia di contenimento della spesa regionale)
1. Per l’attuazione delle manovre economico-finanziarie della Regione ed anche ai fini della realizzazione degli obiettivi e degli impegni assunti nell’ambito del Patto di stabilità interno, la Giunta regionale emana Direttive alle strutture regionali e agli enti ad ordinamento regionale, esclusi gli enti locali e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aventi natura obbligatoria per contenere l’andamento della spesa corrente e, comunque, per conseguire miglioramenti nei saldi di bilancio, assicurando il concorso della Regione e dei predetti enti al raggiungimento degli obiettivi nazionali di finanza pubblica.
2. Le Direttive di cui al comma 1 possono riguardare anche le dotazioni di personale, la quantificazione delle entrate da iscrivere nei bilanci relativamente ai trasferimenti regionali, il rispetto dei vincoli di destinazione dei trasferimenti e dell’equilibrio economico, il grado di copertura del costo dei servizi attraverso prezzi, tariffe e corrispettivi,
l’eventuale possibilità di ricorso, entro limiti prestabiliti, a forme d’indebitamento o di finanza straordinaria, il contenimento delle spese, con particolare riferimento a quelle di natura non obbligatoria, nonché ulteriori aspetti utili al perseguimento delle finalità del comma 1.
3. Nel caso delle funzioni delegate e trasferite alle Province autonome di Trento e di Bolzano le Direttive di cui ai commi 1 e 2, sono approvate dalla Provincia autonoma competente per territorio.
4. In relazione a quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, le somme previste dall’articolo 2, commi 1 e 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002, in attuazione dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, nonché le somme di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 11-ter del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 con riferimento alle Camere di Commercio di Trento e di Bolzano, sono trattenute dalle Camere medesime e sono decurtate dai trasferimenti dovuti dalla Regione ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1 come sostituito dall’articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2004, n. 5.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche con riferimento all’anno 2006.
ARTICOLO 2
(Estinzione o modifica del vincolo di destinazione del patrimonio immobiliare già appartenente agli Enti comunali di assistenza)
1. La Giunta provinciale, su motivata richiesta da parte del Comune, può disporre l’estinzione o la modificazione del vincolo introdotto dall’articolo 2, comma 1, di cui alla legge regionale 25 febbraio 1982, n. 2 per i beni degli Enti comunali di assistenza trasferiti ai Comuni ai sensi del citato articolo 2.
2. Il provvedimento della Giunta provinciale di cui al comma 1 costituisce titolo per richiedere la cancellazione dai Libri fondiari dell’annotazione della formula “vincolo di destinazione a favore dei servizi assistenziali e sociali, ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 1982, n. 2”.
ARTICOLO 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Trento, 15 giugno 2006
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
L. DELLAI