NORMATIVA
Normativa regionale - Piemonte
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Legge regionale 14 ottobre 2008, n. 30
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Norme per la tutela della salute, il risanamento dell’ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell’amianto.
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Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1 Finalità)
1. La Regione Piemonte, nell’ambito delle competenze ad essa attribuite, adotta gli strumenti necessari per la tutela della salute e il risanamento dell’ambiente, dispone in ordine alla bonifica e allo smaltimento dell’amianto, promuove la sorveglianza relativa al rischio amianto e il sostegno alle persone affette da una malattia ricollegabile all’esposizione all’amianto. 2. La Regione coordina tutti gli interventi per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 con la partecipazione degli enti locali e dei soggetti coinvolti.
ARTICOLO 2 (Obiettivi)
1. Costituiscono obiettivi degli interventi regionali: a) la salvaguardia e la tutela della salute rispetto all’inquinamento da fibre di amianto nei luoghi di vita e di lavoro; b) la rimozione dei fattori di rischio indotti dall’amianto mediante la bonifica di siti, impianti, edifici e manufatti in cui sia stata rilevata la presenza di amianto; c) il sostegno alla ricerca e alla sperimentazione nel campo della prevenzione, della diagnosi e della terapia; d) il sostegno alle persone affette da malattie correlabili all’amianto; e) la ricerca e la sperimentazione di tecniche per la bonifica dagli amianti e il recupero dei siti contaminati; f) la promozione di iniziative di educazione ed informazione finalizzate a ridurre il rischio amianto.
ARTICOLO 3 (Competenze della Regione)
1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2, la Regione provvede: a) alla predisposizione e all’aggiornamento del piano regionale amianto; b) al monitoraggio delle neoplasie correlabili all’amianto, attraverso il potenziamento del registro dei mesoteliomi maligni, estendendo il monitoraggio alle patologie asbesto-correlate; c) all’individuazione e alla classificazione dei siti a rischio di esposizione all’amianto antropico; d) all’individuazione e alla classificazione delle aree territoriali interessate dalla presenza naturale di amianto; e) all’istituzione del registro degli esposti alle fibre d’amianto in collaborazione con l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL); f) alle azioni di sostegno sanitario e psicologico agli esposti alle fibre d’amianto. 2. Al fine del raccordo e del coordinamento delle azioni previste dalla presente legge è istituito presso l’Azienda sanitaria locale di Alessandria, con sede a Casale Monferrato, un Centro regionale per la ricerca, sorveglianza e prevenzione dei rischi da amianto. La Giunta regionale stabilisce gli obiettivi, le funzioni, il modello organizzativo e gestionale del Centro.
ARTICOLO 4 (Interventi di bonifica)
1. La Giunta regionale concede contributi per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto, consistenti nella rimozione e nel relativo trasporto. 2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, sulla base dei criteri e della procedura per la determinazione delle priorità di intervento previsti dall’articolo 1, comma 2 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 18 marzo 2003, n. 101 (Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell’articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93). 3. È data priorità, per l’entità del rischio, ai finanziamenti per la rimozione di materiale contenente amianto libero o in matrice friabile, le cui condizioni sono tali da determinare rilascio di fibre.
ARTICOLO 5 (Smaltimento dei piccoli quantitativi di amianto)
1. La Giunta regionale concede contributi ai comuni, singoli o associati, per garantire, nell’ambito del sistema regionale di gestione dei rifiuti, il servizio di raccolta e smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto. 2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi. 3. Per piccolo quantitativo si intende una quantità di manufatti in cemento amianto inferiore a 40 metri quadrati o 450 chilogrammi.
ARTICOLO 6 (Informazione alla popolazione)
1. I comuni, in collaborazione con le aziende sanitarie locali (ASL) e in raccordo con il Centro regionale per la ricerca, sorveglianza e prevenzione dei rischi da amianto, promuovono iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sulle problematiche relative alla presenza di amianto. A tal fine la Giunta regionale dispone appositi contributi di cui definisce l’entità, i criteri e le modalità di erogazione con apposito provvedimento, informata la commissione consiliare competente.
ARTICOLO 7 (Piano regionale amianto)
1. La Giunta regionale, a seguito di un ampio coinvolgimento di tutti i soggetti territorialmente interessati, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentito il Centro regionale per la ricerca, sorveglianza e prevenzione dei rischi da amianto ed anche avvalendosi dell’Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA), presenta al Consiglio regionale per l’approvazione il piano regionale amianto. 2. Il piano regionale amianto ha durata quinquennale e contiene le azioni, gli strumenti e le risorse necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2. 3. Il piano regionale amianto è articolato nei seguenti punti: a) censimento e mappatura georeferenziata degli impianti industriali attivi o dismessi, degli edifici pubblici e privati, delle aree estrattive e delle aree caratterizzate dalla presenza di amianto nell’ambiente naturale laddove vi sia un potenziale rischio per la salute umana; b) censimento dei mezzi di trasporto, dei manufatti e materiali contenenti amianto; c) individuazione dei criteri per la valutazione dei livelli di rischio e la definizione delle priorità degli interventi di bonifica; d) definizione delle linee di indirizzo e coordinamento delle attività delle ASL e dell’ARPA; e) individuazione degli strumenti per la formazione e l’aggiornamento degli operatori delle ASL, dell’ARPA e delle imprese che effettuano attività di bonifica e di smaltimento dell’amianto; f) promozione di iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sulle problematiche relative all’amianto.
ARTICOLO 8 (Attività di sorveglianza e registrazione)
1. La Giunta regionale conferma e potenzia il registro regionale dei mesoteliomi maligni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), in collegamento con i centri di raccolta dati nazionali, al fine di promuovere la ricerca clinica e di base connessa alle situazioni di rischio amianto. 2. La Giunta regionale, sulla base delle evidenze scientifiche disponibili, attiva forme di registrazione degli esposti e degli ex esposti coordinando le iniziative di sorveglianza sanitaria svolte dal servizio sanitario regionale. La Giunta regionale, sentito il Centro regionale per la ricerca, sorveglianza e prevenzione dei rischi da amianto e sentita la commissione consiliare competente, adotta specifici protocolli di sorveglianza che indicano le categorie di lavoratori e di cittadini esposti o ex esposti, le caratteristiche dell’esposizione ad amianto o ad altre fibre minerali artificiali, la natura e la frequenza degli accertamenti sanitari indicati. 3. I soggetti sottoposti a sorveglianza sanitaria hanno diritto a fruire della gratuità degli accertamenti, ad accedere alla documentazione sanitaria relativa e a ricevere le informazioni e i suggerimenti sui rischi e sui comportamenti preventivi da adottare. 4. La Giunta regionale istituisce il registro pubblico degli edifici industriali e ad uso abitativo, dismessi o in utilizzo, degli impianti, dei mezzi di trasporto e dei luoghi con presenza o contaminazione da amianto, nel quale vengono annotati tutti gli edifici e i siti che contengono amianto, indicando: a) il tipo di amianto; b) il luogo dove è presente; c) il grado di conservazione; d) il quantitativo presunto; e) la pericolosità di dispersione delle fibre; f) il livello di priorità dei tempi di bonifica. 5. Le modalità di tenuta ed aggiornamento dei registri sono definite dal piano regionale amianto.
ARTICOLO 9 (Comunicazioni a carico dei proprietari)
1. I soggetti pubblici e i privati proprietari di edifici, impianti, luoghi, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto o di materiali contenenti amianto comunicano tale presenza all’ASL competente per territorio. 2. La tipologia, il grado di dettaglio e le modalità di comunicazione sono stabiliti nel piano regionale amianto.
ARTICOLO 10 (Laboratori)
1. I laboratori che effettuano attività analitiche sull’amianto sono tenuti a soddisfare i requisiti previsti dal decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 14 maggio 1996 (Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’articolo 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: «Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto»). A tal fine rispondono a specifici programmi di controllo di qualità per le analisi di amianto nell’aria e in campioni massivi, previsti dall’allegato 5 del citato decreto ministeriale.
ARTICOLO 11 (Contributi per la ricerca e per le attività delle associazioni)
1. La Giunta regionale concede contributi alle aziende sanitarie regionali e agli istituti titolati per la realizzazione di progetti di ricerca sulla prevenzione primaria e secondaria e sul trattamento delle malattie correlabili all’amianto. 2. La Giunta regionale concede contributi annuali alle associazioni contro l’amianto ed alle associazioni delle vittime dell’amianto presenti sul territorio regionale, a sostegno delle iniziative promosse e documentate. 3. La Giunta regionale, sentito il Centro regionale per la ricerca, sorveglianza e prevenzione dei rischi da amianto e sentita la commissione consiliare competente, adotta specifici provvedimenti per la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 e ne stabilisce annualmente l’entità.
ARTICOLO 12 (Contributi per le case di edilizia popolare)
1. La Giunta regionale concede a favore delle agenzie territoriali per la casa contributi per la realizzazione di interventi di straordinaria manutenzione consistenti nella rimozione, incapsulamento o confinamento dei manufatti contenenti amianto. 2. La Giunta regionale, informata la commissione consiliare competente, adotta specifici provvedimenti per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
ARTICOLO 13 (Norme di salvaguardia nell’attività estrattiva)
1. Ferme restando le previsioni in materia di estrazione di amianto e di prodotti contenenti amianto di cui all’articolo 1, comma 2, della l. 257/1992, se nell’attività di estrazione si incontrano materiali contenenti amianto, i lavori sono immediatamente sospesi ed è avvisata l’ASL competente per territorio. 2. L’ASL prescrive le misure per la salvaguardia dal rischio amianto e da qualsiasi altro eventuale rischio per i lavoratori e la popolazione interessata, nel rispetto dei limiti e delle procedure previste dal decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 14 maggio 1996.
ARTICOLO 14 (Norme di salvaguardia nell’attività di movimentazione e sbancamento)
1. Per gli interventi di movimentazione, le lavorazioni e gli sbancamenti di terreno per la realizzazione di qualsiasi opera edilizia o infrastrutturale, ricadenti all’interno dei siti individuati nelle cartografie previste dall’articolo 7, comma 3, lettera a), viene predisposta un’analisi geologica preventiva per accertare l’eventuale presenza di amianto nell’area interessata dai lavori, al fine di prevedere le precauzioni per la realizzazione dei lavori nel rispetto della sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente.
ARTICOLO 15 (Sanzioni)
1. La violazione dell’obbligo di sospensione dei lavori previsto all’articolo 13, comma 1, comporta la sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro. 2. La mancata osservanza delle prescrizioni di salvaguardia previste all’articolo 13, comma 2, comporta la sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro. 3. La mancata osservanza delle prescrizioni previste all’articolo 14 comporta la sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.
ARTICOLO 16 (Vigilanza)
1. Ferme restando le competenze attribuite dalla vigente legislazione nazionale in materia, la funzione di vigilanza e controllo sugli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui alla presente legge è svolta dalle ASL, dall’ARPA e dagli agenti di polizia locale.
ARTICOLO 17 (Sostegno alle persone affette da malattie correlabili all’amianto)
1. La Giunta regionale eroga contributi a sostegno delle spese per prestazioni sanitarie e socio-assistenziali e per la tutela legale a favore delle persone affette da malattie correlabili all’amianto, residenti nel territorio regionale. 2. I contributi sono relativi alle spese sostenute nel periodo intercorrente fra la presentazione della domanda per il riconoscimento della malattia e la conclusione del relativo procedimento. 3. I contributi sono concessi solo se le persone interessate sono iscritte nei registri degli esposti e degli ex esposti di cui all’articolo 8, comma 2 o se sono affette da mesotelioma. La segnalazione o la domanda per l’iscrizione nei registri è effettuata antecedentemente alla presentazione della domanda per il riconoscimento della malattia. 4. In caso di morte della persona interessata, avvenuta prima della conclusione del procedimento di cui al comma 1, i contributi sono concessi al coniuge o, in mancanza, ai figli o altri familiari, fiscalmente a carico del deceduto. 5. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.
ARTICOLO 18 (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in merito alla tutela della salute, alla bonifica di luoghi e oggetti in cui sia stata rilevata la presenza di amianto, al sostegno alla ricerca e alla promozione di iniziative di informazione. 2. Al fine di cui al comma 1, ogni due anni la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente una relazione che contenga risposte documentate in ordine ai seguenti profili: a) in quali termini le risorse finanziarie stanziate hanno consentito la bonifica dei siti, degli impianti, degli edifici e dei manufatti contenenti amianto, avuto riguardo ai censimenti realizzati; b) in quali termini il sostegno alla ricerca e l’istituzione del registro dei mesoteliomi maligni hanno consentito il miglioramento del trattamento delle malattie correlabili all’amianto; c) in quali termini le attività di informazione e la sottoposizione a sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ed ex esposti hanno consentito la riduzione dell’insorgenza di patologie asbesto-correlate e la loro correttagestione; d) in quali termini le attività di informazione hanno contribuito alla diffusione della consapevolezza dei pericoli derivanti dalla presenza di amianto e hanno inciso sulla conseguente iniziativa dei privati di segnalare la presenza di amianto alle ASL e di provvedere alla sua rimozione; e) quanta parte degli aventi diritto ha ricevuto contributi a sostegno delle spese sanitarie e socio-assistenziali e per la tutela legale e in quale misura la somma erogata è stata sufficiente a coprire le spese sostenute; f) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione della legge. 3. La relazione è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l’esame. 4. Tutti i beneficiari degli interventi di cui alla presente legge, pubblici e privati, sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all’espletamento delle attività previste al presente articolo.
ARTICOLO 19 (Norma finanziaria)
1. Per l’esercizio finanziario 2008 agli oneri pari a 250.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, iscritti nell’unità previsionale di base (UPB) DA20011 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 si fa fronte con le disponibilità finanziarie della medesima unità. 2. Per il biennio 2009-2010, agli oneri annui complessivi, ivi compresi quelli di cui all’articolo 18, pari a 4.300.000,00 euro, in termini di competenza, iscritti per 3.750.000,00 euro nell’ambito dell’UPB DA10002, per 300.000,00 euro nell’ambito della UPB SA01001 e per 250.000,00 euro nell’UPB DA20011 del bilancio regionale, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003).
Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino, addì 14 ottobre 2008 Mercedes Bresso
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