Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Norma di interpretazione autentica)
1. Il comma 5, dell’articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3, secondo il quale “Qualora non vengano utilizzate tutte le unità previste dal comma 1 dell’articolo 3, ai gruppi consiliari è corrisposto un ulteriore importo pari al trattamento economico lordo iniziale mensile di un dipendente regionale di VI qualifica con esclusione delle quote INPS, INAIL e TFR”, va interpretato, fin dal giorno della sua entrata in vigore, nel senso che l’ulteriore importo è riferito ad ogni unità della segreteria di supporto tecnico–amministrativo spettante al gruppo consiliare di cui lo stesso non si avvale.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 14 maggio 2007
LORENZETTI
Nota al titolo della legge:
- La legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3, recante “Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari” (pubblicata nel B.U.R. 31 gennaio 1996, n. 6), è stata modificata ed integrata con legge regionale 20 marzo 2001, n. 7 (in E.S. al B.U.R. 23 marzo 2001, n. 14). Il testo dell’art. 4, comma 5, è il seguente:
«Art. 4 Assegnazione del personale.
Omissis.
5. Qualora non vengano utilizzate tutte le unità previste dal comma 1 dell’art. 3, ai gruppi consiliari è corrisposto un ulteriore importo pari al trattamento economico lordo iniziale mensile di un dipendente regionale di VI qualifica con esclusione delle quote INPS, INAIL e T.F.R.».
Nota all’art. 1:
- Per il testo dell’art. 4, comma 5, della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 si veda la nota al titolo della legge.