NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria
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Legge regionale 14 febbraio 2007. n. 6
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Rideterminazione di sanzioni amministrative nel settore vitivinicolo
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Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1 (Finalità)
1. La presente legge disciplina: a) Consiglio (relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo), articolo 2, paragrafi 3 e 4 delle superfici vitate impiantate o reimpiantate senza la prescritta autorizzazione, contravvenendo alle normative comunitarie; b) la rideterminazione di talune sanzioni per il controllo del potenziale produttivo vitivinicolo previste dal decreto legislativo 10 agosto 2000 n. 260 (disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento (CE) 1493/1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell’articolo 5 della legge 21 dicembre 1999 n. 526) e successive modifiche.
ARTICOLO 2 (Definizioni ed ambito di applicazione)
1. Ai fini della presente legge si intende per: a) regolarizzazione: l’autorizzazione a produrre vino da commercializzare proveniente da vigneti che sono stati impiantati senza la prescritta autorizzazione nel periodo intercorrente tra il 1° aprile 1987, data di entrata in vigore del Regolamento (CE) 822/1987 che sancisce il divieto di commercializzazione del vino proveniente dalle superfici impiantate illegalmente, ed il 31 agosto 1998; b) conduttore: la persona fisica o giuridica che esercita l’attività agricola e che comprova con idoneo titolo la proprietà o il possesso delle superfici vitate. 2. Le superfici vitate di estensione pari o inferiori a una decara – mille metri quadri, i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori, non necessitano di regolarizzazione, purché i prodotti stessi siano esclusi da ogni commercializzazione.
ARTICOLO 3 (Rideterminazione delle sanzioni amministrative relative alla regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati)
1. Le sanzioni amministrative previste dall’articolo 2, comma 3 del d.lgs. 260/2000 e successive modifiche sono rideterminate nelle entità di cui ai commi 2 e 3. 2. Ai soggetti che ottengono la regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati ai sensi del Regolamento (CE) 1493/1999, articolo 2, paragrafo 3, lettera a) si applica la sanzione amministrativa di euro 25,80 per decara o frazione di decara della superficie vitata da regolarizzare. 3. Ai soggetti che ottengono la regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati ai sensi del Regolamento (CE) 1493/1999, articolo 2, paragrafo 3, lettera c) si applicano le seguenti sanzioni amministrative: a) euro 103,30 per decara o frazione di decara della superficie vitata interessata nel caso in cui l’impianto sia stato realizzato in terreni ubicati al di fuori delle zone previste e delimitate per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.) o, se ricadenti in dette zone, la composizione ampelografica dell’impianto non ne consenta l’iscrizione al relativo albo; b) euro 258,20 per decara o frazione di decara della superficie vitata interessata nel caso in cui l’impianto sia stato realizzato nei terreni ubicati in zone previste e delimitate per la produzione di V.Q.P.R.D. e la sua composizione ampelografica sia tale da consentirne l’iscrizione al relativo albo.
ARTICOLO 4 (Diniego di regolarizzazione)
1. Qualora la domanda di regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati sia rigettata, al richiedente che ha prodotto vino da commercializzare proveniente dai vigneti oggetto della domanda è applicata la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di un importo pari al trenta per cento del valore di mercato del vino prodotto, risultante dai mercuriali pubblicati dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) territorialmente competenti. L’importo della sanzione è calcolato dalla data di presentazione della domanda di regolarizzazione fino alla data di rigetto della stessa, tenendo conto della produzione dichiarata e del tipo di vino prodotto. 2. La Regione, su richiesta dell’interessato, può disporre che, in sostituzione del pagamento di cui al comma 1, il produttore invii a distillazione una quantità di vino equivalente al vino proveniente dai vigneti oggetto della domanda di regolarizzazione calcolata sulla produzione ottenuta dalla data di presentazione della domanda fino alla data di rigetto della stessa.
ARTICOLO 5 (Rideterminazione della sanzione amministrativa per la mancata dichiarazione delle superfici vitate)
1. Il conduttore che non presenta la dichiarazione delle superfici vitate, ai fini della predisposizione e dell’aggiornamento dell’inventario del potenziale produttivo di cui al Regolamento (CE) 1493/1999, articolo 16, nei termini e con le modalità stabiliti con il Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 26 luglio 2000 e successive modifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa di euro 62,00 per decara o frazione di decara della superficie vitata non dichiarata. 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, il conduttore che presenta tale dichiarazione entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa di euro 31,00 per decara o frazione di decara della superficie vitata dichiarata.
ARTICOLO 6 (Procedure)
1. La regolarizzazione di cui all’articolo 3 è concessa entro il termine di cui al Regolamento (CE) 1227/2000 e successive modifiche secondo le procedure approvate dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Alle sanzioni di cui agli articoli 3 e 5, comminate in misura fissa, non si applica il pagamento in misura ridotta di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati).
ARTICOLO 7 (Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
Formula Finale: E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addì 14 febbraio 2007 IL PRESIDENTE (Claudio Burlando)
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