NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria
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Legge regionale 14 febbraio 2007, n. 5
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Norme per la sicurezza nella pratica degli sport invernali
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Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1 (Finalità ed ambito di applicazione)
1. La Regione, in attuazione della legge 24 dicembre 2003 n. 363 (norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), disciplina la sicurezza per la pratica dello sci e delle altre discipline della neve, nonché i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle relative aree.
ARTICOLO 2 (Aree sciabili)
1. Sono aree sciabili le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e servite da impianti di risalita, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve, tenendo conto del rapporto fra portata degli impianti e superficie delle piste. 2. All’interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di due piste e più di due impianti di risalita, i Comuni interessati individuano i tratti di pista da riservare alle gare e agli allenamenti di sci e snowboard agonistico, nonché le modalità e i tempi di utilizzo degli stessi. 3. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 3 della l. 363/2003, l’individuazione delle aree di cui al comma 1 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per l’eventuale costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito con provvedimento della Giunta regionale. 4. I Comuni interessati provvedono a comunicare alla Regione la classificazione delle piste, indicando altresì quelle cui possono accedere solo gli utenti in possesso di apposita abilitazione o destinate ad attività agonistica. 5. Le aree di cui al comma 1 corrispondono a quelle individuate ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 5 aprile 1994 n. 17 (ordinamento della professione di maestro di sci) nell’ambito delle quali la Giunta regionale, con propria deliberazione, determina le altre aree di cui all’articolo 3, comma 2 della l. 363/2003.
ARTICOLO 3 (Segnaletica delle piste)
1. Le piste aperte al transito degli utenti sono delimitate, a cura dei gestori, lateralmente con palinatura realizzata e posata in modo tale da consentire di seguire il tracciato della pista anche in condizioni di scarsa visibilità, riconoscendone altresì i bordi destro e sinistro. 2. Le piste aperte al transito degli utenti sono dotate della segnaletica necessaria alla corretta informazione degli utenti, determinata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, localizzata, a cura dei gestori delle stesse, secondo le caratteristiche e con i criteri stabiliti dal comma 5. 3. La segnaletica è realizzata in modo tale da consentire l’agevole rimozione a conclusione della stagione invernale. 4. All’utente è data adeguata informazione, anche mediante esposizione al pubblico, sui tipi di sistemi segnaletici in uso nei comprensori, sulla classificazione e sulle regole di comportamento degli utenti. 5. La segnaletica ha le seguenti caratteristiche: a) integra la palinatura di cui al comma 1, al fine di consentire allo sciatore di individuare il tracciato della pista senza difficoltà anche in condizioni di cattiva visibilità; b) all’inizio della pista, anche se posto all’origine di una biforcazione, evidenzia la denominazione o numerazione e la segnatura relativa alla classificazione, nonché l’eventuale chiusura ed eventualmente le condizioni della pista; c) lungo la pista, fornisce le informazioni integrative della palinatura,di cui al comma 1; d) all’origine delle principali biforcazioni delle piste, fornisce, mediante appositi e ben evidenti segnali direzionali, informazioni circa la direzione ed eventualmente le destinazioni raggiungibili; e) in prossimità delle stazioni a valle degli impianti di risalita, nonché dei principali accessi dei comprensori per lo sci da fondo, fornisce, mediante appositi pannelli, un prospetto generale degli impianti e delle piste esistenti, recante le informazioni di cui alla lettera b), gli orari di apertura e chiusura, le informazioni relative alle condizioni atmosferiche; f) segnala le piste con caratteristiche che richiedono particolari capacità e tecniche di sciata o l’utilizzo di attrezzature specifiche in corrispondenza degli accessi e, se servite da impianti senza altra alternativa di discesa, delle stazioni degli impianti di risalita; g) riserva e segnala aree adeguate alla pratica dei principianti e delle persone portatrici di handicap; h) fornisce tutte le necessarie indicazioni agli sciatori per il corretto e sicuro utilizzo delle piste, in particolare per un’andatura maggiormente cauta in relazione a specifiche circostanze, mediante segnaletica idonea a informare sugli obblighi e sui divieti cui gli sciatori stessi devono conformarsi, nonché sulla tipologia del pericolo cui sono soggetti i tratti di pista attraversati. La simbologia e le caratteristiche grafiche dei segnali d’obbligo, di divieto e di pericolo sono conformi alle norme dell’Ente nazionale italiano di unificazione (UNI); i) informa adeguatamente circa le condizioni atmosferiche.
ARTICOLO 4 (Preparazione e protezione delle piste)
1. I gestori preparano adeguatamente le piste aperte al transito degli utenti per garantire condizioni idonee alla sicura agibilità e pratica degli sport sulla neve. 2. In particolare i soggetti di cui al comma 1 provvedono a: a) curare il manto nevoso in relazione alle condizioni meteorologiche e di innevamento; b) eliminare gli ostacoli che si possono rimuovere e che lo sciatore non può scorgere facilmente; c) proteggere gli ostacoli che anche temporaneamente non possono essere rimossi dalle piste e tra questi segnalare quelli che lo sciatore non può scorgere facilmente; d) effettuare l’ordinaria e straordinaria manutenzione della pista, inclusi tutti i provvedimenti necessari al fine di garantire la stabilità delle terre ed una corretta regimazione delle acque; e) a seguito di ragionevoli previsioni, proteggere adeguatamente le piste aperte al transito degli utenti da pericoli, in particolare relativi a valanghe e frane; f) proteggere, con barriere anticaduta, i bordi delle piste in corrispondenza di scoscendimenti pericolosi, passaggi aerei, dirupi, strapiombi, seracchi e crepacci, strettoie, sbarramenti, diramazioni e in tutte le situazioni particolari di pericolo di caduta per gli sciatori; g) segnalare le intersezioni delle piste con le strade aperte al pubblico transito o con le aree di attesa di impianti di risalita e proteggerle per mezzo di più serie di barriere trasversali che, mediante passaggi obbligati ottenuti con lo sfalsamento dei varchi, inducano lo sciatore a limitare la velocità ed a modificare la direzione di marcia; h) adottare, nella realizzazione e messa in esercizio delle barriere utilizzate per impegnare lo sciatore a limitare la velocità e a modificare la direzione di marcia e dei sistemi di protezione in generale, anche in relazione alla loro funzione, accorgimenti che considerino gli effetti di un eventuale urto dello sciatore. 3. I gestori si astengono, nella produzione di neve artificiale, dall’utilizzo di additivi dannosi per l’ambiente. 4. La realizzazione e la messa in esercizio di misure di protezione particolarmente complesse possono essere affidate a terzi, nel caso in cui il servizio piste non sia adeguatamente attrezzato allo scopo.
ARTICOLO 5 (Gestione impianti)
1. I gestori delle aree sciabili nelle quali insistono gli impianti riservati alla pratica degli sport sulla neve provvedono a: a) assicurare un’adeguata segnalazione delle caratteristiche di difficoltà e di pericolosità di ciascuna pista e la predisposizione di adeguati sistemi di contenimento morbido e strutture protettive per le piste innevate anche artificialmente; b) istituire ed assicurare un adeguato servizio di pronto soccorso e trasporto, dotato di idonee attrezzature, volto a garantire un tempestivo intervento in caso di incidenti, anche stipulando apposite convenzioni con il corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico nonché con corpi o enti dello stato o associazioni di volontariato, con specifiche competenze in materia; c) effettuare la manutenzione invernale ed estiva delle aree sciabili, assicurando le maggiori garanzie di sicurezza, nonché segnalando tempestivamente e adeguatamente ogni situazione dalla quale possa derivare un pericolo per gli utenti; d) esporre i documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla presente legge ed in particolare al decalogo comportamentale dello sciatore di cui all’allegato 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 20 dicembre 2005 (segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate),garantendone un’adeguata visibilità; e) effettuare l’ordinaria e la straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito da appositi regolamenti comunali, assicurandosi che posseggano i necessari requisiti di sicurezza e siano munite della prescritta segnaletica; f) rimuovere, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, gli ostacoli per l’esercizio dell’attività sciistica da parte di persone portatrici di handicap nonché migliorare l’accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei servizi connessi da parte di tali soggetti. 2. I gestori possono nominare un direttore responsabile delle piste, nel caso in cui il comprensorio sciistico lo richieda per la particolare estensione o pericolosità di tracciato. 3. In caso di ripetuta violazione delle disposizioni di cui al comma 1, l’ente competente o in via sostitutiva la Regione può disporre la revoca della autorizzazione all’apertura della pista al gestore.
ARTICOLO 6 (Obbligo di assicurazione ai fini della responsabilità civile verso terzi)
1. I gestori delle aree sciabili, con esclusione delle aree destinate allo sci di fondo, stipulano apposita polizza assicurativa ai fini della responsabilità civile per danni derivati agli utenti ed ai terzi in relazione all’utilizzo degli impianti e delle aree. 2. I gestori di cui al comma 1, inoltre, stipulano per conto degli utenti delle aree sciabili una polizza assicurativa della responsabilità civile per i danni da questi provocati a persone durante le attività sportive svolte all’interno delle aree stesse, il cui costo può essere compreso, nel prezzo di utilizzo degli impianti di risalita.
ARTICOLO 7 (Norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili)
1. Gli utenti delle aree sciabili devono mantenere una condotta conforme alle disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 17 della l. 363/2003 ed a quanto previsto nel decalogo comportamentale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d). 2. I soggetti di cui al comma 1 devono comunque tenere un comportamento he non costituisca pericolo per l’incolumità altrui o provochi danno a persone o cose, adeguando l’andatura e la traiettoria tenuta alle proprie capacità tecniche, alle condizioni ambientali e alla pista affrontata, alla sicurezza delle persone a valle ed osservando le prescrizioni segnalate localmente.
ARTICOLO 8 (Snowboard)
1. Le norme previste dalla presente legge per lo sci alpino si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard.
ARTICOLO 9 (Vigilanza e sanzioni)
1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, salvo che il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da euro 25,00 a euro 250,00 per la mancata esposizione della segnaletica o delle informazioni di cui all’articolo 3; b) da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 per l’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 4, con la mancata istituzione del servizio di manutenzione piste; c) da euro 5.000,00 ad euro 50.000,00 per la violazione dell’articolo 4, con la mancata chiusura di una pista in caso di pericolo; d) da euro 5.000,00 a euro 25.000,00 per la mancata istituzione del servizio di soccorso di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) e da euro 20.000,00 ad euro 200.000,00 per il gestore che non abbia assicurato il tempestivo soccorso di un infortunato come previsto dalla medesima lettera; e) da euro 20.000,00 a euro 200.000,00 per la mancata stipula del contratto di assicurazione di cui all’articolo 6, comma 1; f) da euro 30,00 ad euro 150,00 per il responsabile della mancata osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1, della l. 363/2003; g) da euro 10.000,00 a euro 100.000,00 per chiunque importa o produce per la commercializzazione caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui all’articolo 8, comma 3, della l. 363/2003; h) da euro 500,00 a euro 5.000,00 per chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui all’articolo 8, comma 3, della l. 363/2003; i) da euro 250,00 a euro 1.000,00 per chiunque si renda passibile dell’omissione dell’obbligo di assistenza o dell’obbligo di comunicazione immediata al gestore dell’avvenuto incidente, di cui all’articolo 14 della l. 363/2003; j) da euro 25,00 a euro 250,00 per il responsabile delle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli da 9 a 13 e da 15 a 17 della l. 363/2003. 2. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 si osservano le disposizioni di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati). 3. Fatto salvo quanto previsto dalla l. 363/2003, sono competenti per la vigilanza, l’accertamento, l’irrogazione delle sanzioni e l’introito delle somme riscosse, i Comuni, tramite la polizia locale, anche su segnalazione dei maestri di sci, per le violazioni delle regole di comportamento degli utenti previste nel decalogo comportamentale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d) e nell’articolo 7, comma 2.
ARTICOLO 10 (Rinvio)
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si rinvia a quanto disposto dalla l. 363/2003.
ARTICOLO 11 (Norma transitoria)
1. In sede di prima applicazione, i gestori di cui all’articolo 5, comma 1 devono adeguarsi alle disposizioni di cui alla presente legge entro il 30 novembre 2007.
Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addì 14 febbraio 2007 IL PRESIDENTE (Claudio Burlando)
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