Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Oggetto e finalità
1. La Regione, in armonia con i principi fissati dalla Costituzione, dallo Statuto e dalla legge regionale 11 agosto 1999, n.23 “Tutela, governo ed uso del territorio”, e successive modificazioni, in attuazione della legge 8 marzo 2000, n.53 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”, nel rispetto delle competenze di cui all’art.50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, ai fini di una migliore fruibilità del tempo e dello spazio urbano, riconosce:
a) il diritto delle persone alla scelta del tempo per una migliore qualità della vita;
b) il valore della vita di relazione, della cura delle persone, della crescita culturale e dell’organizzazione dei tempi del lavoro.
2. La Regione, con la presente legge, promuove:
a) l’armonizzazione dei tempi della città tramite il coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati;
b) l’uso del tempo per fini di solidarietà sociale;
c) la riorganizzazione dei tempi delle attività lavorative e l’accessibilità ai servizi destinati alla cura, alla vita di relazione, alla crescita culturale e ricreativa, allo scopo di favorire l’integrazione nella vita sociale e il riequilibrio tra donne e uomini;
d) le pari opportunità, la dimensione di comunità e la qualità della vita, nella progettazione degli spazi e delle infrastrutture, nella dislocazione dei servizi, nella programmazione dei flussi di mobilità nella modulazione dei tempi d’uso delle attrezzature e dei servizi.
ARTICOLO 2
Compiti della Regione
1. La Regione per le finalità di cui all’art.1:
a) adotta misure per migliorare la funzionalità dei servizi, di concerto con tutte le amministrazioni pubbliche interessate, favorendo il coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati, in armonia con le esigenze della comunità;
b) sostiene, a seguito di accordi e intese con gli enti interessati, le attività finalizzate all’attuazione dei progetti di coordinamento degli orari della città, di cui all’art.4, e ne rende condivisibili le esperienze agli altri enti e ai cittadini, anche tramite la rete telematica regionale;
c) elabora, in coerenza con il quadro strutturale regionale (Q.S.R.) di cui all’art.12 della legge regionale 11 agosto 1999, n.23 e successive modificazioni, criteri di riferimento per gli Enti Locali, finalizzati ad armonizzare le scelte relative alla dislocazione delle funzioni ed i servizi con i Piani territoriali degli orari, di cui all’art.3;
d) stabilisce i criteri e le modalità per la concessione ai Comuni di finanziamenti per la predisposizione e l’attuazione dei piani territoriali degli orari e per la costituzione, la promozione ed il sostegno delle banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53;
e) promuove corsi di qualificazione e riqualificazione del personale impegnato nella progettazione dei piani territoriali degli orari e nei progetti di riorganizzazione dei servizi.
ARTICOLO 3
Criteri per l’adozione del piano territoriale degli orari
1. Su proposta del Sindaco, il Consiglio Comunale, in armonia con il Piano strutturale comunale, di cui agli articoli 14 e 36 della legge regionale 11 agosto 1999, n.23, e successive modificazioni, adotta un Piano territoriale degli orari, di cui all’art.24 della Legge 53/2000. Il Piano è strumento unitario per la attuazione delle finalità della presente legge, è articolato in progetti, anche sperimentali relativi al funzionamento dei diversi sistemi orari dei servizi urbani e alla loro graduale armonizzazione e coordinamento.
2. I Comuni nella adozione del piano territoriale degli orari, in raccordo con il quadro conoscitivo di cui alla legge regionale 11 agosto 1999, n.23 art.14, comma 2, punto a), tengono conto dei seguenti criteri:
a) armonizzazione graduale degli orari dei servizi con le attività lavorative, secondo il criterio della pluralità dell’offerta, con schemi di orario e con tipologie differenziate, in modo da favorire l’autodeterminazione del tempo, l’adozione di modalità di lavoro volte a conciliare gli orari con gli impegni di cura, consentendo così una migliore qualità della vita;
b) la razionalizzazione degli orari di apertura al pubblico dei servizi della pubblica amministrazione in rapporto alle esigenze della popolazione;
c) la programmazione degli orari delle attività commerciali in modo da garantirne la fruizione nelle diverse zone della città;
d) la flessibilità e l’ampliamento degli orari di accesso ai servizi socio-educativi, assistenziali e sanitari;
e) la organizzazione degli orari di biblioteche, musei ed enti culturali, mediante l’aumento della durata giornaliera di apertura, anche con estensione alle fasce serali e della durata settimanale, in modo da consentirne un’ampia fruizione;
f) il coordinamento degli orari dei servizi turistici, professionali, nonché delle istituzioni formative, culturali e del tempo libero, al fine di renderli più facilmente accessibili;
g) il coordinamento degli orari e della frequenza dei trasporti pubblici, in relazione alla mobilità urbana e alle pratiche di vita quotidiana;
h) l’organizzazione dell’accessibilità ai servizi socio-sanitari, scolastici e per il tempo libero, anche assicurando i necessari mezzi di trasporto pubblico, al fine di rendere congruenti tempi, orari e localizzazioni delle singole strutture, in relazione alla vita e al funzionamento delle diverse aree territoriali;
i) l’ottimizzazione degli spazi e dei servizi rivolti ai bambini ed alle bambine, riconoscendo loro il diritto a vivere, giocare e socializzare in sicurezza e serenità.
ARTICOLO 4
Coordinamento degli orari della città
1. Il coordinamento degli orari della città consiste nell’insieme dei progetti comunali che armonizzano i tempi della città, gli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e di spettacolo.
2. Il Sindaco, ai sensi dell’art.50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nel rispetto del Piano territoriale degli orari, di cui all’art.3 della presente legge, definisce ed attua, con propria ordinanza, i progetti comunali, di cui all’art.3 comma 1, promuovendo opportune iniziative di informazione e di consultazione, anche a seguito di analisi delle esigenze dei cittadini.
3. Per i fini di cui al comma 2, il Sindaco presiede un tavolo di concertazione al quale partecipano i soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 25, comma 1 della legge 53/2000, per l’acquisizione di proposte e di pareri sulla definizione dei progetti comunali che attuano il coordinamento degli orari della città, e su eventuali sperimentazioni di modifica degli orari stessi. Il Sindaco, nell’ambito della concertazione, può promuovere accordi e intese fra tutti i soggetti pubblici e privati, finalizzati all’attuazione del piano.
ARTICOLO 5
Contributi regionali per l’elaborazione e l’adozione dei piani territoriali degli orari
1. La Regione eroga, annualmente, contributi ai Comuni ai fini della predisposizione ed attuazione dei piani territoriali degli orari di cui all’articolo 3.
2. I contributi, di cui al comma 1, sono concessi prioritariamente per:
a) associazioni di comuni;
b) progetti presentati da comuni che abbiano attivato forme di coordinamento e cooperazione con altri enti locali per l’attuazione di specifici piani di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini di utenza;
c) interventi attuativi degli accordi tra i comuni ed altri soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 25, comma 2 della legge 53/2000.
3. La Giunta Regionale, con propria deliberazione annuale, stabilisce i tempi di presentazione dei piani territoriali degli orari di cui all’articolo 3, nonché i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1.
4. I piani di cui al precedente comma, pervenuti alla Regione, sono trasmessi al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), con indicazione dell’ordine di priorità, ai sensi dell’articolo 28, comma 1 della legge 53/2000.
ARTICOLO 6
Contributi regionali per la costituzione, la promozione il sostegno delle banche dei tempi
1. La Regione, in ottemperanza alle finalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) sostiene la promozione da parte dei Comuni, di associazioni, denominate banche dei tempi, aventi esclusivamente gli scopi indicati al comma 1 dell’articolo 27 della legge 53/2000 ed operanti nel territorio regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione eroga contributi ai Comuni che:
a) promuovono e sostengono la costituzione di banche dei tempi disponendo a loro favore l’utilizzo di locali e di servizi.
b) organizzano una attività di promozione e informazione dell’esistenza e dell’attività svolta dalle banche dei tempi;
c) organizzano attività di formazione dei soggetti aderenti alle associazioni banche dei tempi.
3. La Giunta Regionale, con propria deliberazione, individua i criteri, le modalità ed i tempi per la erogazione dei contributi di cui al comma 2.
ARTICOLO 7
Obblighi dei beneficiari dei contributi
1. La concessione dei contributi di cui agli articoli 5 e 6 comporta per i Comuni l’obbligo di realizzare le iniziative sovvenzionate dalla Regione.
2. I Comuni sono, altresì, tenuti a presentare, secondo le modalità fissate dalla Giunta Regionale, ai sensi del comma 3 dell’articolo 5 e del comma 3 dell’articolo 6 per l’erogazione dei contributi, idonea resocontazione sull’utilizzo dei finanziamenti percepiti nell’anno precedente.
3. La corretta rendicontazione costituisce elemento determinante per la concessione dei contributi successivi.
ARTICOLO 8
Formazione professionale
1. La Regione nell’ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, al fine di realizzare gli obiettivi di cui alla presente legge, prevede nel piano regionale di formazione professionale specifici corsi di qualificazione, riqualificazione, di riconversione e aggiornamento del personale utilizzato nella progettazione dei piani territoriali degli orari e nei progetti di riorganizzazione dei servizi.
ARTICOLO 9
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati per l’anno 2004 in euro 20.000,00, si provvede, in termini di competenza e di cassa, mediante prelevamento della predetta somma dalla U.P.B.1211.01 – Fondi speciali per spese correnti, cap.37000 (ex 7465) “Fondo speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio – Fondi Regionali Liberi – Spesa corrente operativa”, del bilancio di previsione della Regione per l’anno 2004 ed istituzione nello stesso di apposita U.P.B. nonché con le risorse finanziarie previste dall’articolo 28 della Legge 8 marzo 2000 n.53 “Fondo per l’armonizzazione dei tempi delle città”, per la quota parte assegnata alla Regione Basilicata.
2. Le leggi di bilancio per gli anni successivi al 2004 fisseranno gli importi dei relativi stanziamenti.
3. La Giunta Regionale è autorizzata ad apportare al bilancio 2004 le necessarie variazioni.
ARTICOLO 10
Pubblicazione
1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 14 dicembre 2004
BUBBICO