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NORMATIVA
Normativa regionale - Friuli Venezia Giulia

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Legge regionale 13 novembre 2006, n. 22
Norme in materia di demanio marittimo con finalita’ turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico
 
Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
(Finalita’ e principi generali)

1. La presente legge disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni appartenenti al demanio marittimo avente finalita’ turistico-ricreativa, trasferite dallo Stato alla Regione Friuli Venezia Giulia in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469 (Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia), nel rispetto dei principi di adeguatezza e sussidiarieta’, in relazione all’attribuzione delle funzioni, nonche’ dei principi di trasparenza, non discriminazione, pubblicita’ e concorrenza con riferimento alle procedure di concessione.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate nel rispetto del principio di sostenibilita’ ambientale, nell’ottica del sostegno e dello sviluppo economico e sociale e della pianificazione e programmazione.
3. Sono escluse dall’ambito di applicazione della presente legge le funzioni amministrative relative alle concessioni del demanio marittimo facenti parte della laguna di Grado e Marano di cui al decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonche’ di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo).
4. E’ esclusa dall’ambito di applicazione della presente legge la regolamentazione dell’uso delle aree costiere in cui vige il regime tavolare intestate a soggetti privati e pubblici diversi dallo Stato.

ARTICOLO 2
(Piano di Utilizzazione del demanio marittimo)

1. La Regione predispone, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modifiche, dall’articolo 1, comma 1, della legge 494/1993, il Piano di Utilizzazione delle aree del demanio marittimo avente finalita’ turistico-ricreativa, di seguito denominato Piano di Utilizzazione.
2. Il Piano di Utilizzazione, da emanarsi entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le seguenti materie:
a) procedure di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni;
b) attivita’ di valutazione;
c) forme di pubblicita’, di informazione e di conoscibilita’ dei procedimenti per l’affidamento di concessioni di rilevante interesse economico.
3. Il Piano di Utilizzazione e’ predisposto in conformita’ ai principi generali di cui all’articolo 1 e a quelli indicati all’articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nonche’ in conformita’ ai seguenti ulteriori principi e criteri:
a) omogeneita’ delle procedure;
b) semplificazione, accorpamento e accelerazione delle procedure concessorie e autorizzatorie;
c) programmazione efficace;
d) collaborazione tra la Regione, le Amministrazioni dello Stato e gli Enti locali.

ARTICOLO 3
(Contenuti del Piano di Utilizzazione)

1. L’Amministrazione regionale predispone la proposta del Piano di Utilizzazione relativa ai beni demaniali aventi finalita’ turistico-ricreativa.
2. Il Piano di Utilizzazione contiene:
a) criteri e direttive generali per l’esercizio delle funzioni amministrative;
b) prescrizioni da osservarsi nella gestione del demanio marittimo e per la realizzazione di opere in esso ricadenti;
c) disposizioni per garantire la tutela paesaggistica e lo sviluppo eco-sostenibile del demanio marittimo;
d) individuazione delle aree per le quali si prevedono interventi di infrastrutturazione, nonche’ di quelle destinate ad enti e associazioni senza finalita’ di lucro, ivi compresi quelli svolgenti attivita’ ricreative di carattere socio-assistenziale;
e) definizione dello standard qualitativo e quantitativo dei servizi;
f) disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle concessioni demaniali marittime;
g) criteri, modalita’ e divieti dell’affidamento a terzi delle attivita’ della concessione o del subentro nella medesima.
3. Il Piano di Utilizzazione e’ adottato dalla Giunta regionale, sentiti la competente Autorita’ marittima, gli Enti locali e le Amministrazioni statali interessati, nonche’ le associazioni regionali di categoria del settore turistico che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta.
4. Il Piano di Utilizzazione adottato e’ sottoposto al parere del Consiglio delle autonomie locali; sul Piano di Utilizzazione viene altresi’ sentita la competente Commissione consiliare permanente, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta.
5. Il Piano di Utilizzazione e’ approvato, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dal Presidente della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

ARTICOLO 4
(Competenze dei Comuni)

1. Il Comune esercita in via generale le funzioni amministrative sul demanio marittimo avente finalita’ turistico-ricreativa, fatte salve le funzioni attribuite in via esclusiva alla Regione, di cui all’articolo 5.
2. In particolare, il Comune:
a) provvede al rilascio di concessioni e di autorizzazioni nel rispetto del Piano di Utilizzazione con esclusione di quelle di interesse regionale, di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b);
b) attende alla manutenzione ordinaria dei beni del demanio marittimo, alla pulizia delle spiagge non concesse, alla raccolta e alla gestione dei rifiuti spiaggiati nelle aree in concessione, in caso di inerzia dei concessionari e con facolta’ di rivalsa nei confronti degli stessi;
resta altresi’ inteso che la raccolta e la gestione dei rifiuti ricadenti nell’area di battigia spetta al concessionario della superficie retrostante, se esistente;
c) esercita le funzioni di vigilanza sull’utilizzo delle aree del demanio marittimo destinate a uso turistico-ricreativo, ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione;
d) comunica alla Regione, sulla base di procedure standardizzate, tutte le informazioni necessarie per l’organizzazione e l’aggiornamento del Catasto Regionale del Demanio (Ca.R.D.) di cui all’articolo 6.

ARTICOLO 5
(Competenze della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni relative alla:
a) pianificazione di settore;
b) attivita’ di indirizzo;
c) classificazione dei beni del demanio marittimo in base alla valenza turistica.
2. In particolare la Regione provvede:
a) alla redazione e approvazione del Piano di Utilizzazione;
b) al rilascio di concessioni ultrasessennali;
c) alla classificazione delle aree demaniali marittime, delle pertinenze e degli specchi acquei in base alla valenza turistica;
d) all’organizzazione e aggiornamento del Ca.R.D. e alla sua integrazione con il Sistema Informativo Territoriale Regionale (S.I.Te.R.).

ARTICOLO 6
(Catasto Regionale del Demanio)

1. La Regione organizza una banca dati delle informazioni relative alle aree demaniali e alle occupazioni delle stesse, denominata Catasto Regionale del Demanio (Ca.R.D.), alla quale affluiscono le informazioni degli Enti locali.
2. A tale fine l’Amministrazione regionale persegue l’obiettivo dello scambio di informazioni e documentazioni mediante protocolli d’intesa da stipularsi con le Amministrazioni dello Stato.

ARTICOLO 7
(Requisiti del concessionario)

1. Il concessionario deve possedere i seguenti requisiti:
a) idoneita’ tecnico-professionale, soddisfatta dalla presenza delle professionalita’ richieste per l’espletamento delle attivita’ correlate alla concessione, attestate dall’elenco di attivita’ precedentemente svolte, pertinenti a quelle oggetto della concessione;
b) idoneita’ organizzativa, soddisfatta dall’adeguatezza dell’organico e/o di attrezzature tecniche, materiali e strumentali;
c) idoneita’ economico-finanziaria, soddisfatta da idonee dichiarazioni bancarie, e/o bilanci o estratti di bilanci, e/o fatturato globale o fatturato relativo alle attivita’ similari a quelle della concessione.
2. Si prescinde dal possesso dei requisiti per gli enti pubblici, nonche’, limitatamente alle aree di cui all’articolo 3, comma 2, lettera d), per gli enti e le associazioni senza finalita’ di lucro, ivi compresi quelli svolgenti attivita’ ricreative di carattere socio-assistenziale.

ARTICOLO 8
(Concessioni di durata ultrasessennale)

1. Nella valutazione delle istanze per il rilascio di concessioni ultrasessennali di beni appartenenti al demanio marittimo con finalita’ turistico-ricreativa, l’istruttoria viene svolta sulla base di:
a) una relazione tecnica illustrativa degli interventi da realizzare, comprensiva di un’analisi e/o di un computo dei costi;
b) un cronoprogramma in cui siano indicati i termini temporali di inizio e ultimazione di tutti gli interventi e lavori previsti, articolati anche per fasi funzionali;
c) un piano finanziario che evidenzi costi di realizzazione, costi di gestione e finanziari, ammortamenti, i rientri previsti, tenuto conto della preventivata utenza e della tariffazione da applicare per l’erogazione del servizio e che giustifichi complessivamente la durata della concessione;
d) eventuali elementi ulteriori ritenuti utili dal concedente ai fini dellavalutazione.
2. Gli atti di concessione di durata ultrasessennale devono contenere:
a) l’indicazione del rapporto tra il recupero degli investimenti e la durata della concessione;
b) la determinazione del valore degli investimenti, comprensivi del costo di realizzazione, di gestione e finanziari, nonche’ la determinazione dell’ammortamento annuo da assumersi a riferimento per le forme di garanzia di cui alla lettera d), e per la stima di cui al comma 3;
c) la previsione della revisione della durata temporale della concessione con eventuale riduzione della stessa, qualora non venga rispettato il cronoprogramma;
d) l’obbligo di prestare una specifica garanzia finanziaria, nelle forme previste dalla normativa vigente, finalizzata al rispetto degli obblighi concessori, rapportata al 10 per cento del costo degli interventi da realizzarsi e comunque non inferiore a tre annualita’ del canone di concessione.
3. Qualora alla scadenza della concessione il concessionario non abbia conseguito l’integrale recupero degli investimenti effettuati mediante il loro
totale ammortamento, la quota parte residua degli ammortamenti e’ posta a carico del concessionario subentrante secondo i principi e le modalita’ di una stima, stabiliti con apposito regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 9
(Procedure di affidamento in concessione)

1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 2 bis, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), come inserito dall’articolo 106, comma 6, della legge regionale 29/2005, l’autorita’ concedente procede, di regola, all’affidamento in concessione mediante selezione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicita’ e concorrenza.
2. L’autorita’ concedente comunica, mediante avviso da pubblicarsi per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia e sull’Albo pretorio del Comune, l’intendimento di affidare in concessione un’area demaniale marittima invitando i candidati a presentare entro un termine non inferiore a venti giorni ne’ superiore a novanta giorni la propria miglior offerta.
3. Nel caso di piu’ istanze e’ preferito il concorrente in grado di fornire l’offerta piu’ vantaggiosa nell’utilizzazione della concessione secondo i criteri di cui al comma 4 e che proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell’Amministrazione, risponda ad un piu’ rilevante interesse pubblico.
4. Per la determinazione della piu’ proficua utilizzazione della concessione, si provvede alla comparazione delle istanze concorrenti mediante il criterio dell’offerta piu’ vantaggiosa, sulla base di almeno sei dei seguenti criteri, scelti preventivamente e resi noti contestualmente alla pubblicazione dell’avviso di selezione:
a) valutazione degli standard qualitativi dei servizi;
b) piano degli investimenti del concessionario;
c) capacita’ di interazione con il sistema turistico-ricettivo;
d) durata della concessione;
e) qualita’ di impianti e manufatti da valutarsi anche con riferimento al pregio architettonico;
f) fruibilita’ e accessibilita’ per i soggetti diversamente abili;
g) trovarsi nella situazione di priorita’ indicata all’articolo 37, comma secondo, secondo periodo, del codice della navigazione;
h) altri eventuali da indicarsi in sede di selezione del concessionario.
5. Per le concessioni destinate a enti o associazioni senza finalita’ di lucro, ivi compresi quelli svolgenti attivita’ ricreative di carattere socio-assistenziale, il criterio di cui al comma 4, lettera g), e’ obbligatorio e considerato in misura non inferiore al 30 per cento; per le concessioni con finalita’ turistico-ricreativa gia’ oggetto di concessione, il criterio di cui al comma 4, lettera g), e’ obbligatorio e considerato in misura non inferiore al 10 per cento.
6. Nell’ipotesi in cui pervenga all’Amministrazione istanza autonoma di concessione, questa, qualora conforme alle indicazioni del Piano di Utilizzazione, viene pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia e sull’Albo pretorio del Comune, invitando chi ne ha interesse a presentare entro un termine non inferiore a venti giorni ne’ superiore a novanta giorni osservazioni e opposizioni o eventuali istanze concorrenti. Ai fini della selezione si osservano le disposizioni di cui al comma 3.
7. Sono escluse le istanze non compatibili con i vincoli di carattere urbanistico, paesaggistico e ambientale vigenti.
8. In caso di subentro il nuovo concessionario e’ tenuto a rilevare il personale necessario allo svolgimento delle attivita’ concesse.

ARTICOLO 10
(Revoca, decadenza della concessione e affidamento ad altri delle attivita’ oggetto di concessione)

1. Le concessioni possono essere revocate in tutto o in parte con provvedimento motivato nei casi previsti dall’articolo 42 del codice della navigazione, nonche’ nei casi di gravi violazioni o di inadempimenti di cui al comma 2.
2. Nei casi di gravi violazioni nella conduzione della concessione ovvero di inadempimenti ad essa relativi, che non comportino la decadenza di cui al comma 4, l’autorita’ concedente revoca la concessione entro tre mesi dalla constatazione.
3. In caso di revoca per motivi di pubblico interesse non riconducibili a fatto del concessionario o per contrasto sopravvenuto con il Piano di Utilizzazione di cui all’articolo 2, i concessionari hanno la preferenza nell’assegnazione di nuove concessioni.
4. E’ dichiarata la decadenza dalla concessione nei casi previsti dall’articolo 47 del codice della navigazione.
5. Il concessionario puo’, previa autorizzazione, affidare ad altri soggetti la gestione di attivita’ specialistiche e secondarie nell’ambito della concessione.

ARTICOLO 11
(Valenza turistica)

1. Ai sensi dell’articolo 6 del decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342 (Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime per finalita’ turistico-ricreative), la Regione individua le aree del proprio territorio da classificare nelle categorie A, B e C, effettuati gli accertamenti dei requisiti di alta, normale e minore valenza turistica, tenuto conto, fra l’altro, dei seguenti elementi:
a) caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;
b) grado di sviluppo turistico esistente;
c) stato delle acque con riferimento alla balneabilita’;
d) ubicazione e accessibilita’ agli esercizi;
e) caratteristiche delle strutture, delle attrezzature e dei servizi.
2. La classificazione delle aree e’ soggetta normalmente a revisione quadriennale.

ARTICOLO 12
(Aree di particolare interesse naturalistico)

1. La gestione e manutenzione delle aree di particolare interesse naturalistico appartenenti al demanio marittimo potra’ essere affidata, con apposite convenzioni, ad associazioni di tutela ambientale o di volontariato che si impegnino alla gestione dei tratti di arenile e alla loro pulizia.

ARTICOLO 13
(Norme transitorie)

1. La Regione procede alla consegna ai Comuni delle pratiche relative alle funzioni loro trasferite in materia di demanio marittimo con finalita’ turistico-ricreativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell’approvazione del Piano di Utilizzazione.
2. In sede di prima applicazione la proposta di Piano di Utilizzazione e’ definita entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Fino all’entrata in vigore del Piano di Utilizzazione e’ inibito il rilascio di nuove concessioni, fatta esclusione per quelle finalizzate alla realizzazione di opere di pubblica utilita’ e a interventi di ottemperanza a prescrizioni di leggi e regolamenti.
4. E’ verificata la conformita’ al Piano di Utilizzazione dei procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del medesimo Piano di Utilizzazione. Qualora ne sia accertata la non conformita’, l’autorita’ concedente ne dichiara l’improcedibilita’ e provvede entro i successivi novanta giorni per le aree, anche parziali, interessate dagli adempimenti di cui all’articolo 9.
5. Decorso il termine di cui all’articolo 2, comma 2, e in assenza di Piano diUtilizzazione, il rilascio di nuove concessioni e il rinnovo delle stesse avviene nel rispetto delle disposizioni della presente legge e comunque dei principi di pianificazione pubblica, selezione concorrenziale, trasparenza del procedimento in modo da assicurare ai candidati condizioni di partecipazioni paritarie.
6. Per le concessioni vigenti e fino alla loro scadenza sono comunque ammessi interventi di infrastrutturazione e di sviluppo nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 8.
7. Il concessionario subentrante, in sede di prima applicazione, e’ tenuto a rimborsare al concessionario uscente, secondo quanto stabilito all’articolo 8, comma 3, la quota degli investimenti autorizzati dalla Regione nei tre anni antecedenti l’entrata in vigore della presente legge e non ammortizzati.

ARTICOLO 14
(Modifica alla legge regionale 16/2002)

1. Al comma 6 dell’articolo 39 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), come modificato dall’articolo 10, comma 13, della legge regionale 15/2004, le parole <> sono sostituite dalle seguenti: <>.

Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 13 novembre 2006.


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