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NORMATIVA
Normativa regionale - Veneto

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Legge regionale 13 agosto 2009, n. 21
Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011.
 




Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale


Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
1. In conformità a quanto stabilito dall’articolo 21 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, con la presente legge è approvato l’assestamento del bilancio regionale per l’esercizio 2009 sulla base delle definitive risultanze contabili relative all’esercizio 2008, secondo quanto indicato nei successivi articoli.


ARTICOLO 2
1. Il saldo finanziario definitivo applicato al bilancio di previsione per l’esercizio 2009, di cui all’articolo 4 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 2, ammonta ad euro 334.310.789,90 ed è destinato alla copertura, per pari importo, delle spese riportate nell’Elenco 1 “Reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione”.
2. Il fondo iniziale di cassa è rideterminato in euro 785.515.500,28.
3. I residui attivi e passivi sono rideterminati, negli importi singoli e complessivi riportati nell’allegata Tabella A.


ARTICOLO 3
1. L’importo complessivo delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui all’Elenco 1, è definitivamente determinato in euro 1.608.905.463,49.


ARTICOLO 4
1. Conseguentemente all’applicazione del saldo finanziario definitivo, di cui all’articolo 2, e delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui all’articolo 3, il disavanzo di cui all’articolo 5 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 2, è rideterminato in euro 1.888.477.148,59. Di detto ammontare è dato
riscontro:
a) per euro 623.637.475,00 nell’allegato “Quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all’indebitamento autorizzato” alla legge regionale 12 gennaio 2009, n. 2;
b) per euro 1.264.839.673,59 nella tabella F “Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2009 per spese di investimento da finanziarsi mediante ricorso all’indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati”, allegata alla presente legge.
2. Per far fronte al maggior disavanzo determinatosi a seguito dell’applicazione delle definitive risultanze contabili relative all’esercizio 2008, la Giunta regionale è autorizzata per l’anno 2009 a contrarre prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, d’importo complessivo non superiore ad euro 353.995.701,59 (upb E0174) alle medesime condizioni di cui all’articolo 5 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 2.
3. L’onere annuale relativo all’ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 16.822.000,00 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2010 e 2011 nella parte spesa del bilancio pluriennale 2009-2011 (upb U0199).
4. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 1 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1, è rideterminato in complessivi euro 1.888.477.148,59, al netto di
quanto necessario al rifinanziamento dell’estinzione di prestiti in ammortamento.


ARTICOLO 5
1. Allo stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2009, di cui alla Tabella n. 1 annessa alla legge regionale 12 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti variazioni come da allegata Tabella B “Variazioni allo stato previsionale dell’entrata 2009”:


ARTICOLO 6
1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per
l’esercizio finanziario 2009 di cui alla Tabella n. 2 annessa alla legge regionale 12 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti variazioni come da allegata Tabella C “Variazioni allo stato previsionale della spesa 2009”:
Competenza Cassa Variazione netta: 389.306.491,49 1.030.480.766,35 2. In considerazione delle variazioni della spesa di cui al comma 1, la Tabella A allegata alla legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1, riguardante gli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, è modificata ed integrata per effetto delle variazioni indicate nell’allegata Tabella D “Variazione alla Tabella A della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 “Rifinanziamento di leggi settoriali di spesa” ”.


ARTICOLO 7
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore dal primo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 13 agosto 2009


ALLEGATO 1
ALLEGATO ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER L’ESERCIZIOFINANZIARIO 2009 E PLURIENNALE 2009-2011


(L’allegato in oggetto non è acquisito nel sito)



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