Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
Articolo 1
(Oggetto)
1. La presente legge estende ai dipendenti regionali in servizio le disposizioni in materia di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro previste dalla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 14 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e disciplina della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale delle categorie professionali. Collocamento a riposo del personale dipendente), al fine di conseguire i seguenti obiettivi:
a) modernizzare e razionalizzare l’impiego delle risorse umane e nel contempo contenere la spesa corrente;
b) adottare interventi volti ad agevolare il personale regionale che si trova in particolari condizioni di svantaggio personale, sociale e familiare.
ARTICOLO 2
(Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro)
1. La Regione favorisce, al fine del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale regionale di qualifica non dirigenziale, appartenente alle categorie professionali, mediante la corresponsione di un incentivo di natura economica, nel quadro delle compatibilità economiche previste dalla legge finanziaria regionale e nel rispetto dei limiti imposti dalle disposizioni legislative vigenti in materia di coordinamento della finanza pubblica.
2. Alla risoluzione consensuale di cui al presente articolo possono accedere esclusivamente i dipendenti regionali in servizio, titolari di rapporto di impiego a tempo indeterminato presso il Consiglio regionale e la Giunta regionale che al 31 dicembre 2009 hanno un’età anagrafica non superiore a sessantatre anni e una anzianità contributiva complessiva di almeno venticinque anni e cinque anni di permanenza nei ruoli a tempo indeterminato della Regione Umbria.
3. Hanno diritto di preferenza, tra coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al comma 2, i dipendenti che usufruiscono dei benefici di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e/o hanno riconosciuta un’invalidità superiore al settantaquattro per cento alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, rispettivamente con deliberazioni dell’Ufficio di presidenza e della Giunta regionale, definiscono le modalità ed i termini per l’attuazione della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro presso gli stessi e per la corresponsione dell’incentivo, sulla base dei criteri di cui all’articolo 3.
5. La risoluzione del rapporto di lavoro ha efficacia dal 1° gennaio 2010.
ARTICOLO 3
(Criteri per l’attuazione della risoluzione consensuale e per la determinazione dell’incentivo)
1. L’incentivo economico è calcolato sulla base dello stipendio tabellare della categoria di inquadramento e della posizione economica in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge come determinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente alla stessa data e, per i titolari di posizione organizzativa, del cinquanta per cento del valore della retribuzione di posizione attribuita ed è graduato in relazione ai seguenti requisiti:
a) al personale che non ha maturato i requisiti di legge per il diritto a pensione al 31 dicembre 2009 è corrisposta, a titolo di incentivazione, un’indennità costituita da quindici mensilità fisse più tante mensilità quante sono quelle mancanti al raggiungimento del diritto a pensione, fino ad un incentivo complessivo massimo riconoscibile di ventiquattro mensilità;
b) al personale che al 31 dicembre 2009 ha già maturato i requisiti per il diritto a pensione ed ha un’anzianità contributiva inferiore a trentanove anni, è corrisposto un incentivo costituito da un numero di mensilità che va da un minimo di otto a un massimo di quindici, graduato secondo le mensilità mancanti al raggiungimento dei trentanove anni di anzianità;
c) al personale che al 31 dicembre 2009 ha già maturato i requisiti per il diritto a pensione e nel secondo semestre del 2010 matura un’anzianità contributiva di quaranta anni è corrisposta, a titolo di incentivazione, un’indennità pari a cinque mensilità.
2. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, sulla base delle richieste pervenute, nel quadro delle risorse a disposizione per l’esercizio finanziario in corso, stabiliscono il numero dei dipendenti che può beneficiare dell’incentivo tenendo conto delle preferenze di cui all’articolo 2, comma 3.
A parità di requisiti sono privilegiati coloro che hanno un’età anagrafica inferiore.
ARTICOLO 4
(Posti vacanti)
1. I posti che si rendono vacanti a seguito della risoluzione consensuale sono soppressi dalla dotazione organica dal 1° gennaio 2010.
ARTICOLO 5
(Divieti ed incompatibilità)
1. I dipendenti che usufruiscono della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di cui alla presente legge non possono essere riassunti in servizio.
2. Durante il quinquennio successivo alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro la Regione non può instaurare alcun tipo di rapporto di lavoro autonomo, subordinato o parasubordinato con i soggetti di cui al comma 1 né gli stessi possono ricoprire alcun incarico presso enti, organismi o società regionali.
ARTICOLO 6
(Norma finanziaria)
1. Al finanziamento degli oneri previsti dall’articolo 3 si fa fronte, per la Giunta regionale con gli stanziamenti dell’U.P.B. 02.1.005, per il Consiglio regionale con gli stanziamenti dell’U.P.B. 01.1.005 del bilancio di previsione 2009.
Formula Finale:
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38,
comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 12 ottobre 2009
LORENZETTI