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NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria

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Legge regionale 12 novembre 2007, n. 35
Riduzione del numero di componenti del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.) e ulteriori modificazioni alla legge regionale 24 gennaio 2001, n. 5 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni)
 
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA la seguente legge:

ARTICOLO 1
(Modifiche all’articolo 3)

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 2001 n. 5 (istituzione,
organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.)) le parole “sei” e “sette” sono sostituite rispettivamente dalle parole “quattro” e “cinque”.
2. Al comma 5 dell’articolo 3 le parole da “Alle elezioni” fino a “limitato” sono soppresse.
3. Al comma 6 dell’articolo 3 la parola “quattro” è sostituita dalla parola “tre”.

ARTICOLO 2
(Modifiche all’articolo 18)

1. Il comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 5/2001 è sostituito dai seguenti:
“1. Nell’ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Comitato ha autonomia decisionale e operativa. Al fine dell’effettuazione delle spese deliberate, il Comitato trasmette, attraverso il dirigente della struttura
funzionalmente dipendente, le conseguenti richieste ai competenti uffici del Consiglio regionale affinché provvedano, con le ordinarie procedure. Le conseguenti funzioni amministrativo-contabili sono esercitate dalle competenti strutture del Consiglio regionale.
1bis. Il dirigente della struttura funzionalmente dipendente dal Comitato, o un suo delegato, può altresì assumere, su proposta del Comitato medesimo e con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, la funzione di funzionario delegato, ai sensi delle vigenti norme del regolamento di contabilità del Consiglio regionale.
1ter. Le spese di cui al comma 1 sono imputate ad apposito capitolo del bilancio di previsione del Consiglio regionale relativo all’esecuzione del programma annuale di attività del Comitato.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 18 è soppresso.

ARTICOLO 3
(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Formula Finale:
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 12 novembre 2007
IL PRESIDENTE
(Claudio Burlando)


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