Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Fondi Speciali)
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui agli articoli 17 e 21 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2009-2011, sono determinati rispettivamente in euro 4.000.000,00 per il Fondo speciale destinato alle spese correnti (UPB 8.1.01.01), di cui euro 1.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2009, ed in euro 3.500.000,00 per il Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale (UPB 8.1.01.02), di cui euro 1.500.000,00 per l’esercizio finanziario 2009, così come indicato nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.
ARTICOLO 2
(Rifinanziamento leggi regionali)
1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, il rifinanziamento degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale 2009-2011, sono determinati in euro 417.762.752,66 per l’esercizio finanziario 2009, euro 367.541.680,66 per l’esercizio finanziario 2010 ed euro 362.271.680,66 per l’esercizio finanziario 2011, così come indicato nella tabella C allegata alla presente legge.
ARTICOLO 3
(Norma finanziaria)
1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, di cui agli articoli 1 e 2, ammontanti a complessivi euro 1.155.076.113,98 nel triennio 2009-2011, di cui euro 420.262.752,66 per l’esercizio finanziario 2009 - si fa fronte, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio pluriennale 2009-2011, nel rispetto delle determinazioni indicative definite nella parte spesa del medesimo bilancio pluriennale, in termini finanziari, e nei documenti programmatici e nelle leggi regionali di spesa, in termini economico-giuridici.
2. Le tabelle A, B e C, allegate alla presente legge, danno la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento alle leggi organiche, alle UPB e ai capitoli della spesa.
ARTICOLO 4
(Pubblicazione)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 12 giugno 2009 - Loiero
ALLEGATO 1
ALLEGATI Tabelle A e B (Fondi Speciali) (art. 1), tabella C (Rifinanziamentoleggi regionali) (art. 2)
(Le tabelle in oggetto non sono acquisite nel sito)