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NORMATIVA
Normativa regionale - Emilia Romagna

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Legge regionale 12 febbraio 2010 n. 4
Norme per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento all'ordinamento comunitario. Legge comunitaria regionale per il 2010
 

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale


Promulga la seguente legge


TITOLO I
OGGETTO DELLA LEGGE REGIONALE E DISPOSIZIONI SULLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Capo I
Norme di carattere generale


ARTICOLO 1
Oggetto e finalità


1. La presente legge, in coerenza con la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale) detta norme:
a) in materia di sportello unico per le attività produttive;
b) di recepimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
c) per il superamento della procedura di infrazione comunitaria n. 2007/4541 concernente la professione di maestro di sci;
d) in materia di partecipazioni societarie.
2. La Regione garantisce, nel rispetto della direttiva 2006/123/CE, ai prestatori di servizi degli Stati membri dell’Unione europea, la libertà di stabilimento nonché il diritto alla libera prestazione di servizi nel territorio regionale.


Capo II
Norme in materia di sportello unico per le attività produttive (SUAP)


ARTICOLO 2
Finalità e ambito di applicazione


1. Il presente capo provvede all’adeguamento della disciplina dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) in coerenza alle disposizioni di cui all’articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Il SUAP costituisce il punto unico di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti l’insediamento e l’esercizio di attività produttive di beni e servizi, incluse quelle dei prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE, ivi compreso il rilascio del titolo abilitativo edilizio.
3. Il SUAP è obbligatorio e ha la funzione di coordinare le singole fasi del procedimento e di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di quelle delle amministrazioni che intervengono nel procedimento medesimo, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute o della pubblica incolumità.
4. Il SUAP è responsabile del procedimento unico, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, ivi comprese le potestà di controllo e sanzionatorie.
5. Il SUAP costituisce punto di accesso anche per i rapporti con i gestori di pubblici servizi, previo accordo con gli stessi.
6. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento adegua la normativa regionale alle disposizioni del presente articolo.


ARTICOLO 3
Sportello unico telematico e rete regionale dei SUAP


1. Tutte le domande relative all’insediamento e all’esercizio di attività produttive, le dichiarazioni nonché i relativi documenti allegati, compresi quelli relativi al titolo edilizio, sono presentati in via telematica al SUAP competente per territorio.
2. La Regione promuove la realizzazione dello sportello unico telematico nell’ambito delle attività della Community Network dell’Emilia-Romagna di cui all’articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell’informazione) attraverso una organizzazione dedicata della rete dei SUAP, per il loro collegamento e per la trasmissione per via telematica degli atti tra i SUAP, e tra i SUAP e gli enti che intervengono nei procedimenti, nel rispetto dei principi stabili dall’articolo 38 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito dalla legge n. 133 del 2008. A tal fine la Regione promuove anche una piattaforma telematica predisposta nell’ambito dell’apposito portale regionale per le imprese della Regione.
3. Il portale realizza la uniformazione e interoperabilità delle informazioni e dei procedimenti concernenti l’insediamento e l’esercizio di attività produttive e l’avvio e lo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale, gestiti per via telematica nella rete dei SUAP.
4. Il portale e i relativi servizi sono messi a disposizioni dei Comuni singoli o associati che gestiscono lo sportello unico anche attraverso l’attività di coordinamento delle amministrazioni provinciali.
5. La Regione promuove e presiede un tavolo di coordinamento regionale istituito con apposito atto di Giunta regionale e composto dai rappresentanti degli enti locali territoriali, dai rappresentanti del sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da soggetti designati dagli altri enti ed amministrazioni coinvolti nei procedimenti. Il tavolo promuove le opportune iniziative di consultazione e collaborazione con i rappresentanti delle associazioni di categoria e dei professionisti.
6. Il tavolo di coordinamento regionale della rete dei SUAP svolge compiti di indirizzo ed attività di monitoraggio per la semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese e per l’adeguamento alle modalità telematiche di gestione degli sportelli unici. Al tavolo partecipano, ai fini dell’espressione di un parere consultivo sugli atti da assumere, le associazioni imprenditoriali più rappresentative a livello regionale.
7. La Regione assicura la realizzazione e l’aggiornamento, avvalendosi del tavolo di coordinamento della rete dei SUAP, di una banca dati regionale SUAP che contiene, in relazione ai singoli procedimenti, l’indicazione della normativa applicabile, degli adempimenti procedurali, della modulistica, nonché dei relativi allegati, da utilizzare uniformemente nel territorio regionale. La banca dati contiene altresì le indicazioni della normativa e egli elementi procedurali specifici dei singoli enti locali.
8. La Regione promuove la stipula di accordi o convenzioni per la realizzazione condivisa della banca dati con le altre amministrazioni ed enti che intervengono nei procedimenti.


TITOLO II
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE
Capo I
Disposizioni in materia di turismo
Sezione I
Strutture ricettive turistiche


ARTICOLO 4
Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 16 del 2004, previsione della DIA


1. I commi 2 e 3 dell’articolo 2 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità) sono sostituiti dai seguenti:
“2. L’avvio delle attività ricettive nelle strutture alberghiere e all’aria aperta, nonché in quelle extralberghiere è soggetto a dichiarazione di inizio attività (DIA), ai sensi dell’articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da presentare al Comune in cui le strutture sono ubicate. La dichiarazione di inizio attività sostituisce altresì l’autorizzazione di cui all’articolo 231 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie).
3. Sono fatte salve le funzioni dello sportello unico delle attività produttive sia in ordine alla realizzazione e alla modifica dell’impianto produttivo, sia in riferimento all’espletamento delle procedure e delle formalità della prestazione dei servizi.”.


ARTICOLO 5
Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2004 sulle funzioni regionali


1. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2004 la parola “autorizzazione” è sostituita dalla seguente: “gestione”.


ARTICOLO 6
Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla definizione delle strutture ricettive


1. Al comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole “in possesso della regolare autorizzazione, ove prevista” sono sostituite dalle seguenti: “in regola con gli adempimenti prescritti per la tipologia di servizio erogato”.
2. Al comma 9 dell’articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole “28 giugno 1994, n. 26 (Norme per l’esercizio dell’agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione - Abrogazione della L.R. 11 marzo 1987, n. 8)” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2009, n. 4 (Disciplina dell’agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole)”.


ARTICOLO 7
Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 16 del 2004 sulle case per ferie


1. Il comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:


“1. Sono case per ferie le strutture attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone singole o di gruppi, organizzate e gestite senza scopo di lucro, al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, da associazioni o da enti privati operanti per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno di propri dipendenti e loro familiari.”.


ARTICOLO 8
Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente gli appartamenti ammobiliati


1. Al comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale n. 16 del 2004 è soppresso l’ultimo periodo.


ARTICOLO 9
Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente l’attività saltuaria di alloggio e prima colazione


1. Al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole “e dimora, avvalendosi della normale conduzione familiare” sono sostituite dalle seguenti: “o abituale dimora, avvalendosi della propria normale conduzione familiare e garantendo la compresenza con gli ospiti”.
2. Il comma 4 dell’articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
“4. L’attività di cui al comma 1 è intrapresa a seguito di dichiarazione di inizio attività ai sensi dell’articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990, al Comune in cui l’abitazione è ubicata ed è esercitata nel rispetto delle vigenti norme e prescrizioni in materia edilizia, urbanistica, di pubblica sicurezza, igienico-sanitaria e di destinazione d’uso dei locali.
L’attività di cui al comma 1 è soggetta ai controlli previsti per le strutture
extralberghiere specificati all’articolo 18, comma 2, nei periodi di disponibilità all’accoglienza ed alle sanzioni previste all’articolo 36, comma 2, in caso di omessa dichiarazione di inizio attività, nonché alle disposizioni previste in caso di attività irregolare all’articolo 36, comma 9, e agli articoli 23 e 26”.”


ARTICOLO 10
Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente strutture all’aria aperta non aperte al pubblico


1. Al comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale n. 16 del 2004, il terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: “Tali strutture sono realizzabili esclusivamente nelle zone individuate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti come aree destinate alla realizzazione di strutture ricettive all’aria aperta non aperte al pubblico. L’apertura e la gestione di tali complessi è intrapresa a seguito di dichiarazione di inizio attività ai sensi dell’articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990, da presentare al Comune in cui le strutture sono ubicate e da redigere su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente.”.


ARTICOLO 11
Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente aree di sosta temporanea


1. Il comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
“1. Per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture ricettive all’aperto di cui alla presente legge, i Comuni individuano le zone in cui istituire aree attrezzate, destinate alla sosta temporanea e al parcheggio di tali mezzi, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici. Alla realizzazione e gestione di tali aree possono provvedere anche i privati. L’avvio dell’attività è intrapreso a seguito di dichiarazione di inizio attività ai sensi dell’articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990, da presentare al Comune in cui l’area è ubicata e da redigere su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente. Le aree attrezzate sono realizzate nel rispetto dell’atto di Giunta regionale di cui all’articolo 3, comma 2, riguardante le strutture ricettive all’aria aperta.”.


ARTICOLO 12
Modifiche alla rubrica del titolo III della legge regionale n. 16 del 2004


1. La rubrica del titolo III della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituita con “Esercizio dell’attività ricettiva”.


ARTICOLO 13
Sostituzione dell’articolo 16 della legge regionale n. 16 del 2004, previsione della DIA per le strutture alberghiere e all’aria aperta


1. L’articolo 16 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
“Art. 16 Adempimenti amministrativi per l’esercizio dell’attività ricettiva alberghiera
e dell’attività ricettiva all’aria aperta
1. L’avvio delle attività ricettive nelle strutture alberghiere ed in quelle all’aria aperta e nelle loro dipendenze, è intrapreso a seguito della dichiarazione di inizio attività di cui all’articolo 2, comma 2, da presentare al Comune nel cui territorio è ubicato l’esercizio.
2. Il subentro nella titolarità o nella gestione delle attività ricettive nelle strutture alberghiere ed in quelle all’aria aperta, o nelle loro dipendenze, è intrapreso immediatamente a seguito di dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge n. 241 del 1990.
3. La dichiarazione di inizio attività è redatta su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente. Nella dichiarazione sono indicati la denominazione, la capacità ricettiva, il periodo di apertura stagionale o annuale, l’ubicazione.
Alla dichiarazione di inizio attività è allegata la dichiarazione di classificazione di cui all’articolo 29.
4. Il Comune può in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati, la veridicità delle certificazioni e delle dichiarazioni prodotte e le condizioni di esercizio delle strutture.”.


ARTICOLO 14
Sostituzione dell’articolo 17 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla permanenza dell’esercizio


1. L’articolo 17 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
“Art. 17 Durata dell’esercizio dell’attività ricettiva alberghiera ed extralberghiera1. L’esercizio dell’attività ricettiva alberghiera, all’aria aperta ed extralberghiera ha carattere permanente, salvo il verificarsi di una causa di sospensione, decadenza, divieto o cessazione.”.


ARTICOLO 15
Modifiche all’articolo 18 della legge regionale n. 16 del 2004, previsione della DIA per le strutture extralberghiere


1. Il comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
“1. L’attività delle strutture ricettive extralberghiere è intrapresa a seguito di dichiarazione di inizio attività di cui all’articolo 2, comma 2, da presentare al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura e da redigere su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente. Nella dichiarazione sono indicati il nome del titolare, la capacità ricettiva, il periodo di apertura e l’ubicazione della struttura; per le case per ferie e gli ostelli sono, inoltre, indicati i soggetti che possono utilizzare la struttura. La dichiarazione di inizio attività è inviata per conoscenza anche al Comune dove ha sede l’impresa che gestisce case e appartamenti per vacanza.”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale n. 16 del 2004 è aggiunto il seguente:
“1 bis. Il subentro nella titolarità o nella gestione delle attività ricettive nelle strutture extralberghiere è intrapreso immediatamente a seguito di dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge n. 241 del 1990.”.


ARTICOLO 16
Modifiche all’articolo 19 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla somministrazione


1. Il comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
“1. La presentazione della dichiarazione di inizio attività per l’esercizio di attività ricettiva alberghiera e di attività ricettiva all’aria aperta abilita ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La dichiarazione di inizio attività abilita, altresì, alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli, gadget e souvenir alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 19 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
“3. La somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nelle strutture ricettive è soggetta alle condizioni di legge prescritte per l’esercizio ed è consentita anche ad un soggetto diverso dal gestore del servizio di alloggio, purché ricorrano tutte le condizioni e i requisiti previsti all’articolo 4, comma 5, ai fini del riconoscimento della gestione unitaria.”.


ARTICOLO 17
Modifiche all’articolo 20 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla rappresentanza


1. Il comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
“2. Qualora titolari dell’esercizio dell’attività ricettiva siano enti, associazioni, società e organizzazioni, la dichiarazione di inizio attività dà atto, altresì, della designazione del rappresentante con funzioni di gestore.”.


ARTICOLO 18
Modifiche all’articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 sui requisiti


1. Il comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
“1. L’esercizio dell’attività ricettiva alberghiera, extralberghiera e all’aria aperta è subordinato al rispetto delle prescrizioni della normativa statale in materia di:
a) iscrizione da parte del titolare o del gestore presso l’ufficio del registro delle imprese;
b) possesso, da parte degli stessi soggetti, dei requisiti previsti dalla normativa in materia di pubblica sicurezza;
c) insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
“2. L’esercizio delle attività ricettive è possibile esclusivamente in immobili con caratteristiche strutturali conformi alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di pubblica sicurezza e prevenzione incendi, nonché a quelle sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici.”.
3. Il comma 3 dell’articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
“3. Il titolare o il gestore di strutture ricettive:
a) comunica preventivamente al Comune ogni variazione degli elementi dichiarati in sede di dichiarazione di inizio attività;
b) dà alloggio esclusivamente nel rispetto delle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza;
c) comunica i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti alle Province secondo le modalità indicate dall’ISTAT, nel rispetto della normativa vigente in materia;
d) presenta, altresì, la dichiarazione prezzi alla Provincia con le modalità specificate all’articolo 32.”.
4. Al comma 4 dell’articolo 21, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Periodi superiori di chiusura sono consentiti per fondate ragioni previa comunicazione da parte dell’interessato al Comune”.
5. Il comma 6 dell’articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
“6. L’apertura e la gestione di strutture ricettive all’aria aperta e delle strutture ricettive alberghiere è subordinata alla stipula, da parte del titolare o gestore, di un’assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti e al suo periodico rinnovo. In caso di inottemperanza a quest’obbligo il Comune sospende l’esercizio dell’attività fino a che si sia ottemperato.”.


ARTICOLO 19
Sostituzione dell’articolo 23 e abrogazione degli articoli 24 e 25 della legge regionale n. 16 del 2004 su inefficacia, sospensione e divieto di prosecuzione


1. L’articolo 23 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
“Art. 23 Inefficacia, sospensione e divieto di prosecuzione dell’esercizio di attività ricettive
1. La dichiarazione di inizio attività perde efficacia qualora l’esercizio delle attività dichiarate non sia stato attivato entro centottanta giorni dalla data della presentazione.
2. Le attività ricettive alberghiere, extralberghiere e all’aria aperta e le altre attività regolate dalla presente legge sono oggetto di provvedimento di divieto di prosecuzione, fatta salva l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste all’articolo 36, ove applicabili, nei seguenti casi:
a) qualora siano svolte senza avere presentato dichiarazione o comunicazione di inizio attività o in caso di dichiarazione irregolare, ovvero ove non siano stati ottenuti i necessari nulla osta o autorizzazioni previsti dalla presente legge;
b) qualora il titolare o il gestore non risulti più iscritto all’ufficio del registro delle imprese, ove prescritto;
c) qualora, una volta accertato il venir meno della rispondenza dello stato degli immobili destinati all’attività ricettiva ai criteri stabiliti per l’esercizio dell’attività dalle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché da quelle sulla destinazione d’uso dei locali, il proprietario o il gestore non provveda nel termine assegnato alla loro regolarizzazione ovvero non abbia avviato le relative procedure amministrative;
d) qualora siano venuti meno gli ulteriori requisiti soggettivi ed oggettivi indispensabili per lo svolgimento dell’attività e, ove possibile, non si è provveduto nei termini assegnati alla loro regolarizzazione;
e) qualora l’attività sia sospesa, durante il periodo di apertura comunicato, per un periodo superiore a novanta giorni consecutivi o altro termine dichiarato nella comunicazione ai sensi dell’articolo 21, comma 4, ultimo periodo.
3. Le attività ricettive alberghiere, extralberghiere e all’aria aperta possono essere oggetto di sospensione temporanea, per un periodo da cinque a trenta giorni, fatta salva l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste all’articolo 36, ove applicabili, qualora vengano accertate gravi irregolarità nella conduzione dell’attività o in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell’articolo 8 bis della legge 23 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).4. In caso di mancata ottemperanza al provvedimento di cessazione o
sospensione dell’attività si applica l’articolo 117 ter, comma 5, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).”.
2. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge regionale n. 16 del 2004.


ARTICOLO 20
Modifiche all’articolo 26 della legge regionale n. 16 del 2004 sui reclami


1. Al comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale n. 16 del 2004 la parola “denunciati” è sostituta dalla seguente: “dichiarati”.


ARTICOLO 21
Modifiche all’articolo 27 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla classificazione


1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale n. 16 del 2004 dopo la parola “lusso” sono aggiunte le parole “con possibilità di classifiche intermedie definite “superior” “.


ARTICOLO 22
Sostituzione dell’articolo 29 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla dichiarazione di classificazione


1. L’articolo 29 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
“Art. 29 Dichiarazione di classificazione
1. Il livello di classificazione delle strutture ricettive alberghiere e all’aria aperta è determinato dal possesso dei requisiti minimi previsti dallo specifico atto della Giunta regionale di cui all’articolo 3, comma 2. La dichiarazione di classificazione è redatta su modulo conforme al modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente ed è allegata alla dichiarazione di inizio attività. Il Comune, qualora accerti la non corrispondenza dei requisiti posseduti ai contenuti della dichiarazione, procede d’ufficio alla loro rettifica e all’assegnazione della classificazione, fatte salve eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.
2. Per le strutture di nuova realizzazione la dichiarazione riguardante la classifica è compilata in via provvisoria sulla base del progetto edilizio autorizzato e degli elementi dichiarati. Qualora si determinino delle difformità o un diverso livello di classifica, entro novanta giorni dall’inizio dell’attività, è consentita la rettifica o integrazione della precedente dichiarazione oppure è possibile presentare una nuova dichiarazione sostitutiva.
3. Il livello di classificazione delle strutture ricettive extralberghiere, ove previsto, è dichiarato in sede di dichiarazione di inizio attività. Il Comune, qualora accerti la non corrispondenza dei requisiti posseduti ai contenuti della dichiarazione, procede d’ufficio alla loro rettifica e all’assegnazione della classificazione, fatte salve eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.”.


ARTICOLO 23
Modifiche all’articolo 30 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla validità della classificazione


1. Al comma 3 dell’articolo 30 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole “provvede alla revoca dell’autorizzazione o” sono soppresse.


ARTICOLO 24
Modifiche all’articolo 35 della legge regionale n. 16 del 2004 sulle banche dati


1. Il comma 2 dell’articolo 35 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
“2. Il ricevimento di nuove dichiarazioni di inizio attività per strutture ricettive alberghiere, all’aria aperta ed extralberghiere, i divieti di prosecuzione di attività ricettive e le chiusure temporanee sono comunicati dal Comune alla Regione e alla Provincia nei termini e con le modalità stabilite nella delibera di cui al comma 1.”.


ARTICOLO 25
Modifiche all’articolo 36 della legge regionale n. 16 del 2004 sulle sanzioni


1. Il comma 1 dell’articolo 36 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
“1. Chiunque apre o gestisce una struttura ricettiva alberghiera o all’aria aperta o subentra nell’attività, senza aver presentato regolare dichiarazione di inizio attività, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 3.000,00.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 36 è sostituito dal seguente:
“2. Chiunque apre o gestisce una struttura ricettiva extralberghiera senza avere regolarmente dichiarato l’inizio attività o dà ospitalità a persone appartenenti a categorie diverse da quelle indicate nella dichiarazione di inizio attività in base alla natura della struttura gestita, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 260,00 a Euro 1.500,00.”.
3. Il comma 3 dell’articolo 36 della legge regionale n. 16 del 2004 è abrogato.
4. Al comma 4 dell’articolo 36 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole “contenuti nell’autorizzazione o” sono soppresse e la parola “denuncia” è sostituita dalla seguente: “dichiarazione”.
5. Al comma 5 dell’articolo 36 della legge regionale n. 16 del 2004 la parola “denuncia” è sostituita dalla seguente: “dichiarazione”.
6. Il comma 7 dell’articolo 36 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituto dal seguente:
“7. Chi interrompe l’attività per periodi complessivamente superiori a trenta giorni in caso di apertura annuale e venti giorni in caso di apertura stagionale è punito con la sanzione amministrativa di Euro 50,00 giornalieri per ogni giorno di chiusura ulteriore, fatti salvi i casi accertati di forza maggiore o quelli per cui sia stata data regolare comunicazione ai sensi dell’articolo 21, comma 4, ultimo periodo, o nel caso sia intervenuta la sospensione o il divieto di prosecuzione dell’attività.”.
7. Il comma 9 dell’articolo 36 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituto dal seguente:
“9. Ogni altra violazione di quanto dichiarato in sede di dichiarazione di inizio attività o il mancato invio al Comune delle comunicazioni previste comporta l’applicazione di una sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00.”.


ARTICOLO 26
Modifiche all’articolo 37 della legge regionale n. 16 del 2004 sulle sanzioni


1. Il comma 2 dell’articolo 37 della legge regionale n. 16 del 2004 è abrogato.
2. Al comma 3 dell’articolo 37 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole “di richiesta di autorizzazione o di denuncia” sono sostituite dalle seguenti: “di dichiarazione”.


ARTICOLO 27
Sostituzione dell’articolo 40 della legge regionale n. 16 del 2004 sull’occasionalità


1. L’articolo 40 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
“Art. 40 Uso occasionale di immobili a fini ricettivi
1. Gli enti e le associazioni che, nel rispetto dei propri fini statutari ed istituzionali, operano nel campo sociale, culturale e sportivo possono utilizzare come ostelli per la gioventù occasionalmente, per periodi non superiori a ventuno giorni e in coincidenza con manifestazioni, raduni o altre iniziative simili, immobili non destinati abitualmente alla ricettività collettiva, previo nulla osta del Comune in cui è ubicata la struttura. Tale nulla osta è concesso limitatamente al periodo di utilizzo, dopo aver accertato le finalità sociali dell’iniziativa e l’esistenza di sufficienti requisiti igienico-sanitari e di sicurezza in relazione al numero dei potenziali utenti. Qualora il Comune non provveda entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, il nulla osta si considera rilasciato.”.


ARTICOLO 28
Sostituzione dell’articolo 41 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente i campeggi temporanei


1. L’articolo 41 legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
“Art. 41 Campeggi temporanei. Divieto di campeggio libero
1. Nel territorio regionale è vietato il soggiorno con tende o altri mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture di cui agli articoli 6, 14 e 15, dei campeggi approntati in strutture agrituristiche ai sensi della legge regionale n. 4 del 2009, da quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni), da quanto previsto dal decreto legislativo n. 285 del 1992 e relativo regolamento di attuazione in merito alla sosta delle autocaravan, da quanto previsto dalla legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna) e dalla normativa statale in materia. È fatta, inoltre, eccezione per lo stazionamento occasionale di un’unica unità abitativa in aree private ed in prossimità di edifici dotati di servizi igienici, da parte del proprietario o col suo consenso.
2. Il Comune può autorizzare per la durata massima di quindici giorni su aree pubbliche o private, anche non aventi tutti i requisiti previsti dalla presente legge, soste di singoli e campeggi mobili organizzati da enti, associazioni ed organizzazioni operanti per scopi sociali, culturali e sportivi, a condizione che siano garantiti servizi generali indispensabili per il rispetto di norme igienico-sanitarie, per la salvaguardia della pubblica salute e della pubblica incolumità e della tutela dell’ambiente.
L’autorizzazione può essere sottoposta a specifiche condizioni. Gli enti e le associazioni richiedenti per ottenere l’autorizzazione allegano alla domanda un’apposita polizza assicurativa. Qualora il Comune non provveda entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza da parte dell’interessato, l’autorizzazione si considera rilasciata.”.


Sezione II
Professioni turistiche


ARTICOLO 29
Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 4 del 2000 sulla definizione delle professioni turistiche


1. Il comma 7 dell’articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico) è abrogato.


ARTICOLO 30
Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2000 sulle condizioni per l’esercizio dell’attività


1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2000 sono soppresse le seguenti parole: “e alla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 3, comma 10” e alla lettera c) del medesimo comma sono soppresse le seguenti parole: “attestata da certificato rilasciato dall’Azienda unità sanitaria locale del Comune di residenza”.
2. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2000 le parole “commi 3, 4 e 7” sono sostituite dalle seguenti: “commi 3 e 4”.
3. I commi 4 e 5 dell’articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2000 sono sostituiti dai seguenti:
“4. L’idoneità all’esercizio della professione di guida turistica consente l’esercizio dell’attività nell’ambito territoriale di estensione regionale, fino all’entrata in vigore delle disposizioni statali che individuino un diverso ambito territoriale per l’esercizio della professione.
5. La Giunta regionale, nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, può prevedere le modalità con cui è consentito alla guida turistica di acquisire specializzazioni per aree tematiche, senza alcun pregiudizio per l’esercizio dell’attività nell’ambito territoriale di cui al comma 4. La guida turistica può, altresì, chiedere di superare un esame relativo alla conoscenza di un’ulteriore lingua straniera.”.
4. I commi 7 e 10 dell’articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2000 sono abrogati.


ARTICOLO 31
Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2000 sulle deroghe


1. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2000 le parole “previa acquisizione di nulla osta” sono sostituite dalle seguenti: “a seguito di preventiva comunicazione”.
2. Il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2000 è sostituito dal seguente:
“3. La comunicazione è presentata al Comune almeno quindici giorni prima dell’esercizio dell’attività di guida turistica di cui al comma 2. Il Comune almeno dieci giorni prima della data dell’evento può impedire lo svolgimento della prestazione.”.
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2000 è aggiunto il seguente comma 4 bis:
“4 bis. Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, ai soggetti abilitati nell’ambito dell’ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza allo svolgimento delle professioni di guida turistica, accompagnatore turistico, guida ambientale-escursionistica è consentito operare sul territorio regionale, in regime di libera prestazione dei servizi, senza necessità di ottenere alcuna autorizzazione.”.


ARTICOLO 32
Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000 sugli elenchi provinciali, attestati di idoneità e tesserini di riconoscimento


1. Il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000 è sostituito dal seguente:
“2. La Provincia aggiorna e pubblica annualmente sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione i nominativi di coloro che comunicano la disponibilità all’effettivo esercizio della professione per la quale sono stati dichiarati idonei e indicano anche le lingue straniere per le quali è stato superato l’esame.”.
2. Il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000 è sostituito dal seguente: “La Giunta regionale può stabilire modalità per il rinnovo del tesserino personale.”.
3. Al comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000 sono soppresse le seguenti parole: “e, per le guide turistiche, gli ambiti nei quali la professione può essere esercitata”.


ARTICOLO 33
Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 4 del 2000 su tariffe non vincolanti


1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale n. 4 del 2000 sono soppresse le seguenti parole “e che gli associati applicheranno per l’anno di riferimento”.


ARTICOLO 34
Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale n. 42 del 1993 sulla professione di maestro di sci


1. L’articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (Ordinamento della professione di maestro di sci) è sostituito dal seguente:
“Art. 3 Esercizio della professione in Emilia-Romagna
1. A norma dell’articolo 3 della legge n. 81 del 1991, è istituito l’Albo professionale dei maestri di sci della Regione Emilia-Romagna. L’iscrizione all’Albo, a cura del Consiglio direttivo del Collegio di cui all’articolo 2, è subordinata al conseguimento dell’abilitazione professionale di cui all’articolo 6 della legge n. 81 del 1991 ed al possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea;
b) maggiore età;
c) idoneità psico-fisica;
d) possesso del diploma di scuola dell’obbligo;
e) non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
2. Possono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci nel territorio regionale soltanto i maestri che risultino iscritti nell’Albo di cui al comma 1.
3. Ai fini dell’iscrizione all’Albo, i soggetti interessati procedono con dichiarazione di inizio attività a effetto immediato ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Con la dichiarazione è necessario certificare e attestare quanto indicato dal comma 1 del presente articolo.”.


ARTICOLO 35
Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale n. 42 del 1993 sulla professione di maestro di sci


1. L’articolo 6 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituito dal seguente:
“Art. 6 Maestri di sci di altre Regioni o di altri Stati
1. I maestri di sci iscritti negli Albi professionali di altre Regioni o Province autonome, che intendano esercitare stabilmente la professione in Emilia-Romagna, devono comunicare al Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci il trasferimento all’Albo professionale della Regione Emilia-Romagna. Il Consiglio direttivo del Collegio regionale procede alla iscrizione all’Albo di cui all’articolo 3, previa verifica del possesso dei requisiti di legge, dandone immediata comunicazione al Collegio regionale o provinciale dal quale il maestro proviene.
2. Il Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci provvede a cancellare dall’Albo i nominativi di coloro che hanno trasferito l’iscrizione nell’Albo di altra Regione o Provincia autonoma.
3. I maestri di sci iscritti negli Albi professionali di altre Regioni o Province autonome, che intendano esercitare temporaneamente la professione in Emilia-Romagna, devono darne preventiva comunicazione al Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, indicando le località sciistiche nelle quali intendono esercitare e il periodo di attività.
4. All’esercizio professionale temporaneo di maestro di sci in Emilia-Romagna da parte dei cittadini provenienti da Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia, non iscritti in Albi professionali italiani, si applica la disciplina contenuta nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania).
5. I maestri di sci, cittadini di Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia, non iscritti in albi professionali italiani, che intendono esercitare stabilmente la professione in Emilia-Romagna, devono procedere ai sensi dell’articolo 3 della presente legge. Fermo quanto disposto dal decreto legislativo n. 206 del 2007, in particolare al titolo III, il Collegio regionale dei maestri di sci dispone l’iscrizione all’Albo subordinatamente alla verifica della sussistenza del possesso del titolo idoneo, riconosciuto dalla competente autorità statale di cui all’articolo 5 dello stesso decreto legislativo n. 206 del 2007, e dei requisiti, diversi dall’abilitazione, di cui all’articolo 3, comma 1 della presente legge.
6. L’esercizio professionale in Emilia-Romagna, in forma stabile o temporanea, da parte dei maestri di sci che non siano cittadini dell’Unione europea e che possiedano un titolo rilasciato dallo Stato di provenienza senza essere iscritti in Albi professionali italiani, è sottoposto alle norme di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e sue disposizioni attuative. Ai fini dell’esercizio in forma stabile, trova inoltre applicazione l’articolo 3.
7. I maestri di sci provenienti da altri Stati e da altre Regioni o Province autonome sono tenuti al rispetto di quanto disposto all’articolo 9.
8. L’esercizio saltuario dell’attività da parte di maestri di sci provenienti con loro allievi da altre Regioni o Province autonome o da altri Stati non è soggetto agli obblighi di cui al presente articolo.
9. La Giunta regionale può prevedere, per motivi di opportunità, deroghe alle precedenti disposizioni, in presenza di accordi bilaterali con Regioni limitrofe a condizione di reciprocità.”.


ARTICOLO 36
Modifiche agli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 42 del 1993 sulle scuole di sci e snowboard


1. L’alinea del comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituito dal: “All’apertura di scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard si procede con dichiarazione di inizio attività con effetti immediati ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge n. 241 del 1990. Con la dichiarazione è necessario certificare e attestare quanto segue:”.
2. Sono abrogate le lettere g) e j) del comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale n. 42 del 1993.
3. Il comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituito dal seguente:
“3. Si applica l’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, in particolare per quanto riguarda il potere dell’amministrazione comunale competente di vietare la prosecuzione dell’attività e di rimuoverne gli effetti, anche in caso di ripetute infrazioni delle norme di cui alla presente legge.”.
4. È abrogato il comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale n. 42 del 1993.
5. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale n. 42 del 1993 sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’alinea è sostituito dal seguente: “La dichiarazione di cui all’articolo 7 deve essere presentata al Comune nel cui territorio ha sede la scuola, corredata da:”;
b) è abrogata la lettera b).


ARTICOLO 37
Modifiche agli articoli 9 e 10 della legge regionale n. 42 del 1993 su tariffe non vincolanti


1. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituito dal seguente:
“1. In materia di tariffe professionali praticate dai maestri di sci in Emilia-Romagna, si applica l’articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il Collegio regionale dei maestri di sci determina i limiti massimi indicativi delle tariffe professionali e ne dà comunicazione agli enti locali.”.
2. All’articolo 10 della legge regionale n. 42 del 1993 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole “commi 3 e 4” sono sostituite dalle seguenti “commi 5 e 6”;
b) al primo periodo del comma 2, le parole “dell’autorizzazione regionale” sono sostituite dalle seguenti: “della dichiarazione di cui all’articolo 7”;
c) il comma 3 è abrogato.


ARTICOLO 38
Modifiche agli articoli 3, 4, 9 e 10 della legge regionale n. 3 del 1994 sulla professione di guida alpina


1. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 1 febbraio 1994, n. 3 (Ordinamento della professione di guida alpina) è aggiunto il seguente:
“2 bis. Ai fini dell’iscrizione all’Albo, i soggetti interessati procedono con dichiarazione di inizio attività con effetti immediati ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Con la dichiarazione è necessario certificare e attestare quanto indicato dal comma 1.”.
2. I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 4 della legge regionale n. 3 del 1994 sono sostituiti dai seguenti:
“1. Le guide alpine - maestri di alpinismo e le aspiranti guide iscritti nell’Albo di un’altra Regione o Provincia autonoma, che intendano esercitare stabilmente la professione in Emilia-Romagna, devono comunicare il trasferimento dell’iscrizione nell’Albo professionale della Regione Emilia-Romagna al Collegio regionale delle guide di cui all’articolo 13 della legge n. 6 del 1989. Il Collegio procede all’iscrizione previa verifica dei requisiti di cui all’articolo 3.
2. Le guide alpine - maestri di alpinismo iscritti in Albi di altre Regioni o Province autonome, che svolgono temporaneamente l’attività di insegnamento presso scuole di alpinismo o di sci alpinismo dell’Emilia-Romagna, possono richiedere l’aggregazione temporanea all’Albo di cui all’articolo 3, conservando l’iscrizione nell’Albo della Regione o Provincia autonoma di provenienza. Non è consentita l’aggregazione temporanea delle aspiranti guide.
3. Il Collegio regionale delle guide dispone l’aggregazione temporanea di cui al comma 2, previa verifica della sussistenza dei necessari requisiti del richiedente. Il Collegio provvede altresì a cancellare dall’Albo coloro che hanno trasferito l’iscrizione in altro Albo regionale.”.
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale n. 3 del 1994 sono aggiunti i seguenti:
“4 bis. All’esercizio professionale in Emilia-Romagna, in forma temporanea o stabile, da parte di guide alpine - maestri di alpinismo e aspiranti guide provenienti da Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia, non iscritti in Albi professionali italiani, si applicano le specifiche disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania).
4 ter. L’esercizio professionale in Emilia-Romagna, in forma stabile o temporanea, da parte di guide alpine - maestri di alpinismo e aspiranti guide che non siano cittadini dell’Unione europea e che possiedano un titolo rilasciato dallo Stato di provenienza senza essere iscritti in Albi professionali italiani, è sottoposto alle norme di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e sue disposizioni attuative.
4 quater. Nei casi di cui ai commi 4 bis e 4 ter, ai fini dell’esercizio in forma stabile, trova inoltre applicazione l’articolo 3.”.
4. I commi 2 e 3 dell’articolo 9 della legge regionale n. 3 del 1994 sono sostituiti dai seguenti:
“2. Le richieste di riconoscimento delle scuole di alpinismo e di sci alpinismo sono presentate alla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale verifica annualmente la persistenza delle condizioni per il riconoscimento di cui all’articolo 19 della legge n. 6 del 1989.”.
5. Il comma 4 dell’articolo 9 della legge regionale n. 3 del 1994 è abrogato.
6. Il comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale n. 3 del 1994 è abrogato.


Sezione III
Attività delle agenzie di viaggi e turismo


ARTICOLO 39
Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2003 sull’apertura


1. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. Abrogazione della legge regionale 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo)) è inserito il seguente:
“2 bis. La domanda deve intendersi accolta qualora il rilascio o il diniego dell’autorizzazione non sia disposto nei termini stabiliti.”.


ARTICOLO 40
Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2003 sulle filiali di agenzia di viaggio e turismo


1. L’articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2003 è sostituito dal seguente:
“Art. 6 Apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggio e turismo1. L’apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggio e turismo è subordinata alla dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990, da presentare alla Provincia nel cui territorio siano ubicati i locali che si intendono adibire a sede secondaria o filiale.
2. Decorsi trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, senza che sia riscontrata l’insussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge, la Provincia invia copia della dichiarazione medesima all’ente competente al rilascio dell’autorizzazione all’apertura dell’agenzia principale.
3. La comunicazione deve indicare espressamente:
a) la denominazione e la ragione sociale, la sede e gli estremi del provvedimento di autorizzazione dell’agenzia di viaggio principale;
b) l’ubicazione, il titolo di utilizzo e la destinazione d’uso dei locali di esercizio della sede secondaria;
c) il titolare, persona fisica o giuridica; per le società la comunicazione deve indicare espressamente l’esatta denominazione e ragione sociale e il legale rappresentante della medesima;
d) la persona preposta alla direzione tecnica dell’agenzia principale, precisando se diversa dal titolare o dal legale rappresentante, nonché l’eventuale responsabile o referente della filiale o sede secondaria;
e) gli estremi del deposito cauzionale già versato nella Regione in cui ha sede l’agenzia principale, qualora tale deposito cauzionale sia previsto dalla normativa della stessa Regione.
4. La modifica di uno degli elementi indicati al comma 3 deve essere comunicata alla Provincia, entro dieci giorni dal suo verificarsi.”.


Capo II
Disposizioni in materia di commercio


ARTICOLO 41
Esercizi di vicinato e forme speciali di vendita


1. L’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato, come definiti dall’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59), è soggetto a dichiarazione di inizio attività con effetti immediati da presentare al Comune, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge n. 241 del 1990.
2. Alle disposizioni di cui al comma 1 sono inoltre soggette:
a) l’attività di vendita al dettaglio negli spacci interni di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 114 del 1998;
b) l’attività di vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 114 del 1998;
c) l’attività di vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione di cui all’articolo 18 del decreto legislativo n. 114 del 1998;
d) l’attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore di cui all’articolo 19 del decreto legislativo n. 114 del 1998.


Capo III
Disposizioni in materia di sanità


ARTICOLO 42
Modifiche all’articolo 29 della legge regionale n. 32 del 1988 sul termalismo


1. Dopo il comma 3 dell’articolo 29 della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo) è inserito il seguente:
“3 bis. L’autorizzazione deve essere rilasciata entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza. La domanda deve intendersi accolta qualora il rilascio o il diniego dell’autorizzazione non sia disposto nei termini stabiliti.”.


ARTICOLO 43
Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 19 del 2004 in materia funeraria e mortuaria


1. Il comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) è sostituito dal seguente:
“2. Le imprese pubbliche o private che intendono svolgere l’attività funebre devono presentare dichiarazione di inizio attività con efficacia immediata, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al Comune in cui ha sede legale l’impresa. La dichiarazione di inizio attività deve essere corredata della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale n. 19 del 2004 è sostituito dal seguente:
“3. La dichiarazione di cui al comma 2 viene presentata secondo le modalità generali e sulla base dei requisiti individuati da apposito provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare.”.
3. Il numero 2) della lettera b) del comma 4 dell’articolo 13 della legge regionale n. 19 del 2004 è sostituito dal seguente:
“2) la disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove si presenta la dichiarazione di inizio attività;”.4. La lettera c) del comma 4 dell’articolo 13 della legge regionale n. 19 del
2004 è sostituita dalla seguente:
“c) prevedere che le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall’attività di onoranza funebre presentino al Comune la dichiarazione di inizio attività prevista al comma 2 e si uniformino, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l’esercente l’attività funebre.”.
5. L’ultimo periodo del comma 6 dell’articolo 13 della legge regionale n. 19 del 2004 è sostituito dal seguente: “In relazione alla gravità del fatto può essere disposto il divieto di prosecuzione dell’attività.”.


ARTICOLO 44
Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 19 del 2004 in materia funeraria e mortuaria


1. Al comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale n. 19 del 2004, le parole “sono esentati dal possesso dell’autorizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “sono esentati dalla presentazione della dichiarazione”.


ARTICOLO 45
Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2005 sul benessere animale


1. Il comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 (Norme a tutela del benessere animale) è sostituito dal seguente:
“3. L’apertura di attività economiche riguardanti gli animali da compagnia di cui ai commi 1 e 2, fatti salvi i divieti fissati dalle norme CITES per il commercio e l’allevamento di animali esotici, è subordinata alla presentazione di dichiarazione di inizio attività al Comune. Tale dichiarazione consente l’immediato inizio dell’attività ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e deve essere corredata della documentazione indicante la tipologia dell’attività svolta, le specie che possono essere ospitate presso la struttura, nonché il nome della persona responsabile dell’assistenza degli animali, in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale, ottenuta mediante la partecipazione a corsi di formazione di cui al comma 4. La dichiarazione di inizio attività deve essere corredata, altresì, del parere favorevole espresso dal Servizio veterinario della Azienda Usl competente per territorio sulle strutture e le attrezzature utilizzate per l’attività. Le dimensioni dei box che ospitano i cani nelle strutture utilizzate per le attività di cui ai commi 1 e 2 devono essere conformi ai requisiti minimi indicati nelle indicazioni tecniche della Regione, in conformità alle misure stabilite nell’Accordo 6 febbraio 2003.”.
2. Al comma 5 dell’articolo 5 le parole “autorizzato per cani, gatti e furetti,” sono sostituite dalle seguenti: “esercitate per cani, gatti e furetti”.


TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETA’ PARTECIPATE E DI RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE


ARTICOLO 46
Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 11 del 2004


1. Al comma 4 dell’articolo 6 legge regionale n. 11 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole “con il supporto di un comitato scientifico composto” sono aggiunte le seguenti: “da un massimo”;
b) le parole “della Conferenza Regione-Autonomie locali ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale)” sono sostituite dalle seguenti: “del Consiglio
delle Autonomie locali di cui alla legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali)”;
c) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Tale comitato è organismo della Community Network dell’Emilia-Romagna di cui al comma 4 bis.”.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale n. 11 del 2004 sono aggiunti i seguenti commi:
“4 bis. L’organizzazione e le modalità della collaborazione tra Regione ed Enti locali per l’attuazione degli interventi e misure previsti dalla presente legge, sono stabilite con convenzione generale avente funzione di accordo quadro e con specifici accordi attuativi. La convenzione generale, da deliberare e sottoscrivere ai sensi delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, definisce la predetta collaborazione tra i vari soggetti pubblici che vengono a fare parte dell’aggregazione denominata Community Network dell’Emilia-Romagna (CN-ER), le cui funzioni, secondo le condizioni stabilite nella predetta convenzione generale, sono esercitate, anche nell’interesse degli Enti locali, dalla Regione e dal comitato permanente di indirizzo e coordinamento di cui al comma 4, organismo della CN-ER, cui è attribuito il compito di assicurare l’indirizzo e il controllo determinante, coordinati e congiunti, nei confronti della speciale società prevista dall’articolo 10.
4 ter. A supporto delle attività del comitato permanente di indirizzo è costituito anche un organismo di coordinamento tecnico con le strutture tecniche degli Enti locali. La composizione e l’attività del comitato è disciplinata con una apposita delibera della Giunta regionale sentito il comitato permanente di indirizzo Regione-Enti locali. Il comitato tecnico è coordinato dalla competente direzione generale della Regione e ne fa parte un rappresentante designato dalla società di cui all’articolo 10.”.


ARTICOLO 47
Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 11 del 2004


1. I commi 7 e 8 dell’articolo 9 della legge regionale n. 11 del 2004 sono abrogati.


ARTICOLO 48
Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2004


1. Dopo il comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2004, sono aggiunti i seguenti commi:
“4 bis. La società, a totale ed esclusivo capitale pubblico, è denominata "LEPIDA" s.p.a. ed ha la funzione di assicurare unitariamente le funzioni di servizio pubblico degli enti soci nella materia di cui alla presente legge, quale loro strumento esecutivo e servizio tecnico.
4 ter. La Regione, nella propria qualità di ente titolare delle funzioni e dei compiti indicati dalla presente legge, effettua il controllo sulla società analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative, sulla base della definizione preventiva, d’intesa tra la Regione ed il comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli Enti locali di cui all’articolo 6, comma 4, degli indirizzi da imprimere all’azione societaria nonché delle modalità di verifica dei risultati. Lo statuto della società stabilisce le ulteriori modalità di controllo, da parte della Regione e degli Enti locali, attribuite all’assemblea della società stessa.”.


ARTICOLO 49
Modifiche all’articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002


1. Al comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico) le parole “all’articolo 6, comma 3,” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 3, 4, 5 e 6”.
2. Al comma 7 dell’articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002, le parole “nel comma 3 dell’art. 6” sono sostituite dalle seguenti: ”negli articoli 3, 4, 5 e 6”.
3. Dopo il comma 7 dell’articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002 è inserito il seguente:
“7 bis. Per l’attuazione di interventi e misure contemplati da programmi regionali o da accordi di programma sottoscritti tra Regione, Università ed enti pubblici di ricerca, è autorizzata la costituzione, anche attraverso scissioni da ASTER, di società a prevalente capitale pubblico ed aventi come scopo la gestione di infrastrutture dedicate alla ricerca e finalizzate alla realizzazione di reti di alta tecnologia denominate “Tecnopoli”. Alle società possono partecipare altri enti, fermo restando che in ogni caso la maggioranza del capitale sociale spetta alla Regione. La Regione può altresì partecipare alle società regionali attraverso il conferimento di beni regionali; conferire alle medesime, previa apposita concessione amministrativa, l’uso di beni appartenenti al patrimonio regionale; cedere, anche a titolo gratuito, a favore delle suddette società, diritti reali quali l’uso, l’usufrutto, la superficie. Gli organi delle società sono costituiti secondo quanto previsto dalla legge regionale 21 dicembre 2007, n. 26 (Misure di razionalizzazione in attuazione dei principi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) e dal comma 3 del presente articolo.”.
4. Alla lettera a) del comma 8 dell’articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002 le locuzioni “alla società consortile” e “la società potrà” sono sostituite rispettivamente dalle locuzioni “alla società” e “le società di cui al comma 7 bis potranno”.


ARTICOLO 50
Disposizioni in materia di organizzazione regionale


1. Dopo l’articolo 22 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 22 bis Passaggio di personale regionale a seguito di trasferimento di attività a
società partecipate dalla Regione Emilia-Romagna
1. La Regione Emilia-Romagna, quando costituisce o partecipa a società a capitale regionale, conferendo lo svolgimento di compiti di propria competenza, trasferisce, di norma, anche il personale regionale addetto ai compiti conferiti.
2. Il trasferimento del personale avviene nel rispetto dell’articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). La Regione Emilia-Romagna, a seguito del trasferimento del personale, provvede alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica.
3. Il personale regionale di ruolo, di cui al comma 1, in caso di soppressione della società a cui è stato trasferito, ha diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro con la Regione Emilia-Romagna, purché sia ancora in possesso dei requisiti generali di accesso all’impiego regionale. La ricostituzione del rapporto di lavoro avviene a domanda dell’interessato, da presentare entro e non oltre trenta giorni dalla data di soppressione della società, nel rispetto dell’inquadramento e del trattamento economico acquisiti presso la società di provenienza.
4. Il personale di cui al comma 1 ha diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro con la Regione Emilia-Romagna, alle medesime condizioni e modalità indicate al comma 3, anche in caso di dismissione della partecipazione regionale e di conseguente diversa allocazione delle funzioni conferite.
5. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad ampliare la dotazione organica nei limiti necessari a dare esecuzione a quanto disposto ai commi 3 e 4.”.
2. Al comma 5 dell’articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2001, come sostituito dall’articolo 6, comma 1, della legge regionale 29 ottobre 2008, n. 17 (Misure straordinarie in materia di organizzazione), dopo le parole “ l.r. n. 32/1997” sono aggiunte le seguenti: “, oppure, per la necessità di acquisire persone con esperienza professionale maturata presso strutture speciali regionali, chiedono alla Regione di provvedere al rinnovo di incarichi a tempo determinato, conferiti ai sensi del comma 4.”.
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 12 della legge regionale n. 17 del 2008 è aggiunto il seguente:
“4 bis. In sede di verifica di cui al comma 4 non sono computati gli incrementi di dotazione organica autorizzati da specifiche disposizioni legislative.”.


ARTICOLO 51
Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale n. 21 del 1984. Norma transitoria. Abrogazioni


1. L’articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) è sostituito dal seguente:
“Art. 5 Autorità competente
1. L’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge compete agli enti che, ai sensi dell’articolo 118, comma primo, della Costituzione, esercitano le funzioni di amministrazione attiva cui esse accedono.
2. Sulla base del principio di separazione fra le funzioni di indirizzo politico e quelle di gestione amministrativa, le autorità competenti per lo svolgimento del procedimento sanzionatorio disciplinato nella presente legge sono individuate nell’ambito degli uffici degli enti cui la stessa si applica.
In mancanza di diversa individuazione, l’autorità competente è il responsabile dell’ufficio.
3. Per le violazioni in materia sanitaria, nonché relative alla tutela e alla sicurezza del lavoro, anche connesse a funzioni attribuite agli enti locali, la competenza all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie spetta all’Azienda USL. Qualora le violazioni riguardanti la tutela e la sicurezza del lavoro siano contestate all’Azienda USL, l’autorità competente è la Regione.
4. L’ente competente per territorio è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.”.
2. Ai procedimenti in corso si applicano le disposizioni vigenti al momento dell’accertamento della violazione.
3. Sono abrogati gli articoli 4, 18 e 23 della legge regionale n. 21 del 1984.


ARTICOLO 52
Intese in materia di aree naturali protette


1. La Giunta regionale è autorizzata all’espressione dell’intesa prevista all’articolo 2, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) relativa alla classificazione ed istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali.


ARTICOLO 53
Modifiche all’articolo 122 della legge regionale n. 3 del 1999


1. Dopo la lettera b) del comma 4 dell’articolo 122 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) è aggiunta la seguente:
“b bis) autorizzazione e controllo delle emissioni in atmosfera degli impianti termici civili con potenza termica nominale uguale o superiore alle pertinenti soglie stabilite dall’articolo 269, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);”.


Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 12 febbraio 2010
VASCO ERRANI



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