Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Stato di previsione dell’entrata)
1. Lo stato di previsione dell’entrata della Regione Umbria per l’anno finanziario 2010 annesso alla presente legge (Tabella A), è approvato in euro 6.252.159.864,50 in termini di competenza e in euro 7.887.409.086,15 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati l’accertamento e la riscossione secondo leggi in vigore delle imposte e delle tasse di ogni specie ed il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l’anno finanziario 2010 secondo lo stato di previsione di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell’articolo 41 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria) l’articolazione in Unità previsionali di base della parte entrata del bilancio di previsione 2010 è determinata così come previsto dallo stato di previsione della entrata (Tabella A).
ARTICOLO 2
(Stato di previsione della spesa)
1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Umbria per l’anno finanziario 2010 annesso alla presente legge (Tabella B), è approvato in euro 6.252.159.864,50 in termini di competenza e in euro 7.887.409.086,15 in termini di cassa.
2. È autorizzato l’impegno della spesa per l’anno finanziario 2010 entro il limite degli stanziamenti di competenza iscritti nello stato di previsione di cui al comma 1.
3. È altresì autorizzato il pagamento delle spese per l’anno finanziario 2010 entro il limite degli stanziamenti di cassa iscritti nello stato di previsione di cui al comma 1.
4. Ai sensi dell’articolo 41 della legge regionale 13/2000 l’articolazione in funzioni obiettivo e Unità previsionali di base della parte spesa del bilancio di previsione 2010 è determinata così come previsto dallo stato di previsione della spesa (Tabella B).
ARTICOLO 3
(Quadro generale riassuntivo)
1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l’anno finanziario 2010 annesso alla presente legge.
ARTICOLO 4
(Destinazione dell’avanzo finanziario presunto iscritto alla Unità previsionale di base 0.01.002 dell’entrata)
1. L’avanzo finanziario presunto di euro 917.432.551,05 iscritto alla Unità previsionale di base 0.01.002 dello stato di previsione dell’entrata in dipendenza di fondi stanziati a fronte di entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro l’esercizio 2009, è destinato agli interventi indicati nella Tabella I) allegata alla presente legge.
2. Eventuali rettifiche alle somme iscritte, ai sensi del comma 1, saranno apportate con la legge di assestamento del bilancio 2010 in base alle operazioni di chiusura dell’esercizio precedente.
ARTICOLO 5
(Risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l’anno 2010)
1. Le risorse per il finanziamento della spesa sanitaria regionale per l’anno 2010 ammontano a euro 1.550.222.067,54 e sono destinate agli interventi indicati nella Tabella M) allegata alla presente legge.
2. La Giunta regionale – in relazione ai provvedimenti CIPE di riparto delle risorse per il Servizio sanitario nazionale, nonché sulla base di intese raggiunte in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e/o Stato-Regioni – è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni agli stanziamenti della Tabella M) di cui al comma 1, ivi compresi i correlati stanziamenti di entrata delle Unità previsionali di base 1.01.001, 1.02.001 e 1.02.002.
ARTICOLO 6
(Variazioni al bilancio con provvedimenti della Giunta regionale)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, al bilancio di previsione per l’anno 2010, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa delle Unità previsionali di base contenute nelle partite di giro sia dell’entrata che della spesa in dipendenza del movimento di fondi sui conti correnti infruttiferi intestati “Regione Umbria” presso la Tesoreria centrale e provinciale dello Stato.
2. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata, ai sensi dell’articolo 46, comma 3 della legge regionale 13/2000 ad effettuare variazioni compensative fra le Unità previsionali di base individuate nell’Elenco n. 3) allegato alla presente legge.
ARTICOLO 7
(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine)
1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell’articolo 42, comma 2 della legge regionale 13/2000, quelle indicate nell’Elenco n. 1) allegato alla presente legge.
2. Sono in ogni caso integrabili tutte le Unità previsionali di base per consentire il pagamento dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa a norma dell’articolo 82, comma 3 della legge regionale 13/2000.
ARTICOLO 8
(Fondo di riserva per le spese impreviste)
1. In osservanza dell’articolo 43 della legge regionale 13/2000 è approvato l’Elenco n. 2) allegato alla presente legge.
ARTICOLO 9
(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)
1. Il fondo di riserva di cassa di cui all’articolo 44 della legge regionale 13/2000 è stabilito per l’anno 2010 in euro 331.117.998,51 e iscritto nella Unità previsionale di base 16.1.002.
ARTICOLO 10
(Autorizzazione al ricorso all’indebitamento)
1. Per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo regionale dell’esercizio 2010, ai sensi dell’articolo 63 della legge regionale 13/2000, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere uno o più mutui ovvero ad effettuare altre operazioni di indebitamento fino all’importo complessivo di euro 58.000.500,00 per una durata massima di anni trenta ed entro il limite di spesa di euro 990.000,00 per l’anno 2010 e di euro 4.650.000,00 per gli anni successivi.
2. Al conseguente onere relativo agli anni 2010 e successivi si farà fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti nelle Unità previsionali di base 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2010-2012 allegato (Appendice n. 1).
3. Per gli effetti di cui all’articolo 10, primo comma della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario), i mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1 sono diretti al finanziamento delle spese indicate nella Tabella E) allegata alla presente legge.
4. Per far fronte al presunto disavanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2009, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati con l’articolo 10, commi 1 e 4 della legge regionale 5 marzo 2009, n. 5 (Bilancio di previsione annuale per l’esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009/2011), come modificati dall’articolo 2 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 22 (Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009, ai sensi della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 di contabilità, artt. 45 e 82, e provvedimenti collegati in materia di entrata e spesa. Modifiche ed integrazioni di leggi regionali), è rinnovata l’autorizzazione alla Giunta regionale ad assumere, a norma dell’articolo 63 della legge regionale 13/2000 uno o più mutui ovvero ad effettuare altre operazioni di indebitamento fino all’importo complessivo di euro 208.503.674,66 per una durata massima di anni trenta ed entro il limite di spesa di euro 4.410.000,00 per l’anno 2010 e di euro 16.350.000,00 per gli anni successivi.
5. Al conseguente onere relativo agli anni 2010 e successivi si farà fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti nelle Unità previsionali di base 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2010-2012 allegato (Appendice n. 1).
6. Per gli effetti di cui all’articolo 10, primo comma della legge 281/1970, i mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 4 sono diretti al finanziamento delle spese indicate nella Tabella H) allegata alla presente legge.
7. Le operazioni di indebitamento di cui al presente articolo possono realizzarsi anche tramite emissione di prestiti obbligazionari, della durata massima di anni trenta. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge 281/1970 e dell’articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), ne determina di massima le condizioni e le modalità, entro i limiti stabiliti dalle disposizioni legislative.
8. Il rimborso dei mutui e dei prestiti obbligazionari viene garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare, alle previste scadenze, i pagamenti per quote capitali ed interessi nonché per gli eventuali oneri di operazioni di copertura del rischio di cambio o di tasso di interesse. Su tali somme viene istituito speciale vincolo a favore dell’ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito ovvero dell’operazione di copertura dei rischi.
9. In relazione alla garanzia di cui al comma 8, la Giunta regionale può dare mandato al tesoriere di provvedere, alle scadenze previste secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento delle somme occorrenti al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e delle somme sulle eventuali operazioni in strumenti derivati presso l’ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell’operazione di copertura del rischio, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria. Il tesoriere è a tal fine autorizzato ad accantonare su alcune delle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al pagamento, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell’ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell’operazione di copertura del rischio. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo, per qualsiasi causa, venga meno, o risulti insufficiente al pagamento delle somme necessarie, il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.
10. La Giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all’emissione dei prestiti obbligazionari, comprese quelle relative all’ottenimento ed all’aggiornamento di uno o più rating in funzione delle caratteristiche del prestito stesso.
11. L’onere per l’attuazione del presente articolo grava sugli stanziamenti delle corrispondenti Unità previsionali di base del bilancio di previsione annuale e pluriennale 2010-2012.
12. Gli effetti delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono subordinati alla preventiva approvazione del rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2008.
ARTICOLO 11
(Ristrutturazione indebitamento)
1. La Regione concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso la ristrutturazione dei prestiti precedentemente contratti, allo scopo di conseguire economie negli oneri di ammortamento attualmente sostenuti e/o di riduzione del rischio. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata a ristrutturare in qualunque forma tecnica in uso nei mercati (comprese la rinegoziazione, e/o rimodulazione, e/o sostituzione) ed estinguere anticipatamente i mutui o i prestiti contratti, ferma restando l’applicazione delle norme statali di riferimento e della relativa disciplina di attuazione, e le connesse operazioni in strumenti finanziari derivati, anche attraverso la contrazione, in sostituzione, di nuovi mutui e/o prestiti obbligazionari di importo comprensivo del debito residuo dei mutui da estinguere anticipatamente e degli oneri di ristrutturazione. L’indebitamento così ristrutturato non potrà eccedere la durata di anni trenta. A tali operazioni si applicano, in quanto non incompatibili, i commi 8, 9 e 10 dell’articolo 10.
2. All’onere derivante dal presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti iscritti nei relativi bilanci alle Unità previsionali di base 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2010-2012 per far fronte alle rate di ammortamento di mutui dei quali si autorizza l’estinzione anticipata.
ARTICOLO 12
(Gestione attiva del portafoglio di debiti)
1. Ferma restando l’applicazione di norme statali e della relativa disciplina di attuazione, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare contratti di strumenti derivati previsti dalla prassi dei mercati finanziari, anche ai sensi dell’articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)) e del D.M. 1° dicembre 2003, n. 389, del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell’interno.
L’utilizzo di tali strumenti ha l’obiettivo di garantire una gestione attiva del portafoglio di debito, mirando ad un rapporto ottimale rischio/costi.
2. Per garantire le operazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del comma 9 dell’articolo 10.
ARTICOLO 13
(Cessione dei crediti)
1. In relazione alle opportunità di mercato e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere alla cessione ad intermediari finanziari dei crediti della Regione, da realizzarsi anche mediante la cartolarizzazione dei crediti ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti), determinando le condizioni e le modalità di massima delle operazioni e ponendo in essere tutte le procedure necessarie all’esecuzione.
2. All’onere relativo al presente articolo si farà fronte con gli stanziamenti che saranno appositamente previsti nelle Unità previsionali di base 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2010-2012.
ARTICOLO 14
(Spese per la edizione di cataloghi scientifici)
1. L’assunzione degli impegni di spesa a valere sulla quota di stanziamento di euro 15.500,00 iscritto in corrispondenza dell’Unità previsionale di base 10.1.007 - cap. 989 dello stato di previsione della spesa è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata iscritta nella Unità previsionale di base 2.03.001 - cap. 2674.
ARTICOLO 15
(Spese per lo sportello del consumatore)
1. L’assunzione degli impegni di spesa a valere sulla quota di stanziamento iscritto in corrispondenza della Unità previsionale di base 08.1.013 - cap. 5695 dello stato di previsione della spesa per euro 11.000,00 è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata iscritta nella Unità previsionale di base 2.03.011 - cap. 2673.
ARTICOLO 16
(Spese per la carta tecnica regionale)
1. L’assunzione degli impegni di spesa a valere sulla quota di stanziamento di euro 103.300,00 della Unità previsionale di base 05.1.008 - cap. 5804 della parte spesa del bilancio 2010 è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata iscritta nella Unità previsionale di base 2.03.001 - cap. 2670.
ARTICOLO 17
(Piano di sviluppo rurale 2007/2013 – Anticipazione fondi AGEA)
1. È autorizzata, per l’anno 2010, a titolo di anticipazione all’AGEA su fondi del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio europeo, del 20 settembre 2005, per il finanziamento delle misure del PSR 2007/2013 dove la Regione Umbria è beneficiario finale, la spesa di euro 2.000.000,00 (UPB 07.2.014 - cap. 8200).
ARTICOLO 18
(Avvio delle misure di assistenza tecnica del Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013)
1. Al fine di garantire l’avvio delle attività di assistenza tecnica previste dalla misura 551 dal Piano di Sviluppo Rurale dell’Umbria 2007/2013, è autorizzata, per l’anno 2010, a titolo di anticipazione sui fondi AGEA del regolamento (CE) n. 1698/2005 la spesa di euro 200.000,00 (UPB 02.1.013 - cap. 286 - Rif. Entrata UPB 3.02.001 - cap. 2753).
ARTICOLO 19
(Fondo per finanziamento del programma FAS)
1. Nello stato di previsione della spesa dell’esercizio 2010 è iscritto, nell’importo di euro 100.000.000,00, in termini di competenza e di cassa, il Fondo per il finanziamento del programma FAS - Fondo per le aree sottoutilizzate – nell’Unità previsionale di base 16.2.003 di nuova istituzione denominata “Fondo per il finanziamento del programma FAS” (cap. 9720).
2. Il Fondo è alimentato con le risorse statali iscritte nella Unità previsionale di base dell’entrata 4.03.018 di nuova istituzione denominata “Trasferimenti in conto capitale dallo Stato per il programma FAS” (cap. 2180) e costituisce riscontro della copertura finanziaria delle proposte di programma presentate o da presentare agli organi statali.
3. La Giunta regionale, per l’attuazione dei programmi, provvede con propri atti, mediante prelievo dal Fondo di cui al comma 1, all’iscrizione delle quote di finanziamento nelle Unità previsionali di base esistenti o all’istituzione di nuove Unità previsionali di base.
4. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad apportare tutte le variazioni necessarie, anche mediante prelievo dal Fondo di cui al comma 1, per adeguare gli stanziamenti di bilancio alle modifiche ai piani finanziari dei programmi di cui al comma 2.
ARTICOLO 20
(Apertura di credito a favore dei funzionari delegati)
1. Per l’anno 2010 sono autorizzate, a norma dell’articolo 76, comma 2 della legge regionale 13/2000, aperture di credito a favore dei funzionari delegati entro i limiti massimi e per le Unità previsionali di base di spesa indicate nella Tabella P) allegata alla presente legge.
ARTICOLO 21
(Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità)
1. In relazione al disposto dell’articolo 65 della legge regionale 13/2000, la Giunta regionale è autorizzata a rinunciare – nel corso dell’anno 2010 – ai diritti di credito che la Regione Umbria vanta in materia di entrate di qualsiasi natura, comprese le pene pecuniarie, qualora il loro ammontare non superi l’importo di euro 17,00.
2. Nei casi di cui al comma 1 il competente ufficio regionale è esonerato dall’emissione dell’avviso di notifica, ove previsto.
ARTICOLO 22
(Approvazione del bilancio pluriennale 2010-2012)
1. È approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2010-2012 secondo le risultanze contenute nell’Appendice n. 1 della presente legge.
ARTICOLO 23
(Bilanci di Enti dipendenti dalla Regione)
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 52 della legge regionale 13/2000, sono allegati al bilancio regionale i bilanci di previsione dei seguenti Enti dipendenti dalla Regione:
a) Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (ATER) della Provincia di Perugia di cui alla legge regionale 19 giugno 2002, n. 11 (Appendice n. 2);
b) Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (ATER) della Provincia di Terni di cui alla legge regionale 19 giugno 2002, n. 11 (Appendice n. 3);
c) Centro studi giuridici e politici di cui alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Appendice n. 4);
d) Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea (ISUC) di cui alla legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 (Appendice n. 5);
e) Centro per le pari opportunità di cui alla legge regionale 15 aprile 2009, n. 6 (Appendice n. 6);
f) Agenzia Umbria ricerche (AUR) di cui alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 (Appendice n. 7);
g) Agenzia di promozione turistica dell’Umbria di cui alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Appendice n. 8);
h) Agenzia per il diritto allo studio universitario (ADiSU) di cui alla legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (Appendice n. 9);
i) Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura (ARUSIA) di cui alla legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 (Appendice n. 10).
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 12 febbraio 2010
LORENZETTI