IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga la seguente legge:
Articolo 1
(Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007))
1. Il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 14/2007 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente: “1. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi standardizzabili degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, la Regione costituisce la Centrale regionale di acquisto.”.
2. Al comma 5 ter dell’articolo 7 della l.r. 14/2007 e successive modifiche ed integrazioni le parole: “alla struttura regionale competente in materia di gare e contratti” sono sostituite dalle seguenti: “alla Regione”.
3. Al comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 14/2007 e successive modifiche ed integrazioni le parole: “la struttura regionale competente in materia di gare e contratti predispone, di concerto con le altre strutture regionali competenti,” sono sostituite dalle seguenti: “la Regione predispone”.
4. Al comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 14/2007 e successive modifiche ed integrazioni le parole: “alla Regione ed agli enti di cui all’articolo 7” sono sostituite dalle seguenti: “agli Enti del Servizio Sanitario Regionale”.
5. Il comma 5 dell’articolo 8 della l.r. 14/2007 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.
6. Al comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 14/2007 e successive modifiche ed integrazioni le parole: “per la Regione e” e le parole: “mentre è facoltativa per gli enti di cui all’articolo 7 i quali possono aderire, secondo le modalità stabilite dalla Centrale regionale di acquisto, a singole convenzioni mediante la emissione di ordinativi di fornitura ovvero al sistema delle convenzioni mediante provvedimento dell’organo di vertice dell’amministrazione; in tal caso, detti enti si obbligano, per il periodo di tempo indicato nel medesimo provvedimento, ad avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Centrale regionale di acquisto e contribuiscono all’analisi del fabbisogno di beni e servizi standardizzabili di cui all’articolo 8, comma 3” sono soppresse.
7. Il comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 14/2007 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.
ARTICOLO 2
(Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - Legge finanziaria 2003))
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 13/2003 e successive modifiche e integrazioni le parole: “possono aderire” sono sostituite dalle seguenti: “così come individuati con provvedimento della Giunta regionale in attuazione dell’articolo 25 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2006)), ad esclusione di quelli di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, e gli Enti strumentali della Regione aderiscono”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 13/2003 sono inseriti i seguenti:
“1 bis. Gli Enti locali e le altre Pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio regionale possono aderire alle gare bandite o ai contratti stipulati di cui al comma 1.
1 ter. Ai fini della stipulazione dei contratti di cui al comma 1 si tiene conto dei parametri prezzo-qualità contenuti nelle convenzioni quadro stipulate dalla Consip S.p.A. ai sensi della vigente normativa.”.
ARTICOLO 3
(Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell’informazione in Liguria))
1. Dopo la lettera i ter) del comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 42/2006 e successive modifiche ed integrazioni è inserita la seguente: “i quater) Centrale regionale di acquisto.”.
ARTICOLO 4
(Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni e integrazioni))
1. L’articolo 5 della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni è abrogato. Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 11 maggio 2009
IL PRESIDENTE (Claudio Burlando)