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NORMATIVA
Normativa regionale - Calabria

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Legge regionale 11 maggio 2007, n. 11
Bilancio annuale di previsione della Regione Calabria per l’anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


PROMULGA la seguente legge


ARTICOLO 1
(Bilancio di competenza - Stato di previsione dell’entrata e della spesa)


1. E’ approvato in Euro 7.498.431.055,26 lo stato di previsione di competenza delle unità previsionali di base dell’entrata della Regione per l’anno finanziario 2007, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (tabella A – 2° colonna).
2. E’ approvato in Euro 3.825.365.000,00 lo stato di previsione di competenza del totale delle contabilità speciali dell’entrata della Regione per l’anno finanziario 2007, annesso alla presente legge (tabella A – 2° colonna – riga contabilità speciali).
3. E’ autorizzato l’accertamento dei tributi e delle altre entrate per l’anno 2007.
4. E’ approvato in Euro 7.498.431.055,26 lo stato di previsione di competenza delle unità previsionali di base della spesa della Regione per l’anno finanziario 2007, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (tabella B – 2° colonna).
5. E’ approvato in Euro 3.825.365.000,00 lo stato di previsione di competenza del totale delle contabilità speciali della spesa della Regione per l’anno finanziario 2007, annesso alla presente legge (tabella B – 2° colonna – riga contabilità speciali).
6. E’ autorizzata l’assunzione di impegni entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui ai precedenti commi 4 e 5.


ARTICOLO 2
(Bilancio di cassa - Stato di previsione dell’entrata e della spesa)


1. E’ approvato in Euro 8.608.877.028,83 lo stato di previsione di cassa delle unità previsionali di base dell’entrata della Regione per l’anno finanziario 2007, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (tabella A – 3° colonna).
2. E’ approvato in Euro 4.322.569.767,88 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali dell’entrata della Regione per l’anno finanziario 2007, annesso alla presente legge (tabella A – 3° colonna – riga contabilità speciali).
3. Sono autorizzate le riscossioni ed il versamento dei tributi e delle entrate per l’anno 2007.
4. E’ approvato in Euro 8.541.659.269,12 lo stato di previsione di cassa delle unità previsionali di base della spesa della Regione per l’anno finanziario 2007, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (tabella B – 3° colonna).
5. E’ approvato in Euro 3.830.621.175,42 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali della spesa della Regione per l’anno finanziario 2007, annesso alla presente legge (tabella B – 3° colonna – riga contabilità speciali).
6. E’ autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui ai precedenti commi 4 e 5.


ARTICOLO 3
(Residui attivi e passivi presunti)


1. E’ approvato in Euro 4.175.657.647,87 il totale dei residui attivi presunti delle unità previsionali di base al 1° gennaio 2007, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella A – 1° colonna).
2. E’ approvato in Euro 497.204.767,88 il totale dei residui attivi presunti delle contabilità speciali al 1° gennaio 2007, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella A – 1° colonna – riga contabilità speciali).
3. E’ approvato in Euro 1.847.150.220,84 il totale dei residui passivi presunti delle unità previsionali di base al 1° gennaio 2007, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella B – 1° colonna).
4. E’ approvato in Euro 5.256.175,42 il totale dei residui passivi presunti delle contabilità speciali al 1° gennaio 2007, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella B – 1° colonna – riga contabilità speciali).


ARTICOLO 4
(Quadro generale riassuntivo)


1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo dell’entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l’anno finanziario 2007, annesso alla presente legge, ai sensi all’art. 14, comma 1, lett. a), dellalegge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.


ARTICOLO 5
(Classificazione della entrata e della spesa)


1. Le entrate della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall’art. 11 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. Le categorie e le unità previsionali di base delle entrate sono approvate nell’ordine e con la denominazione indicate nel relativo stato di previsione (tabella A).
2. Le spese della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall’art. 12 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. Le aree di intervento, i livelli programmatici di intervento, le funzioni obiettivo e le unità previsionali di base sono approvati nell’ordine e con la denominazione indicati nel relativo stato di previsione (tabella B).


ARTICOLO 6
(Bilancio pluriennale)


1. E’ approvato il bilancio pluriennale della Regione per l’arco di tempo relativo agli anni 2007/2009 allegato al bilancio annuale, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.


ARTICOLO 7
(Residui perenti)


1. L’importo complessivo degli impegni di spesa regolarmente assunti negli esercizi precedenti, in perenzione amministrativa alla chiusura dell’esercizio 2006 a norma dell’art. 52, commi 3 e 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, e pari ad Euro 385.054.493,16, di cui Euro 217.947.015,69 di parte corrente ed Euro 167.094.977,47 di parte in conto capitale.
2. L’importo complessivo da iscrivere nelle apposite UPB dello stato di previsione della spesa 8.3.01.01 (parte corrente) e 8.03.01.02 (parte in conto capitale), relativo ai residui in perenzione amministrativa che si prevede possano essere reclamati dai creditori nel corso dell’esercizio finanziario 2007, è determinato in Euro 300.028.734,41 – di cui Euro 159.698.591,54 (capitolo 7003101) di parte corrente ed Euro 140.330.142,87 diparte in conto capitale (capitolo 7003201).
3. La copertura finanziaria della spesa di cui al precedente comma è garantita da quota parte del saldo finanziario positivo (avanzo d’amministrazione).


ARTICOLO 8
(Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato)


1. Fino a quando non sia diversamente disposto da leggi regionali, alle spese per l’esercizio delle funzioni trasferite alla Regione si provvede, nei limiti dei capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa, sulla base della normativa statale in quanto applicabile.


ARTICOLO 9
(Variazioni al bilancio)


1. La Giunta regionale, nel corso dell’esercizio finanziario 2007, è autorizzata ad effettuare variazioni al bilancio di previsione 2007 in conformità alle disposizioni di cui all’art. 23, comma 2, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.


ARTICOLO 10
(Allegati del bilancio)


1. Sono approvati i seguenti allegati:
— Allegato n. 1, concernente l’elenco delle spese finanziate in tutto o in parte con la disponibilità costituita dal saldo finanziario positivo (art. 13, comma 2, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8);
— Allegato n. 2, concernente il prospetto che mette a rapporto, per unità previsionale di base, gli stanziamenti di competenza relativi alle entrate derivanti da assegnazioni statali e comunitarie, con i correlati stanziamenti di competenza relativi alla spesa (art. 14, comma 1, lett. a), della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).


ARTICOLO 11
(Pubblicazione)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 11 maggio 2007
Loiero


ALLEGATO 1
Allegati – Variazione Bilancio
(Allegato in oggetto non è acquisito nel sito)



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