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NORMATIVA
Normativa regionale - Sardegna

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Legge regionale 11 maggio 2006, n. 4
Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazioni della spesa, politiche sociali e di sviluppo.
 
Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge

Capo I
Disposizioni finanziarie

ARTICOLO 1
Agenzia della Regione autonoma della Sardegna per le entrate

1. È istituita l’Agenzia della Regione autonoma della Sardegna per le entrate,
quale organo tecnico-specialistico in materia di entrate a sostegno dell’Amministrazione regionale nelle seguenti attività:
a) ricerche ed elaborazioni statistiche sui flussi di entrata e sugli effetti economici delle imposte, a supporto delle politiche regionali in materia finanziaria e di bilancio;
b) predisposizione degli strumenti normativi, regolamentari ed operativi per l’implementazione della fiscalità e per lo sviluppo della politica regionale delle entrate;
c) gestione dei tributi regionali;
d) adempimenti connessi al contenzioso tributario e alla gestione del recupero dei crediti;
e) vigilanza e controllo sulle tasse e sulle concessioni regionali;
f) informazione all’utenza in materia di fiscalità regionale.
2. L’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale, ed è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio;
essa ha sede in Cagliari.
3. Sono organi dell’Agenzia il direttore generale e il collegio dei revisori dei conti; essi sono nominati con decreto del Presidente della Regione, su onforme deliberazione della Giunta adottata su proposta dell’Assessore competente in materia di entrate, d’intesa con l’Assessore competente in materia di personale.
4. Il direttore generale è scelto mediante selezione pubblica per titoli; il personale dipendente dell’Agenzia è scelto mediante selezione pubblica per titoli e/o mediante utilizzo di personale del ruolo unico dell’Amministrazione regionale.
5. Il direttore generale, scelto tra esperti in materia di tributi e di finanza regionale, deve essere in possesso del titolo di laurea quadriennale o quinquennale e di documentata esperienza professionale maturata in ambito pubblico o privato; il suo rapporto di lavoro con l’Agenzia è regolato da contratto quinquennale di diritto privato, rinnovabile una sola volta, ed ha carattere pieno ed esclusivo.
6. La prima dotazione organica del personale dell’Agenzia è determinata dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di entrate e di concerto con l’Assessore competente in materia di personale, in numero non superiore a otto unità. L’Agenzia è inserita nel comparto contrattuale del personale dell’Amministrazione e degli enti regionali ed è soggetta alle disposizioni della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e successive modifiche e integrazioni.
7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, in conformità dei principi dettati dal presente articolo, previo parere della Commissione consiliare competente che deve esprimersi entro venti giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito, approva, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di entrate, lo statuto dell’Agenzia, ne nomina gli organi e ne determina la dotazione organica.
8. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo sono valutati in euro 3.550.000 per l’anno 2006 ed in euro 550.000 per gli anni successivi (UPB S03.100).

ARTICOLO 2
Imposta regionale sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case

1. È istituita l’imposta regionale sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a
seconde case.
2. L’imposta si applica sulle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso:
a) di fabbricati, siti in Sardegna entro tre chilometri dalla battigia marina, destinati ad uso abitativo, escluse le unità immobiliari che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o del coniuge;
b) di quote o di azioni non negoziate sui mercati regolamentati di società titolari della proprietà o di altro diritto reale sui fabbricati di cui alla lettera a), per la parte ascrivibile ai predetti fabbricati. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente collegabili alle predette partecipazioni.
3. Soggetto passivo dell’imposta è l’alienante a titolo oneroso avente domicilio fiscale fuori dal territorio regionale o avente domicilio fiscale in Sardegna da meno di ventiquattro mesi.
4. Non sono soggetti passivi dell’imposta i nati in Sardegna e i rispettivi coniugi.
5. La plusvalenza di cui alla lettera a) del comma 2 è costituita dalla differenza tra il prezzo o il corrispettivo di cessione ed il prezzo d’acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al miglioramento del bene medesimo e rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
6. La plusvalenza di cui alla lettera b) del comma 2 si calcola raffrontando il prezzo o corrispettivo di cessione con il costo d’acquisto di partecipazione. La parte delle plusvalenze derivanti dalla cessione di quote o azioni ascrivibili ai fabbricati di cui alla lettera a) del comma 2, si calcola facendo riferimento ai valori contabili emergenti dall’ultimo bilancio o rendiconto approvato, rapportando il valore netto di bilancio delle seconde case site in Sardegna nei tre chilometri dalla battigia marina e il totale dell’attivo di bilancio o rendiconto approvato.
7. L’imposta regionale si applica nella misura del 20 per cento sulle plusvalenze calcolate ai sensi dei commi 5 e 6.
8. L’imposta dovuta sulla plusvalenza realizzata per effetto della cessione del fabbricato deve essere versata in tesoreria regionale entro venti giorni dalla data dell’atto di cessione, se formato in Italia, entro sessanta giorni se formato all’estero. Negli stessi termini deve essere inviata alla Regione Sardegna, da parte del cedente, apposita dichiarazione di conseguimento della plusvalenza recante i dati che ne consentono la determinazione, utilizzando moduli approvati con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio di concerto con l’Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica. All’atto della cessione l’alienante può chiedere al notaio, fornendo la necessaria provvista, di provvedere alla presentazione della dichiarazione, all’applicazione e al versamento dell’imposta nella tesoreria regionale nei termini suddetti. Di tale circostanza deve essere fatta menzione nell’atto avente ad oggetto la cessione a titolo oneroso del fabbricato. Il notaio è comunque obbligato a comunicare alla Regione Sardegna entro venti giorni dalla stipulazione, e secondo le modalità previste con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio di concerto con l’Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, gli estremi dell’atto avente ad oggetto la cessione del fabbricato con le caratteristiche di cui alla lettera a) del comma 2.
9. L’imposta dovuta sulla plusvalenza realizzata per effetto del trasferimento delle quote o delle azioni delle società titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui fabbricati di cui alla lettera a) del comma 2 deve essere versata nella tesoreria regionale entro sessanta giorni dalla data della cessione. L’organo amministrativo delle anzidette società è obbligato a comunicare, entro trenta giorni dalla cessione, l’avvenuto trasferimento alla Regione Sardegna secondo le modalità previste con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio di concerto con l’Assessore regionale agli enti locali, finanze e urbanistica. Nel medesimo termine, l’organo amministrativo deve, altresì, comunicare al socio cedente che la cessione delle quote potrebbe implicare obbligo di versamento dell’imposta e mettere a disposizione, qualora quest’ultimo ne faccia richiesta, tutta la documentazione necessaria per il calcolo della plusvalenza. Nei trenta giorni successivi, il cedente deve, qualora ne sussistano le condizioni, presentare la dichiarazione prevista nel comma 8.
10. La Regione Sardegna dispone, ai fini del controllo dell’adempimento degli obblighi strumentali al regolare adempimento dell’obbligazione tributaria, dei poteri previsti dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con le stesse prerogative possono intervenire, previa richiesta dell’Amministrazione regionale, i funzionari degli uffici tributi dei comuni in cui è situato l’immobile ceduto.
11. Il recupero dell’imposta dovuta avviene con avviso di accertamento recante la liquidazione dell’imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi al saggio legale, da notificarsi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello dell’avvenuta cessione. La notificazione dell’avviso di accertamento può essere effettuata, oltre che con le regole previste dall’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. L’avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
12. Il contribuente destinatario dell’avviso di accertamento può, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, procedere alla definizione dell’atto con le regole e con gli effetti previsti dall’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, o, in alternativa, instaurare la procedura di accertamento con adesione. Sono applicabili le norme regolatrici dell’istituto contenute nel decreto legislativo n. 218 del 1997.
13. Le somme che risultano dovute sulla base della dichiarazione, unitamente agli interessi e alle sanzioni, e le somme liquidate nell’avviso di accertamento dalla Regione per imposta, sanzioni ed interessi e non versate entro il termine previsto dal comma 12 sono riscosse coattivamente mediante iscrizione a ruolo, da effettuarsi, a pena di decadenza e secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e a quello in cui l’avviso di accertamento è divenuto definitivo per mancata impugnazione o a seguito di sentenza passata in giudicato favorevole in tutto o in parte all’Amministrazione.
14. Il contribuente può chiedere alla Regione Sardegna il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine decadenziale di tre anni dal giorno del pagamento dell’imposta.
15. Per l’omessa o infedele dichiarazione della plusvalenza conseguita si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’ammontare dell’imposta dovuta.
16. Chi non esegue in tutto o in parte i versamenti dell’imposta dovuta quali risultano dalla dichiarazione presentata o li esegue tardivamente è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell’importo non versato.
17. Alle sanzioni di cui ai commi precedenti è soggetto in luogo del cedente il notaio che, avendo ricevuto la provvista, non proceda alla presentazione della dichiarazione e/o al versamento tempestivo delle somme dovute.
18. Per la mancata comunicazione prevista al comma 8, il notaio è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.032 a euro 7.746. La medesima sanzione è irrogata nei confronti delle società titolari del diritto di proprietà o di altri diritti reali sui fabbricati di cui alla lettera a) del comma 2 le cui azioni o quote sono state trasferite, qualora l’organo amministrativo non provveda alla comunicazione di cui al comma 9.
19. Il gettito dell’imposta di cui al presente articolo è destinato per il 75 per cento al fondo perequativo per lo sviluppo e la coesione territoriale e per il restante 25 per cento al comune nel quale detto gettito è generato.
20. L’imposta regionale sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case si applica alle cessioni a titolo oneroso effettuate successivamente alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna delle deliberazioni della Giunta regionale previste ai commi 8 e 9.

ARTICOLO 3
Imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico

1. È istituita l’imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico.
2. Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati siti nel territorio regionale ad una distanza inferiore ai tre chilometri dalla linea di battigia marina, non adibiti ad abitazione principale da parte del proprietario o del titolare di altro diritto reale sugli stessi.
3. Soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario di fabbricati di cui al comma 2, ovvero il titolare di diritto reale sugli stessi di usufrutto, uso, abitazione, con domicilio fiscale fuori dal territorio regionale; per gli immobili sui quali è costituito il diritto di superficie, soggetto passivo è il superficiario che ha costruito il fabbricato con il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale; per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario con domicilio fiscale fuori dal territorio regionale.
4. Non sono soggetti passivi coloro che siano nati in Sardegna, i rispettivi coniugi e i loro figli anche se nati fuori dall’Isola.
5. L’imposta regionale è stabilita nella misura annua di:
a) euro 900 per fabbricati di superficie fino a 60 metri quadri;
b) euro 1.500 per fabbricati di superficie compresa tra 61 e 100 metri quadri;
c) euro 2.250 per fabbricati di superficie compresa tra 101 e 150 metri quadri;
d) euro 3.000 per fabbricati di superficie compresa tra 151 e 200 metri quadri;
e) euro 15 per metro quadro per la superficie eccedente 200 metri quadri.
La superficie è misurata sul filo interno dei muri. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.
6. Le misure previste al comma 5 sono aumentate del 20 per cento per i fabbricati ubicati ad una distanza inferiore ai 300 metri dalla linea di battigia marina.
7. L’imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratta la titolarità della proprietà o degli altri diritti reali; a tal fine il mese durante il quale la titolarità si è protratta per almeno quattordici giorni è computato per intero. L’imposta è versata in un’unica soluzione dal 1° al 30 novembre di ogni anno, secondo le modalità stabilite con delibera della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
8. Il gettito della presente imposta è destinato per il 75 per cento al fondo perequativo per lo sviluppo e la coesione territoriale di cui all’articolo 5 e per il restante 25 per cento al comune nel quale detto gettito è generato.
9. La Regione Sardegna dispone dei poteri di controllo riconosciuti ai comuni ai fini dell’imposta comunale sugli immobili dall’articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. La Regione può chiedere ai comuni interessati di svolgere indagini e verifiche su fabbricati situati all’interno del territorio dei comuni medesimi.
10. Il recupero dell’imposta dovuta e non versata avviene con avviso di accertamento recante la liquidazione dell’imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi al saggio legale da notificarsi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello dell’avvenuta cessione. La notificazione dell’avviso di accertamento può essere effettuata, oltre che con le regole previste dall’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. L’avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
11. Il contribuente destinatario dell’avviso di accertamento può, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, procedere alla definizione dell’atto con le regole e con gli effetti previsti dall’articolo 15 del decreto legislativo n. 218 del 1997, o, in alternativa, instaurare la procedura di accertamento con adesione. Sono applicabili le norme regolatrici dell’istituto contenute nel decreto legislativo n. 218 del 1997.
12. Le somme liquidate nell’avviso di accertamento dalla Regione per imposta, sanzioni ed interessi e non versate entro il termine previsto dal comma 11 sono riscosse coattivamente mediante iscrizione a ruolo, da effettuarsi, a pena di decadenza e secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento è divenuto definitivo per mancata impugnazione o a seguito di sentenza passata in giudicato favorevole in tutto o in parte all’Amministrazione.
13. Il contribuente può chiedere alla Regione Sardegna il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine decadenziale di tre anni dal giorno del pagamento dell’imposta.
14. Se il soggetto passivo dell’imposta non ha dichiarato o comunicato l’immobile posseduto ai fini dell’imposta comunale sugli immobili o ha presentato, con riferimento ai medesimi fabbricati, una dichiarazione infedele, allo stesso si applica una sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico non versata.
15. Chi, avendo adempiuto correttamente agli adempimenti ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, non esegue in tutto o in parte i versamenti dell’imposta regionale sulle seconde case dovuta o li esegue tardivamente è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell’importo non versato.
16. L’imposta si applica a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna.

ARTICOLO 4
Imposta regionale su aeromobili ed unità da diporto

1. A decorrere dall’anno 2006 è istituita l’imposta regionale sugli aeromobili e le unità da diporto.
2. Presupposto dell’imposta sono:
a) lo scalo negli aerodromi del territorio regionale degli aeromobili dell’aviazione generale di cui all’articolo 743 e seguenti del Codice della navigazione adibiti al trasporto privato, nel periodo compreso dal 1° giugno al 30 settembre;
territorio regionale delle unità da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nel periodo compreso dal 1° giugno al 30 settembre.
3. Soggetto passivo dell’imposta è la persona o la società avente domicilio fiscale fuori dal territorio regionale che assume l’esercizio dell’aeromobile ai sensi degli articoli 874 e seguenti del Codice della navigazione, o che assume l’esercizio dell’unità da diporto ai sensi degli articoli 265 e seguenti del Codice della navigazione.
4. L’imposta regionale sugli aeromobili è dovuta per ogni scalo, quella sulle imbarcazioni e le navi da diporto è dovuta annualmente. Essa è stabilita nella misura di:
a) euro 150 per gli aeromobili abilitati fino al trasporto di quattro passeggeri;
b) euro 400 per gli aeromobili abilitati al trasporto da cinque a dodici passeggeri;
c) euro 1.000 per gli aeromobili abilitati al trasporto di oltre dodici passeggeri;
d) euro 1.000 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 14 e 15,99 metri;
e) euro 2.000 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 16 e 19,99 metri;
f) euro 3.000 per le navi di lunghezza compresa tra 20 e 23,99 metri;
g) euro 5.000 per le navi di lunghezza compresa tra 24 e 29,99 metri;
h) euro 10.000 per le navi di lunghezza compresa tra 30 e 60 metri;
i) euro 15.000 per le navi di lunghezza superiore ai 60 metri.
Per le unità a vela con motore ausiliario l’imposta è ridotta del 50 per cento.
5. Sono esenti dall’imposta le navi adibite all’esercizio di attività crocieristica e le imbarcazioni che vengono in Sardegna per partecipare a regate di carattere sportivo; non sono soggette, altresì, al pagamento della presente imposta le unità da diporto che sostano tutto l’anno nelle strutture portuali regionali.
6. L’imposta è versata, entro dodici ore dall’arrivo degli aeromobili e delle unità da diporto negli aerodromi, nei porti, negli approdi e nei punti d’ormeggio ubicati nel territorio regionale ai soggetti incaricati della riscossione, i quali rilasciano un contrassegno comprovante l’assolvimento dell’obbligo tributario.
7. La riscossione del tributo può essere affidata dalla Giunta regionale mediante apposita deliberazione:
a) al corpo forestale regionale;
b) al personale dell’Amministrazione regionale;
c) ai soggetti che gestiscono gli aerodromi, i porti, gli approdi e i punti d’ormeggio ubicati nel territorio regionale, previa stipula di apposita convenzione nella quale è previsto, in favore degli stessi soggetti, il riconoscimento di un aggio pari al 5 per cento del gettito del tributo riscosso.
8. I soggetti incaricati della riscossione procedono, settimanalmente, con le modalità previste da apposita deliberazione della Giunta regionale, al riversamento in tesoreria regionale del tributo percetto, al netto degli eventuali aggi ad essi spettanti. Con la predetta deliberazione sono altresì disciplinate le caratteristiche dei contrassegni e i dati che negli stessi devono essere riportati per individuare gli aeromobili e le unità da diporto.
9. I soggetti incaricati della riscossione sono obbligati a verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria e a trasmettere periodicamente i dati e le informazioni concernenti l’individuazione dell’effettivo numero degli scali degli aeromobili e dei natanti che hanno
sostato nel periodo 1° giugno-30 settembre nei porti, negli approdi e nei punti d’ormeggio ubicati nel territorio. Entro il 31 ottobre di ciascun anno sono obbligati a presentare all’Amministrazione regionale un rendiconto amministrativo delle somme incassate secondo le modalità previste con deliberazione della Giunta regionale.
10. L’agente della riscossione che non provvede, in tutto o in parte, a riversare settimanalmente in tesoreria regionale il gettito riscosso, è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell’imposta non versata. Per il mancato o ritardato adempimento degli obblighi previsti al comma 8, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.032 a euro 7.746.
11. Gli impiegati dell’Amministrazione regionale appositamente autorizzati e muniti di appositi cartellini identificativi, possono effettuare direttamente controlli presso gli scali portuali ed aeroportuali.
12. Il recupero dell’imposta dovuta e non versata avviene con avviso di accertamento recante la liquidazione dell’imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi al saggio legale da notificarsi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere versata l’imposta di cui al comma 6. La notificazione dell’avviso di accertamento può essere effettuata, oltre che con le regole previste dall’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. L’avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
13. Il contribuente destinatario dell’avviso di accertamento può, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, procedere alla definizione dell’atto con le regole e con gli effetti previsti dall’articolo 15 del decreto legislativo n. 218 del 1997.
sanzioni ed interessi e non versate entro il termine previsto dal comma 13 sono riscosse coattivamente mediante iscrizione a ruolo, da effettuarsi, a pena di decadenza e secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento è divenuto definitivo per mancata impugnazione o a seguito di sentenza passata in giudicato favorevole in tutto o in parte all’Amministrazione.
15. Il contribuente può chiedere alla Regione Sardegna il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine decadenziale di tre anni dal giorno del pagamento dell’imposta.
16. Chi non esegue in tutto o in parte i versamenti dell’imposta dovuta o li esegue tardivamente è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 100 per cento dell’importo non versato.

ARTICOLO 5
Fondo regionale per lo sviluppo e la coesione territoriale

1. È istituito il fondo regionale per lo sviluppo e la coesione territoriale;
esso è alimentato dal 75 per cento del gettito derivante dall’imposta regionale sulle plusvalenze generate dalla cessione di fabbricati e dall’imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico di cui agli articoli 2 e 3.
2. Il fondo regionale per lo sviluppo e la coesione territoriale è destinato a finanziare:
a) per il 40 per cento programmi di interesse regionale;
b) per il 40 per cento programmi di interesse comunale;
c) per il 20 per cento programmi di interesse provinciale.
3. I programmi di cui al comma 2 sono individuati e regolamentati con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
4. L’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, provvede alle variazioni di bilancio conseguenti all’applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 5.
5. È abrogato il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 24 febbraio
2006, n. 1 (legge finanziaria 2006).

ARTICOLO 6
Disposizioni in materia di contabilità

1. Nell’articolo 56 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, sono introdotte le seguenti modifiche:
a) nel comma 3 le parole “venti giorni” sono sostituite con le parole “quindici giorni” e l’espressione “gli stessi devono avere regolare corso” è sostituita con “gli stessi devono essere registrati”;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. La Ragioneria generale provvede, entro i successivi quindici giorni dalla data di registrazione dell’atto di impegno di cui al comma 2, al controllo di legalità contabile. Tale controllo è diretto esclusivamente a verificare la legittimità dell’impegno a’ termini dell’articolo 40. Nel caso in cui la Ragioneria riscontri vizi di legittimità contabile nell’atto ne dà comunicazione al soggetto emittente, che dispone circa il seguito da dare allo stesso atto, all’organo gerarchicamente superiore nonché al competente organo politico. La Giunta regionale può limitare il controllo di cui al comma 5 a specifiche categorie di atti da individuarsi secondo criteri di campionamento,
stabiliti dalla Giunta medesima.”.
2. Per le spese effettuate a valere sui conti detenuti dalla Regione presso la Tesoreria centrale dello Stato, la Ragioneria generale provvede, sulla base del programma di riparto delle risorse a favore del settore sanitario effettuato con delibera della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore competente in materia di sanità, a contabilizzare il relativo impegno e il relativo accertamento e ad effettuare il pagamento mediante commutazione in quietanza d’entrata da imputarsi ai competenti capitoli di bilancio regionale.
3. Nell’ambito dei vigenti sistemi di pagamento è ammessa l’utilizzazione da parte del Presidente, degli Assessori, dei dirigenti e dipendenti dell’Amministrazione regionale, delle carte di credito per il pagamento delle spese dagli stessi sostenute per missioni in territorio nazionale ed estero.
La Giunta regionale, con propria delibera adottata su proposta dell’Assessore competente in materia di personale, disciplina le procedure per la rendicontazione ed il controllo sull’utilizzo della carta di credito. Per le finalità di cui al presente comma è stipulata apposita convenzione secondo le ndicazioni contenute nel comma 2 dell’articolo 5 del decreto ministeriale 9
dicembre 1996, n. 701, e successive modifiche ed integrazioni; le spese per l’acquisto delle carte di credito e quelle accessorie sono imputate ai competenti capitoli di spesa relativi alle missioni.
4. La Ragioneria provvede all’incasso delle somme riscosse a titolo di deposito provvisorio, qualora le stesse, decorsi i termini di giacenza previsti dal decreto ministeriale 30 giugno 1939 (Istruzioni generali sui servizi del Tesoro), dovessero risultare, in tutto o in parte, ancora presenti su tale conto.
5. La Tesoreria regionale, tenuto conto dei termini di cui al comma 4, provvede a trasmettere alla Ragioneria gli elenchi dei depositi provvisori, articolati per tipologia, dei quali non risulti effettuata la restituzione.
6. I servizi competenti per materia sono informati, a cura della Ragioneria, affinché procedano allo svincolo per i depositi provvisori cauzionali, alla richiesta motivata di mantenimento del deposito per i depositi provvisori per concorrere alle aste, ovvero, producano tutti gli elementi utili all’eliminazione del deposito.
7. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che i servizi di cui al comma 6 abbiano provveduto a quanto richiesto, la Ragioneria generale procede all’accertamento e al versamento in conto entrate del bilancio regionale dei depositi provvisori dei quali non risulti, in tutto o in parte, effettuata la alle aste, e nel termine del secondo esercizio successivo a quello in cui vennero effettuati, per tutti gli altri.
8. In sede di prima applicazione la Ragioneria procede al versamento d’ufficio di tutti i depositi provvisori derivanti da titoli di spesa non andati a buon fine provenienti dall’esercizio 2004 e precedenti (UPB E01.081).
9. Le somme per le quali si è provveduto all’incasso possono, su richiesta dell’avente diritto e previa verifica della sussistenza del credito, essere riassegnate ai competenti capitoli di spesa, mediante utilizzo del fondo di cui all’articolo 31 della legge regionale n. 11 del 1983.
10. La competenza in materia di entrate relative ad assegnazioni statali è attribuita all’Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio; restano fermi, in capo ai competenti Assessorati, gli adempimenti necessari all’effettiva acquisizione delle entrate medesime.

Capo II
Disposizioni per favorire lo sviluppo economico

ARTICOLO 7
Agenzia regionale di promozione economica “Sardegna Promozione”

1. È istituita l’Agenzia governativa regionale denominata “Sardegna Promozione”, agenzia regionale di promozione economica per il coordinamento, la gestione delle attività di promozione economica e il sostegno della capacità di esportazione e penetrazione dei prodotti sardi nei mercati esterni, con personalità giuridica di diritto pubblico nonché autonomia regolamentare, organizzativa, contabile, finanziaria e gestionale. L’Agenzia promuove l’immagine unitaria della Sardegna, fornisce servizi nei processi di internazionalizzazione, coordina programmi di marketing territoriale,
promuove, tutela e salvaguarda l’artigianato tipico tradizionale ed artistico;
realizza, inoltre, tutte le azioni ad essa delegate dalla Giunta regionale dirette a perseguire le proprie finalità statutarie. L’Agenzia, articolata nell’area di promozione e internazionalizzazione e in quella di promozione degli investimenti, è regolata da un apposito statuto, approvato con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta congiunta degli Assessori competenti per materia, previo parere della Commissione consiliare competente che deve essere espresso entro venti giorni decorsi i quali il parere si intende acquisito, col quale sono disciplinate l’organizzazione della struttura operativa e il funzionamento degli organi.
2. L’Agenzia è soggetta alle disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, ed è inserita nel comparto di contrattazione del personale dell’Amministrazione e degli enti disciplinato dalla medesima legge.
3. L’Istituto sardo per l’organizzazione del lavoro artigiano (ISOLA) è soppresso. Le funzioni e i compiti svolti dall’ISOLA in materia di promozione e commercializzazione dei prodotti dell’artigianato tipico, tradizionale ed artistico, sono trasferiti all’Agenzia “Sardegna Promozione”; le altre attività e competenze sono svolte dall’Assessorato competente per materia. Con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell’Assessore competente entro trenta giorni dall’approvazione della presente legge, sono nominati un commissario liquidatore ed un collegio sindacale. Entro trenta giorni dalla nomina il commissario liquidatore presenta alla Giunta regionale, per il tramite dell’Assessore competente, un programma di liquidazione. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all’approvazione del programma della gestione liquidatoria sono sospese tutte le procedure eventualmente in atto per la vendita dei beni immobili dell’ente. Alla cessazione della gestione liquidatoria dell’ISOLA, l’Amministrazione regionale succede in tutti i rapporti di carattere finanziario o patrimoniale di cui l’ISOLA era titolare e negli obblighi derivanti da contratti, convenzioni o da disposizioni di legge. Il personale inquadrato nell’Amministrazione regionale è iscritto al Fondo integrativo del trattamento di quiescenza (FITQ) al quale, a cura della gestione liquidatoria, sono versate le quote rivalutate dei contributi, a carico dell’Amministrazione e del dipendente, provenienti dal fondo integrativo dell’ente soppresso.
4. Il personale del BIC Sardegna con contratto a tempo indeterminato, in servizio alla data del 31 dicembre 2005, può essere inquadrato nell’Agenzia “Sardegna Promozione” subordinatamente al superamento di apposite procedure concorsuali, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia.
5. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo sono valutati in euro 5.000.000 annui (UPB S07.013).

ARTICOLO 8
Soppressione degli enti provinciali del turismo

1. Gli enti di cui all’articolo 23 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7, sono soppressi.
2. L’Amministrazione regionale succede in tutti i rapporti e obblighi amministrativi e giuridici, debitori o creditizi, di carattere finanziario, fiscale o patrimoniale di cui gli stessi enti sono titolari alla data della cessazione della gestione liquidatoria.
3. L’Amministrazione regionale succede inoltre in tutte le cause pendenti e/o pretese in corso o future facenti capo agli stessi enti. A tal fine è disposto l’accertamento delle risorse che residuano al termine della gestione liquidatoria, salvo capienza dei rispettivi fondi; l’Assessore competente in materia di bilancio provvede, con proprio decreto, alle conseguenti variazioni di bilancio.
4. Agli oneri di cui all’articolo 25 della legge regionale n. 7 del 2005 si fa fronte annualmente con apposito stanziamento di bilancio.

ARTICOLO 9
Interventi nel settore dell’artigianato

1. La costituzione delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui alla legge regionale 10 settembre 1990, n. 41 (Organi di rappresentanza e di tutela dell’artigianato), avviene mediante designazione dei componenti da parte delle organizzazioni artigiane di categoria maggiormente rappresentative.
2. I commi 3 bis e 3 ter dell’articolo 12 della legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51, sono sostituiti dai seguenti:
“3 bis. I fondi di garanzia costituiti con versamenti dei soci, purché di ammontare non inferiore ad euro 25.000 presso gli enti creditizi convenzionati, dalle cooperative artigiane di garanzia che dimostrino la costituzione del fondo rischi il cui ammontare non deve essere inferiore ad euro 500.000, sono integrati a domanda da contributi concessi dall’Amministrazione regionale. L’ammontare dei contributi è ripartito tra gli aventi diritto per un terzo sulla base del capitale sociale sottoscritto e versato, per un terzo sull’ammontare dei finanziamenti garantiti ed effettivamente erogati nell’anno dagli enti creditizi convenzionati e per un
terzo sull’ammontare del fondo rischi.3 ter. I fondi di garanzia costituiti con versamenti dei soci, purché di ammontare non inferiore ad euro 50.000, presso gli enti creditizi convenzionati, dai consorzi fidi che dimostrino la costituzione del fondo rischi il cui ammontare non deve essere inferiore ad euro 500.000, sono integrati a domanda da contributi concessi dall’Amministrazione regionale.
L’ammontare di contributi è ripartito tra gli aventi diritto per un terzo sulla base del capitale sociale sottoscritto e versato, per un terzo sull’ammontare dei finanziamenti garantiti ed effettivamente erogati nell’anno dagli enti creditizi convenzionati e per un terzo sull’ammontare del fondo rischi.".
3. A valere sulle disponibilità sussistenti nel conto dei residui della UPB S07.038 (cap. 07136) una quota pari ad euro 4.000.000 è destinata alla concessione di contributi alle imprese artigiane, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale n. 51 del 1993.

ARTICOLO 10
Disposizioni a favore degli enti locali

1. Per la realizzazione di progetti pilota finalizzati alla progettazione del riuso turistico e del marketing e per la realizzazione di attività nei centri storici di paesi siti in prossimità della costa, è autorizzata, nell’anno 2006, la spesa di euro 5.000.000; il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di urbanistica, a’ termini della lettera i) dell’articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni (UPB S04.130).
2. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25, è sostituito dal seguente:
“2. La quota del medesimo fondo destinata alle province è ripartita fra di esse sulla base dei parametri per la ripartizione delle risorse individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 14 dell’articolo 1 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7.”.
3. Il comma 5 dell’articolo 19 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l’esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni), è sostituito dal seguente:
“5. Le modifiche e le abrogazioni disposte dal presente articolo entrano in vigore all’atto dell’istituzione delle comunità montane ai sensi della presente legge.”.
4. Una quota fino ad euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 dello stanziamento iscritto in conto dell’UPB S04.019 (cap. 04019) è ripartita fra i comuni singoli o associati e le province che attuano processi di mobilità volontaria e di riorganizzazione per l’inserimento nelle proprie dotazioni organiche del personale delle comunità montane che cessa per effetto dell’applicazione della legge regionale n. 12 del 2005.
5. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1, è sostituito dal seguente:
“2. È autorizzata, nell’anno 2006, la spesa di euro 3.000.000 per la concessione di contributi a favore degli enti locali che hanno già attivato la raccolta differenziata e provvedono, in tutto o in parte, allo smaltimento dei rifiuti urbani mediante l’utilizzo di impianti di incenerimento e termovalorizzazione, sulla base dei quantitativi dei rifiuti urbani conferiti nel corso dell’anno precedente. Il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale ai sensi della lettera i) dell’articolo 4 della legge regionale n. 1 del 1977 (UPB S05.021).”.
6. I beni contenuti nella parte prima dell’ottavo elenco annuale dei beni immobili regionali alienabili, di cui alla delibera della Giunta regionale n. 7/12 del 21 febbraio 2006 sono trasferiti, in deroga alle norme di cui alla legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35, ai comuni interessati al prezzo simbolico di euro 1 ciascuno.
7. L’Assessore regionale dei lavori pubblici è autorizzato al trasferimento del patrimonio degli IACP destinato a uso pubblico, ai comuni ed alle province che ne facciano richiesta al prezzo simbolico di euro 1. Il provvedimento motivato di trasferimento è trasmesso alla Commissione consiliare competente per la relativa presa d’atto.

ARTICOLO 11
Conservatoria delle coste

1. La Regione promuove la valorizzazione delle coste dell’Isola con studi e ricerche finalizzati alla tutela attiva secondo i principi dello sviluppo sostenibile; per tale finalità è autorizzata, per l’anno 2006, la spesa di euro 500.000 (UPB S01.077).

ARTICOLO 12
Interventi nel settore agricolo

1. Allo scopo di favorire il processo di concentrazione dei consorzi fidi vigenti alla data del 31 dicembre 2005, costituiti fra piccole e medie imprese, aventi sede ed operanti in Sardegna, prevalentemente nel settore agricolo e agro-industriale, è autorizzata, nell’anno 2006, la spesa di euro 5.000.000 a valere sulle risorse rinvenienti dalla Legge 23 dicembre 1999, n. 499 (UPB S06.023).
2. L’intervento è finalizzato all’integrazione dei fondi rischi dei consorzi derivanti dal processo di concentrazione e deve essere utilizzato esclusivamente a sostegno delle operazioni finanziarie e creditizie riguardanti le imprese che esercitano un’attività legata alla produzione, alla trasformazione ed alla commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato CE; le relative finalità, i criteri e le modalità di erogazione, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, e da sottoporre all’esame di compatibilità rispetto alle norme europee in materia di aiuti di Stato in agricoltura.
3. I termini di impegnabilità relativi ai progetti di potenziamento di elettrificazione rurale ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21, già prorogati da ultimo dal comma 7 dell’articolo 7 della legge regionale n. 7 del 2005, sono prorogati di un ulteriore anno. Il mancato impegno entro tale termine comporta l’immediato riversamento delle somme detenute.
4. L’Amministrazione regionale non procede al recupero delle anticipazioni erogate a favore delle aziende agricole per il finanziamento di progetti di investimento conclusi oltre i termini previsti, qualora le opere siano state completate, anche per soli lotti funzionali, e sia presentata richiesta di collaudo entro il 30 ottobre 2006.
5. Restano a carico dell’Amministrazione regionale le spese non rendicontabili all’Unione europea relative alla corresponsione all’ISMEA dei costi amministrativi inerenti la gestione della misura 4.19 – Ricomposizione fondiaria - del POR Sardegna.
6. Una quota parte dello stanziamento autorizzato dal comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 13, sussistente in conto residui della UPB S06.052 (cap. 06344), può essere destinata alla compartecipazione regionale relativa alla valutazione del piano di sviluppo rurale 2007-2013 di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005.
7. A valere sulle disponibilità sussistenti in conto dell’UPB S06.030 (cap. 06103) e al fine di consentire il completamento della realizzazione degli interventi di assetto idrogeologico delegati al Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare allo stesso Consorzio le somme non disponibili a seguito del pignoramento disposto dall’autorità giudiziaria per il recupero dei crediti vantati dall’Ente autonomo del Flumendosa, pari ad euro 3.600.000.

ARTICOLO 13
Interventi a favore dei consorzi di bonifica

1. A valere sulle disponibilità recate nel conto dei residui della UPB S06.030 (capitolo 06103) è autorizzata l’erogazione, a favore del Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale, del Consorzio di bonifica del Cixerri e del Consorzio di bonifica del Basso Sulcis, della somma complessiva di euro 15.000.000 destinata ad abbattere i costi di manutenzione sostenuti negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, detratte le somme già assegnate per le finalità di cui all’articolo 13 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni, e ai commi 1 e 2 dell’articolo 30
della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, e successive modificazioni e integrazioni.
2. A valere sulle disponibilità recate nel conto dei residui della UPB S06.030 (capitolo 06103), è autorizzata nell’anno 2006 l’erogazione a favore dei consorzi di bonifica di una somma di euro 10.000.000 per le finalità di cui all’articolo 13 della legge regionale n. 21 del 1984, e successive modificazioni e integrazioni, e ai commi 1 e 2 dell’articolo 30 della legge regionale n. 37 del 1998, e successive modificazioni e integrazioni, anche al fine di ottimizzare la gestione dei servizi attraverso un razionale e produttivo impiego degli operai assunti a tempo determinato e nelle more di una riorganizzazione dei Consorzi di bonifica della Sardegna.
3. Alle variazioni di bilancio conseguenti all’applicazione dei commi 1 e 2, nonché del comma 7 dell’articolo 12 della presente legge e del comma 8 dell’articolo 4 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1, provvede l’Assessore competente in materia di bilancio, anche con la procedura di cui all’articolo 2 della legge regionale n. 12 del 1976.

ARTICOLO 14
Interventi a favore del sistema industriale

1. Per i fini di cui al punto 2 della lettera a) dell’articolo 32 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 (Disciplina delle attività di cava), l’Amministrazione regionale è autorizzata, a valere sullo stanziamento iscritto in conto dell’UPB S09.045 (cap. 09139), ad erogare contributi a fondo perduto in favore di imprese che presentino progetti di riabilitazione ambientale di cave abbandonate che comportino l’eliminazione e il riutilizzo dei materiali di discarica. Il contributo è erogato in regime de minimis, con una intensità massima di aiuto pari al 50 per cento dei costi dei progetti di ripristino e comunque tenuto conto del differenziale tra gli stessi costi e il valore del materiale riutilizzabile.
2. Condizioni per l’ottenimento del contributo di cui al comma 1 sono:
a) l’accordo di disponibilità dell’area interessata dalla discarica tra il proprietario e il soggetto proponente;
b) l’inesistenza di soggetto obbligato alla riabilitazione dell’area.
3. Le modalità e i criteri per l’erogazione dei contributi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale dell’industria e comunque privilegiando aree di particolare interesse paesaggistico (parchi, aree SIC), archeologico, monumentale e iniziative di imprese che utilizzino il materiale di discarica per il loro processo produttivo in alternativa all’apertura di nuove cave.

ARTICOLO 15
Sardegna fatti bella

1. Al fine di favorire il risanamento, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio ecologico-ambientale della Sardegna, l’Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere, finanziare, coordinare e controllare uno specifico programma di interventi denominato “Sardegna fatti bella”, da realizzarsi da parte degli enti locali singoli o associati. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di lavoro, approva le direttive di attuazione, con l’indicazione della ripartizione delle risorse secondo le modalità previste dall’articolo 5 della legge regionale n. 25 del 1993.
2. Gli enti beneficiari concorrono al finanziamento per la realizzazione dei progetti inclusi nel programma di cui al comma 1, in misura non inferiore ad un terzo delle spese ammesse, mediante utilizzo delle risorse loro assegnate a’ termini del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale n. 1 del 2006, per un complessivo importo fino a euro 10.000.000; tali progetti devono essere precipuamente rivolti alla pulizia delle campagne, delle aree prospicienti le spiagge e dei centri abitati, nonché a iniziative di educazione ambientale nelle scuole dell’obbligo.
3. I progetti devono avere la durata di un anno e devono essere attuati con l’impiego di disoccupati e inoccupati, secondo quanto previsto dall’articolo 36 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell’occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all’impiego). Le somme attribuite ai comuni devono essere utilizzate prevalentemente per la copertura del costo della manodopera e dello smaltimento dei rifiuti recuperati in misura non inferiore al 90 per cento dell’intero progetto.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, nell’anno 2006, la spesa di euro 20.000.000, di cui almeno euro 1.000.000 da destinarsi ad interventi nel Comune di La Maddalena (UPB S10.030).

ARTICOLO 16
Sardegna speaks English e Fabbrica della creatività

1. È autorizzata, nell’anno 2006, la spesa di euro 20.000.000 per la realizzazione di un programma denominato “Sardegna speaks English”, finalizzato alla diffusione della conoscenza della lingua inglese. I relativi criteri e le modalità di attuazione sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente per materia, previo parere della Commissione consiliare competente da esprimersi entro venti giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito (UPB S11.073).
2. È autorizzata la spesa di euro 3.000.000, nell’anno 2006, per la realizzazione di un progetto sperimentale interdisciplinare e interculturale denominato “Fabbrica della creatività”, finalizzato alla creazione di un centro di incontro, di lavoro e di formazione delle arti contemporanee; i criteri e le modalità di attuazione del progetto sono definiti con delibera della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore competente er materia previo parere della Commissione consiliare competente da esprimersi
entro venti giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito (UPB S11.054).

Capo III
Politiche sociali

ARTICOLO 17
Disposizioni in materia di politiche sociali

1. Al fine di favorire il rientro nella famiglia e nella comunità di appartenenza di persone attualmente inserite in strutture residenziali a carattere sociale e/o sanitario, superare la istituzionalizzazione e promuovere la permanenza nel proprio domicilio, è autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 per la realizzazione di un programma sperimentale triennale denominato “Ritornare a casa”. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge, predispone, sentiti gli enti locali, gli organismi di volontariato, di cooperazione sociale e di promozione sociale, le linee guida per l’attuazione del programma sperimentale che indicano le condizioni dei beneficiari ai quali è prioritariamente rivolto il programma, le modalità e i tempi di predisposizione dei piani, le condizioni di ammissibilità ai finanziamenti, i sistemi di monitoraggio e di valutazione dell’efficacia degli interventi (UPB S12.076).
2. Al fine di favorire percorsi volti all’inclusione sociale di giovani dimessi da strutture residenziali che devono completare la fase di transizione verso la piena autonomia e integrazione sociale o completare il percorso scolastico o formativo, è autorizzata, per il finanziamento di un programma sperimentale, la spesa di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Il programma promuove interventi di accompagnamento e di sostegno ai giovani ancora in difficoltà attraverso l’attribuzione di portafogli per l’inclusione sociale da corrispondere, tramite i comuni, a seguito di un progetto personalizzato condiviso con atto formale dall’ente locale, dal destinatario dell’intervento e dal responsabile del portafoglio. Tale programma sperimentale è esteso alle persone inserite in un programma terapeutico-riabilitativo condotto presso i servizi per le tossicodipendenze delle aziende sanitarie locali o che abbiano completato un programma presso le strutture residenziali e semiresidenziali per le tossicodipendenze regolarmente accreditate. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge, predispone, sentiti gli enti locali, gli organismi di volontariato, di cooperazione sociale e di promozionesociale, le linee guida per regolamentare l’assegnazione, l’utilizzazione e la
rendicontazione dei portafogli (UPB S12.076).
3. Al fine di garantire la riqualificazione ed il coordinamento dei servizi pubblici e privati volti a prevenire il fenomeno delle dipendenze e ad assistere le persone con dipendenze da sostanze o con dipendenze comportamentali, è autorizzata la spesa di euro 600.000 per l’anno 2006 e di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale predispone un piano per le dipendenze, anche prevedendo unità di coordinamento dei servizi per le dipendenze (UPB S12.077).
4. Al fine di favorire la permanenza delle persone parzialmente o totalmente non autosufficienti nella propria casa, sostenere le loro famiglie e incoraggiare l’emersione dal lavoro precario ed irregolare di coloro che offrono assistenza è autorizzata la spesa di euro 700.000 per l’anno 2006 e di euro 1.000.000 per l’anno 2007. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione, approva il relativo programma (UPB S12.076).
5. Il mutuo agevolato concedibile ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, (Fondo per l’edilizia abitativa) è elevato sino ad euro 90.000 e può avere durata decennale, quindicennale o ventennale con ammortamento mediante il pagamento di rate semestrali posticipate costanti a fronte delle quali la riduzione del tasso di interesse è di 14 semestralità per mutui decennali e di 20 semestralità per gli altri mutui. Ai mutui contratti dalle famiglie di nuova formazione il cui reddito, determinato ai sensi della legge regionale n. 32 del 1985, sia inferiore a euro 21.536, è assicurata, in deroga alle disposizioni della stessa legge, l’applicazione di un tasso pari a zero;
a tal fine costituiscono “giovane coppia” coloro i quali abbiano contratto matrimonio non oltre i tre anni antecedenti la domanda di agevolazione ovvero intendano contrarre matrimonio nell’anno successivo alla domanda stessa. Le disposizioni di cui al presente comma 16 si applicano alle domande per le quali non si è ancora giunti all’erogazione a saldo del mutuo alla data di entrata in vigore della presente legge e in regime di nuova convenzione con gli istituti di credito convenzionati.
6. L’articolo 5 della legge regionale 1° giugno 1999, n. 21, è sostituito dal seguente:
“Art. 5 (Spese per il personale delle case per anziani)
1. La Regione eroga a favore dei comuni di Alghero, Iglesias e Sassari, esclusivamente le spese relative al personale comandato o trasferito dall’Amministrazione regionale alle case per anziani fino ad esaurimento del predetto personale.".
7. Le spese relative all’attuazione del comma 6 fanno carico alle disponibilità recate dalla UPB S12.068.
8. I comuni interessati alla gestione delle case per anziani di cui al comma 6 possono trattenere i contributi regionali loro erogati negli anni tra il 2001 e il 2005, esclusa la ripetizione delle somme rimborsate, a condizione che rendicontino, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’effettuazione di spese a carico dei bilanci comunali, sostenute, negli stessi anni, per le case ex ONPI:
a) per il personale effettivamente impiegato nella gestione delle strutture, anche con contratti atipici o con appalto di servizi escluso il personale comandato dalla Regione;
b) per gli interventi di manutenzione ordinaria e per gli acquisti, i servizi ed i programmi, anche parzialmente realizzati, a favore degli anziani ospiti delle strutture residenziali.
2006, dei progetti di cui al comma 18 dell’articolo 4 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6, prioritariamente finalizzati agli interventi su thalassemia e sclerosi multipla. Le spese previste per l’attuazione del presente comma sono valutate in euro 1.000.000 (UPB S12.025)

Capo IV
Contenimento della spesa e organizzazione in materia di personale

ARTICOLO 18
Disposizioni in materia di agricoltura

1. Il personale della Regione e degli enti strumentali assegnato all’ARSEA Sardegna conserva il trattamento giuridico, economico e previdenziale dell’ente di provenienza.
2. Il termine stabilito dal comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 2001, n. 16 (Ulteriore sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare l’epizoozia denominata blue tongue), già prorogato dal comma 11 dell’articolo 9 della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (legge finanziaria 2003), e dal comma 6 dell’articolo 6 della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (legge finanziaria 2004), è ulteriormente prorogato, in deroga alla normativa vigente, alla data del 31 dicembre 2007, per le esigenze operative dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale.
3. La norma del comma 8 dell’articolo 7 della legge regionale n. 6 del 2004, va interpretata intendendo l’espressione “nelle more ... servizio idrico integrato” riferita soltanto al personale che abbia optato per il passaggio all’ESAF. Al personale che abbia optato per il passaggio al Consorzio interprovinciale per la frutticoltura si applica il contratto collettivo di lavoro per il personale non dirigenziale con la salvaguardia prevista dall’articolo 2112 del Codice civile.
4. La gestione liquidatoria degli enti soppressi ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005), è prorogata fino all’entrata in vigore della legge di riforma degli enti operanti nel settore agricolo di cui al comma 1 dell’articolo 31 della medesima legge. Alla gestione liquidatoria provvede il commissario straordinario di cui al comma 2 dell’articolo 31 della legge regionale n. 7 del 2005.
5. Le spese per la gestione liquidatoria di cui al comma 4 sono valutate, sino all’entrata in vigore della legge di riforma degli enti operanti nel settore agricolo, in euro 23.695.000 (a valere sulle UPB S06.021, S06.022 e S06.024).
A tal fine, l’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, variazioni compensative tra le suddette unità previsionali di base.

ARTICOLO 19
Incentivi alla cancellazione dall’albo ed alla ricollocazione del personale di cui alla legge regionale n. 42 del 1989

1. L’Amministrazione regionale, in attuazione del comma 4 dell’articolo 9 della legge regionale n. 7 del 2005, è autorizzata ad incentivare la cancellazione del personale dall’albo di cui all’articolo 1 della legge regionale 13 giugno 1989, n. 42, e la ricollocazione presso altre istituzioni o enti secondo le disposizioni indicate nel presente articolo.
2. Al personale iscritto, alla data del 1° gennaio 2005, all’albo regionale di cui all’articolo 1 della legge regionale n. 42 del 1989, che abbia maturato entro il 31 dicembre 2006 i requisiti di legge per la pensione e che chieda la cancellazione dall’albo e contestualmente la risoluzione del rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2006, è corrisposta, a titolo di incentivazione, un’indennità pari a due mensilità della retribuzione in godimento, escluso il salario accessorio, per ogni anno derivante dalla differenza fra sessantacinque anni per gli uomini e sessant’anni per le donne e l’età anagrafica, espressa in anni, posseduta alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Al personale che non abbia maturato alla data del 31 dicembre 2006 i requisiti di legge per la pensione e che chieda comunque la cancellazione dall’albo e contestualmente la risoluzione del rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2006, è corrisposta, a titolo di incentivazione, una indennità pari a cinque mensilità della retribuzione in godimento, escluso il salario accessorio, per ogni anno mancante al raggiungimento dei requisiti di legge per la pensione e comunque fino a un massimo di cinque anni. Allo stesso personale, per il periodo compreso tra la data di maturazione dei requisiti per la pensione e quella del compimento dei sessantacinque anni di età per gli uomini e sessant’anni di età per le donne, è inoltre corrisposta, con medesimi parametri di riferimento, l’indennità stabilita dal comma 2.
4. Sono a carico dell’Amministrazione regionale, limitatamente ai lavoratori di cui al comma 3, gli oneri contributivi corrispondenti ai versamenti INPS necessari per il raggiungimento dei requisiti di legge per la pensione, per un periodo massimo di cinque anni.
5. Le domande, indirizzate all’Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, devono indicare il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 e la decorrenza dell’estinzione del rapporto di lavoro.
6. Le indennità, come determinate ai commi 2 e 3, sono corrisposte entro tre mesi dalla data di estinzione del rapporto di lavoro.
7. Sono conferite alle province, ai sensi del comma 4 dell’articolo 39 della legge regionale n. 20 del 2005 e nell’ambito dei processi di trasferimento delle funzioni amministrative dalla Regione agli enti locali, a partire dal 1° gennaio 2007, le funzioni e i compiti amministrativi e gestionali relativi alla formazione professionale; in particolare alla:
a) formazione iniziale destinata ai giovani e finalizzata all’assolvimento dell’obbligo formativo ai sensi della normativa nazionale;
b) formazione iniziale rivolta a tutti i cittadini e finalizzata al raggiungimento di una qualifica professionale;
c) formazione diretta alle fasce deboli del mercato del lavoro;
d) formazione permanente per i cittadini;
e) formazione continua per i lavoratori dipendenti ed autonomi.
La provincia individua, tramite i servizi per il lavoro, i fabbisogni formativi nel territorio provinciale e programma l’attività formativa annuale d’intesa con il sistema dei servizi provinciali per il lavoro e il sistema scolastico, sulla base delle proprie risorse e di quelle regionali, statali e comunitarie destinate a tale scopo.
8. I comuni e le province, in relazione alle nuove funzioni ed a compiti in materia di formazione professionale, servizi all’impiego e politiche del lavoro, già trasferite ed in via di trasferimento possono assumere a tempo indeterminato, previa selezione anche per titoli, finalizzata alla verifica dell’idoneità all’assolvimento dei compiti propri della nuova qualifica di inquadramento, il personale della formazione professionale iscritto all’albo di cui alla legge regionale n. 42 del 1989. All’assunzione del predetto personale si procede prioritariamente rispetto ad ogni altra assunzione finalizzata all’assolvimento dei medesimi compiti e funzioni.
9. Per le finalità di cui al comma 8 l’Amministrazione regionale assume a proprio carico, per ciascuna delle annualità 2006, 2007 e 2008, l’onere finanziario corrispondente al 50 per cento del trattamento stipendiale spettante al predetto personale. Il contributo è subordinato alla cancellazione dall’albo e alla risoluzione del rapporto di lavoro con gli enti di formazione.
10. Il contributo di cui al comma 9 è erogato, a favore delle società miste pubblico/private costituite da enti locali, per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale già iscritto all’albo del personale della formazione professionale.
11. A favore di enti di formazione professionale accreditati in Sardegna che assumano con contratto a tempo indeterminato personale iscritto all’albo di cui alla legge regionale n. 42 del 1989, la convenzione stralcio di cui alla medesima legge è prorogata di un ulteriore anno, a condizione che gli enti procedano in aumento della propria dotazione organica e in assenza di procedure di licenziamento durante il periodo interessato dal contributo.
12. A decorrere dal 1° gennaio 2007 sono esclusi dalla convenzione stralcio per gli operatori di cui alla legge regionale n. 42 del 1989 i soggetti inquadrati all’ottavo ed al nono livello del CCNL della formazione professionale.
13. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale emana direttive di attuazione del presente articolo. Entro il 31 dicembre la Giunta predispone e trasmette al Consiglio regionale un rapporto sullo stato di attuazione del presente articolo.
14. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo sono valutati in euro 7.000.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 (UPB S10.035).

ARTICOLO 20
Contrattazione collettiva, contenimento della spesa e razionalizzazione in materia di personale

1. Le disposizioni dell’articolo 19 della legge regionale n. 7 del 2005 sono estese a favore dei dipendenti a tempo indeterminato che maturino i requisiti previsti dal comma 1 del medesimo articolo nel corso del 2006, intendendosi i termini previsti nello stesso articolo prorogati di un anno. Alla relativa spesa si fa fronte con le risorse stanziate in conto della UPB S02.066. Per evitare squilibri nei flussi finanziari connessi ai pagamenti dei TFR e degli assegni integrativi di pensione è autorizzata a favore del FITQ l’immediata anticipazione del 50 per cento delle somme ad esso presuntivamente dovute per l’anno 2006, con graduale compensazione della somma anticipata, mediante versamento ordinario dei contributi dovuti in corso d’anno, operando in modo che la quota residua non superi il 50 per cento dei contributi da maturare.
2. I posti che si rendono vacanti, nell’Amministrazione e negli enti, a seguito dell’applicazione del comma 1 sono portati in detrazione nella dotazione organica complessiva di cui al comma 1 dell’articolo 15 della predetta legge regionale n. 7 del 2005 e nelle corrispondenti dotazioni degli enti. Le dotazioni dirigenziali sono ridefinite in riduzione nel contesto degli interventi di riorganizzazione. I commi 4 e 5 dell’articolo 19 della legge regionale n. 7 del 2005 sono abrogati.
3. Ferme le riduzioni d’organico di cui al comma 2, per l’anno 2006 nell’Amministrazione regionale e negli enti non sono consentite assunzioni di personale delle categorie A, B e C.
4. Per sopperire alle esigenze organizzative dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna, lo stesso è autorizzato ad inquadrare a tempo indeterminato i dipendenti assunti a termine, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 39/47 del 1° dicembre 1992, il cui rapporto di lavoro sia stato rinnovato o prorogato per un periodo complessivo pari al primo, a condizione che l’assunzione stessa sia stata disposta a seguito di procedure concorsuali pubbliche. L’inquadramento ha luogo nella categoria equivalente alla qualifica professionale per la quale sono stati indetti i concorsi e nel primo livello retributivo della categoria medesima, con il riconoscimento dell’anzianità di servizio resa col rapporto di lavoro a tempo determinato. A tal fine l’Istituto è autorizzato ad ampliare la propria dotazione organica dei posti necessari all’inquadramento del personale come
sopra individuato.
5. Per consentire l’utilizzo della graduatoria del concorso pubblico per l’assunzione di agenti forestali, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, la totalità degli idonei nella prima fase del concorso medesimo è sottoposta agli accertamenti di cui al comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, ed avviata al corso di cui all’articolo 13 della medesima legge. Agli adempimenti necessari si provvede con decreto dell’Assessore competente in materia di personale, previa deliberazione della Giunta regionale.
6. Per far fronte alle ulteriori esigenze derivanti dall’attuazione del comma 5, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad adeguare il contingente dei sottufficiali fino al numero previsto dal comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, attingendo dalla graduatoria degli idonei della selezione interna approvata con decreto assessoriale n. 256/P del 22 marzo 2005; i relativi oneri, valutati in euro 10.000 annui, fanno carico alle disponibilità recate dalla UPB S02.066.
7. Al comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale n. 7 del 2005, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Il riparto tra le strutture è disposto ai sensi della lettera c) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale n. 31 del 1998, secondo criteri deliberati dalla Giunta regionale.”.
8. I commi 1 e 2 dell’articolo 40 della legge regionale n. 31 del 1998 sono sostituiti dal seguente:
“1. L’Amministrazione regionale, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale, è autorizzata a disporre o a richiedere il comando di personale degli enti del comparto di contrattazione collettiva regionale e a disporre il comando di proprio personale presso altri enti ed amministrazioni. La stessa Amministrazione è autorizzata a richiedere il comando di personale di altri enti e amministrazioni pubbliche, nel limite di dodici unità nello stesso esercizio finanziario e per un periodo non superiore ad un anno, rinnovabile una sola volta. Il comando è disposto, sentito il dipendente interessato, con provvedimento dell’Assessore competente in materia di personale. Per la realizzazione di specifici progetti, sulla base di intese definite tra l’Amministrazione, gli enti e le agenzie regionali, gli enti locali e le aziende sanitarie locali interessate, può disporsi la mobilità temporanea di personale, nei limiti dei fabbisogni e delle risorse stanziate a copertura della dotazione organica dell’amministrazione o dell’ente di assegnazione su cui gravano i relativi oneri. Le intese stabiliscono compiti, modalità e tempi che non possono superare il biennio.”.
Sono abrogati il comma 4 e la lettera a) del comma 5 del medesimo articolo 40.
9. Il comma 1 dell’articolo 46 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:
“1. L’Amministrazione e gli enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale, relativamente a tutti i profili professionali delle diverse qualifiche funzionali, esclusi il personale dirigenziale e gli avvocati addetti agli uffici legali dell’Amministrazione e degli enti.”.
10. Sono abrogati l’articolo 1 e i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 2 della legge 2, e con la decorrenza ivi prevista, la qualifica funzionale dirigenziale è attribuita ai coordinatori generali dell’Amministrazione che, formalmente nominati secondo l’ordinamento vigente anteriormente all’entrata in vigore della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, abbiano esercitato le relative funzioni con diritto al trattamento economico connesso alla qualifica dirigenziale e alle funzioni attribuite e siano cessati dal servizio entro la predetta data.
11. L’Amministrazione e gli enti appartenenti al comparto contrattuale regionale, nei limiti delle risorse stanziate nei rispettivi bilanci a copertura delle funzioni dirigenziali, quando il numero dei dirigenti in servizio si presenti insufficiente rispetto alle posizioni istituite, possono attribuire le funzioni medesime a dirigente di altra amministrazione o ente pubblico, collocato in comando, aspettativa o fuori ruolo secondo l’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza; l’attribuzione non può avere durata superiore a tre anni. È fatta salva la norma dell’articolo 29
della legge regionale n. 31 del 1998 per le funzioni di direttore generale.
L’Amministrazione regionale, fino all’espletamento dei concorsi pubblici per l’accesso alla qualifica dirigenziale, e per un numero non superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso, è inoltre autorizzata ad attribuire le funzioni di direzione di servizio a dipendenti della categoria D ed area C del Corpo forestale in possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale e delle competenze professionali richieste per l’attuazione di specifici obiettivi assegnati alla struttura. Al dipendente incaricato spetta, per la durata dell’incarico, il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale; tale incarico è strettamente temporaneo, fino all’espletamento di concorsi, e non dà luogo a nessun titolo o riconoscimento di mansioni superiori.
12. A decorrere dal 1° gennaio 2006, l’attribuzione di compensi accessori comunque legati al risultato conseguito dai dirigenti nell’esercizio delle loro funzioni e al rendimento del personale, è subordinata all’applicazione e agli esiti dei processi di valutazione, e cessano di essere applicate le disposizioni di legge o dei contratti collettivi in contrasto con la presente norma. Per consentire l’attuazione del sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali, la Giunta regionale istituisce il nucleo di supporto alla valutazione, quale organo di collaborazione e consulenza tecnica ed il comitato dei garanti, quale organo di riesame, a richiesta dell’interessato, della valutazione individuale delle prestazioni dirigenziali. Il nucleo di supporto alla valutazione è composto da tre esperti, interni all’amministrazione, individuati nelle aree funzionali dell’organizzazione, della programmazione e dei controlli interni; il comitato dei garanti è composto da un rappresentante eletto dai dirigenti del comparto regionale e da due esperti della materia, uno interno ed un esterno all’Amministrazione regionale, i cui incarichi hanno durata triennale.
13. I compensi previsti dal comma 7 dell’articolo 1 della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27, come integrato dal comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 1° giugno 1999, n. 22, devono intendersi come importi massimi da graduare in relazione alla tipologia e alla complessità del concorso, con decreto dell’Assessore competente in materia di personale.
14. Le lettere f) del comma 1 e h) del comma 2 dell’articolo 27 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, come modificato dall’articolo 73 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, sono sostituite dalla seguente: “da un dipendente da adibire a mansioni di autista e di supporto nelle attività amministrative”; nell’articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1967, n. 9, sono soppresse le parole da “al segretario” sino a “stampa”.
15. I dipendenti dei soppressi enti provinciali del turismo ed aziende autonome di cura e soggiorno di cui agli articoli 23 e 24 della legge regionale n. 7 del 2005, in servizio alla data della presente legge e già iscritti a fondi integrativi del trattamento di quiescenza e per il trattamento di fine rapporto, possono chiedere, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’iscrizione al FITQ costituito presso l’Amministrazione regionale ai sensi della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15. L’iscrizione decorre dalla data di chiusura del rapporto di lavoro con l’ente soppresso ed è riconosciuto utile, ai soli fini del trattamento integrativo di pensione, l’intero periodo di iscrizione al fondo dell’ente di provenienza.
16. Nei confronti dei dipendenti di cui al comma 15 cessati dal servizio è assicurata, a cura del FITQ regionale, la continuità dei trattamenti integrativi di pensione, diretti o indiretti, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.
17. Per le finalità del comma 15 le somme sussistenti nei fondi dei soppressi enti sono versate, a cura del commissario liquidatore, al FITQ regionale, al quale l’Amministrazione regionale è altresì tenuta a versare l’eventuale capitalizzati. La stessa Amministrazione, inoltre, assicura annualmente la somma necessaria al pagamento dei trattamenti integrativi di cui al comma 12, determinata per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 in euro 180.000 (UPB
18. L’Amministrazione regionale è autorizzata al versamento della somma di euro 3.210.000, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 a favore del Fondo integrativo pensioni, istituito con la legge regionale n. 15 del 1965, a titolo di pagamento di quote di contribuzioni pregresse dovute per la copertura contributiva di periodi di servizio riconosciuti utili a favore di personale transitato nei ruoli regionali in virtù di norme statali e regionali e di quote integrative di quiescenza spettanti al personale degli enti regionali soppressi (UPB. S02.086).
19. Al fine di avviare il processo di omogeneizzazione con gli altri settori lavorativi e in attesa della revisione organica della legge regionale n. 15 del 1965, il contributo di cui al primo alinea dell’articolo 2 della legge medesima è aumentato di punti 1,50 a decorrere dal 1° gennaio 2006, e di un ulteriore punto a decorrere dal 1° gennaio 2007, con corrispondenti aumenti, dalle stesse decorrenze, dell’aliquota posta a carico dell’Amministrazione. Ai relativi oneri si provvede con gli appositi stanziamenti della UPB S02.086.
20. Per l’attuazione delle disposizioni relative agli istituti incentivanti contenuti nei contratti collettivi regionali di lavoro, le somme non utilizzate alla chiusura dell’esercizio finanziario negli appositi fondi sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo. Le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione delle risorse relative alla retribuzione accessoria in applicazione dei contratti collettivi sono disposte dall’Assessore competente in materia di bilancio, su proposta della direzione generale competente in materia di personale.
21. Il comma 8 dell’articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:
“8. Con la procedura prevista dal comma 4 il provvedimento di attribuzione delle funzioni può essere revocato e il dirigente destinato a diversa funzione dirigenziale, per esigenze attinenti all’ottimale utilizzazione delle competenze professionali, in relazione agli obiettivi, alle priorità date e ai programmi da realizzare ovvero in conseguenza di processi di riorganizzazione.
Il provvedimento deve essere specificamente motivato e non può implicare giudizio negativo sull’operato del dirigente, nel qual caso si applica l’articolo 22. La revoca non può essere disposta nei dodici mesi successivi all’insediamento della Giunta regionale. Al dirigente trasferito a funzione dirigenziale di minor valore economico è conservata l’originaria indennità fino alla scadenza del precedente incarico, ma comunque non oltre i dodici mesi.”.
22. Nel comma 9 dell’articolo 47 della legge regionale n. 31 del 1998, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “I criteri di riparto e i limiti massimi degli incentivi sono stabiliti dalla Giunta regionale o dagli organi di amministrazione degli enti”.
23. Nell’articolo 47 della legge regionale n. 31 del 1998, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
“9 bis. Le somme riscosse dall’Amministrazione a titolo di diritti ed onorari a seguito di sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva sono dovute, nella misura indicata dalla Giunta regionale e secondo criteri da essa stabiliti, agli avvocati dell’area legale.
9 ter. I compensi corrisposti ai sensi dei commi 9 e 9 bis, sono da considerare comprensivi, se dovuti, degli eventuali oneri riflessi a carico dell’Amministrazione e sostituiscono le retribuzioni legate al risultato o al rendimento previste dai contratti collettivi, fatte salve eventuali integrazioni a carico dei corrispondenti fondi ove le somme ripartite fossero inferiori a detti compensi.".
24. È abrogato il comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale n. 32 del
1988, nel testo modificato dall’articolo 7 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24.
25. Nel comma 3 dell’articolo 32 e nell’articolo 56 della legge regionale n. 31 del 1998 la percentuale del 40 per cento è sostituita da quella del 20 per cento. La lettera a) del comma 8 dell’articolo 32 è abrogata.
26. Nella legge regionale 7 aprile 1966, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati:
a) nel primo periodo della lettera e) del comma 2 dell’articolo 1, le parole “e l’importo delle indennità di missione spettanti”, nonché l’intero secondo periodo;
b) l’articolo 1 bis.
27. Le indennità di missione o trasferta previste dall’articolo 3 della legge regionale 9 novembre 1981, n. 37, dalla legge regionale n. 27 del 1987, e da analoghe disposizioni contenute nelle leggi regionali, relative agli organi dell’amministrazione e degli enti regionali e alle categorie di soggetti di cui alla medesima legge regionale n. 27 del 1987, sono abrogate.
28. Il comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale n. 20 del 2005 è abrogato.
29. Per garantire l’operatività degli uffici nelle attività operative, ausiliarie e di collegamento, in deroga a quanto previsto dal comma 3, i posti disponibili nelle dotazioni organiche delle categorie A e B, come ridefinite dall’articolo 15 della legge regionale n. 7 del 2005, sono coperti mediante l’inquadramento dei dipendenti che, in qualità di idonei nella pubblica selezione indetta ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’articolo 52 della legge regionale n. 31 del 1998 per il reclutamento di personale delle categorie medesime, abbiano prestato servizio con contratto a tempo determinato, successivamente prorogato per un uguale periodo. L’inquadramento ha luogo nel livello iniziale rispettivamente delle categorie A e B secondo il contratto collettivo di lavoro e con il riconoscimento dell’anzianità di servizio reso a tempo determinato. L’Agenzia regionale del lavoro è autorizzata ad adottare analoghi provvedimenti per l’inquadramento di personale che sia stato reclutato, ai sensi del predetto articolo 52, nelle categorie A e B ed abbia avuto prorogato almeno una volta il contratto di assunzione a tempo determinato.
30. Al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni del comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4, come sostituito dall’articolo 5 della legge regionale 1° luglio 2002, n. 10, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore delle province che, sulla base di intese sottoscritte entro il 31 dicembre 2006, dispongano il trasferimento di personale a favore delle province di nuova istituzione. A tal fine è autorizzata, nello stesso anno, la spesa di euro 2.000.000 (UPB S04.019).
31. Su proposta dell’Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, di concerto con l’Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione, la Giunta regionale definisce i criteri per l’erogazione dei contributi di cui al comma 30 che le province interessate possono destinare ad incentivare i trasferimenti di personale.
32. All’atto del trasferimento del personale, le province provvedono alla revisione delle rispettive dotazioni organiche, assumendo a riferimento gli attuali ambiti territoriali e i criteri di contenimento e razionalizzazione della spesa, e comunque portando in detrazione i posti già occupati dal personale trasferito.
33. Per assicurare con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte, l’Agenzia regionale del lavoro è autorizzata ad inquadrare i dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il rapporto stesso sia stato prorogato almeno una volta e che il contratto sia stato preceduto da selezione pubblica conforme ai principi della legge regionale n. 31 del 1998; l’inquadramento è disposto, nei limiti del contingente organico dell’Agenzia e delle risorse ad esso destinate, nel livello iniziale della categoria corrispondente a quella di assunzione, secondo il contratto collettivo di lavoro regionale, e con il riconoscimento di servizio reso a tempo determinato.
34. Il personale assunto negli anni 2003, 2004 e 2005 dall’Ente foreste della Sardegna in attuazione del comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale n. 3 del 2003, è inserito nelle dotazioni organiche dell’Ente di cui all’articolo 12 della legge regionale n. 24 del 1999, fermo restando l’inquadramento giuridico ed economico e l’obbligo di prestare la propria opera per i compiti previsti dalla stessa norma.
35. Al personale cessato dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2004, ricompreso, ai soli effetti giuridici, nelle graduatorie dei dipendenti ammessi a partecipare alle progressioni professionali di cui all’accordo contrattuale sottoscritto in data 20 giugno 2005, è attribuito a regime - nella rispettiva categoria di inquadramento - il livello economico superiore a quello di appartenenza, con decorrenza, ai fini economici, dal primo giorno del mese antecedente la data di collocamento in quiescenza; gli oneri previsti dal presente comma sono valutati in euro 200.000 per l’anno 2006 (UPB S02.066).

Capo V
Altre politiche settoriali

ARTICOLO 21
Disposizioni in materia di opere pubbliche

1. I finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche classificate di competenza regionale a’ termini dell’articolo 5 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, affidate in concessione, che siano stati revocati possono, previa deliberazione della Giunta regionale di conferma programmatica dell’intervento, essere utilizzati in regime di gestione diretta dall’Assessorato competente per materia.
2. Con le modalità di cui al comma 1 è autorizzata la riprogrammazione degli stanziamenti disposti a favore del settore delle opere portuali.
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale n. 24 del 1987 è inserito il seguente:
“1 bis. Per le finalità di cui al presente articolo, a garanzia dell’efficiente ed efficace attuazione dei programmi di opere pubbliche da realizzarsi in regime di delega o mediante atti convenzionali, gli Assessorati regionali competenti in materia, provvedono all’attivazione di specifiche procedure di monitoraggio delle opere stesse, anche mediante utilizzo di una quota parte delle risorse finanziarie destinate, non superiore allo 0,5 per cento delle stesse, da determinarsi in sede di predisposizione del singolo programma di cui alla lettera l) dell’articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e dell’articolo 9 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.”.
4. Nelle more di una disciplina organica di assetto idrogeologico, il Piano di bacino unico regionale o i Piani stralcio di bacino, compresi quelli forestale e idrogeologico, di cui alla Legge 18 maggio 1989, n. 183, sono approvati con decreto del Presidente della Regione, previa conforme delibera di adozione degli stessi da parte della Giunta regionale, in qualità di Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino, sulla base di apposite “linee generali per la redazione del Piano” approvate dal Consiglio regionale secondo le procedure previste dall’articolo 2 della legge regionale 19 luglio 2000, n. 14. I piani stralcio già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati, con le medesime modalità, prescindendo dalle richieste “linee generali”.
5. Alla cessazione della gestione liquidatoria dell’ESAF, disposta con il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2005, l’Amministrazione regionale succede in tutti i rapporti giuridici a carattere finanziario e patrimoniale di cui l’ESAF era titolare e negli obblighi e diritti derivanti da contratti e convenzioni o spettanti allo stesso ente in forza di legge. A parziale modifica e integrazione di quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 2 della legge regionale 12 luglio 2005, n. 10, l’Amministrazione regionale è autorizzata a versare, per ciascuno degli anni dal 2009 al 2015, la somma di euro 2.400.000 al Fondo integrativo per il trattamento di quiescenza (FITQ) costituito presso la stessa Amministrazione regionale, in conto delle quote rivalutate dei contributi versati al fondo integrativo pensioni dell’ESAF, nonché delle risorse necessarie per la corresponsione dei contributi integrativi. A cura della gestione liquidatoria dell’ESAF sono trasferiti al FITQ esclusivamente gli stanziamenti previsti dal citato articolo 2 della legge regionale n. 10 del 2005 (UPB S08.014).
6. È disposto il trasferimento in capo all’ESAF Spa, ovvero al soggetto gestore del Servizio idrico integrato di cui alla Legge 12 dicembre 1994, n. 36, degli interventi affidati all’ESAF, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 24 del 1987 e successive modifiche ed integrazioni. Al predetto trasferimento si provvede mediante convenzione di finanziamento con la quale sono altresì regolati i relativi trasferimenti finanziari.
7. La partecipazione azionaria detenuta dall’ESAF in liquidazione, a seguito dell’operazione di fusione delle attuali società di gestione del Servizio idrico integrato nel gestore unico del medesimo servizio, è trasferita al patrimonio della Regione, con attribuzione dei diritti dell’azionista all’Assessorato regionale dei lavori pubblici.
8. Nel comma 1 dell’articolo 34 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, sono abrogate le parole “nel limite dell’80 per cento della spesa necessaria”.
La disposizione abrogativa ha effetto sui programmi d’intervento approvati a decorrere dal 1° gennaio 2005.
9. L’importo previsto dal comma 12 dell’articolo 8 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, è stabilito dalle amministrazioni comunali.
10. I commi 6 e 7 dell’articolo 1 della legge regionale 2 aprile 1997, n. 12, sono abrogati.
11. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all’Ente autonomo del Flumendosa i seguenti contributi straordinari:
a) euro 4.000.000 nell’anno 2006 per la copertura dei maggiori costi energetici e di esercizio relativi al recupero delle risorse marginali del sistema Flumendosa-Campidano di approvvigionamento idrico multisettoriale dell’area meridionale della Sardegna (UPB S08.014);
b) euro 2.500.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 per gli oneri di manutenzione delle infrastrutture idrauliche del sistema Flumendosa-Campidano (UPB S08.072).
12. Al fine di garantire l’effettiva applicabilità dell’articolo 4 della legge regionale 7 maggio 1999, n. 14, gli aventi diritto al contributo di cui alla lettera i) dell’articolo 1 della Legge 10 gennaio 1952, n. 9, possono accedere al contributo di euro 20.658,28 qualora, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 14 del 1999, non abbiano ottenuto alcun acconto del contributo in conseguenza dell’esaurimento delle risorse previste dalla Legge n. 9 del 1952. I Comuni di Gairo, Cardedu e Osini sono delegati all’erogazione del contributo.
13. Al fine di garantire l’applicabilità dell’articolo 6 della legge regionale n. 14 del 1999, il saldo del contributo integrativo, sino all’importo di euro 7.746,85, è erogato a tutti gli aventi diritto in attesa di conguaglio alla data di entrata in vigore della presente norma, dai Comuni interessati di Gairo, Cardedu e Osini. I citati comuni provvedono all’erogazione del saldo del contributo a tutti gli aventi diritto, previo accertamento del rilascio dell’eventuale alloggio detenuto in via provvisoria.
14. Sono abrogati i commi 2 e 3 dell’articolo 6 ed il comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale n. 14 del 1999.
15. In relazione alle particolari tensioni abitative conseguenti al trasferimento degli abitati di Gairo, Cardedu e Osini, le rispettive amministrazioni comunali sono autorizzate ad assegnare gli alloggi costruiti a seguito dell’alluvione del 1951, comunque occupati alla data del 7 maggio 1999, verificata la reale sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 14 della legge regionale n. 13 del 1989.
16. Agli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 12, 13, 14 e 15 si fa fronte con le risorse già destinate all’attuazione degli interventi di cui all’articolo 1 della legge regionale n. 14 del 1999 (UPB S08.094).
17. Dopo il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 14, è inserito il seguente:
“3 bis. La validità dell’attestazione, che comprova l’iscrizione all’albo regionale appaltatori, avente la durata di anni tre dalla data della deliberazione della commissione di cui all’articolo 3, è prorogata di sei mesi rispetto al termine naturale di scadenza della prima revisione generale.”.
18. Il comma 7 dell’articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2006 è sostituito dal seguente:
“7. È autorizzata la complessiva spesa di euro 3.000.000 per la realizzazione
di un programma di opere pubbliche di interesse provinciale, sovracomunale e regionale di cui euro 2.100.000 in conto della UPB S08.033 ed euro 900.000 in conto della UPB S08.053.”.

ARTICOLO 22
Disposizioni in materia di ambiente, caccia e pesca

1. Per il funzionamento dell’Ufficio regionale delle valutazioni di impatto ambientale (UVAR) è autorizzata una spesa annua valutata in euro 260.000 (UPB S05.074).
2. Per la realizzazione, il potenziamento ed il completamento delle strutture della rete di educazione ambientale e dell’autorità ambientale è autorizzata una spesa annua valutata in euro 200.000 (UPB S05.077).
3. La Regione recepisce i contenuti del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, in merito alla prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento (IPPC). Alla Regione spettano i compiti di indirizzo, regolamentazione e coordinamento.
4. Le province sono competenti al rilascio delle Autorizzazioni integrate ambientali (AIA) e possono avvalersi per le relative istruttorie dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente in Sardegna (ARPAS).
5. È istituito per le attività di cui ai precedenti commi il Comitato di coordinamento IPPC, presieduto dalla Regione e costituito dai rappresentanti delle province e dell’ARPAS. Il Comitato di coordinamento per lo svolgimento delle proprie attività può avvalersi della collaborazione di esperti di elevata qualificazione professionale.
6. Ove l’autorità competente non provveda a concludere il procedimento relativo al rilascio dell’AIA entro i termini previsti si applicano le procedure inerenti il potere sostitutivo regionale.
7. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce le procedure per il rilascio delle AIA, per l’attività di coordinamento e l’esercizio del potere sostitutivo.
8. Le spese per i controlli e per le istruttorie tecniche connesse al rilascio delle AIA sono a carico dei gestori degli impianti. Per le attività di coordinamento e, a titolo di anticipo, per l’attività di istruttoria tecnica, è autorizzata la spesa di euro 200.000 annui (UPB S05.022).9. È istituito il catasto regionale degli impianti fissi che generano
campi elettromagnetici in conformità di quanto disposto dall’articolo 8 della Lege 22 febbraio 2001, n. 36; l’ARPAS, d’intesa con l’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente, cura la realizzazione e la gestione del catasto in raccordo con il catasto nazionale; per tale finalità è autorizzata, per ’anno 2006, la spesa di euro 100.000 (UPB S05.019).
10. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge i titolari dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e della radiotelevisione sono tenuti a comunicare all’ARPAS la mappa completa degli impianti di cui al comma 9, corredata delle caratteristiche tecniche necessarie per la valutazione dei campi elettromagnetici.
11. Ai gestori che non abbiano provveduto alla comunicazione di cui al comma 10, non possono essere autorizzati nuovi impianti di sistemi fissi delle telecomunicazioni e della radiotelevisione.
12. È istituito l’Ufficio tecnico del piano di tutela delle acque (UPTA) per lo svolgimento delle attività inerenti il Piano di tutela delle acque; per l’istituzione ed il funzionamento dell’Ufficio tecnico UPTA e per il funzionamento dei sistemi informativi e di supporto alle decisioni ad esso connessi è autorizzata, nell’anno 2006, la spesa di euro 300.000 (UPB S05.027).
13. La competenza per il rilascio della licenza per la pesca in acque interne
per la categoria b (tipo sportivo) è attribuita alla amministrazione provinciale nel cui territorio risiede il richiedente. Tale licenza di pesca è rilasciata previa presentazione dell’attestazione di versamento del contributo di euro 20 per il costo del libretto e le spese di istruttoria.
14. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente, emana direttive di indirizzo sul formato e sui contenuti dei dati della licenza di pesca e sulle modalità di rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 13.
15. Nella legge regionale 29 luglio 1998, n. 23, ovunque ricorra il termine “risarcimento” questo va sostituito dalla parola “indennizzo”. Le province provvedono al pagamento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche ed alle opere approntate sui terreni coltivati o a pascolo, nei rispettivi territori di competenza; per tali finalità è autorizzata, a valere sulle disponibilità recate dalla UPB S05.037, una spesa valutata in euro 400.000 annui da ripartirsi sulla base di criteri e modalità individuati con delibera della Giunta regionale, approvata su proposta dell’Assessore competente in materia di caccia.
16. A valere sulle disponibilità recate dalla UPB S05.102 è autorizzata, per l’anno 2006, la spesa di euro 50.000 per la predisposizione dello studio di fattibilità della scuola di formazione del Corpo forestale da realizzarsi a Nuoro.
17. Per l’attuazione, la revisione, il monitoraggio e la verifica dell’efficacia del “Programma d’azione per la zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea”, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4/13 del 31 gennaio 2006, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007 (UPB S05.027).
18. L’articolo 2 della legge regionale n. 2 del 2004 è sostituito dal seguente:
“Art. 2 (Condizioni per il prelievo in deroga)
1. L’Assessore regionale competente per materia consente il prelievo in deroga esclusivamente per le finalità richiamate dall’articolo 9 della direttiva n. 79/409/CE. Il prelievo in deroga è disposto sulla base della verifica da parte dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica del rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo citato.
2. Con la stessa procedura prevista dal comma 1, l’Assessore regionale della difesa dell’ambiente, quando accerta che sono venute meno le condizioni di cui allo stesso comma 1, dispone la cessazione dell’attività di prelievo.".
19. L’articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2004 è abrogato.

ARTICOLO 23
Disposizioni nel settore dell’istruzione, spettacolo, cultura e sport

1. A favore delle attività di istruzione, spettacolo, cultura e sport sono autorizzati i seguenti interventi:
a) la spesa di euro 150.000, per l’anno 2006, per l’acquisto in via di prelazione, ai sensi degli articoli 59, 60, 61 e 62 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e delle lettere n) e o) del comma 4 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 173 del 2004, e/o per l’acquisto di beni archeologici anche non sottoposti a vincolo (UPB S11.027);
b) la spesa di euro 300.000, per l’anno 2006, per l’assistenza tecnica agli enti locali per la verifica e il controllo delle attività di gestione delle aree archeologiche e dei musei (UPB S11.027);
c) la spesa di euro 200.000, nell’anno 2006, a valere sullo stanziamento del capitolo 11326, per la realizzazione di iniziative espositive e attività di scambi culturali anche a carattere internazionale (UPB S11.052);
d) la concessione di un contributo di euro 200.000, nell’anno 2006, a favore del Comune di La Maddalena per l’organizzazione di iniziative culturali in occasione del bicentenario della nascita di Giuseppe Garibaldi (UPB S11.052);
e) il contributo annuale all’Associazione culturale “Lao Silesu” di Iglesias di cui alla legge regionale 26 novembre 1985, n. 29, e successive modifiche e integrazioni, è da intendersi finalizzato a sostenere le spese di organizzazione del “Premio Iglesias” e le spese di funzionamento dell’Associazione medesima. È autorizzato l’utilizzo entro il 31 dicembre 2006
per le medesime finalità dei contributi stanziati (UPB S11.015);
f) la concessione di un contributo di euro 80.000, nell’anno 2006, a favore dell’Istituto etnografico di Nuoro per promuovere, in collaborazione con le Università degli studi di Cagliari e di Sassari, iniziative culturali volte a divulgare e ad approfondire la conoscenza delle opere di Grazia Deledda in occasione del settantesimo anniversario della morte e dell’ottantesimo anniversario del conferimento del Premio Nobel per la letteratura (UPB S11.052);
g) la spesa annua complessiva di euro 70.000 da ripartire in eguale parte tra l’Associazione “Casa natale di Gramsci” di Ales, l’Associazione “Casa Gramsci di Ghilarza” e l’Istituto Gramsci della Sardegna per lo svolgimento dei compiti di istituto (UPB S11.052);
h) la spesa annua complessiva di euro 125.000 da destinare, in ragione di euro 50.000 alla Fondazione Logudoro-Meilogu e di euro 75.000 alla Fondazione Siotto per lo svolgimento dei compiti di istituto (UPB S11.015).
2. È autorizzato l’utilizzo, entro il 31 dicembre 2006, dei contributi stanziati a favore della Fondazione Maria Carta per le spese di funzionamento e per lo svolgimento delle attività istituzionali (UPB S11.015 - cap. 11315).
3. L’importo previsto dal punto 2) della lettera m) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006) è rideterminato in euro 200.000 (UPB S11.067).
4. Nella legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la denominazione del titolo IV è sostituita dalla
seguente: “Contributi a sostegno della partecipazione ai campionati federali nazionali di maggior rilievo”;
b) l’articolo 31 è sostituito dal seguente:
“Art. 31 (Contributi)
1. Il Piano triennale dello sport individua i campionati federali nazionali degli sport di squadra di maggior rilievo.
2. La Regione è autorizzata a concedere i contributi previsti dal presente articolo alle società sportive dilettantistiche sarde iscritte ai campionati individuati ai sensi del comma 1.
3. I benefici di cui al comma 2 sono estesi alle gare in trasferta, successive alla fase ordinaria di campionato, che determinano la vittoria del campionato stesso, la permanenza in esso o il passaggio ad altra serie, nonché alle gare in trasferta relative alla partecipazione alle coppe nazionali o internazionali conseguenti ai risultati ottenuti nei campionati federali.
4. Sui contributi di cui al presente articolo possono essere concesse anticipazioni fino alla misura del 60 per cento a seguito di comprovata iscrizione al campionato e ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 26
gennaio 1989, n. 5.
5. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre provvidenze concesse dalla Regione per le medesime finalità.
6. Sponsorizzazioni di squadre professionistiche sono previste nell’ambito dei piani di comunicazione, finanziati sulla base di altre normative o di apposite misure da attivare per specifici obiettivi promozionali.";
c) l’articolo 32 è abrogato.
5. La lettera f) del comma 6 dell’articolo 8 della legge regionale n. 1 del 2006 è abrogata.
6. A valere sulle disponibilità recate dalla UPB S11.048 del bilancio della Regione per l’anno 2006, una quota pari a euro 300.000 è destinata per le finalità di cui agli articoli 27 e 28 della legge regionale n. 17 del 1999, per lo svolgimento delle trasferte effettuate nell’anno 2005 in territorio extraregionale per la partecipazione ai campionati.
7. Sono conferite agli enti locali, a decorrere dal 1 ° gennaio 2007, le funzioni e le risorse relative ai servizi per la valorizzazione e la gestione dei beni museali, aree archeologiche, biblioteche e archivi di cui agli articoli 92 e 93 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, da ultimo prorogati con l’articolo 13 della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6, e con l’articolo 12 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (leggi finanziarie).
Per quanto riguarda i servizi per la gestione e valorizzazione dei beni useali, delle aree archeologiche e delle biblioteche, le funzioni sono trasferite alle province e ai comuni che abbiano la disponibilità dei beni culturali in relazione ai quali attualmente si svolge il servizio; qualora il progetto riguardi un ambito sovracomunale, il conferimento è fatto alla provincia che gestisce il servizio fino alla costituzione di una forma associativa fra comuni tra quelle previste dalla legge regionale n. 12 del 2005. All’individuazione dei singoli enti destinatari e alla ripartizione fra essi delle risorse, si provvede con decreto dell’Assessore regionale della pubblica istruzione da emanarsi entro il 30 luglio 2006, sentiti gli enti locali interessati. Per quanto riguarda i servizi per la gestione e la valorizzazione degli archivi le funzioni sono trasferite alle province. Alla ripartizione fra esse delle risorse si provvede con decreto dell’Assessore regionale della pubblica istruzione da emanarsi entro il 30 luglio 2006, previa presentazione da parte delle province di un piano di interventi per gli archivi ricadenti nel territorio di competenza. Alla gestione dei servizi gli enti locali provvedono con le modalità previste per la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, ai sensi dei commi 7, 8 e 9 dell’articolo 37 della legge regionale n. 7 del 2005, in modo comunque da utilizzare i soggetti esecutori fin qui impegnati nei progetti. La Regione con delibera della Giunta regionale, previa intesa in sede di conferenza permanente Regione-enti locali, ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie e della Conferenza permanente Regione-enti locali), stabilisce i requisiti minimi di funzionamento cui gli enti devono attenersi nella gestione del servizio. Fino all’approvazione della normativa regionale di trasferimento agli enti locali pubblici territoriali della Sardegna delle competenze in materia di gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica in ambito culturale, sono conferite agli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2007, le risorse relative ai servizi in essere per la valorizzazione e la gestione dei beni museali, aree archeologiche, biblioteche e archivi di cui all’articolo 38 della legge regionale n. 4 del 2000 e da ultimo prorogati con l’articolo 12 della legge regionale n. 7 del 2005 (legge finanziaria 2005).
Pertanto, la Regione è autorizzata ad erogare contributi agli enti interessati per concorrere agli oneri d’esercizio dei medesimi servizi nelle misure stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 61/30 del 20 dicembre 2005. Alla gestione dei servizi gli enti locali provvedono con le modalità previste per la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica ai sensi dei commi 7, 8 e 9 dell’articolo 37 della legge regionale n. 7 del 2005 in modo comunque da utilizzare i soggetti esecutori fin qui impegnati nei progetti. Per la ripartizione e la conseguente assegnazione delle risorse agli enti locali si fa riferimento alle percentuali relative al costo del personale fissate con delibera della Giunta regionale n. 61/30 del 20 dicembre 2005 per i progetti finanziati ai sensi dell’articolo 38 della legge regionale n. 4 del 2000. Alle spese si fa fronte, per l’anno 2007, con
le risorse già stanziate dal comma 4 dell’articolo 12 della legge regionale n. 7 del 2005; per gli anni successivi si provvede nell’ambito dei trasferimenti agli enti locali dovuti in attuazione della legge di conferimento di nuove funzioni e con il riordino dei trasferimenti ordinari previsti dalla legge regionale n. 25 del 1993.

ARTICOLO 24
Prevenzione per la diffusione della trichinellosi

1. Per far fronte all’emergenza determinata dall’insorgenza di un nuovo focolaio di trichinellosi e per sostenere il corretto adempimento della prassi in materia di biosicurezza, al fine di favorire la piena collaborazione degli allevatori ed il conseguente monitoraggio e controllo della malattia, è concesso un incentivo pari a euro 1.400 ad azienda a favore degli allevatori che, entro il 31 ottobre 2006, abbiano posto in essere un piano di risanamento, in conformità delle norme di riferimento.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata nell’anno 2006 la spesa di euro 1.700.000 a favore dei competenti comuni che devono provvedere ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme in materia sanitaria in capo agli allevamenti e successivamente disporre l’erogazione dell’incentivo agli aventi diritto (UPB S12.059).

ARTICOLO 25
Disposizioni urgenti per il potenziamento delle strutture residenziali dell’ERSU di Cagliari

1. Al fine di soddisfare il fabbisogno abitativo studentesco, è autorizzata a favore dell’ERSU di Cagliari la complessiva ulteriore spesa di euro 17.500.000, in ragione di euro 5.000.000 nell’anno 2006 a valere sui fondi di cui alla delibera CIPE 30 maggio 2005 da iscriversi, successivamente all’approvazione dell’APQ “Istruzione”, con decreto dell’Assessore competente in materia di bilancio, e di euro 12.500.000 nell’anno 2007 (UPB S11.070), per l’acquisizione dell’area denominata “ex Sem” sita nel Comune di Cagliari e per la realizzazione di un campus per studenti universitari di almeno 1.000 posti letto.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1:
a) l’ERSU di Cagliari è autorizzato ad acquisire la proprietà dell’area e
la realizzazione dei relativi interventi edificatori di cui al comma 1, anche mediante transazione dei contenziosi pendenti;
b) in deroga al comma 2 dell’articolo 39 della legge regionale n. 7 del 2005, il patrimonio immobiliare, già di proprietà dell’ente di cui al comma 1, permane in capo allo stesso ed è utilizzato quale strumento di vendita e/o permuta; la presente disposizione costituisce titolo idoneo per la cancellazione delle trascrizioni già effettuate in applicazione del succitato comma 2 dell’articolo 39;
c) è disposto il trasferimento di patrimonio immobiliare disponibile regionale a favore dell’ERSU di Cagliari, da utilizzarsi quale strumento di vendita e/o permuta, per un importo sino ad euro 8.000.000.
3. Ai fini dell’attuazione del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 35 del 1995, e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 26
Disposizioni in materia di trasporti

1. L’esclusione di cui al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 27 agosto 1982, n. 16, non si applica ai servizi tranviari urbani e suburbani delle aree di Cagliari e Sassari ed ai servizi di linea extraurbani, di interesse regionale, in concessione alle gestioni governative.
2. Per l’attuazione di programmi regionali di opere pubbliche non riconducibili alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 24 del 1987, e successive modifiche e integrazioni, è facoltà dell’Amministrazione regionale estendere alle Gestioni governative delle ferrovie della Sardegna (FdS) e delle Ferrovie meridionali sarde (FMS), nonché agli enti a totale partecipazione pubblica operanti nelle infrastrutture di trasporto, l’applicazione del disposto di cui all’articolo 4 della medesima legge regionale.

ARTICOLO 27
Disposizioni varie

1. Le convenzioni per la concessione delle agevolazioni previste dalle leggi statali trasferite con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ancorché scadute, possono essere prorogate sino alla scadenza dei rispettivi regimi d’aiuto.
2. Alle pratiche rilasciate ai sensi della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, si applicano i termini di scadenza previsti dal comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2002, n. 1.
3. L’articolo 45 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, è sostituito dal seguente:
“Art. 45 (Disposizioni in materia di Comitato di gestione del fondo di cui alla Legge n. 266 del 1991)
1. Al fine di garantire piena integrazione e massimo coinvolgimento del volontariato nello sviluppo del sistema dei servizi alla persona a partire dai bisogni delle comunità locali, il Comitato di gestione del fondo di cui all’articolo 15 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), è costituito da:
a) quattro rappresentanti delle associazioni del volontariato, iscritte nei registri regionali, designati ai sensi del decreto ministeriale 8 ottobre 1997 e dell’articolo 19 della legge regionale n. 39 del 1993, favorendo la rappresentanza dell’intero territorio regionale;
b) un componente nominato dal Presidente della Regione;c) un componente nominato dal Ministero del welfare;
d) sette membri nominati dagli enti e dalle casse di risparmio che versano le quote di propria spettanza nel fondo di cui all’articolo 15 della Legge n. 266 del 1991;
e) un membro nominato dall’associazione fra le casse di risparmio italiane;
f) due componenti, in rappresentanza dei comuni e delle province, eletti dal Consiglio delle autonomie locali.
2. Il Comitato di gestione, costituito ai sensi del comma 1, opera ai sensi del decreto ministeriale 8 ottobre 1997 e successive modifiche. Elegge al suo interno il presidente, è comunque costituito con la metà più uno dei componenti e resta in carica per un biennio. La procedura di rinnovo del Comitato viene attivata dal presidente uscente tre mesi prima della scadenza del mandato.
3. La carica di componente del Comitato di gestione è gratuita; è consentito solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni.
4. Il Comitato di gestione:
a) provvede ad individuare e a rendere pubblici i criteri per l’istituzione di uno o più centri di servizio nella Regione, ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 8 ottobre 1997; quando i criteri prevedono che gli istituendi centri di servizio possono essere più di uno, in considerazione delle diversificate esigenze del volontariato, attraverso le opportune forme di coordinamento tra i centri previste nei criteri medesimi, il Comitato mira all’utilizzo ottimale delle risorse disponibili quanto a costi e benefici, alla collaborazione tra i centri, alla circolazione e qualificazione delle esperienze;
b) riceve le istanze per la relativa istituzione dei centri di servizio e, sulla base di criteri e di scadenze preventivamente predeterminati e pubblicizzati nel Bollettino ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale, istituisce con provvedimento motivato i centri di servizio, secondo le procedure di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 8 ottobre 1997;
c) istituisce l’elenco regionale dei centri di servizio
denominato “Elenco regionale dei centri di servizio” di cui all’articolo 15 della Legge n. 266 del 1991, e ne pubblicizza l’esistenza; in tale contesto viene descritta l’attività svolta da ciascun centro e vengono pubblicizzati i singoli regolamenti che li disciplinano;
d) nomina un membro degli organi deliberativi e un membro degli organi di controllo dei centri di servizio;
e) ripartisce annualmente, fra i centri di servizio istituiti nella regione, le somme scritturate nel fondo speciale di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 8 ottobre 1997;
f) riceve dai centri di servizio un rapporto annuale delle attività realizzate, nonché il bilancio preventivo e consuntivo di cui all’articolo 5 del decreto ministeriale 8 ottobre 1997, ne verifica la regolarità e la conformità ai rispettivi regolamenti; copia del rapporto annuale e dei bilanci è trasmessa per conoscenza alla Giunta regionale e al Consiglio regionale;
g) cancella con provvedimento motivato dall’elenco regionale, di cui alla lettera c), i centri di servizio secondo le previsioni del comma 5 dell’articolo 3 del decreto ministeriale 8 ottobre 1997.
5. L’appartenenza all’organo deliberativo ed all’organo di controllo dei soggetti gestori dei centri di servizio è incompatibile con l’appartenenza al Comitato di gestione.
6. II funzionamento dei centri di servizio è disciplinato con le modalità previste dall’articolo 3 del decreto ministeriale 8 ottobre 1997, attuativo della Legge n. 266 del 1991.
7. Le associazioni di volontariato che gestiscono i centri di servizio devono prevedere una base associativa aperta che favorisca il ricambio nella composizione degli organi direttivi.".
4. Nell’articolo 30 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, dopo la lettera h) è inserita la seguente:
“h bis) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari.”.
5. I progetti presentati ai sensi del comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale n. 3 del 2003, finalizzati agli interventi di stabilizzazione relativi all’Azione 1 (Terre pubbliche) e all’Azione 2 (Bosco), sono attuati dall’Amministrazione regionale tramite i soggetti esecutori titolari della progettazione; a tal fine la stessa Amministrazione modifica ed integra, per quanto necessario, i contenuti progettuali. I predetti progetti hanno durata annuale e possono essere finanziati fino ad un massimo di euro 1.000.000. Le somme stanziate dal citato articolo 12 sono assegnate, a ciascun progetto, assicurando alle spese derivanti da oneri diretti o riflessi per l’occupazione almeno il 70 per cento del costo previsto per l’intero progetto. Le stesse somme sono erogate ai soggetti esecutori con le modalità disposte dai commi 5 quater e 5 quinquies dell’articolo 92 della legge regionale n. 11 del 1988.
6. Al fine di garantire il servizio di vigilanza per la sicurezza delle navi in porto e degli impianti portuali, in attuazione delle prescrizioni obbligatorie e degli orientamenti previsti dal codice ISPS (International Ship and Port Security) è autorizzata, nell’anno 2006, la spesa di euro 400.000 per i porti di: Arbatax, Oristano, Porto Torres, Portovesme e Santa Teresa di Gallura; il relativo programma di interventi è approvato dalla Giunta regionale a’ termini della lettera i) dell’articolo 4 della legge regionale n. 1 del 1977 e successive modifiche e integrazioni (UPB S13.030).
7. Le strutture realizzate dai comuni, ai sensi del comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale n. 28 del 1984, a seguito di cessata gestione da parte di soggetti affidatari, possono essere date in gestione a soggetti diversi da quelli indicati dalla medesima norma.
8. I beni di cui all’allegato n. 4 della delibera n. 7/12 del 21 febbraio 2006 sono ceduti a titolo oneroso, con l’esercizio del diritto di prelazione a favore dei rispettivi conduttori, a un prezzo non inferiore al 50 per cento del valore di stima di ciascun immobile.
9. Al fine di ottimizzare l’azione amministrativa e di accelerare la riscossione dei crediti vantati dall’Amministrazione regionale, la stessa promuove le transazioni delle liti pendenti anche rinunciando agli interessi di mora dovuti a fronte del versamento del capitale scaduto e degli interessi legali maturati.
10. Al fine di ridurre i costi di gestione e recuperare risorse immobilizzate l’Amministrazione regionale, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di riversamento al bilancio regionale delle disponibilità e dei rientri ai fondi di rotazione, può cedere, pro soluto, con contestuale soppressione degli stessi fondi, i crediti derivanti dalle operazioni di finanziamento alle imprese effettuate con capitale interamente regionale per il tramite dei soggetti convenzionati con l’Amministrazione regionale, a valere su leggi regionali e nazionali istitutive di fondi di rotazione. La cessione non produce effetti sui rapporti giuridici in essere tra soggetti convenzionati e destinatari delle operazioni di finanziamento e non modifica il regime concessorio delle agevolazioni. È riconosciuto ai soggetti convenzionati il diritto di prelazione nell’acquisto del credito. La stima dei crediti è effettuata da idonea società o ente in possesso dei necessari requisiti tecnici e di terzietà, selezionata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di procedure di gara.
11. L’Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio è competente all’adozione di tutte le procedure relative alla predetta cessione e alla stipula, di concerto con gli Assessorati competenti in materia di agevolazioni alle imprese, delle relative convenzioni con i soggetti cessionari; i relativi oneri sono valutati, per l’anno 2006, in euro 700.000 (UPB S03.052).
12. Per le operazioni di finanziamento attualmente in contenzioso, gli Assessorati competenti per materia sono autorizzati, entro e non oltre sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, a formulare, ai sensi del comma 9, previa segnalazione dei soggetti convenzionati, proposte transattive nei confronti dei debitori. In caso di rifiuto dei debitori l’Amministrazione regionale procede alla cessione dei predetti crediti.
13. Il comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12, è così sostituito:
“3. Contro i decreti di accertamento è ammesso ricorso in opposizione. Il dirigente competente dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agropastorale annulla i decreti di accertamento relativi a quei terreni nei quali risulti inequivocabilmente non siano praticati o formalmente reclamati da oltre un ventennio gli usi civici.”.
14. Dopo il comma 5 dell’articolo 5 della legge regionale n. 12 del 1994 è aggiunto il seguente:
“5 bis. Non sono passibili di provvedimento definitivo di accertamento i terreni nei quali: i diritti delle collettività ad utilizzare i beni immobili non siano praticati o reclamati da oltre un ventennio, l’estinzione della pratica dell’uso civico sia avvenuta con violenza o clandestinità, l’uso civico su quei terreni abbia perso irreversibilmente la sua funzione economico-sociale da dimostrarsi tramite inequivocabili atti di disposizione.”.
15. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 18 bis della legge regionale n. 12 del 1994 è sostituita dalla seguente:
“b) siano stati alienati prima della data di emanazione della determinazione di accertamento dei diritti di uso civico di cui all’articolo 5 della presente legge o siano stati utilizzati dai comuni per la costruzione di opere permanenti di interesse pubblico o, rilevata la finalità di interesse pubblico, per la realizzazione di piani di zona ai sensi della Legge 18 aprile 1962, n. 167 e della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche e integrazioni, o di piani per gli insediamenti produttivi o di piani particolareggiati approvati o di piani per le zone F turistiche inserite nel PUC comunale.”.
16. Al comma 2 dell’articolo 13 bis della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 4 (Istituzione dell’Ufficio del difensore civico in Sardegna) e successive modifiche, è soppressa la frase “con sospensione dell’iscrizione all’albo professionale.”.
17. Al comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 4 dicembre 1998, n. 33, dopo il periodo “a favore di qualunque impresa” è aggiunto il seguente: “fatta salva la partecipazione ad organismi di ricerca e a carattere scientifico-culturale senza scopo di lucro, e a consorzi di imprese di diritto privato costituiti ai sensi degli articoli 2602 del Codice civile, per il coordinamento e la gestione degli interventi di pubblica utilità da realizzare nelle aree del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna.
18. Lo stanziamento di euro 200.000 di cui al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1, è sostituito con quello di euro 300.000 (UPB S09.057).
19. Lo stanziamento relativo all’UPB S01.010 (cap. 01020) è incrementato, per l’anno 2006, di euro 300.000.
20. È autorizzata, nell’anno 2006, la spesa di euro 1.311.000 finalizzata agli
interventi di cui alla misura 7.1 del POR Sardegna 2000-2006 (UPB S03.079).
21. Lo stanziamento di cui all’UPB S06.021 per l’anno 2006 è incrementato di euro 800.000.
22. Gli stanziamenti di cui alle UPB S02.048 e S02.066 per l’anno 2006 sono rispettivamente incrementati di euro 20.000 e 30.000 per la corresponsione delle indennità a favore del personale regionale impegnato in situazioni di emergenza collegate a interventi di protezione civile e antincendio; tali tipologie di spesa sono da considerarsi quali spese obbligatorie e come tali inserite nell’elenco 1 allegato alla legge regionale n. 2 del 2006.
23. Gli stanziamenti per l’anno 2006 di cui alle UPB S11.027 e S11.033 sono incrementati, rispettivamente, di euro 1.000.000 e di euro 300.000.

ARTICOLO 28
Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono quantificati in euro 99.200.000 per l’anno 2006, in euro 40.795.000 per l’anno 2007, in euro 26.795.000 per l’anno 2008, in euro 8.805.000 per gli anni dal 2009 al 2015 ed in euro 6.405.000 per gli anni successivi e fanno carico alle UPB di cui al comma 2.
2. Nel bilancio della Regione per l’anno 2006 e per gli anni 2006-2008 sono introdotte le seguenti variazioni:
ENTRATA
in aumento
UPB E01.081
Recupero depositi provvisori
2006 euro 1.301.000
UPB E04.032
Vendita beni patrimoniali
2007 euro 12.500.000
UPB E06.015
Rimborsi e recuperi
2006 euro 1.311.000
UPB E06.021
Interventi nel settore agricolo e zootecnico
2006 euro 5.000.000 (AS)
2006 euro 800.000 (FR)
UPB E12.051 (NI)
Sanzioni amministrative ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 1999
2006 euro 1.700.000
SPESA
in diminuzione
UPB S03.006
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente
2006 euro 74.320.000
2007 euro 25.545.000
2008 euro 25.545.000
mediante riduzione della riserva di cui alle sottoelencate voci della tabella A allegata alla legge finanziaria:
voce 13)
2006 euro 1.650.000
voce 14)
2006 euro 72.670.000
2007 euro 25.545.000
2008 euro 25.545.000
UPB S03.007
Fondo per nuovi oneri legislativi in conto capitale
2006 euro 8.370.000
mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 1 della tabella B allegata alla legge finanziaria.
UPB S03.016
Somme per le quali sussiste l’obbligo di pagare
2006 euro 2.260.000
2007 euro 180.000
2008 euro 180.000
UPB S03.050
Interessi su rate di ammortamento mutui e/o prestiti obbligazionari
2006 euro 4.138.000
2007 euro 570.000
2008 euro 70.000
UPB S12.030
Spese per il servizio sanitario regionale. Parte corrente
2007 euro 2.000.000
2008 euro 1.000.000
in aumento
01 - PRESIDENZA
UPB S01.010
Studi, ricerche, collaborazioni e simili
2006 euro 300.000
UPB S01.077
Studi, ricerche e attività di promozione e informazione sulla tutela e conservazione delle coste
2006 euro 500.000
02 - AFFARI GENERALI
UPB S02.048
Spese di missione del personale regionale
2006 euro 20.000
UPB S02.066
Oneri per il trattamento economico dei dipendenti, ivi compreso il salario accessorio
2006 euro 230.000
UPB S02.086
Oneri di fine rapporto
2006 euro 3.390.000
2007 euro 3.390.000
2008 euro 3.390.000
03 - PROGRAMMAZIONE
UPB S03.052 (DV)
Spese generali per mutui, prestiti obbligazionari e per le procedure relative
alla concessione dei crediti
2006 euro 700.000
UPB S03.079
POR 2000-2006 - Assistenza tecnica
2006 euro 1.311.000
UPB S03.100
Agenzia regionale delle entrate
2006 euro 3.550.000
2007 euro 550.000
2008 euro 550.000
04 - ENTI LOCALI
UPB S04.019
Trasferimenti agli enti locali. Parte corrente
2006 euro 2.000.000
UPB S04.130
Politiche per le aree urbane
2006 euro 5.000.000
05 - DIFESA AMBIENTE
UPB S05.019
Rilevamento, risanamento e controllo dell’inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
2006 euro 100.000

UPB S05.022
Prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento (IPPC)
2006 euro 200.000
2007 euro 200.000
2008 euro 200.000
UPB S05.027
Spese per la tutela delle acque - Parte corrente
2006 euro 800.000
2007 euro 500.000
UPB S05.074
Spese correnti in materia di VIA e sistema informativo ambientale
2006 euro 260.000
2007 euro 260.000
2008 euro 260.000
UPB S05.077
Interventi per lo sviluppo sostenibile e per l’educazione ambientale -
Investimenti
2006 euro 200.000
2007 euro 200.000
2008 euro 200.000
06 - AGRICOLTURA
UPB S06.021
Finanziamento agli enti strumentali e ai consorzi per la frutticoltura - parte
corrente
2006 euro 800.000
UPB S06.023 (AS)
Interventi di finanza innovativa, mutui e consorzi fidi
2006 euro 5.000.000
07 - TURISMO
UPB S07.013
Agenzia governativa regionale “Sardegna Promozione”
2006 euro 5.000.000
2007 euro 5.000.000
2008 euro 5.000.000
08 - LAVORI PUBBLICI
UPB S08.014
Finanziamenti agli enti strumentali - Parte corrente
2006 euro 4.000.000
UPB S08.072
Interventi per lo sviluppo e la razionalizzazione del sistema idrico
2006 euro 2.500.000
2007 euro 2.500.000
2008 euro 2.500.000
09 - INDUSTRIA
UPB S09.057
Oneri relativi all’espletamento di procedure di gara
2006 euro 100.000
10 - LAVORO
UPB S10.030
Progetto “Sardegna fatti bella”
2006 euro 20.000.000
UPB S10.035
Programmazione e politica della formazione e del sistema formativo
2006 euro 7.000.000
2007 euro 7.000.000
2008 euro 7.000.000
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE
UPB S11.015
Interventi per la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura sarda
2006 euro 125.000
2007 euro 125.000
2008 euro 125.000
UPB S11.027
Investimenti per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni
culturali
2006 euro 1.450.000
UPB S11.033
Interventi a favore delle biblioteche e per la promozione della lettura
2006 euro 300.000
UPB S11.052
Interventi per attività e manifestazioni culturali e di spettacolo
2006 euro 350.000
2007 euro 70.000
2008 euro 70.000
UPB S11.054
Progetto “La fabbrica della creatività”
2006 euro 3.000.000
UPB S11.067
Formazione universitaria
2006 euro 114.000
UPB S11.070
Diritto allo studio universitario - ERSU - Investimenti
2007 euro 12.500.000
UPB S11.073
Progetto “Sardegna speaks English”
2006 euro 20.000.000
12 - SANITÀ
UPB S12.025
Programmi speciali di ricerca, sperimentazione, prevenzione ed educazione
sanitaria
2006 euro 1.000.000
UPB S12.059
Profilassi e lotta contro le malattie infettive nel settore zootecnico
2006 euro 1.700.000
UPB S12.076
Interventi in politiche sociali
2006 euro 7.200.000
2007 euro 7.500.000
2008 euro 6.500.000
UPB S12.077
Tossicodipendenze e AIDS. Spese correnti
2006 euro 600.000
2007 euro 1.000.000
2008 euro 1.000.000
13 - TRASPORTI
UPB S13.030 (NI) Dir. 01 Serv. 03 (02.20)
Sicurezza nei porti
2006 euro 400.000

ARTICOLO 29
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul BURAS.
Formla Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 11 maggio 2006
Soru


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