IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE NELLA QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA,AI SENSI DELL’ART. 8, COMMA 1,DELLA LEGGE 5 GIUGNO 2003, N. 131, HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Recepimento dei principi di cui all’Intesa Stato-Regioni ed Autonomie locali in data 1 aprile 2009)
1. I principi e gli obbiettivi contenuti nell’Intesa Stato-Regioni ed Autonomie locali in data 1° aprile 2009, volti al rilancio dell’economia, a rispondere anche ai bisogni abitativi delle famiglie e alla introduzione di incisive misure di semplificazione procedurali dell’attività edilizia, sono integralmente recepiti nell’ordinamento legislativo regionale.
2. Sono, in particolare, obbiettivi dell’ordinamento giuridico regionale nelle suddette materie:
a) il miglioramento della qualità architettonica e/o energetica degli edifici, da perseguire anche attraverso piani/programmi definiti tra Regioni e Comuni;
b) la possibilità di realizzare interventi straordinari di demolizione e ricostruzione con ampliamento per edifici a destinazione residenziale entro il limite del 35 per cento della volumetria esistente, con finalità di miglioraménto della qualità architettonica, dell’efficienza energetica ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e secondo criteri di sostenibilità ambientale;
c) l’incentivazione degli interventi finalizzati alla riqualificazione di aree urbane degradate;
d) l’esclusione di tali interventi edilizi dagli edifici abusivi o nei centri storici o in aree di inedificabilità assoluta, nonché dai beni culturali e dalle aree di pregio ambientale e paesaggistico, salvo approvazione da parte dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo;
e) l’introduzione di forme semplificate e celeri per l’attuazione degli interventi edilizi attuativi della presente legge, in coerenza con i principi della legislazione urbanistica ed edilizia e della pianificazione comunale.
ARTICOLO 2
(Disciplina attuativa e validità temporale)
1. La Giunta regionale adotta, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, ogni conseguente disciplina attuativa di natura regolamentare, nel rispètto degli obbiettivi individuati all’articolo precedente.
2. La validità della disciplina introdotta dalla presente legge regionale è di 18 mesi, decorrente dall’entrata in vigore dei provvedimenti di cui al precedente comma 1.
ARTICOLO 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul B.U.R.C.
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 11 febbraio 2010 - Loiero