Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Sostituzione(Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 41/1986)
1. Il secondo comma dell’articolo 1 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 (Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d’ interesse regionale), e’ sostituito dal seguente:
“2. A tal fine provvede:
a) nel quadro delle indicazioni del Piano territoriale regionale e entro un anno dall’entrata in vigore della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo n. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilita’), all’elaborazione e all’adozione del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica, finalizzato alla messa a sistema delle infrastrutture puntuali e lineari, nonche’ dei servizi che fanno capo al territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, nel quadro della promozione di una piattaforma logisticaintegrata regionale che garantisca l’equilibrio modale e quello territoriale;
b) alla predisposizione, in attuazione del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica, di programmi triennali di intervento per l’utilizzo delle risorse finanziarie comunque disponibili.”.
ARTICOLO 2
(Sostituzione dell’articolo 2 della legge regionale 41/1986)
1. L’articolo 2 della legge regionale 41/1986 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 2 (Contenuti del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica)
1. In armonia con gli indirizzi generali degli strumenti nazionali di pianificazione e programmazione nel settore dei trasporti e della logistica e in coerenza con il Piano territoriale regionale, il Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica delinea:
a) le finalita’ generali e gli obiettivi di piano;
b) le esigenze di intervento, sia per la realizzazione di infrastrutture che per il sostegno di servizi di trasporto intermodale, con l’obiettivo difavorire l’integrazione tra le diverse modalita’ di trasporto, nonche’ di assicurare l’uso ottimale delle risorse pubbliche e private nell’ottica di un sistema trasportistico regionale unitario;
c) le azioni volte al perseguimento degli obiettivi di piano.”.
ARTICOLO 3
(Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale 41/1986)
1. L’articolo 3 della legge regionale 41/1986 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 3 (Elementi del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica)
1. Il Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica e’ costituito da:
a) un documento che analizza il quadro conoscitivo di riferimento;
b) un documento che definisce le finalita’ e gli obiettivi del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica e descrive le azioni volte al conseguimento di tali obiettivi;
c) idonee rappresentazioni cartografiche;
d) norme di attuazione del Piano comprendenti tutte le prescrizioni necessarie integrare le tavole grafiche e ad assicurare la portata dei suoi contenuti;
e) una relazione illustrativa.”.
ARTICOLO 4
(Sostituzione dell’articolo 4 della legge regionale 41/1986)
1. L’articolo 4 della legge regionale 41/1986 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 4 (Procedure di formazione del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica)
1. Il Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica viene formato con le seguenti modalita’:
a) e’ predisposto a cura della competente struttura regionale, previa consultazione degli enti locali, delle organizzazioni e dei soggetti pubblici e privati portatori di interessi collettivi nel campo dei trasporti;
b) sul progetto di piano e’ sentito, altresi’, il parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro sessanta giorni dalla data della richiesta;
c) e’ adottato con deliberazione della Giunta regionale;
d) esperite le procedure di adozione di cui alle lettere b) e c), il progetto di Piano e’ depositato presso la competente struttura regionale, previo avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla stampa locale;
e) chiunque vi abbia interesse puo’ prendere visione del progetto di Piano e far pervenire, entro trenta giorni dalla data di deposito di cui allalettera d), osservazioni ai contenuti dello stesso;
f) copia del progetto di Piano e’, altresi’, inviata agli enti e alle organizzazioni di cui alla lettera a);
g) scaduto il termine di cui alla lettera e), il progetto di Piano,
eventualmente modificato a seguito dell’ accoglimento delle osservazioni pervenute, e’ approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
2. Il Piano puo’ essere modificato in ogni tempo quando sopravvengano importanti ragioni che determinino la necessita’ o la convenienza di migliorarlo o di integrarlo. La procedura per la revisione e’ quella prevista per la formazione del Piano stesso.
3. Le previsioni del Piano costituiscono indirizzi per gli interventi e le opere pubbliche che incidono sull’assetto del territorio.”.
Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addi’ 11 febbraio 2008.