IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
TITOLO I
Agenzia di Promozione Territoriale (A.P.T.)
Articolo 1
1. E’ approvato il finanziamento di € 2.700.000,00 (F.O. 0473 - U.P.B. 0473.04) in favore dell’Agenzia di Promozione Territoriale – A.P.T. – a titolo di concorso nelle spese di funzionamento relative all’esercizio finanziario 2012.
Articolo 2
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 - ultimo comma – dello Statuto Regionale e dell’articolo 83 della L.R. 06.09.2001 n.34, è approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012 dell'Agenzia di Promozione Territoriale – A.P.T. –, allegato alla presente legge.
TITOLO II
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Basilicata (A.R.D.S.U.)
Articolo 3
1. E’ approvato il finanziamento di € 2.100.000,00 (F.O. 0980 - U.P.B. 0980.03) in favore dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Basilicata (A.R.D.S.U.) a titolo di concorso nelle spese di funzionamento relative all’esercizio finanziario 2012.
Articolo 4
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 51 - ultimo comma – dello Statuto Regionale e dell’articolo 83 della L.R. 06.09.01 n.34, è approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012 dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Basilicata (A.R.D.S.U.), allegato alla presente legge.
TITOLO III
Agenzia della Regione Basilicata per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.B.E.A.)
Articolo 5
1. E’ approvato il finanziamento di € 4.365.000,00 (F.O. 0421 - U.P.B. 0421.02) in favore dell’Agenzia della Regione Basilicata per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.B.E.A.) a titolo di concorso nelle spese di funzionamento relative all’esercizio finanziario 2012.
Articolo 6
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 - ultimo comma – dello Statuto Regionale e dell’art. 83 della L.R. 06.09.2001 n.34, è approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012 dell’Agenzia della Regione Basilicata per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.B.E.A.), allegato alla presente legge.
TITOLO IV
Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano
Articolo 7
1. E' approvato il finanziamento di € 400.000,00 (F.O. 0540 - U.P.B. 0540.05) in favore dell’Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano a titolo di concorso nelle spese di funzionamento relative all’esercizio finanziario 2012.
Articolo 8
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 - ultimo comma – dello Statuto Regionale e dell’art. 83 della L.R. 06.09.2001 n.34, è approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012 dell’Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano, allegato alla presente legge.
TITOLO V
Ente Parco Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane
Articolo 9
1. E’ approvato il finanziamento di € 400.000,00 (F.O. 0540 - U.P.B. 0540.04) in favore dell’Ente Parco Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane a titolo di concorso nelle spese di funzionamento relative all’esercizio finanziario 2012.
Articolo 10
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 – ultimo comma – dello Statuto Regionale e dell’art. 83 della L.R. 06.09.01 n.34, è approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012 dell’Ente Parco Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane, allegato alla presente legge.
TITOLO VI
Norma finale
Articolo 11
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.