Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE E DI ORGANIZZAZIONE
ARTICOLO 1
(Personale di cui all’articolo 3 della legge regionale 22/1972)
1. Ai fini dell’applicazione del sistema di graduazione delle posizioni dirigenziali, il personale assunto ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22 (Istituzione di un sistema informativo elettronico di interesse regionale e intervento a favore del Centro di calcolo dell’Universita’ di Trieste), con contratto di lavoro di dirigente d’azienda industriale e’ equiparato, qualora non preposto a una struttura direzionale, al dirigente di staff; qualora la retribuzione complessiva mensile determinata in applicazione della graduazione sia inferiore a quella complessiva in godimento, e’ attribuito un assegno personale pari alla differenza tra i due trattamenti, riassorbibile con successivi miglioramenti. Ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato al personale assunto con
contratto di lavoro di dirigente d’azienda industriale, trova applicazione la disciplina prevista per il personale regionale della qualifica dirigenziale e i relativi oneri fanno carico al bilancio regionale; il direttore del servizio competente in materia di sistemi informativi provvede a delegare funzioni dirigenziali al suddetto personale assegnato al servizio medesimo, definendone i compiti e gli obiettivi.
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 fanno carico alle seguenti unita’ di bilancio e ai capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010 a fianco di ciascuna indicati:
a) unita’ di bilancio 11.3.1.1185 - capitoli 3550 e 9670;
b) unita’ di bilancio 11.3.1.1184 - capitolo 9650;
c) unita’ di bilancio 12.2.4.3480 - capitoli 9881 e 9882.
ARTICOLO 2
(Disposizioni in materia di assenza per malattia, procedimento disciplinare, rilevazione della presenza, messa a disposizione, premialita’ e aspettativa)
1. In caso di assenza per malattia, al personale regionale si applica la disciplina statale in materia di fasce orarie di reperibilita’ entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo e in materia di trasmissione dei relativi attestati.
2. AI personale regionale si applica la disciplina statale in materia di forme e termini del procedimento disciplinare; continuano a essere definite in sede di contrattazione collettiva, fermo restando quanto previsto in materia dalla disciplina statale, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni.
Le competenze poste dalla disciplina statale in capo all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari devono intendersi attribuite al Direttore centrale della struttura direzionale competente in materia di personale.
3. Fermo restando che la rilevazione della presenza in servizio del personale regionale e’ accertata con sistemi di tipo automatico, in relazione alle particolari esigenze organizzative e funzionali degli uffici di segreteria a supporto agli organi politici, di cui all’articolo 38 del regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche, degli uffici di segreteria di cui al capo II, sezione III, del regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 142, del 16 giugno 2005, e successive modifiche, delle segreterie dei gruppi consiliari di cui all’articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), e delle stazioni forestali, il personale assegnato ai predetti uffici, tenuto conto delle caratteristiche peculiari dell’attivita’ svolta, puo’ continuare a essere autorizzato a registrare la propria presenza in servizio e tutti i movimenti in entrata e uscita, anche oltre l’orario d’obbligo, tramite personale sottoscrizione dell’apposito registro da validarsi a cura dell’amministratore o del responsabile di struttura.
4. La Regione, anche nell’ottica di una valorizzazione e promozione della propria immagine, e’ autorizzata a stipulare delle convenzioni con il Comitato olimpico nazionale e con singole Federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato stesso, per la messa a disposizione, con oneri a carico della Regione, nel limite massimo di due unita’ e per periodi da definirsi con le suddette convenzioni, di personale regionale non dirigente in possesso di qualificazione tecnica nel settore sportivo.
5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 fanno carico alle seguenti unita’ di bilancio e ai capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010 a fianco di ciascuna indicati:
a) unita’ di bilancio 11.3.1.1185 - capitoli 3550 e 9670;
b) unita’ di bilancio 11.3.1.1184 - capitolo 9650;
c) unita’ di bilancio 12.2.4.3480 - capitoli 9881 e 9882.
6. A valere dall’anno 2010, le risorse destinate al finanziamento del sistema premiale del personale non dirigente della Regione possono essere integrate annualmente nell’ambito delle effettive disponibilita’ di bilancio a condizione che gli obiettivi complessivamente assegnati alle diverse strutture direzionali, come verificati dal nucleo di valutazione, siano raggiunti nella misura pari ad almeno l’80 per cento.
7. AI fine di consentire l’adeguata valorizzazione dei comportamenti organizzativi del personale di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 52/1980, di cui al capo II, sezione III, del regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 142, del 16 giugno 2005, e successive modifiche, e di cui all’articolo 38 del regolamento di organizzazione della Regione e degli enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche, compreso il personale adibito alla mansione di autista di rappresentanza, e’ autorizzata la corresponsione del premio del sistema incentivante per l’anno 2008 nei limiti della parte di cui al punto 4, lettera b), numero 1), dell’accordo recante “Contratto collettivo integrativo 1998-2001 Area non dirigenziale: Accordo progressioni 2008-2009 e premiale 2008” sottoscritto il 4 maggio 2009.
8. Per le finalita’ di cui al comma 7, per le annualita’ successive all’anno 2008 l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a erogare il premio del sistema incentivante nella misura determinata dagli accordi di attuazione dell’articolo 17, comma 4, del contratto collettivo integrativo 1998-2001 Area non dirigenziale sottoscritto l’11 ottobre 2007, pubblicato sul BUR n. 45 del
7 novembre 2007.
9. All’onere di 240.000 euro per l’anno 2010, derivante dal disposto di cui ai commi 7 e 8 riferiti alle annualita’ 2008 e 2009, e di 120.000 euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 si provvede, ai sensi dell’articolo 18, comma 11, della legge regionale 21/2007, mediante prelevamento dall’unita’ di bilancio 11.3.1.5033 e dal capitolo 9646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010.
10. Il personale dipendente del ruolo unico regionale impiegato temporaneamente presso le istituzioni europee, le agenzie europee, i soggetti costituiti in base al regolamento (CE) n. 1082/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), o presso altri enti o organismi internazionali o Stati esteri e’ collocato in aspettativa senza assegni. Il periodo prestato con contratto a tempo determinato e’ computato per intero ai fini dell’anzianita’ di servizio, nonche’ ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza qualora non previsto dal contratto medesimo.
ARTICOLO 3
(Direzione centrale di cui all’articolo 10, comma 1, della legge regionale 12/2009)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
denominazione e le funzioni della Direzione centrale istituita dall’articolo 10, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), sono definite con il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali e i relativi provvedimenti organizzativi di attuazione.
2. Nelle more dell’attuazione del disposto di cui al comma 1, continua a operare, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali.
ARTICOLO 4
(Razionalizzazione organizzativa dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali e incarico di vice dirigente)
1. AI fine della razionalizzazione organizzativa dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali e di un contenimento della spesa, la Giunta regionale entro il 16 ottobre 2010 definisce un nuovo assetto delle strutture direzionali prevedendo, in particolare, un numero di Servizi non superiore complessivamente a 85 unita’. Anche in relazione a tale nuovo assetto a decorrere dall’1 gennaio 2011 puo’ essere conferito presso la Regione l’incarico di vice dirigente.
2. Il vice dirigente con funzioni vicarie coadiuva il direttore di Servizio
nell’esercizio delle sue funzioni, svolge i compiti da questi formalmente delegati ed esercita funzioni sostitutorie in caso di assenza o impedimento dello stesso. Il vice dirigente senza funzioni vicarie svolge, a supporto del dirigente, funzioni comportanti una particolare specializzazione professionale. L’incarico di vice dirigente senza funzioni vicarie puo’ essere conferito anche presso strutture direzionali diverse dal Servizio.
3. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determinano, con riferimento agli ambiti organizzativi di rispettiva competenza, il numero massimo di incarichi di vice dirigente, in misura comunque non superiore, per l’Amministrazione regionale e per gli enti regionali, a 90 unita’ complessive.
4. L’incarico di vice dirigente puo’ essere conferito, in sede di prima applicazione, a dipendenti regionali con contratto di lavoro a tempo indeterminato appartenenti alla categoria D in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito
secondo il previgente ordinamento e di un’anzianita’ nella categoria medesima di almeno tre anni o in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e di un’anzianita’ nella categoria D di almeno otto anni. Per l’incarico di vice dirigente senza funzioni vicarie puo’ essere richiesta, altresi’, in relazione all’attivita’ da svolgere, l’iscrizione ad albi o ordini professionali.
5. Al personale cui e’ conferito l’incarico di vice dirigente compete un trattamento economico da definirsi in sede di contrattazione collettiva; nelle more di detta definizione e’ attribuita, in via provvisoria, per tutta la durata dell’incarico e in aggiunta al trattamento economico in godimento:
a) per l’incarico con funzioni vicarie una retribuzione di posizione annua, per tredici mensilita’, pari al 35 per cento del trattamento tabellare annuo della qualifica dirigenziale;
b) per l’incarico senza funzioni vicarie una retribuzione di posizione annua, per tredici mensilita’, pari al 25 per cento del trattamento tabellare annuo della qualifica dirigenziale;
c) per entrambi gli incarichi di cui alle lettere a) e b), una retribuzione di risultato, correlata agli esiti del sistema di valutazione annuale, non superiore al 25% della retribuzione di posizione.
6. Il trattamento di cui al comma 5 si intende comprensivo del compenso per l’effettuazione di lavoro straordinario e di ogni altra indennita’ correlata a incarichi e funzioni a eccezione degli incentivi di cui all’articolo 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), nonche’ dello speciale compenso di cui all’articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all’ordinamento dell’ Amministrazione regionale - Istituzione dell’ Assessorato dell’ urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull’ Ufficio legislativo e legale).
7. L’incarico di vice dirigente e’ conferito:
a) per il personale dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di organizzazione e personale, sentito il Direttore centrale e il direttore di Servizio competenti;
b) per il personale del Consiglio regionale dall’Ufficio di Presidenza, su proposta del Segretario generale, per gli incarichi relativi alla Segreteria generale, o dell’Organo di garanzia interessato, sentito il direttore di Servizio competente.
8. L’incarico ha durata minima di un anno e massima di cinque anni ed e’ revocabile e rinnovabile. L’incarico e’ conferito prioritariamente a dipendenti in servizio presso la struttura direzionale, anche di massima dimensione, interessata.
9. Per quanto non disposto dal presente articolo trova applicazione, in quanto compatibile, la disciplina prevista per l’incarico di posizione organizzativa.
10. La disciplina di cui al presente articolo e’ attuata in via sperimentale per un periodo comunque non superiore a cinque anni; a decorrere dall’1 gennaio 2011 e per la durata del periodo sperimentale non possono essere conferiti o rinnovati presso la Regione incarichi di posizione organizzativa.
11. La disciplina sperimentale di cui al presente articolo puo’ essere applicata anche dalle altre amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale.
12. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 fanno carico alle seguenti unita’ di bilancio e ai capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010 a fianco di ciascuna indicati:
a) unita’ di bilancio 11.3.1.1185 - capitoli 3550 e 9670;
b) unita’ di bilancio 11.3.1.1184 - capitolo 9650;
c) unita’ di bilancio 12.2.4.3480 - capitoli 9881 e 9882.
ARTICOLO 5
(Formazione del personale)
1. Al fine di una razionalizzazione e un contenimento della spesa e nell’ottica di assicurare uniformi livelli di formazione del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, salvo il disposto di cui al comma 5, e degli enti del servizio sanitario della regione, nonche’ a tutela della costante qualificazione, occupabilita’ e produttivita’ del personale stesso, la Regione provvede, mediante la struttura direzionale competente in materia di personale, ad attivare un sistema di formazione di base e avanzata, di sviluppo, aggiornamento e di riqualificazione professionale del suddetto personale anche in relazione a eventuali processi di mobilita’ e ristrutturazione delle amministrazioni, nonche’ a processi di preparazione e accesso al pubblico impiego e a supporto di processi di cambiamento e innovazione organizzativa e gestionale. Le iniziative possono essere realizzate direttamente dalla Regione oppure tramite le singole Amministrazioni del comparto o degli enti della sanita’ d’intesa con le amministrazioni e gli enti medesimi; in tal caso le relative risorse sono trasferite ai soggetti attuatori. Con deliberazione della Giunta regionale, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e le organizzazioni sindacali, e previo parere della competente Commissione consiliare, sono definiti i relativi criteri e modalita’ di attuazione.
2. Il finanziamento corrente delle attivita’ di cui al comma 1 e’ assicurato, a partire dall’esercizio 2011, mediante destinazione annuale di una somma corrispondente a una quota percentuale dell’importo che le amministrazioni e gli enti sono tenuti contrattualmente a destinare alla formazione del personale. La parte residua del fondo per la formazione rimane a disposizione delle amministrazioni e degli enti per le attivita’ di esclusivo interesse aziendale.
3. La quota percentuale di cui al comma 2 e’ definita con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 e, per gli enti locali, puo’ essere differenziata in ragione della dimensione demografica degli stessi e del numero dei dipendenti in servizio.
4. Le somme vengono individuate annualmente con specifica disposizione della legge finanziaria regionale nell’ambito della dotazione complessiva delle risorse che l’Amministrazione regionale assegna per il funzionamento degli enti locali e del Servizio sanitario regionale.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla formazione del personale dell’area della polizia locale per il quale trova applicazione in via esclusiva l’articolo 20 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale); la somma destinata alla formazione ai sensi del comma 2 concorre a finanziare il programma delle attivita’ formative per la polizia locale.
6. Il Consiglio regionale, nell’ambito della propria autonomia di bilancio, contabile, funzionale e organizzativa, provvede alla realizzazione delle attivita’ di formazione per le specifiche esigenze consiliari.
7. Per le finalita’ di cui al comma 1 e’ autorizzata la spesa di 200.000 euro per l’anno 2010 a carico dell’unita’ di bilancio 6.2.1.1123 e del capitolo 1326 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010, con la denominazione <<Spese per un sistema di formazione del pubblico impiego>>.
8. All’onere di 200.000 euro per l’anno 2010 derivante dal disposto di cui al comma 7, si provvede mediante storno di pari importo dall’unita’ di bilancio 11.3.1.5033 e dal capitolo 9646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010 - 2012 e del bilancio per l’anno 2010.
ARTICOLO 6
(Valutazione della prestazione)
1. Al fine di valutare la prestazione organizzativa e individuale del personale, le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e gli enti del servizio sanitario della regione adottano progressivamente un apposito sistema di misurazione e di valutazione che individui le fasi, i tempi, le modalita’, i soggetti e le responsabilita’ del processo di misurazione e di valutazione della prestazione, le modalita’ di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti e con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1 le amministrazioni e gli enti adottano, con le modalita’ e per la durata stabilite dai rispettivi ordinamenti:
a) un documento programmatico o piano della prestazione, costantemente aggiornato ai fini dell’inserimento di eventuali variazioni nel periodo di riferimento, che definisce, con riferimento agli obiettivi individuati e alle risorse disponibili, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazione dell’ente nonche’ gli obiettivi individuali assegnati ai dirigenti e relativi indicatori;
b) un documento di relazione sulla prestazione che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti;
c) sistemi per la totale accessibilita’ dei dati relativi ai servizi resi dalla pubblica amministrazione tramite la pubblicita’ e la trasparenza degli indicatori e delle valutazioni operate da ciascuna pubblica amministrazione sulla base del sistema di valutazione gestibile anche mediante modalita’ interattive finalizzate alla partecipazione dei cittadini.
3. Gli obiettivi strategici e operativi sono definiti in relazione ai bisogni della collettivita’, alle priorita’ politiche e alle strategie
dell’amministrazione o dell’ente; essi devono essere riferiti a un arco temporale determinato, definiti in modo specifico e misurabili in termini oggettivi e chiari, tenuto conto della qualita’ e quantita’ delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili.
4. Ogni amministrazione ed ente, singolarmente o in forma associata, si dota di un organismo indipendente di valutazione della prestazione, in sostituzione del nucleo di valutazione, che esercita, in piena autonomia, le attivita’ di cui al comma 6; esercita, altresi’, le attivita’ di controllo strategico e
riferisce, in proposito, direttamente alla giunta, o comunque all’organo esecutivo o, per gli enti del servizio sanitario regionale, al direttore generale. Ai fini del contenimento della spesa corrente degli enti locali, nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti le competenze attribuite all’organismo indipendente di valutazione possono essere conferite all’organo di revisione dell’ente.
5. L’organismo indipendente di valutazione e’ nominato dalla giunta, o comunque dall’organo esecutivo o, per gli enti del servizio sanitario regionale, dal direttore generale, per un periodo di tre anni, con possibilita’ di rinnovo per una sola volta. L’organismo indipendente di valutazione e’ costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da tre componenti dotati di elevata professionalita’ ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione della prestazione e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche; nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti l’organismo e’ costituito da un organo monocratico. I componenti dell’organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti dipendenti delle amministrazioni o degli enti o che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza retribuite con le predette organizzazioni,
ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
6. L’organismo indipendente di valutazione della prestazione:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrita’ dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
b) comunica tempestivamente le criticita’ riscontrate alla giunta, o comunque all’organo esecutivo o, per gli enti del servizio sanitario regionale, al direttore generale;
c) valida la relazione sulla prestazione di cui al comma 2, lettera b); la validazione positiva delle attivita’ dell’amministrazione o dell’ente e’ condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti incentivanti;
d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonche’ dell’utilizzo dei premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalita’;
e) propone alla giunta, o comunque all’organo esecutivo o, per gli enti del servizio sanitario regionale, al direttore generale, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l’attribuzione a essi della retribuzione di risultato, qualora prevista;
f) e’ responsabile della corretta applicazione del sistema di valutazione;
g) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrita’ di cui alle vigenti disposizioni.
7. Ai componenti dell’organismo indipendente di valutazione della Regione spetta un’indennita’ o un gettone di presenza da determinarsi con deliberazione della Giunta regionale, nonche’ il rimborso delle spese secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l’Amministrazione regionale).
8. Il nucleo di valutazione di cui all’articolo 56 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell’impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continua a operare sino alla relativa scadenza e, comunque, non oltre la data di nomina dell’organismo indipendente di valutazione.
9. Al fine di perseguire uniformita’ di comportamento la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le linee guida per l’attivita’ degli organismi indipendenti di valutazione.
10. I commi 31 e 33 dell’articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonche’ di uffici di segreteria degli Assessori regionali), sono abrogati.
11. Il Consiglio regionale, nell’ambito della propria autonomia di bilancio, contabile, funzionale e organizzativa, provvede a disciplinare, con le modalita’ di cui all’articolo 3, comma 5, della legge regionale 18/1996, e successive modifiche, le materie di cui al presente articolo.
12. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 fanno carico all’unita’ di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 continuano a far carico all’unita’ di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 581 dello stato di
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010.
CAPO II
MODIFICHE A LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI PERSONALE E DI ORGANIZZAZIONE
ARTICOLO 7
(Modifiche all’articolo 47 della legge regionale 18/1996 in materia di incarichi dirigenziali)
1. All’articolo 47 della legge regionale 18/1996, come da ultimo sostituito dall’articolo 12, comma 1, della legge regionale 4/2004, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il secondo periodo del comma 4 e’ soppresso;
b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
<<4 bis. Gli incarichi di cui al comma 2, lettere b) e c), rivestono carattere di fiduciarieta’. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 2 con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato a soggetti esterni all’Amministrazione regionale puo’ avvenire per un numero massimo di unita’ pari al 20 per cento del numero di posti previsti, complessivamente, per gli incarichi medesimi, con arrotondamento all’unita’ superiore.
4 ter. L’incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione e’ conferito, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, dalla Giunta regionale su designazione nominativa del Presidente della Regione. L’incarico puo’ essere conferito a dipendenti del ruolo unico regionale in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento e a soggetti esterni all’Amministrazione regionale in possesso dei medesimi requisiti culturali, nonche’ di un’esperienza maturata per almeno un biennio in funzioni dirigenziali.
4 quater. Per il conferimento degli incarichi di cui al comma 2, lettere b) e c), e’ richiesto:
a) per i dirigenti regionali il possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento e di un’anzianita’ nell’esercizio delle funzioni dirigenziali proprie e non delegate di almeno quattro anni, per l’incarico di cui alla lettera b), e di almeno due anni, per l’incarico di cui alla lettera c);
b) per i soggetti esterni il possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento e di un’esperienza professionale almeno quadriennale, per l’incarico di cui alla lettera b), e almeno biennale, per l’incarico di cui alla lettera c), adeguata alle funzioni da svolgere, maturata in qualifiche dirigenziali presso amministrazioni pubbliche, enti di diritto pubblico, enti o associazioni di diritto privato o aziende pubbliche o private ovvero acquisita nelle libere professioni con regolare iscrizione ai relativi albi.
4 quinquies. Qualora l’incarico di direttore di staff sia conferito presso un Servizio, il direttore del Servizio medesimo svolge le proprie funzioni in posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto al direttore di staff.>>.
ARTICOLO 8
(Modifica all’articolo 93 della legge regionale 53/1981)
1. Il secondo comma dell’articolo 93 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), e’ abrogato.
ARTICOLO 9
(Modifica all’articolo 10 della legge regionale 2/2002)
1. Il numero 4) della lettera a) del comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), e’ soppresso.
ARTICOLO 10
(Modifica all’articolo 14 della legge regionale 17/2008)
1. Il secondo periodo del comma 46 dell’articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), e’ soppresso.
ARTICOLO 11
(Modifiche a leggi regionali di settore)
1. Al comma 4 dell’articolo 12 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 17 (Criteri per la fissazione degli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti ai sensi dell’ articolo 54, lettera d), del DPR 24 luglio 1977, n. 616), le parole <<Direzione regionale del commercio e del turismo>> sono sostituite dalle seguenti: <<Direzione centrale competente in materia di commercio>>.
2. L’articolo 5 della legge regionale 20 maggio 1997, n. 21 (Determinazione transitoria del fabbisogno estrattivo in materia di sabbie e ghiaie e modifiche ai regimi autorizzativo e sanzionatorio di cui alle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 35, e 27 agosto 1992, n. 25, in materia di attivita’ estrattive. Modifiche alle leggi regionali 14 giugno 1996, n. 22, e 24 gennaio 1997, n. 5, in materia di smaltimento di rifiuti solidi), e’ abrogato a decorrere dal 16 ottobre 2010.
3. All’articolo 5, comma 26, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), come da ultimo sostituito dall’articolo 7, comma 26, della legge regionale 12/2009, le parole <<in concorso con enti locali, istituzioni di formazione musicale e altri soggetti pubblici e privati del territorio>> sono sostituite dalle seguenti: <<con la partecipazione di Comuni e Province, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a) della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 5, nonche’ in concorso con istituzioni di formazione musicale e altri soggetti pubblici e privati del territorio>>.
4. Sono apportate le seguenti modifiche alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 16 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti):
a) alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 2, le parole <<Servizio per il sostegno e la promozione dei comparti del commercio e del terziario>> sono sostituite dalle seguenti: <<Servizio competente in materia di commercio>>;
b) al comma 2 dell’articolo 3, le parole <<Direzione centrale delle attivita’ produttive>> sono sostituite dalle seguenti: <<Direzione centrale competente in materia di commercio>>;
c) al comma 1 dell’articolo 5, le parole <<Direzione centrale delle attivita’ produttive>> sono sostituite dalle seguenti: <<Direzione centrale competente in materia di commercio>>;
d) al comma 1 dell’articolo 9, le parole <<Direzione delle attivita’ produttive>> e <<Servizio per il sostegno e la promozione dei comparti del commercio e del terziario>> sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: <<Direzione centrale competente in materia di commercio>> e <<Servizio competente in materia di commercio>>.
5. Sono apportate le seguenti modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attivita’ commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>):
a) al comma 10 bis, come aggiunto dall’articolo 7, comma 2, della legge regionale 7/2007, dell’articolo 15, le parole <<Direzione centrale attivita’ produttive>> sono sostituite dalle seguenti: <<Direzione centrale competente in materia di commercio>>;
b) al comma 4 dell’articolo 26, le parole <<Direttore centrale attivita’ produttive>> sono sostituite dalle seguenti: <<Direttore centrale competente in materia di commercio>>;
c) al comma 5 dell’articolo 26 le parole <<Direzione centrale attivita’ produttive>> sono sostituite dalle seguenti: <<Direzione centrale competente in materia di commercio>>;
d) al comma 2 dell’articolo 84, le parole <<Assessore regionale alle attivita’ produttive>> sono sostituite dalle seguenti: <<Assessore regionale competente in materia di commercio>> e le parole <<dal Direttore centrale delle attivita’ produttive>> sono sostituite dalle seguenti: <<dal Direttore centrale competente in materia di commercio>>;
e) al comma 6 dell’articolo 84, le parole <<Direzione centrale attivita’ produttive>> sono sostituite dalle seguenti: <<Direzione centrale competente in materia di commercio>>;
f) ai commi 1 e 7 dell’articolo 85, le parole <<Direzione centrale attivita’ produttive>> sono sostituite dalle seguenti: <<Direzione centrale competente in materia di commercio>>;
g) ai commi 1, 3 e 5 dell’articolo 101, le parole <<Direzione centrale attivita’ produttive>> sono sostituite dalle seguenti: <<Direzione centrale competente in materia di commercio>>.
6. Sono apportate le seguenti modifiche alla legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale):
a) al comma 1 dell’articolo 3, le parole <<Direzione centrale attivita’ produttive>> sono sostituite dalle seguenti: <<Direzione centrale competente in materia di cooperazione>>;
b) al comma 2 dell’articolo 4, le parole <<Direzione centrale attivita’ produttive>> sono sostituite dalle seguenti: <<Direzione centrale competente in materia di cooperazione>>;
c) al comma 2 dell’articolo 12, le parole <<Assessore regionale alle attivita’ produttive>> sono sostituite dalle seguenti: <<Assessore regionale competente in materia di cooperazione>>;
d) alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 12, le parole <<direttore centrale delle attivita’ produttive>> sono sostituite dalle seguenti:
<<direttore centrale competente in materia di cooperazione>>;
e) al comma 11 dell’articolo 12, le parole <<Direttore centrale delle attivita’ produttive>> sono sostituite dalle seguenti: <<Direttore centrale competente in materia di cooperazione>>.
7. Al comma 2 bis, come aggiunto dall’articolo 14, comma 7, della legge regionale 17/2008, dell’articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), le parole <<Direzione centrale attivita’ produttive>> sono sostituite dalle seguenti: <<Direzione centrale competente in materia di cooperazione.>>.
8. Le funzioni di indirizzo, verifica e valutazione inerenti la realizzazione del piano industriale di cui all’articolo 8, comma 116, della legge regionale
18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonche’ quelle inerenti alla rendicontazione e controllo della relativa gestione fuori bilancio, sono attribuite, a decorrere dal 16 ottobre 2010, alla struttura direzionale individuata dalla Giunta regionale.
9. Al comma 8 dell’articolo 1 della legge regionale 3 dicembre 2009, n. 22 (Procedure per l’avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<,disciplinate con regolamento>>.
10. All’articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), sono apportate le seguenti modifiche: a) i commi da 73 a 77 sono sostituiti dai seguenti:
<<73. Al fine di realizzare un efficace sistema di relazioni con le istituzioni e gli organi dell’Unione europea e di rafforzare la collaborazione della Regione con le organizzazioni rappresentative di interessi regionali a livello europeo e con le autonomie regionali dell’Unione europea, e’ istituito a Bruxelles, in conformita’ all’articolo 58, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), un Ufficio di collegamento della Regione, quale Struttura stabile di livello inferiore al Servizio alle dirette dipendenze della Direzione centrale competente in materia di relazioni internazionali e comunitarie.
74. L’Ufficio opera quale strumento di collegamento tecnico, amministrativo, informativo e operativo a supporto dell’Amministrazione regionale nei confronti delle istituzioni dell’Unione europea.
75. L’organico assegnato all’Ufficio e’ costituito dal seguente personale:
a) fino a tre unita’, tra cui il coordinatore, con assegnazione per un periodo di due anni prorogabile;
b) fino a due unita’, con assegnazione per un periodo massimo di due anni non prorogabile ne’ rinnovabile, secondo criteri e modalita’ da definirsi con deliberazione della Giunta regionale.
76. Al personale di cui al comma 75, oltre al trattamento economico in godimento, compete per tutto il periodo di assegnazione all’ufficio un’indennita’ mensile da definirsi con deliberazione della Giunta regionale.
77. In caso di missione, al personale di cui al comma 75 e’ riconosciuto il solo rimborso delle spese di viaggio; al personale medesimo e’ altresi’ riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno da Trieste a Bruxelles in occasione dell’inizio del servizio e del rientro al termine del medesimo.>>;
b) i commi da 78 a 82 sono abrogati.
11. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l’Ufficio di collegamento di Bruxelles, incluso il coordinatore, rimane assegnato al medesimo fino al 31 dicembre 2010 e potra’ essere riconfermato.
12. Gli oneri di cui al comma 76 dell’articolo 8 della legge regionale 2/2002, come modificato dal comma 10, fanno carico all’unita’ di bilancio 11.3.1.1185 e al capitolo 3559 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010.
CAPO III
NORME URGENTI IN MATERIA DI PASSAGGIO AL DIGITALE TERRESTRE
ARTICOLO 12
(Norme urgenti in materia di passaggio al digitale terrestre)
1. Al fine di agevolare e consentire nel territorio regionale il passaggio della radiodiffusione televisiva terrestre dal sistema analogico a quello digitale, le autorizzazioni amministrative per l’installazione di nuovi impianti per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale, nonche’ per le modifiche agli impianti esistenti che necessitano di essere adeguati, sono disciplinate dalle disposizioni che seguono.
2. I nuovi impianti previsti dai piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale, e fermo restando quanto previsto dagli indirizzi dell’Autorita’ per le Garanzie nelle Comunicazioni in merito a possibili localizzazioni fuori dagli stessi piani nazionali, sono soggetti ad autorizzazione unica rilasciata da parte del Comune interessato ai soggetti abilitati a conclusione di un procedimento unificato, nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita’ e nei termini di cui alle vigenti norme previste per l’istituto della Conferenza di servizi.
3. L’autorizzazione di cui al comma 2 e’ rilasciata anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, fatte salve le vigenti norme in materia di tutela della salute, del territorio, dell’ambiente, del paesaggio e dei beni culturali, nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalita’ e obiettivita’, e sulla base del parere favorevole dell’ARPA che accerti il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita’ relativi alle emissioni elettromagnetiche di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), e successive modifiche.
4. Per gli impianti esistenti che necessitano di essere adeguati per il passaggio alla tecnica digitale, qualora le modifiche non comportino in alcun punto del territorio un aumento dei livelli di campo elettromagnetico, il titolare dell’impianto invia una comunicazione all’ARPA e al Comune interessato, contenente una autocertificazione corredata di una relazione tecnica con i dati radioelettrici aggiornati sottoscritta da un tecnico qualificato. La comunicazione e’ soggetta, in ogni tempo, a successiva verifica da parte del Comune con il supporto dell’ARPA.
5. Qualora le modifiche agli impianti esistenti di cui al comma 4 comportino un aumento dei livelli di campo elettromagnetico, o comunque comportino modifiche ai volumi edilizi e alla sagoma dell’impianto, si applica il procedimento di cui ai commi 2 e 3.
CAPO IV
NORME FINALI
ARTICOLO 13
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addi’ 11 agosto 2010.